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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00884/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 884 del 2021, proposto da
Alas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ferretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grumolo delle Abbadesse (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
Sportello Unico Attività Produttive Civitas non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della ordinanza n.23 n.6289 Prot. del 9.07.21 emessa dal Comune di Grumolo delle Abbadesse, con la quale, previa dichiarazione della inefficacia della CILA n.00879390243-2801-2021-1704 di cambio d'uso senza opere presentata da ALAS Spa in data 19.02.21 ex art.27 DPR 380/01, veniva ordinata alla ricorrente la completa rimessione in pristino della destinazione commerciale originaria a propria cura e spese entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, sull'immobile catastalmente censito al foglio 13, map. 138 sub.4 sito a Grumolo delle Abbadesse (VI), via Nazionale 64, avvertendo in difetto: 1) della acquisizione dell'area di sedime sui cui insiste il manufatto interessato dalla CILA e quello di pertinenza urbanistica corrispondenti ad area di sedime porzione dell'edificio ed ulteriore fascia di terreno di larghezza di mt.3 e della lunghezza necessaria per collegare l'immobile in questione con la pubblica via (Via Nazionale - SR 11), salvo precisazione in sede di eventuale accertamento dell'inottemperanza, che saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Comune, dove l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di rimessa in pristino
di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumolo delle Abbadesse (Vi);
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che le censure articolate dalla ricorrente non appaiono implausibili e che l’accertamento dell’intento elusivo dedotto dal Comune richiede approfondimenti propri della fase di merito, incompatibili con la presente fase di giudizio;
Valutato positivamente il periculum in mora prospettato dalla parte ricorrente;
Ritenuto opportuno sospendere l’efficacia degli atti impugnati, onde conservare la res adhuc integra in attesa del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 febbraio 2022, disponendo nelle more la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO