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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1432 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA IS. CP_1
301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. DOA ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha proposto ricorso avverso l' Parte_1 Controparte_2
chiedendo il riconoscimento del diritto alla
[...] reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012, per un totale di 102 giornate lavorative, e l'annullamento del provvedimento di recupero somme per presunta indebita percezione di prestazioni di disoccupazione agricola.
L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'intervenuta CP_1 decadenza del diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83, e contestando nel merito la fondatezza delle pretese. Ai sensi della normativa applicabile, il termine di decadenza per proporre ricorso avverso i provvedimenti definitivi dell' è di 120 giorni dalla notifica o dalla CP_1
conoscenza del provvedimento lesivo. Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di aver avuto conoscenza del provvedimento solo a seguito della comunicazione del 15 luglio 2016. Tuttavia, l' ha fornito documentazione CP_1
attestante che la cancellazione dagli elenchi è stata pubblicata telematicamente in conformità all'art. 38 della Legge n. 111/2011, e che il termine di decadenza ha iniziato a decorrere dal 10 gennaio 2013, termine ultimo di pubblicazione.
La giurisprudenza consolidata (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5942/2001; n. 25892/2009) chiarisce che la decadenza in materia previdenziale ha natura sostanziale, non è soggetta a sospensione o interruzione ed è rilevabile d'ufficio. Pertanto, il ricorso presentato dalla sig.ra in data 12 aprile 2017 è stato proposto ben oltre il Pt_1
termine perentorio di 120 giorni.
Pur dichiarata la decadenza, è opportuno esaminare brevemente il merito per completezza difensiva. La ricorrente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative contestate. Come rilevato dal verbale ispettivo e dalle dichiarazioni del rappresentante legale del datore di lavoro, è emersa una grave incongruenza tra il fabbisogno aziendale e le giornate denunciate. La Corte di Cassazione (Cass. Civ. n. 7995/2000) ribadisce che, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore provare l'esistenza e la natura del rapporto stesso. Tale onere non è stato assolto dalla ricorrente.
Considerata la particolare complessità della questione, dovuta all'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di iscrizione negli elenchi anagrafici, si dispone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, in applicazione di criteri di equità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. Inammissibile per intervenuta decadenza il ricorso proposto da Pt_1 avverso l' ;
[...] CP_1
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 24/01/2025. Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo