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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 491/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491/2025 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gaetano Cesario, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Caterina Colica, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio da lui contratto con nel Comune di Siderno e CP_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno - Atto N. 6 parte I - anno
2003, essendo decorso il termine di legge dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale n. 231/2019 del 21.02.2019 pronunciata dal Tribunale di Locri. Ha altresì
Pag. 1 a 6 chiesto di confermare che l'originaria casa coniugale restasse a sé in modo definitivo nonché di quantificare il contributo di mantenimento dovuto per il figlio, - nelle more divenuto Persona_1 maggiorenne ma non ancora indipendente dal punto di vista economico - in € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere mediante versamento diretto in suo favore.
Con comparsa del 7.7.2025, si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi CP_2 alla domanda di scioglimento del matrimonio attesa la definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale, chiedeva che si tenesse conto, in sede di determinazione del contributo di mantenimento dovuto al figlio, della rivalutazione degli indici Istat, con conseguente imposizione dell'obbligo di corrispondere l'importo di complessivi € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aderiva espressamente alla richiesta di controparte di corrispondere il mantenimento direttamente al figlio.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. tempestivamente depositata, parte ricorrente si opponeva all'avversa richiesta di quantificazione del contributo di mantenimento in € 350,00 e confermava la propria volontà di corrispondere la somma di € 300,00, evidenziando che tale somma doveva reputarsi congrua, date le sue attuali economiche e considerato anche il fatto che , Persona_1 nell'ambito del progetto formativo proposto dall'ITS Academy - Fondazione Mobilità Sostenibile e
Logistica di Catania - Sede distaccata di Messina, dallo stesso frequentata, aveva iniziato a percepire proprie entrate.
All'udienza del 18.09.2025, il giudice delegato procedeva all'audizione delle parti e, fallito il tentativo di conciliazione e rigettata la richiesta di ascolto del figlio tenuto conto del fatto che la sua audizione sarebbe risultata superflua alla luce di quanto già risultante dagli atti, la causa era rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini previsti ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.. La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda principale di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione, pronunciata con sentenza n. 231/2019 del 21.02.2019 del Tribunale di Locri, passata in giudicato, e che è trascorso il periodo minimo previsto ex lege dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in sede di separazione, emergendo pacificamente che non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che gli stessi non hanno più ripreso la convivenza. Deve, pertanto, ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi sicché ricorre, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo, n. 2, lett. b, L. 1° dicembre 1970, n. 898 nella formulazione attualmente vigente per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 a 6 Nulla deve disporsi in ordine all'affido e al collocamento del figlio già maggiorenne Persona_1 al momento di instaurazione del presente procedimento. Nulla deve altresì essere disposto sull'assegnazione della casa familiare atteso che è pacifico che la resistente, unitamente al figlio abbiano lasciato la predetta abitazione già prima della pronuncia della sentenza di Persona_1 separazione, essendo di conseguenza già venuta meno la funzione ad essa correlata di tutela della prole.
In merito al contributo di mantenimento dovuto per il figlio, occorre osservare quanto segue.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 15065/2000; n.
3363/1993). L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'art. 148 c.c. e dell'art. 316 bis c.c. nel mantenimento dei figli non cessa, infatti, automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (Cass. n. 7990/1996).
Nella specie, è pacifico che non sia economicamente autosufficiente, tanto che il Persona_1 ricorrente si è mostrato disponibile, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, a continuare a versare un contributo di mantenimento nel suo interesse. Ha, tuttavia, formato oggetto di contestazione, sin dai primi atti del giudizio, l'individuazione del relativo ammontare.
In particolare, il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, si è mostrato disponibile a corrispondere la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. A fronte della contestazione formulata dalla parte resistente, la quale ha chiesto di confermare le condizioni di separazione tenendo conto dell'adeguamento Istat, e quantificando, pertanto, il contributo di mantenimento dovuto in € 350,00, il ricorrente ha tempestivamente eccepito, nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., che la somma indicata (€ 300,00) doveva reputarsi congrua, date le sue condizioni economiche e considerato il fatto che , grazie alla sua partecipazione al progetto formativo proposto dall'ITS Persona_1
Academy - Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania - Sede distaccata di Messina, aveva iniziato a percepire talune entrate economiche.
È evidente, quindi, che il ricorrente, indipendentemente dalle formule linguistiche adoperate, abbia chiesto, nel rispetto delle ordinarie preclusioni di legge, che il contributo di mantenimento dovuto nei confronti del figlio fosse determinato in questa sede in € 300,00, tenuto conto delle proprie
Pag. 3 a 6 attuali condizioni economiche e della percezione da parte di di entrate, seppur non Persona_1 stabili. Non coglie, pertanto, nel segno quanto eccepito dalla resistente circa la tardività della domanda ex adverso formulata.
Tanto considerato, il Collegio reputa che sussistono i presupposti per determinare, in questa sede, il contributo dovuto da per il mantenimento del figlio nell'importo indicato dal Parte_1 ricorrente.
Se, infatti, è indubbio, e oltretutto incontestato, che non possa dirsi cessato l'obbligo a carico di e di di provvedere al mantenimento di , in quanto Parte_1 CP_2 Persona_1 non ancora indipendente economicamente, per altro verso, in questa sede, deve procedersi, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, ad una valutazione dell'attuale condizione delle parti e delle esigenze del figlio nato dall'unione coniugale, in accordo al principio di proporzionalità.
Si osserva, infatti, che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. – norma che detta criteri applicabili anche in sede di divorzio – è previsto che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando;
1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Tale articolato sistema è, in particolare, funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Traslando tali criteri nel caso di specie, non può non considerarsi, quanto alle risorse economiche di cui dispongono le parti, che, in base a quanto emerso in giudizio, se da un lato, la resistente, pur essendo disoccupata, può attualmente contare sull'aiuto economico del padre della figlia nata, nel
2021, da altra relazione ed è prossima a concludere un percorso formativo – la scuola di estetica – che, verosimilmente, le consentirà di inserirsi agevolmente nel mondo lavorativo (cfr. dichiarazioni rese in sede di audizione nel corso dell'udienza del 18.09.2025), per altro verso, il ricorrente - in base a quanto allegato, in alcun modo contestato da controparte – percepisce, allo stato, esclusivamente redditi da lavoro - oltretutto variabili, in considerazione dell'attività imprenditoriale
Pag. 4 a 6 svolta di commercializzazione di olio - che, anche alla luce delle risultanze della documentazione reddituale e bancaria depositata in atti, non superano attualmente l'ammontare di circa €
8.000,00/9.000€ annui, per come dichiarato dallo stesso (nella specie, in base alle Per_1 dichiarazione dei redditi in atti, egli risulta aver percepito nell'anno 2023 un reddito di € 4.900,00, con un imposta a credito calcolata in € 244,00; nell'anno 2022, un reddito non superiore a €
4.000,00, e nell'anno 2021, una perdita di € 11.816,00; in base alla documentazione bancaria relativa all'ultimo triennio risulta una disponibilità economica variabile non superiore all'importo di
€ 7.500,00), con la conseguenza che, in virtù delle attuali condizioni delle parti, diverse rispetto a quelle esistenti al momento della separazione, non appare proporzionato imporre al padre il pagamento di una somma maggiore di € 300,00. Del resto, volgendo lo sguardo alle attuali esigenze del figlio e ai compiti di cura assunti da ciascun genitore, assume certa rilevanza il fatto che Per_1
frequenti, presso la ITS Accademy di Messina, un corso di durata triennale di alta
[...] specializzazione tecnica nell'alveo del quale è previsto lo svolgimento di un tirocinio retribuito di durata annuale (nella specie, è prevista, per il periodo di tirocinio, un'entrata fissa a titolo di indennità, oltre al pagamento delle spese di vitto e alloggio, e, come dichiarato dalla stessa resistente, il figlio ha, fino ad ora, percepito circa € 3.000,00 per il tirocinio già svolto). L'attuale partecipazione di ad un percorso di formazione altamente professionalizzante – come Persona_1 tale, idoneo a facilitare il suo inserimento nel mondo del lavoro - in cui sono previste forme di contribuzione economica in suo favore (diretta, tramite la corresponsione di un'indennità, e indiretta, tramite la sopportazione di spese di vitto e alloggio, nel periodo di tirocinio), infatti, non solo riduce sensibilmente l'incidenza di eventuali esborsi sostenuti per il mantenimento del ragazzo presso la sede di studio ma anche l'ammontare delle spese che quotidianamente i genitori sono chiamati a sopportare per soddisfare i bisogni del figlio ed in ragione del quale era stato fissato il contributo di mantenimento a carico del padre.
Tenuto conto di tali circostanze, il Collegio ritiene, allora, congruo quantificare, in questa sede, il contributo di mantenimento dovuto da parte del nella misura di € 300,00, non potendosi, Per_1 invece, condividere la richiesta della resistente di determinarlo in € 350,00, applicando la rivalutazione già maturata secondo gli indici Istat all'importo originariamente previsto in sede di separazione, poiché ciò si tradurrebbe nell'imposizione di un onere economico sproporzionato rispetto alle attuali condizioni delle parti e alle esigenze del figlio. Occorre, inoltre, statuire che entrambi i genitori provvedano alle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 5 a 6 Il Collegio ritiene che tale contributo di mantenimento possa essere versato direttamente a Per_1
emergendo dagli atti il raggiungimento di un sostanziale accordo tra le parti sul punto;
e,
[...] infatti, tanto quanto sin dai primi atti del giudizio, hanno Parte_1 CP_2 manifestato la loro condivisa volontà in tal senso.
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dei limitati profili che hanno formato oggetto di contestazione tra le parti (relativi esclusivamente alla determinazione dell'ammontare del contributo di mantenimento dovuto per il figlio) devono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
23.01.1974, e nata a [...] il [...], trascritto nel CP_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno - Atto N. 6 parte I - anno 2003;
2. nulla dispone sull'affido e sul collocamento di e sull'assegnazione della casa Persona_1 coniugale per le ragioni di cui in motivazione;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, mediante versamento diretto in Parte_1 favore del figlio, , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, da Persona_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siderno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Locri, tenuta in modalità telematica, in data 15 dicembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491/2025 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Gaetano Cesario, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Caterina Colica, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
Conclusioni: come da note di precisazione delle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio da lui contratto con nel Comune di Siderno e CP_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno - Atto N. 6 parte I - anno
2003, essendo decorso il termine di legge dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale n. 231/2019 del 21.02.2019 pronunciata dal Tribunale di Locri. Ha altresì
Pag. 1 a 6 chiesto di confermare che l'originaria casa coniugale restasse a sé in modo definitivo nonché di quantificare il contributo di mantenimento dovuto per il figlio, - nelle more divenuto Persona_1 maggiorenne ma non ancora indipendente dal punto di vista economico - in € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere mediante versamento diretto in suo favore.
Con comparsa del 7.7.2025, si costituiva in giudizio la quale, pur non opponendosi CP_2 alla domanda di scioglimento del matrimonio attesa la definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale, chiedeva che si tenesse conto, in sede di determinazione del contributo di mantenimento dovuto al figlio, della rivalutazione degli indici Istat, con conseguente imposizione dell'obbligo di corrispondere l'importo di complessivi € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Aderiva espressamente alla richiesta di controparte di corrispondere il mantenimento direttamente al figlio.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. tempestivamente depositata, parte ricorrente si opponeva all'avversa richiesta di quantificazione del contributo di mantenimento in € 350,00 e confermava la propria volontà di corrispondere la somma di € 300,00, evidenziando che tale somma doveva reputarsi congrua, date le sue attuali economiche e considerato anche il fatto che , Persona_1 nell'ambito del progetto formativo proposto dall'ITS Academy - Fondazione Mobilità Sostenibile e
Logistica di Catania - Sede distaccata di Messina, dallo stesso frequentata, aveva iniziato a percepire proprie entrate.
All'udienza del 18.09.2025, il giudice delegato procedeva all'audizione delle parti e, fallito il tentativo di conciliazione e rigettata la richiesta di ascolto del figlio tenuto conto del fatto che la sua audizione sarebbe risultata superflua alla luce di quanto già risultante dagli atti, la causa era rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini previsti ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.. La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda principale di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione, pronunciata con sentenza n. 231/2019 del 21.02.2019 del Tribunale di Locri, passata in giudicato, e che è trascorso il periodo minimo previsto ex lege dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale in sede di separazione, emergendo pacificamente che non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che gli stessi non hanno più ripreso la convivenza. Deve, pertanto, ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi sicché ricorre, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo, n. 2, lett. b, L. 1° dicembre 1970, n. 898 nella formulazione attualmente vigente per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
Pag. 2 a 6 Nulla deve disporsi in ordine all'affido e al collocamento del figlio già maggiorenne Persona_1 al momento di instaurazione del presente procedimento. Nulla deve altresì essere disposto sull'assegnazione della casa familiare atteso che è pacifico che la resistente, unitamente al figlio abbiano lasciato la predetta abitazione già prima della pronuncia della sentenza di Persona_1 separazione, essendo di conseguenza già venuta meno la funzione ad essa correlata di tutela della prole.
In merito al contributo di mantenimento dovuto per il figlio, occorre osservare quanto segue.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. n. 15065/2000; n.
3363/1993). L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro secondo le regole dell'art. 148 c.c. e dell'art. 316 bis c.c. nel mantenimento dei figli non cessa, infatti, automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato finché i genitori o il genitore interessato non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (Cass. n. 7990/1996).
Nella specie, è pacifico che non sia economicamente autosufficiente, tanto che il Persona_1 ricorrente si è mostrato disponibile, sin dal ricorso introduttivo del giudizio, a continuare a versare un contributo di mantenimento nel suo interesse. Ha, tuttavia, formato oggetto di contestazione, sin dai primi atti del giudizio, l'individuazione del relativo ammontare.
In particolare, il ricorrente, in sede di ricorso introduttivo, si è mostrato disponibile a corrispondere la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. A fronte della contestazione formulata dalla parte resistente, la quale ha chiesto di confermare le condizioni di separazione tenendo conto dell'adeguamento Istat, e quantificando, pertanto, il contributo di mantenimento dovuto in € 350,00, il ricorrente ha tempestivamente eccepito, nella memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., che la somma indicata (€ 300,00) doveva reputarsi congrua, date le sue condizioni economiche e considerato il fatto che , grazie alla sua partecipazione al progetto formativo proposto dall'ITS Persona_1
Academy - Fondazione Mobilità Sostenibile e Logistica di Catania - Sede distaccata di Messina, aveva iniziato a percepire talune entrate economiche.
È evidente, quindi, che il ricorrente, indipendentemente dalle formule linguistiche adoperate, abbia chiesto, nel rispetto delle ordinarie preclusioni di legge, che il contributo di mantenimento dovuto nei confronti del figlio fosse determinato in questa sede in € 300,00, tenuto conto delle proprie
Pag. 3 a 6 attuali condizioni economiche e della percezione da parte di di entrate, seppur non Persona_1 stabili. Non coglie, pertanto, nel segno quanto eccepito dalla resistente circa la tardività della domanda ex adverso formulata.
Tanto considerato, il Collegio reputa che sussistono i presupposti per determinare, in questa sede, il contributo dovuto da per il mantenimento del figlio nell'importo indicato dal Parte_1 ricorrente.
Se, infatti, è indubbio, e oltretutto incontestato, che non possa dirsi cessato l'obbligo a carico di e di di provvedere al mantenimento di , in quanto Parte_1 CP_2 Persona_1 non ancora indipendente economicamente, per altro verso, in questa sede, deve procedersi, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento, ad una valutazione dell'attuale condizione delle parti e delle esigenze del figlio nato dall'unione coniugale, in accordo al principio di proporzionalità.
Si osserva, infatti, che, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. – norma che detta criteri applicabili anche in sede di divorzio – è previsto che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando;
1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Tale articolato sistema è, in particolare, funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – se non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Traslando tali criteri nel caso di specie, non può non considerarsi, quanto alle risorse economiche di cui dispongono le parti, che, in base a quanto emerso in giudizio, se da un lato, la resistente, pur essendo disoccupata, può attualmente contare sull'aiuto economico del padre della figlia nata, nel
2021, da altra relazione ed è prossima a concludere un percorso formativo – la scuola di estetica – che, verosimilmente, le consentirà di inserirsi agevolmente nel mondo lavorativo (cfr. dichiarazioni rese in sede di audizione nel corso dell'udienza del 18.09.2025), per altro verso, il ricorrente - in base a quanto allegato, in alcun modo contestato da controparte – percepisce, allo stato, esclusivamente redditi da lavoro - oltretutto variabili, in considerazione dell'attività imprenditoriale
Pag. 4 a 6 svolta di commercializzazione di olio - che, anche alla luce delle risultanze della documentazione reddituale e bancaria depositata in atti, non superano attualmente l'ammontare di circa €
8.000,00/9.000€ annui, per come dichiarato dallo stesso (nella specie, in base alle Per_1 dichiarazione dei redditi in atti, egli risulta aver percepito nell'anno 2023 un reddito di € 4.900,00, con un imposta a credito calcolata in € 244,00; nell'anno 2022, un reddito non superiore a €
4.000,00, e nell'anno 2021, una perdita di € 11.816,00; in base alla documentazione bancaria relativa all'ultimo triennio risulta una disponibilità economica variabile non superiore all'importo di
€ 7.500,00), con la conseguenza che, in virtù delle attuali condizioni delle parti, diverse rispetto a quelle esistenti al momento della separazione, non appare proporzionato imporre al padre il pagamento di una somma maggiore di € 300,00. Del resto, volgendo lo sguardo alle attuali esigenze del figlio e ai compiti di cura assunti da ciascun genitore, assume certa rilevanza il fatto che Per_1
frequenti, presso la ITS Accademy di Messina, un corso di durata triennale di alta
[...] specializzazione tecnica nell'alveo del quale è previsto lo svolgimento di un tirocinio retribuito di durata annuale (nella specie, è prevista, per il periodo di tirocinio, un'entrata fissa a titolo di indennità, oltre al pagamento delle spese di vitto e alloggio, e, come dichiarato dalla stessa resistente, il figlio ha, fino ad ora, percepito circa € 3.000,00 per il tirocinio già svolto). L'attuale partecipazione di ad un percorso di formazione altamente professionalizzante – come Persona_1 tale, idoneo a facilitare il suo inserimento nel mondo del lavoro - in cui sono previste forme di contribuzione economica in suo favore (diretta, tramite la corresponsione di un'indennità, e indiretta, tramite la sopportazione di spese di vitto e alloggio, nel periodo di tirocinio), infatti, non solo riduce sensibilmente l'incidenza di eventuali esborsi sostenuti per il mantenimento del ragazzo presso la sede di studio ma anche l'ammontare delle spese che quotidianamente i genitori sono chiamati a sopportare per soddisfare i bisogni del figlio ed in ragione del quale era stato fissato il contributo di mantenimento a carico del padre.
Tenuto conto di tali circostanze, il Collegio ritiene, allora, congruo quantificare, in questa sede, il contributo di mantenimento dovuto da parte del nella misura di € 300,00, non potendosi, Per_1 invece, condividere la richiesta della resistente di determinarlo in € 350,00, applicando la rivalutazione già maturata secondo gli indici Istat all'importo originariamente previsto in sede di separazione, poiché ciò si tradurrebbe nell'imposizione di un onere economico sproporzionato rispetto alle attuali condizioni delle parti e alle esigenze del figlio. Occorre, inoltre, statuire che entrambi i genitori provvedano alle spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50% ciascuno.
Pag. 5 a 6 Il Collegio ritiene che tale contributo di mantenimento possa essere versato direttamente a Per_1
emergendo dagli atti il raggiungimento di un sostanziale accordo tra le parti sul punto;
e,
[...] infatti, tanto quanto sin dai primi atti del giudizio, hanno Parte_1 CP_2 manifestato la loro condivisa volontà in tal senso.
Le spese di lite, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dei limitati profili che hanno formato oggetto di contestazione tra le parti (relativi esclusivamente alla determinazione dell'ammontare del contributo di mantenimento dovuto per il figlio) devono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] il Parte_1
23.01.1974, e nata a [...] il [...], trascritto nel CP_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Siderno - Atto N. 6 parte I - anno 2003;
2. nulla dispone sull'affido e sul collocamento di e sull'assegnazione della casa Persona_1 coniugale per le ragioni di cui in motivazione;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, mediante versamento diretto in Parte_1 favore del figlio, , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00, da Persona_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli Indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siderno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Locri, tenuta in modalità telematica, in data 15 dicembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
Pag. 6 a 6