Articolo 27 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 26Articolo 28
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
23 agosto 2016
Art. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a ((5.000))
Entrata in vigore il 23 agosto 2016