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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11884 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 9.12.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27363/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Achille Iroso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Vittorio Iuliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Vanessa Cioffi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 9.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi all'ufficio del Giudice Parte_1
di Pace di Napoli, l' e il Controparte_1 CP_2
proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
07120229010823720000, notificata il 23.6.2022, relativa alla cartella di pagamento n. 07120070217618603000, concernente sanzioni per violazione del C.d.S., dell'importo di € 2.643,13, elevate nel 2011. Deducendo l'omessa o invalida notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione del credito, ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 14651/24, depositata il
17.6.2024, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione quinquennale, ha accolto la domanda, condannando le parti convenute al pagamento delle spese di lite,
liquidate in € 595,00 (di cui € 125,00 per esborsi e 470,00 per onorari).
Avverso tale provvedimento è insorto l'attore, odierno appellante,
limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi dell'erronea e illegittima liquidazione delle stesse, in violazione dei parametri stabiliti nel d.m. 55/2014.
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 L e il eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza del gravame, ne hanno domandato il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
2. L'appello è infondato.
Come detto, l'appellante evidenzia la violazione del d.m. 55/2014, per aver il primo Giudice liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari ivi previsti;
domanda, pertanto, la rideterminazione delle stesse, da liquidarsi in
€ 1.390,00 (di cui € 125,00 per esborsi).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “nella liquidazione del
compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto
dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono
essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50%
(…). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente
introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018 (…). In forza della
ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti
da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Da ultimo, tale
intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1
dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un
compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al
contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché -
per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero
della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m.
55/2014)” (Cass. Sez. II, n. 17613/24).
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 2.1. Ebbene, nel caso in esame, gli importi liquidati dal giudice di primo grado non sono inferiori ai minimi di legge previsti per lo scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00 (nel quale rientra il valore della controversia, pari a €
2.643,00).
Tale scaglione prevede infatti compensi medi pari a € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, ed € 425,00 per quella decisionale, per un totale di € 913,00.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 456,50, e non oltre.
Il primo giudice, pertanto, nel riconoscere alla parte vittoriosa la somma di € 470,00 per onorari, non è incorso nella violazione della norma,
come prospettato dall'appellante.
2.2. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Sostiene l'appellante che, sebbene sia mancata una vera e propria istruzione della causa in senso stretto, gli sarebbe comunque dovuto il compenso per detta fase, intesa come trattazione della causa, e cita, a sostegno della sua prospettazione, Cass., Sez. Lav., n. 29925/25, la quale, a sua volta, in motivazione richiama Cass., Sez. II, n. 8561/23.
Entrambe tali pronunce, tuttavia, non esprimono il principio per il quale la liquidazione del compenso corrispondente alla fase istruttoria/di trattazione sia sempre, indefettibilmente, dovuto;
al contrario, si limitano a censurare le pronunce impugnate, le quali lo avevano escluso per la mera mancanza di atti istruttori veri e propri, invitando il giudice di merito a considerare “non tanto se vi fosse stata un' istruttoria in senso stretto, ma [a]
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 valutare, piuttosto, se fossero state poste in essere le attività sopra
menzionate [ex art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/14] e, comunque, se vi
fosse stata una trattazione della causa” (v. Cass., Sez. Lav., n. 29925 cit.).
Ebbene, l'art. 4 cit. così descrive l'attività istruttoria: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”.
Conclude che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, con ciò evidenziando che essa non è da considerarsi necessariamente insita nello svolgimento e nella decisione della causa.
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle attività elencate dalla norma si è concreto svolta, non avendo l'attore, odierno appellante, formulato richieste istruttorie né esaminato richieste altrui, non essendosi svolti incombenti diversi dalla mera riproposizione delle difese contenute nell'atto introduttivo ed essendosi il procedimento pacificamente concluso in due udienze: la prima, nella quale le parti si sono riportate agli atti costitutivi, e la seconda, dedicata alla precisazione delle conclusioni e dunque compresa nella fase decisionale.
D'altronde, lo stesso appellante non ha chiarito, già in termini di mera prospettazione, quali attività riconducibili alla fase di trattazione egli abbia compiuto e debbano essere compensate con l'onorario chiesto in aggiunta a quello già liquidato.
2.3. Pertanto, non vi è ragione per accogliere l'appello, rientrando la predetta liquidazione all'interno dei parametri previsti dal citato d.m. e ben potendosi giustificare la scostamento dai valori medi, operato dal primo giudice fin quasi all'estremo inferiore consentito dalla legge, alla luce dell'estrema semplicità della controversia, non caratterizzata da alcun profilo problematico e introdotta con citazione strettamente limitata alla deduzione dell'intervenuta prescrizione dell'avverso credito.
3. In definitiva, dunque, l'appello va rigettato.
4. Le spese sono compensate in ragione della relativa novità della questione relativa all'interpretazione della nozione di istruttoria del procedimento.
P.Q.M.
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del e dell' Controparte_2 Controparte_1
, per la riforma della sentenza n. 14651/24, emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Napoli, depositata il 17.6.24, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 16.12.2025.
IL GIUDICE
MO MA
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per il 9.12.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte fra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27363/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Achille Iroso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Vittorio Iuliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHÉ
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_2
dell'avv. Vanessa Cioffi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 1 di 7 appellato
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.).
Conclusioni come da note scritte depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 9.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio, dinanzi all'ufficio del Giudice Parte_1
di Pace di Napoli, l' e il Controparte_1 CP_2
proponendo opposizione all'intimazione di pagamento n.
[...]
07120229010823720000, notificata il 23.6.2022, relativa alla cartella di pagamento n. 07120070217618603000, concernente sanzioni per violazione del C.d.S., dell'importo di € 2.643,13, elevate nel 2011. Deducendo l'omessa o invalida notifica della cartella e l'intervenuta prescrizione del credito, ne ha domandato l'annullamento con vittoria di spese.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 14651/24, depositata il
17.6.2024, sul rilievo dell'intervenuta prescrizione quinquennale, ha accolto la domanda, condannando le parti convenute al pagamento delle spese di lite,
liquidate in € 595,00 (di cui € 125,00 per esborsi e 470,00 per onorari).
Avverso tale provvedimento è insorto l'attore, odierno appellante,
limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi dell'erronea e illegittima liquidazione delle stesse, in violazione dei parametri stabiliti nel d.m. 55/2014.
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 2 di 7 L e il eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'infondatezza del gravame, ne hanno domandato il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
2. L'appello è infondato.
Come detto, l'appellante evidenzia la violazione del d.m. 55/2014, per aver il primo Giudice liquidato le spese al di sotto dei minimi tariffari ivi previsti;
domanda, pertanto, la rideterminazione delle stesse, da liquidarsi in
€ 1.390,00 (di cui € 125,00 per esborsi).
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “nella liquidazione del
compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto
dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono
essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50%
(…). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente
introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018 (…). In forza della
ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti
da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Da ultimo, tale
intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in
materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1
dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un
compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al
contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché -
per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero
della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m.
55/2014)” (Cass. Sez. II, n. 17613/24).
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 3 di 7 2.1. Ebbene, nel caso in esame, gli importi liquidati dal giudice di primo grado non sono inferiori ai minimi di legge previsti per lo scaglione da
€ 1.100,01 a € 5.200,00 (nel quale rientra il valore della controversia, pari a €
2.643,00).
Tale scaglione prevede infatti compensi medi pari a € 236,00 per la fase di studio, € 252,00 per la fase introduttiva, ed € 425,00 per quella decisionale, per un totale di € 913,00.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 456,50, e non oltre.
Il primo giudice, pertanto, nel riconoscere alla parte vittoriosa la somma di € 470,00 per onorari, non è incorso nella violazione della norma,
come prospettato dall'appellante.
2.2. Nulla può essere, invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Sostiene l'appellante che, sebbene sia mancata una vera e propria istruzione della causa in senso stretto, gli sarebbe comunque dovuto il compenso per detta fase, intesa come trattazione della causa, e cita, a sostegno della sua prospettazione, Cass., Sez. Lav., n. 29925/25, la quale, a sua volta, in motivazione richiama Cass., Sez. II, n. 8561/23.
Entrambe tali pronunce, tuttavia, non esprimono il principio per il quale la liquidazione del compenso corrispondente alla fase istruttoria/di trattazione sia sempre, indefettibilmente, dovuto;
al contrario, si limitano a censurare le pronunce impugnate, le quali lo avevano escluso per la mera mancanza di atti istruttori veri e propri, invitando il giudice di merito a considerare “non tanto se vi fosse stata un' istruttoria in senso stretto, ma [a]
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 4 di 7 valutare, piuttosto, se fossero state poste in essere le attività sopra
menzionate [ex art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/14] e, comunque, se vi
fosse stata una trattazione della causa” (v. Cass., Sez. Lav., n. 29925 cit.).
Ebbene, l'art. 4 cit. così descrive l'attività istruttoria: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”.
Conclude che “la fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”, con ciò evidenziando che essa non è da considerarsi necessariamente insita nello svolgimento e nella decisione della causa.
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 5 di 7 Ebbene, nel caso di specie, nessuna delle attività elencate dalla norma si è concreto svolta, non avendo l'attore, odierno appellante, formulato richieste istruttorie né esaminato richieste altrui, non essendosi svolti incombenti diversi dalla mera riproposizione delle difese contenute nell'atto introduttivo ed essendosi il procedimento pacificamente concluso in due udienze: la prima, nella quale le parti si sono riportate agli atti costitutivi, e la seconda, dedicata alla precisazione delle conclusioni e dunque compresa nella fase decisionale.
D'altronde, lo stesso appellante non ha chiarito, già in termini di mera prospettazione, quali attività riconducibili alla fase di trattazione egli abbia compiuto e debbano essere compensate con l'onorario chiesto in aggiunta a quello già liquidato.
2.3. Pertanto, non vi è ragione per accogliere l'appello, rientrando la predetta liquidazione all'interno dei parametri previsti dal citato d.m. e ben potendosi giustificare la scostamento dai valori medi, operato dal primo giudice fin quasi all'estremo inferiore consentito dalla legge, alla luce dell'estrema semplicità della controversia, non caratterizzata da alcun profilo problematico e introdotta con citazione strettamente limitata alla deduzione dell'intervenuta prescrizione dell'avverso credito.
3. In definitiva, dunque, l'appello va rigettato.
4. Le spese sono compensate in ragione della relativa novità della questione relativa all'interpretazione della nozione di istruttoria del procedimento.
P.Q.M.
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 6 di 7 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del e dell' Controparte_2 Controparte_1
, per la riforma della sentenza n. 14651/24, emessa dal Giudice di
[...]
Pace di Napoli, depositata il 17.6.24, disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese;
3. dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 16.12.2025.
IL GIUDICE
MO MA
Proc. n. 27363/24 r.g.a.c. Pagina 7 di 7