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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 5757/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Antonio
Caradonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5757/2024, avente ad oggetto:
Somministrazione , riservata in decisione all'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c.
all'udienza del 20.10.2025, promossa da:
(CF: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., con sede in Via Mercato 16/H - Mugnano Di Napoli (NA),
elettivamente domiciliato in Via Piave 190 – Napoli (NA) presso lo studio dell'Avv.
UI SS (CF: ) che lo rappresenta e difende come da procura C.F._1
agli atti;
ATTORE
CONTRO
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., con sede in Piazza Municipio 1 - Mugnano Di Napoli (NA), elettivamente
1
domiciliato presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso dall' Domenico Amoruso
(CF: ) che li rappresenta e difende come da procura agli atti;
C.F._2
CONVENUTO
Conclusioni come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la
motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto
dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in
maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data
14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni
contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, conveniva in giudizio il
[...]
deducendo l'illegittimità delle fatture relative alla fornitura idrica Controparte_1
per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente di importo pari a € 13.581,14, €
9.242,00 e € 7.006,00, per un totale di € 29.829,14.
L'attore esponeva che, a seguito di contestazioni circa l'eccessivo consumo rilevato dal contatore comunale (matricola n. 95060231), aveva richiesto più volte la
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verifica del misuratore e che, non ottenendo riscontro, provvedeva all'installazione di un contatore di controllo che, dopo un monitoraggio di 384 giorni, rilevava una significativa differenza tra i due dispositivi:
5.534 m³ secondo il contatore comunale,
contro 3.981 m³ secondo il contatore di controllo, con una divergenza di 1.553 m³.
A sostegno delle proprie ragioni, allegava CTP che confermava il malfunzionamento del contatore.
Il chiedeva, quindi, dichiararsi la prescrizione biennale delle fatture Parte_1
2020 e 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 4, L. 205/2017; in via gradata, accertarsi il malfunzionamento del contatore e dichiararsi non dovute le somme fatturate, con conseguente annullamento delle fatture e ricalcolo dei consumi ai sensi dell'art. 34 del regolamento comunale;
in subordine, la condanna del per ingiustificato CP_1
arricchimento.
Domandava, altresì, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e la condanna alle spese, comprese quelle di mediazione.
Si costituiva il eccependo in via preliminare il Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, in quanto il credito era stato trasferito a Pt_2
agente della riscossione.
[...]
Nel merito, contestava la prescrizione, di cui deduceva l'intervenuta interruzione tramite notifica degli atti di accertamento esecutivo effettuate da nel 2023 e Pt_2
2024. Deduceva, inoltre, la cristallizzazione del credito per mancata opposizione agli atti esecutivi. Quanto al malfunzionamento del contatore, disconosceva le misurazioni effettuate dal , effettuate tramite misuratore installato in assenza di Parte_1
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contraddittorio e richiamava l'ATP pendente (R.G. 5709/2023) che rilevava infiltrazioni alla condotta CP_2
Concludeva per l'inammissibilità/improcedibilità della domanda e, in subordine,
per il rigetto, con vittoria di spese.
Con memorie ex art. 171-ter c.p.c., le parti ribadivano le rispettive posizioni: il insisteva sulle eccezioni di inesistenza o nullità delle notifiche degli atti Parte_1
di accertamento esecutivo per violazione della L. 890/1982 e dell'art. 8 della medesima legge, nonché per irregolarità della notifica via PEC, effettuata a indirizzo non presente nei pubblici registri;
il confermava le eccezioni preliminari e contestava la CP_1
rilevanza probatoria delle misurazioni condominiali, evidenziando la mancata comunicazione dell'installazione del contatore di controllo e la preclusione derivante dalla mancata opposizione agli atti esecutivi.
La causa veniva istruita nelle forme di rito e trattenuta in decisione all'udienza del 20 ottobre 2025.
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dal
, relativa alla fattura n. 2020/6268 del 24.6.2021 relativa al periodo Parte_1
1.1.2020/31.12.2020 dell'importo di € 13.581,14 e alla fattura n. 2021/6346
dell'8.4.2022 relativa al periodo 1.1.2021/31.12.2021 dell'importo di € 9.242,00, si osserva quanto segue.
La L. 205/2017 art. 1 commi 4 e 10, ha introdotto il più breve termine di due anni per la prescrizione del corrispettivo dovuto in virtù di contratti di fornitura elettrica, gas ed acqua, si applica a partire dal 1° gennaio 2020 per il servizio idrico;
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per quanto riguarda, invece, le fatture dell'acqua con scadenza anteriore al 1° gennaio
2020, si applica il termine di prescrizione di 5 anni di cui all'art. 2948 del cod. civ.
Per quanto riguarda il dies a quo della prescrizione, deve rilevarsi che l'art. 1 co.
4 della già citata L. 205/2017 prevede che “Nei contratti di fornitura del servizio idrico,
relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in
due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli
operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al
secondo periodo. […]”.
Con successiva delibera n. 547/2019 all. B l' ha quindi stabilito all'art. CP_3
2.3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17)
decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di
fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.”, regolazione vigente individuabile nella Delibera ARERA del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/idr che agli artt. 36.1 e 38.1 prevede rispettivamente che “Il tempo per l'emissione della fattura è
il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il
giorno di emissione della medesima da parte del gestore“ e “ “Il gestore è tenuto ad
emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi
medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno
costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue: a) 2 bollette
all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette
all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
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c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a
3000 mc;
d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a
3000 mc.”.
Infine, l'art. 67.1 All. A Tabella n. 1 della delibera da ultimo citata fissa il
“Tempo massimo per l'emissione della fattura di cui all'Articolo 36” in 45 giorni solari, decorrenti quindi dal giorno successivo alla scadenza del periodo di riferimento considerato in fattura, e infatti in tal senso l'art. 37.1 chiaramente specifica che “Il
periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo
giorno cui è riferita la fattura”.
Fatta tale doverosa e sintetica premessa, tornando al caso specifico deve osservarsi che dalle fatture emesse dall'ente e prodotte da entrambe le parti (cfr. all.ti
1,2 e 10 atto di citazione e all.ti 1 e 2 comparsa di costituzione Controparte_1
, emerge che il consumo del è di oltre 3000 mc all'anno,
[...] Parte_1
con conseguente onere del di procedere a fatturazione Controparte_1
bimestrale, con emissione di sei fatture l'anno, ognuna da emettersi secondo i termini sopra enunciati.
Proprio dal termine in cui doveva emettersi la fattura decorre, infatti, il dies a
quo della prescrizione, non potendo sul punto sposarsi la tesi dell'ente comunale secondo cui, invece, dovrebbe farsi riferimento al termine di scadenza, circostanza questa che permetterebbe di modificare arbitrariamente il termine di prescrizione semplicemente spostando il termine di emissione della fattura.
A quanto detto consegue la prescrizione della fattura n. 2020/6268 del 24.6.2021
relativa al periodo 1.1.2020/31.12.2020 dell'importo di € 13.581,14, non potendosi
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riconoscere effetti interruttivi al sollecito di pagamento esecutivo notificato con racc.ta
A/R 78716931846-1, notificato all'Amm.re p.t. del Condominio per compiuta giacenza, allegato agli atti di causa (cfr. all. 4 comparsa di costituzione
[...]
Parte_
senza prova della notifica della , pur asseritamente invitata. Controparte_1
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di esprimersi recentemente,
osservando che “Qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per
rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità
di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento
notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890
del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di
ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito
(cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della
suddetta raccomandata informativa […]” (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 10012 del 15 aprile
2021; confermata di recente da Cass. Civ., Sez. 5, n. 32488 del 14 dicembre 2024).
Parimenti è prescritta la fattura n. 2021/6346 dell'8.4.2022 relativa al periodo
1.1.2021/31.12.2021 dell'importo di € 9.242,00, non essendo il relativo termine biennale interrotto con la notifica a mezzo PEC del 19.4.2024 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione , tardiva anche a voler far decorrere la Controparte_1
prescrizione dalla data di emissione della fattura, comunque avvenuta oltre i 45 giorni di cui in premessa.
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Non possono trovare invece accoglimento le ulteriori difese del Parte_1
riguardanti l'erronea misurazione dei consumi tramite contatore che, all'esito dell'istruttoria processuale, non hanno trovato prova.
È costante orientamento giurisprudenziale quello secondo cui “In tema di
contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita
da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava
sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori
esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia
dell'impianto.” (Cass. Civ., Sez. 3, 9 gennaio 2025, Ord. n. 512; v. anche n. 23699 del
2016).
Orbene il ha prodotto innanzitutto le comunicazioni intercorse con il CP_1
(cfr. all. 3 comparsa di costituzione Parte_1 Controparte_1
dal quale emergono i tentativi di fissazione di incontri e verifiche sul contatore,
[...]
il cui mancato seguito risulta non provato nelle motivazioni, invero nemmeno dedotte dal . Parte_1
Né può riconoscersi valore alla CTP depositata agli atti o alle rilevazione del misuratore installato privatamente dal Condominio che, a supporto della tesi sull'erroneità dei consumi misurati, ben avrebbe potuto produrre le fatture precedentemente pagate e ritenute corrette nella contabilizzazione.
Conseguentemente la relativa eccezione sollevata dal è da Parte_1
ritenersi infondata.
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Le spese di seguono la soccombenza e vengono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014, così come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (rapportato al decisum), delle fasi effettivamente svolte e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da contro il così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1)Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e dichiara non dovute poiché
prescritte le somme di cui alle fatture n. 2020/6268 del 24.6.2021 relativa al periodo
1.1.2020/31.12.2020 dell'importo di € 13.581,14 e n. 2021/6346 dell'8.4.2022 relativa al periodo 1.1.2021/31.12.2021 dell'importo di € 9.242,00;
2) Rigetta le ulteriori domande formulate dal;
Parte_1
3) Condanna il al rimborso, in favore del Controparte_1
delle spese di lite che liquida in €. 264,00 per esborsi ed €. Parte_1
2.536,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute.
Aversa, 21.11.2025
Il Giudice Dr. Antonio Caradonna
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