Sentenza 10 ottobre 2006
Massime • 1
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, con la previsione che il vizio della motivazione può essere dedotto quando risulti anche da altri atti del processo, non ha fatto venire meno il limite della testualità del vizio, che è diretta conseguenza dell'ambito di cognizione della Corte di cassazione, il cui controllo è limitato alla motivazione e non si estende alla decisione, sicché essa va letta con riguardo soltanto agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. (La Corte precisa che il vizio derivante dal fatto che il giudice del merito si sia giovato di una prova inesistente o abbia erroneamente negato l'esistenza stessa di un atto probatorio, vizio di c.d. travisamento della prova, non attiene alla motivazione e può essere fatto valere nel giudizio di legittimità come "error in procedendo", a norma dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., rispetto al quale la Corte è giudice anche del fatto, potendo così accedere al fascicolo delle prove).
Commentario • 1
- 1. Abbandono di animali, cane lasciato al sole in macchina, condizioni incompatibiliAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2006, n. 36773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36773 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pierfrancesco - Presidente - del 10/10/2006
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 01664
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NI - Consigliere - N. 041237/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PACE AN, N. IL 18/10/1951;
2) RI IC, N. IL 12/12/1958;
3) ON NICOLA, N. IL 10/05/1958;
4) BALBUSSO WALTER, N. IL 14/03/1936;
5) CA NT, N. IL 09/07/1962;
6) NU MA, N. IL 18/09/1949;
7) RACITI SALVATORE, N. IL 01/01/1960;
8) AG NN, N. IL 29/05/1933;
9) AT ALESSANDRO, N. IL 28/02/1959;
10) ON VITTORIO, N. IL 14/08/1960;
11) CONA SERGIO, N. IL 20/05/1958;
12) RESPONSABILE CIVILE;
avverso SENTENZA del 13/04/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. NAPPI ANIELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi di RI e ON e per il rigetto di tutti gli altri.
Udito il difensore avv. MAIRA Agata, foro di Caltanissetta che assiste GI;
avv. ROSSI Manfredo, foro di Roma, difensore di fiducia di AT;
Avv. TROYER Luca, foro di Milano, difensore di fiducia di BALBUSSO;
Avv. MESSINA Donato, foro di Palermo, difensore di fiducia di PACE;
Avv. DELLA SALA Paolo, foro di Milano difensore di fiducia di ON;
Avv. VIRGILI Paolo, foro di Carpi difensore di fiducia di RA;
Avv. COZZI Marco, foro di Milano, difensore di fiducia di NA;
avv. LECIS Ugo, foro di Milano, difensore di fiducia di CA. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di NI AR, GI LL, ER SS, NI CO, GI NA, TO IA, MA IO, RA AT, IC GI, AN AT e PA DR in ordine in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale documentale impropria e preferenziale, loro contestato in relazione al fallimento della PP Sim s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Milano il 9 aprile 1994, e della Siciliana Commissionaria (SI) s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Palermo l'11 aprile 1996, società di intermediazione finanziaria impegnate nella raccolta del risparmio. Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, NI AR, allo scopo di dissimulare lo stato di insolvenza delle società da lui amministrate, si avvalse della consapevole collaborazione di un gruppo di promotori finanziari, i quali indussero, con false promesse di rilevanti guadagni, numerosi piccoli risparmiatori a fornirgli ingenti capitali dei quali egli dispose liberamente, e senza neppure intestazione di titoli ai committenti, allo scopo di far fronte alle obbligazioni delle società. Queste operazioni, qualificabili come truffe nei confronti dei risparmiatori, vanno qualificate nella prospettiva dei creditori sociali come operazioni dolose dalle quali conseguì l'aggravamento del dissesto sia della SI sia della PP. E di tale reato sono chiamati a rispondere, a titolo di concorso con NI AR, anche i promotori finanziari, che furono indotti a collaborare in ragione degli ingenti compensi percepiti, integrativi altresì di concorso nel delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione. Di questo stesso reato deve poi rispondere, secondo i giudici del merito, l'avv. DR PA, che percepì dalla PP compensi in nero per L. 55 milioni imputabili a prestazioni professionali svolte in favore della SI e di AR NI.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
2.1 - NI AR, amministratore di diritto e di fatto delle due società fallite, propone tre motivi d'impugnazione, tutti relativi all'entità della pena di cinque anni di reclusione inflittagli. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, lamentando che i giudici del merito non abbiano adeguatamente considerato la spontaneità delle sue dichiarazioni completamente confessorie sin dall'avvio delle indagini preliminari e ne abbiano al contrario enfatizzato la supposta insufficienza in relazione alla responsabilità dei coimputati, con la conseguenza di gravarlo di un onere probatorio incompatibile tra l'altro con la sua richiesta di giudizio abbreviato ingiustificatamente vanificata dal parere contrario del Pubblico Ministero.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e lamenta che i giudici d'appello, pur avendo accolto il motivo con il quale egli aveva chiesto l'unificazione di due addebiti di bancarotta, abbiano omesso di ridurre conseguentemente la pena.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora vizio di motivazione e lamenta che i giudici del merito non abbiano adeguatamente ridotto la pena in ragione del proscioglimento da taluni addebiti di bancarotta impropria e dall'addebito di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, dei quali era stato ritenuto responsabile in primo grado, rilevando come siano sproporzionate le riduzioni di pena imputabili rispettivamente ai due addebiti di bancarotta e a quello di falso.
2.2 - GI LL, promotore finanziario, deduce vizio di motivazione in ordine alla qualità di amministratore di fatto ingiustificatamente attribuitagli dai giudici del merito, senza considerare che egli non aveva avuto rapporti con NI AR, bensì solo con IC GI, cui consegnò anche circa L. 800 milioni, di proprietà sua o di suoi familiari, oltre ai fondi di suoi clienti.
2.3- ER SS, promotore finanziario, propone sette motivi d'impugnazione, di cui uno aggiunto.
Con il primo motivo e con il motivo aggiunto il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'addebito di avere cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società PP Sim s.p.a., lamentando che i giudici d'appello abbiano omesso di considerare adeguatamente le specifiche argomentazioni esibite a sostegno dei motivi d'impugnazione proposti al riguardo e abbiano presupposto senza alcuna dimostrazione l'illiceità dell'attività da lui svolta come promotore finanziario, mentre in realtà egli non era affatto consapevole delle irregolarità nell'intestazione e nella gestione dei titoli acquistati dalla Sim per conto dei clienti da lui procacciati, cui avrebbero dovuto comunque opporsi, a norma dell'art.40 c.p., comma 2, altri soggetti non considerati responsabili, in particolare i legali e i sindaci della società, la Consob, gli amministratori delle società Confida fiduciaria e Confida SIM, presso le quali erano stati depositati alcuni dei titoli gestiti dalla società poi fallita. Riproduce quindi le motivazioni della sentenza di primo grado e le censure proposte nei motivi d'appello, denunciando come i giudici di secondo grado abbiano omesso di considerare in particolare la dedotta erronea interpretazione delle prove sulla base delle quali il Tribunale aveva argomentato il proprio convincimento della sua mala fede;
abbiano omesso di giustificare la mancata estensione della responsabilità ai soggetti cui incombeva un obbligo di garanzia ex art. 40 c.p., comma 2, e l'attribuzione invece di tale responsabilità a un extraneus come lui.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'addebito di avere cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della società PP Sim s.p.a. Lamenta innanzitutto che i giudici d'appello gli abbiano erroneamente attribuito la responsabilità del dissesto in ragione della presunta violazione delle norme sulla raccolta del risparmio, ma senza considerare che, quand'anche tali norme fossero state perfettamente osservate, NI AR avrebbe egualmente ottenuto la disponibilità dei capitali conferiti dai clienti e dalla cui gestione derivò il fallimento a causa della confusione tra fondi della società e fondi dei clienti, tollerata dalla Consob. Aggiunge che aggravare il dissesto fallimentare non equivale a cagionarlo, sicché egli non può rispondere di questo reato, in quanto il suo rapporto con NI AR sopravvenne quando il dissesto era già in atto.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione alle provvigioni per oltre L. 224 milioni, corrispostegli nel 1993, erroneamente considerate dai giudici del merito quale corrispettivo in nero della sua complicità nelle operazioni dolose di NI AR. Sostiene infatti che, pur ammessa l'eventuale irregolarità delle prestazioni cui le provvigioni si riferivano, non ne conseguirebbe la natura distrattiva di tali incassi, senza la dimostrazione di un'adesione al piano fraudolento di NI AR di cui quelle elargizioni fossero corrispettivo.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione in relazione alla mancata ammissione di una perizia intesa alla ricostruzione dei rapporti tra promotori finanziari e società fallite. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata apposizione della sigla del presidente estensore su tutti i fogli.
Con il sesto motivo infine il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, lamentando che i giudici d'appello abbiano trattato cumulativamente le posizioni di tutti i promotori finanziari, senza considerazione specifica per la sua posizione, caratterizzata almeno da una tardiva e sopravvenuta supposta adesione al piano truffaldino di NI AR, come riconosciuto già dal Tribunale.
2.3 - NI CO, promotore finanziario, propone sei motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo e con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 110, 42 e 43 c.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito gli abbiano erroneamente addebitato un concorso doloso con NI AR, i cui progetti criminosi gli erano invece del tutto ignoti, così come lo stato di dissesto della società OZ appena sottoposta senza problemi al controllo della Consob per l'autorizzazione all'esercizio dell'intermediazione finanziaria e alla quale egli affidò i risparmi anche personali. Si duole in particolare che i giudici di secondo grado abbiano omesso di considerare le conclusioni del consulente dell'accusa circa la mancanza di elementi probatori della sua partecipazione al complessivo disegno criminoso di AR, benché tale fondamentale dato probatorio fosse stato specificamente evidenziato con l'appello. Con il terzo e con il quinto motivo il ricorrente deduce ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano omesso di considerare i motivi anche aggiunti d'impugnazione, con i quali s'era contestato l'assunto dell'irregolarità dei rapporti tra la società fallita e i promotori finanziari, e gli abbiano attribuito deduzioni difensive di altri imputati, così dimostrando la confusione e la superficialità di una motivazione riferita in blocco alla posizione di tutti i promotori finanziari.
Con il quarto motivo il ricorrente, essendo il più giovane e inesperto dei promotori coinvolti nella vicenda, deduce ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano desunto la prova del dolo dalla supposta esperienza dei promotori finanziari, pur avendo peraltro riconosciuto che non tutti costoro avevano la medesima esperienza;
sicché sarebbe stato necessario distinguere promotori esperti da promotori inesperti. Con il sesto motivo infine il ricorrente lamenta l'ingiustificato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, nonostante la minima incidenza della sua azione sull'entità
complessiva della distrazione e senza una considerazione specifica della sua posizione.
2.4 - GI NA, promotore finanziario, propone quattro motivi d'impugnazione, di cui uno aggiunto. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione e violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando che i giudici del merito abbiano omesso qualsiasi giustificazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto della società attribuitagli nell'imputazione e lo abbiano invece ritenuto responsabile per concorso con NI AR, così modificando illegittimamente l'addebito.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa giustificazione della decisione di rigetto dei motivi d'appello, lamentando che i giudici di secondo grado non abbiano preso in alcuna considerazione le specifiche doglianze proposte con l'impugnazione. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche e della minima partecipazione, lamentando che la sua posizione non sia stata presa in specifica considerazione dai giudici d'appello.
Con il quarto motivo, aggiunto, il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che i giudici del merito abbiano affermato e poi negato la consapevolezza del piano truffaldino di NI AR da parte dei promotori finanziari prima del 1993, abbiano omesso di considerare che i tre clienti, su cinquanta, che egli avrebbe ingannato furono da lui aiutati a disinvestire nel corso del 1993 e che nessun suo cliente venne convinto a nuovi investimenti, mentre egli stesso e i suoi familiari investirono nell'operazione gestita da NI AR e che nessuna risposta falsa fu da lui data al commissario Consob. 2.5 - TO IA, promotore finanziario, propone quattro motivi d'impugnazione, benché la sentenza d'appello abbia su sua stessa richiesta determinato in due anni e otto mesi di reclusione la pena irrogatagli.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale, sostenendo che, quand'anche i promotori finanziari fossero stati consapevoli del disegno truffaldino di NI AR, la loro condotta di contributo alla raccolta del risparmio non può integrare gli estremi del concorso nella distrazione e nelle operazioni dolose che si assume furono causa del fallimento.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano riconosciuto il dolo della bancarotta, benché abbiano escluso che i promotori finanziari volessero il pregiudizio dei creditori, e abbiano illogicamente attribuito efficacia causale a condotte del tutto marginali.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificato diniego dell'attenuante della minima partecipazione nonostante l'entità irrisoria, a fronte del disavanzo fallimentare, delle provvigioni incassate e imputategli a titolo di distrazione. Con il quarto motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità della sentenza in quanto non sottoscritta in tutti i suoi fogli.
2.5 - MA IO, promotore finanziario, propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 603 c.p.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando l'omesso esame delle sue difese, fondate soprattutto su una ricostruzione contabile rispetto alla quale i giudici del merito hanno manifestato una totale incompetenza tecnica e che avrebbe richiesto invece una perizia, apoditticamente negata dai giudici d'appello.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 603 c.p.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di acquisire e valutare la documentazione prodotta a corredo dei motivi d'appello e di una successiva memoria. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità, lamentando che la Corte d'appello abbia considerato "clandestini" i suoi clienti solo perché ha omesso di consultarne l'elenco prodotto e abbia qualificato come eccessivi gli importi delle sue provvigioni solo perché ha omesso la ricostruzione delle operazioni, che avrebbe richiesto una perizia. Aggiunge, quanto alla supporta sua consapevolezza dell'effettiva situazione delle società gestite da NI AR, che questa situazione fu accertata a posteriori sulla base di un'attività ispettiva complessa e difficile, i cui esiti non avrebbero potuto essere ipotizzati all'epoca dei fatti. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 62 bis c.p. e art. 69 c.p. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano confermato il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dalla sentenza di primo grado con i lauti profitti da lui ricavati, ma hanno poi negato che l'illiceità della sua condotta derivasse dall'entità delle provvigioni percepite;
e gli hanno addebitato la gravità del fatto, peraltro comune a tutti gli imputati, il comportamento processuale, manifestatosi solo nella produzione di difese scritte, e non meglio precisate condizioni soggettive.
2.6 - AT RA, promotore finanziario, deduce violazione dell'art. 133 c.p., art. 62 bis c.p., art. 69 c.p., e vizi di motivazione della sentenza impugnata. Rileva che i giudici del merito gli hanno negato la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciuta invece ad altri promotori finanziari che avevano risarcito il danno;
e sostiene che il risarcimento avrebbe potuto giustificare il riconoscimento della specifica circostanza attenuante ai altri coimputati, ma non il diniego a lui della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Aggiunge che il suo ridotto ruolo concorsuale avrebbe imposto l'irrogazione della pena nei minimi edittali e che non è chiaro quali condizioni soggettive e quale comportamento processuale abbiano potuto giustificare il diniego della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
2.7 - IC GI, promotore finanziario che ha patteggiato la pena in appello, deduce violazione dell'art. 129 c.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di accertare se vi fossero i presupposti per un suo proscioglimento.
2.8 - AN AT, promotore finanziario, propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per concorso nelle operazioni dolose da cui derivò il fallimento della società PP. Sostiene che l'ipotizzato suo concorso nella truffa consumata da NI AR ai danni dei suoi clienti non è sufficiente a integrare la responsabilità per la contestata fattispecie di bancarotta impropria, perché non risulta provato ne' l'effettivo rapporto di causalità tra quelle condotte e il dissesto, nel quale è inimmaginabile che taluni promotori avessero inteso coinvolgere propri familiari, ne' un suo atteggiamento psichico che possa andare oltre la mera consapevolezza del rischio cui venivano esposti gli ignari risparmiatori.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine all'affermazione della sua responsabilità per concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione delle somme liquidategli a titolo di provvigioni.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della minima partecipazione, lamentando che i giudici del merito abbiano giustificato del tutto genericamente la propria decisione sul punto.
2.9 - DR PA, consigliere di amministrazione della PP Sim s.p.a., propone due distinti ricorsi, redatti l'uno dall'avv. Messina l'altro dall'avv. Pontin.
Il ricorso redatto dall'avv. Messina propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della L. Fall., art. 216, lamentando che i giudici del merito, accertata la percezione da parte sua di L. 45 milioni, non giustificati contabilmente, abbiano omesso qualsiasi accertamento in ordine all'elemento psicologico del reato di bancarotta per distrazione addebitatogli. È infondato infatti, sostiene il ricorrente, l'assunto che la PP avrebbe pagato l'opera professionale da lui prestata in favore di NI AR e della Siciliana Commissionaria s.p.a., come infondato è l'assunto che egli, in quanto consigliere d'amministrazione della PP, fosse consapevole dello stato di insolvenza della società, pur essendo certamente estraneo alla gestione, secondo quanto riconosce lo stesso AR NI, che pure non ha remore ad accusare gli altri coimputati. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di giustificare la decisione di rigetto di specifici motivi d'appello, in particolare per quanto attiene alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.. Il ricorso redatto dall'avv. Pontin propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente, rilevato che gli assegni con i quali risulterebbero effettuati i pagamenti distrattivi in suo favore furono tratti sul conto non ufficiale della società PP, deduce che solo uno dei quattro assegni risulta effettivamente acquisito agli atti, sicché manca almeno in parte la prova del fatto contestato.
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante delle minima partecipazione, in considerazione dell'esiguità della somma che si assume distratta.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che ingiustificatamente egli sia stato considerato responsabile solidalmente con gli altri coimputati nei confronti delle parti civili e che gli sia stato così accollato anche un pari onere per le spese.
3. Va preliminarmente rilevata la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso con i quali ER SS e TO IA hanno riproposto l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, in quanto sottoscritta dal presidente estensore solo in calce e non in ciascun foglio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "la sottoscrizione della sentenza richiede, ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g), l'apposizione della firma del giudice estensore - e qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente - in calce all'ultima pagina della sentenza;
la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determina, pertanto, alcuna nullità, configurando, al più, una mera irregolarità" (Cass., sez. 5^, 18 dicembre 2003, Mazzaferro, m. 229181).
Manifestamente infondato è altresì il motivo del ricorso di NA GI con il quale viene eccepita la violazione dell'art. 521 c.p.p. per la modificazione del titolo di responsabilità in quello di concorso con NI AR, mentre era stato contestato il ruolo di amministratore di fatto.
Infatti il concorso nei reati commessi da AR risulta contestato a tutti i promotori finanziari già nel decreto di citazione a giudizio, sia pure in alternativa con l'attribuzione del ruolo di amministratori di fatto.
Manifestamente infondati sono infine i motivi di ricorso con i quali ER SS e MA IO lamentano la mancata ammissione di una perizia contabile, posto che, come si vedrà, non sono qui in discussione dati contabili, bensì la consapevolezza dei promotori finanziari di contribuire al piano criminoso ordito da NI AR per dissimulare le effettive condizioni economiche delle società da lui amministrate.
4. Inammissibili sono anche i rimanenti motivi d'impugnazione proposti da TO IA e il ricorso di IC GI. Non pare possa discutersi, invero, circa l'applicabilità dell'art.129 c.p.p., anche nel procedimento camerale d'appello previsto dall'art. 599 c.p.p. (Cass., sez. 6^, 14 gennaio 1999, Faiani, m. 212732). Ma deve ritenersi che, analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, la motivazione del giudice sulla ritenuta mancanza dei presupposti di applicazione della norma possa essere anche implicita.
Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, del resto, "allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Infatti la rinuncia ad alcuni dei motivi di appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati;
con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 609 c.p.p., comma 2" (Cass., sez. 1^, 28 aprile 1997, Stazzone, m. 207995, Cass., sez. 3^, 19 novembre 1997, Tomasello, m. 209817). Nè i ricorrenti possono lamentare l'eccessività di una pena sulla cui misura essi ha concordato.
5. Il ricorso di GI LL è inammissibile per violazione dell'art. 581 c.p.p., lettera c), nella parte relativa al suo presunto ruolo di amministratore di fatto, non avendo il ricorrente indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti il ricorrente si duole dell'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto, mentre la sentenza impugnata ha esplicitamente affermato che non è questo il titolo della responsabilità dei promotori finanziari, bensì il concorso con NI AR nei reati di bancarotta da lui commessi. Sicché il ricorrente non propone in questa prospettiva censura alcuna alla ratio decidenti della sentenza impugnata.
Per la stessa ragione è inammissibile il motivo del ricorso di MA IO con il quale si lamenta la mancata acquisizione della documentazione allegata all'appello, posto che la Corte di secondo grado ha esplicitamente ammesso tutte le produzioni documentali (fl. 18).
6. Il ricorso di GI LL e i ricorsi proposti dagli altri promotori finanziari, ER SS, NI CO, GI NA, MA IO, AT RA e AT AN con riferimento ai delitti di bancarotta loro contestati sono inammissibili per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla considerazione che, per procurare a NI AR i capitali necessari a dissimulare il dissesto delle società da lui amministrate, essi promisero ai propri clienti profitti impossibili, e li indussero a rilasciare false dichiarazioni anche al commissario preposto alla gestione provvisoria della società OZ, essendo consapevoli che AR gestiva illegalmente i risparmi così ottenuti. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "in tema di bancarotta c.d. impropria, la particolare fattispecie di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art.223, comma 2, n. 2, riguardante gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società fallite che hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, si applica anche nell'ipotesi in cui la condotta di una delle anzidette persone abbia aggravato una situazione di dissesto già esistente" (Cass., sez. 5^, 28 marzo 2003, Negro, m. 224947). I ricorrenti sostengono di essere stati ignari delle condizioni delle società amministrate da AR NI, tanto da avergli affidato anche risparmi personali.
Ma i giudici del merito hanno espresso il ragionevole convincimento che non rileva la maggiore o minore fiducia dei ricorrenti nelle capacità di NI AR, posto che gli imputati tendevano a ottenere rapidamente il ricavato del disinvestimento dei capitali personali impegnati, bensì la loro consapevolezza della frode consumata ai danni dei propri clienti e del rischio ingiustificato accollato al patrimonio delle società gestite dal complice. Era evidente infatti, secondo i giudici del merito, che l'incessante acquisizione di nuovi capitali serviva a restituire o remunerare parte dei capitali già acquisiti, in un vorticoso giro di crescenti indebitamenti. E a questo plausibile convincimento non possono certamente essere opposte in questa sede le obiezioni e le diverse ipotesi di ricostruzione dei fatti prospettate dai ricorrenti nei motivi d'appello e riproposte con i motivi di Cassazione, perché le singole impostazioni difensive, per quanto talora plausibili, non lo sono certo più della ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione impugnata, che almeno implicitamente le ha disattese. Sicché risulta ragionevole anche il convincimento dei giudici del merito circa la natura illecita, e quindi distrattiva, dei compensi che i promotori finanziari ottennero in nero quale contropartita del contributo fornito al progetto criminoso di NI AR. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p., non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art.606 c.p.p. comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art.8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della testualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Così interpretata, in realtà, la nuova norma finisce per riprodurre in parte il testo dell'art. 569, n. 4) del Progetto Preliminare del 1978, laddove prevedeva appunto la ricorribilità per "mancanza o contraddittorietà della motivazione nei casi in cui il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato o dipende dall'omesso esame delle richieste delle parti ovvero delle prove contrarie a quelle poste a base della decisione". Infatti il riferimento alle "prove contrarie a quelle poste a base della decisione", venne allora soppresso, in conformità a un parere espresso anche dalla Corte di Cassazione, per l'ambiguità della formula, che avrebbe appunto consentito il raffronto tra la motivazione e qualsiasi dato probatorio. Tuttavia, come opportunamente risulta dalla nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lettera e), ciò non esclude che assuma rilevanza la mancata motivazione su fatti controversi, perché da ogni controversia insorta tra le parti su uno specifico fatto deriva un dovere di decisione del giudice, che può essere certamente assolto con una pronuncia anche implicita, ma richiede una giustificazione adeguata;
e l'individuazione dei fatti effettivamente controversi, attenendo alla definizione dell'oggetto del giudizio, può essere compiuta direttamente dalla Corte di Cassazione attraverso l'esame degli atti, sia pure sulla base delle indicazioni delle parti. Questo non significa che al giudice di legittimità possa richiedersi una rivalutazione delle prove relative al fatto controverso;
ma significa che sull'esistenza di un tale fatto il giudice del merito deve comunque pronunciarsi, pur rimanendo incensurabile la valutazione delle prove sulle quali quella pronuncia si fondi.
Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove rilevanti, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso. Non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante;
ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.
Sicché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione. Nè sembra sostenibile che la Corte di Cassazione possa astenersi da qualsiasi interpretazione o valutazione della prova e "limitarsi a esaminare la motivazione, per stabilire se il giudice si sia effettivamente "occupato" di una specifica informazione introdotta nel processo, o per desumerne una prova a sostegno della decisione, oppure per spiegarne l'inattendibilità". Se il confronto dovesse riguardare il rapporto tra motivazione e dati probatori, non potrebbe certamente esaurirsi nella verifica che un qualche verbale risulti effettivamente citato dal giudice del merito, ma esigerebbe un'interpretazione del significato degli enunciati verbalizzati. Ed è proprio questo significato che non può essere attendibilmente ricostruito se non nel contesto dell'intera costellazione delle prove acquisite.
Si è sostenuto che questa interpretazione sarebbe sostanzialmente abrogatrice della L. n. 46 del 2006. È vero al contrario che una portata abrogativa della perdurante prescrizione di testualità del vizio di motivazione hanno le interpretazioni non restrittive del riferimento anche "agli altri atti del processo" dai quali il vizio di motivazione può risultare.
Si è pure sostenuto che la tesi dell'inaccessibilità degli atti probatori nel giudizio di legittimità non può essere fondata sulla distinzione tra fatto e diritto. E infatti il divieto di accesso agli atti istruttori non ha nulla a che vedere con la distinzione tra fatto e diritto, ma è conseguenza dell'indiscussa premessa che il controllo della Corte di Cassazione sul giudizio di fatto è limitato alla motivazione, non si estende alla giustificazione. Se il sindacato sulla motivazione attenesse al rapporto tra la giustificazione in fatto della decisione di merito e le prove acquisite, dovrebbe escludersi la possibilità per il giudice del merito di rinnovare la decisione in sede di rinvio sulla base delle stese prove, pur diversamente valutate. E ciò significherebbe che il controllo di legittimità non è limitato alla giustificazione, ma è esteso alla decisione. Mentre è noto che è appunto la possibilità di distinguere tra la decisione e la sua giustificazione a rendere compatibile con i limiti del sindacato di legittimità il controllo sulla giustificazione del giudizio di fatto.
Neppure la dedotta decisività di una prova ne legittima il confronto con la motivazione, se il fatto controverso cui essa eventualmente si riferisca sia stato oggetto di un'esplicita considerazione da parte del giudice del merito, perché è solo il fatto controverso, non la prova pur decisiva, a individuare un punto della decisione che deve essere oggetto di motivazione.
La completezza della motivazione va dunque definita nel suo rapporto con la decisione, non con le prove, perché non è la motivazione ma è la decisione che deve essere conforme alle prove. Tuttavia questa esigenza di conformità tra decisione e prove può essere fatta valere nel giudizio di legittimità solo quando si traduca in un error in procedendo, come quando il giudice si fondi su una prova inesistente o erroneamente neghi l'esistenza stessa di un atto probatorio, ad esempio affermando che non è necessario disporre una perizia che invece è già stata espletata, (travisamento della prova); ovvero quando si fondi su una prova inutilizzabile. Ed è chiaro che, contrariamente a quanto pure si è affermato (Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006, Stojanovic, m. 234167), in questi casi non viene in discussione un vizio della motivazione, bensì un vizio della decisione per error in procedendo: un vizio che è denunciabile a norma dell'art. 606 c.p.p., lettera c), e rispetto al quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, potendo perciò accedere al fascicolo delle prove.
In tutti gli altri casi, in tutti i casi in cui non si traduca in un error in procedendo, il contrasto tra la decisione e le prove non può essere denunciato con il ricorso per Cassazione, perché il giudice di legittimità non ha il potere di sindacare il giudizio di merito sul fatto;
e il controllo sulla motivazione non può essere utilizzato per dissimulare un tale indebito sindacato.
7. Censure manifestamente infondate e attinenti al merito della decisione impugnata sono poi quelle proposte da NI AR, ER SS, NI CO, GI NA, IO MA, AT RA e AN AT con riferimento all'entità delle pene inflitte, alla comparazione delle circostanze attenuanti generiche, al diniego dell'attenuante della minima partecipazione. Quanto a NI AR va rilevato che i giudici del merito hanno plausibilmente escluso le circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del reato e delle sue conseguenze, mentre secondo la giurisprudenza di questa Corte "la confessione utile ai fini dell'accertamento del reato ma priva di incidenza in ordine alla elisione o attenuazione delle sue conseguenze dannose e, quindi, dei suoi effetti non spiega rilevanza ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 6, (riparazione del danno e ravvedimento operoso)" (Cass., sez. 5^, 15 dicembre 2004, Alloisio, m. 231412). L'entità della pena è stata poi determinata dai giudici del merito tenendo adeguatamente conto dell'incidenza delle diverse imputazioni in una complessiva valutazione della vicenda.
D'altro canto l'invocata unificazione di due ipotesi di bancarotta, pur riconosciuta in motivazione, non trova riscontro nel dispositivo della sentenza impugnata. Ma la contraddizione che ne consegue tra motivazione e dispositivo è del tutto irrilevante, perché la richiesta di unificazione era palesemente infondata, in quanto tra le due imputazioni v'era una rapporto di specialità, come riconosce la sentenza impugnata;
e quindi, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, non v'era alcunché da unificare, in quanto le contestazioni risultavano riferite a fatti diversi. I fatti inclusi nella imputazione più generica erano diversi e ulteriori rispetto a quelli inclusi nell'imputazione più specifica;
e non sarebbe stato necessario il proscioglimento da alcuna delle due imputazioni. Sicché il motivo è manifestamente infondato.
Quanto alla censura per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., comma 1, proposta da ER SS, NI CO, GI NA e AN AT, va rilevato che non rileva a tal fine l'entità delle somme distratte, perché ciascuna distrazione è un reato a sè stante e quindi l'entità della somma distratta può rilevare ai fini della L. Fall. art. 219, non certo ai fini dell'art. 114 c.p., comma 1; mentre i giudici del merito hanno correttamente escluso che possa essere differenziato il contributo di ciascuno dei promotori finanziari all'attività truffaldina di NI AR.
Quanto alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, proposte da GI NA, MA IO, AT RA e AN AT, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte il risarcimento del danno, quando non sia rilevante per incompletezza o intempestività ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, può nondimeno essere valutato come comportamento processuale idoneo a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o della loro prevalenza sulle circostanze aggravanti (Cass., sez. 5^, 11 ottobre 1984, Tritano, m. 169784). E a tali criteri si sono incensurabilmente attenuti i giudici del merito, che hanno negato le circostanze attenuanti generiche o la loro prevalenza sulle aggravanti agli imputati che non hanno risarcito il danno.
8. Rimane da esaminare il ricorso di DR PA, la cui responsabilità è stata riconosciuta dai giudici del merito nel presupposto che il professionista fu pagato in nero dalla PP per prestazioni professionali in favore di NI AR e della SI. Sicché vi sarebbe stata distrazione nel pagamento da parte della società poi fallita di debiti dell'amministratore e di un'altra società. Tuttavia, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, DR PA aveva contestato questa ricostruzione;
e sostiene anche con il ricorso di essere stato pagato per l'opera professionale prestata in favore della PP. E su questo punto la sentenza impugnata manca di qualsiasi giustificazione. Il ricorso di DR PA va pertanto accolto e la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di DR PA e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NI AR, LL GI, ER SS, NI CO, NA GI, TO IA, MA IO, AT RA, IC GI e AN AT e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2006