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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1934/2021
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. R.G. 1934/2021 promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Parte_1 C.F._1
Cadoni con domicilio eletto presso il suo studio sito in Venezia in Via Carducci 13;
ATTRICE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Stradiotto con CP_1 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio sito in Mestre (VE) in Via Einaudi n. 24;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha così concluso:
“Voglia l'On. le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: accertare e dichiarare per tutti e ciascuno i motivi suesposti che la convenuta è responsabile ex art. 2051 C.C. dell'infortunio occorso all'attrice, condannare la
pagina 1 di 10 convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, pari ad € 61.240,48, ovvero alla somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.”
Il Procuratore di parte convenuta ha così concluso:
“Respingersi la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra per le ragioni dedotte in esposizione, con integrale Pt_1 rifusione dei compensi professionali e delle spese di lite, ovvero in subordine ridurla al giusto ed equo, con integrale compensazione dei compensi professionali e delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Venezia, la sig.ra per sentirla condannare al pagamento della somma pari ad euro CP_1
61.240,48, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsole il 18.11.2018, verso le ore 16.30, in Mestre-Venezia.
Esponeva l'attrice che:
- nella data e ora sopra indicata, mentre stava passeggiando in compagnia della SO Persona_1 per il centro di Mestre, all'altezza e di fronte al negozio commerciale denominato “Chao Mai Market” sito in via Fradeletto 29/a, era caduta rovinosamente a terra;
- a suo dire, la causa della caduta era dipesa dalla presenza, prima dell'ingresso del negozio, di un gradino caratterizzato da un'alzata non elevata, non segnalato al momento del sinistro e parzialmente occultato da uno zerbino che non consentiva una corretta percezione della sua altezza;
- essendo la caduta occorsa alle 16.30 di un giorno di metà novembre, le condizioni di scarsa luminosità non avevano consentito ad essa attrice un'adeguata visibilità del gradino;
- immediatamente dopo il sinistro era stata soccorsa dalla SO, da alcuni clienti presenti nel negozio e dalla titolare dello stesso;
era stata poi trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale all'Angelo di Mestre ove le veniva diagnosticato un “trauma facciale con ferite lacero-contuse della piramide nasale e frattura pluriframmentaria delle ossa nasali proprie, trauma distorsivo del rachide cervicale da colpo di frusta in soggetto con cervicoartrosi, trauma della spalla sinistra con frattura del tronchite omerale e lesione della cuffia dei rotatoria frattura trimalleolare sn. con prognosi di 20+7 s.c.”;
-in conseguenza dell'accaduto ed alla luce della visita medico-legale a cui si era sottoposta erano emersi i seguenti postumi: una I.T.P. di giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e di 60 giorni al 25%; una invalidità permanente del 15% nonché un periodo di inabilità lavorativa totale pari a 60 giorni e parziale di altrettanti pagina 2 di 10 60 giorni;
- aveva formulato richiesta risarcitoria del sinistro occorso alla compagnia assicurativa del negozio “Chao
Mai Market”;
-la compagnia assicurativa aveva negato il risarcimento del danno, assumendo che Controparte_2 il gradino su cui ella era scivolata non fosse di proprietà del negozio commerciale, bensì parte comune del
; Controparte_3
- all'esito di indagini tecniche era tuttavia emerso che il citato gradino apparteneva alla proprietà del negozio;
-ogni ulteriore tentativo di addivenire ad un accordo con non era andato a buon Controparte_2 fine.
L'attrice, pertanto, concludeva come in epigrafe.
In sede di udienza di prima comparizione, che si è svolta in data 10.06.2021, per la parte convenuta nessuno compariva e il giudice disponeva il rinnovo della citazione sul presupposto che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non si era regolarmente perfezionata.
Con memoria depositata in data 17.11.2021 si costitutiva in giudizio la convenuta chiedendo il CP_1 rigetto della domanda attorea e deducendo a sua difesa:
-il difetto di titolarità passiva della pretesa azionata in giudizio dalla sig.ra , poiché la Pt_1 pavimentazione esterna, ed in particolare lo scalino dal lato esterno del negozio “Chao Mai Market” sul quale l'attrice era inciampata, faceva parte dell'area scoperta di proprietà del , unico Controparte_3 titolare di un potere di fatto sul bene;
-sotto il profilo dell'an che non vi era prova che il sinistro si fosse verificato così come esposto dall'attrice, la cui ricostruzione dei fatti non combaciava con quanto dalla predetta riferito ai sanitari del Pronto
Soccorso; che in ogni caso, quand'anche la dinamica fosse stata quella descritta nell'atto di citazione, il sinistro era ascrivibile interamente alla condotta negligente e imprudente dell'attrice (o, quantomeno, con il concorso colposo di quest'ultima ex art. 1227, comma 2, c.c.), poiché era da escludersi che il gradino potesse integrare una situazione di potenziale pericolo, in quanto esso aveva una notevole estensione tale pertanto da essere agevolmente percepibile da parte di terzi, tenuto anche conto che la caduta si era verificata ad ore 16.30 con condizioni, nonostante la stagione invernale, di perfetta visibilità;
-sotto il profilo del quantum, che eccessivi erano gli importi quantificati dall'attrice a titolo risarcitorio.
Disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., espletata l'istruttoria con l'assunzione pagina 3 di 10 di prove orali, all'udienza del 04.07.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
****
La domanda formulata da è infondata e pertanto deve essere respinta per le ragioni di Parte_1 seguito evidenziate.
A fondamento della domanda giudiziale v'è l'affermazione da parte dell'attrice della esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. della sig.ra in relazione ai danni subiti a seguito di una caduta occorsa CP_1 inciampando su un gradino posto all'ingresso del negozio commerciale “Chao Mai Market”, sito in
Venezia alla via Fradeletto 29/A, di proprietà della convenuta.
Come noto, la funzione dell'art. 2051 c.c. – in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito – è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, potendo eliminare le situazioni di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Il primo presupposto applicativo della fattispecie di responsabilità speciale di cui si discorre è rappresentato dalla relazione di custodia, posto che la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. si applica tutte le volte in cui sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili” (tra le tante, Cass. n. 1257/2018, n. 9546/2010, n. 5307/2007).
Circa il presupposto appena richiamato, non è revocabile in dubbio la qualità di custode della convenuta, quale soggetto nella cui sfera si colloca il bene e come tale in grado di esercitare un potere di controllo giuridico e materiale, e quindi tenuto a sopportare il relativo rischio (Cass. n. 16770/2006), considerato che Con non è contestato che la sig.ra sia titolare dell'esercizio commerciale “Chao Mai Market” e tenuto conto che la documentazione relativa alle istanze edilizie dell'immobile sito in via A. Fradeletto 29a e 29c NCEU comune di Venezia fg 135 mapp. 2840, sub 71 (ex fg 14 mapp. 2840, sub 71), dimessa in giudizio dal
Comune di Venezia a seguito dell'ordine di esibizione assunto dal Tribunale con ordinanza del 24.11.2022, comprova come faccia parte del suddetto negozio anche la superficie esagonale a delimitazione dell'ingresso del negozio sulla quale insiste il gradino ove l'attrice è caduta. E tanto basta per rendere pagina 4 di 10 destituita di ogni fondamento l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione passiva.
D'altro canto, la stessa convenuta non ha reiterato l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni né con gli scritti finali depositati ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Quanto agli ulteriori presupposti necessari per l'integrazione dell'art. 2051 c.c. gli stessi sono stati oramai perspicuamente individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la quale – superando alcune pregresse oscillazioni interpretative in ordine alla sua natura o all'atteggiarsi dei singoli requisiti ,– ha chiarito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass Sez. Un. n. 20943/2022, che ha sostanzialmente confermato gli approdi delle precedenti Cass. n. 4588/2022; n. 27724/2018, n. 2480/2018 e n. 2481/2018).
Nella menzionata pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono stati inoltre precisati e chiariti diversi profili che compongono lo statuto giuridico della figura di responsabilità in esame, ossia che:
-“l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
-“la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”;
-“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”;
-“il caso fortuito è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve pagina 5 di 10 essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
-“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
-“anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia;
perciò che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia reagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no non rileva … anche le cose innocue possono cagionare un danno, atteso che, essendo sottoposte quantomeno alla forza gravitazionale, sono potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni (v. anche Cass. n. 2480/2018, par. 18).
Nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. (Cass. n. 2477/2018; Cass. n. 6703/2018).
Con specifico riferimento alla prova liberatoria, di cui è ovviamente onerato il custode, è stato ulteriormente precisato, per un verso, che “il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come pagina 6 di 10 caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode”; e, per altro verso, come “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita)
“interruzione del nesso tra cosa e danno”, bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe” (Cass. n. 11152/2023).
Applicando le sopra esposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve anzitutto ritenersi sufficientemente provata la dinamica dei fatti descritta dall'attrice.
Il convincimento che il sinistro (recte la caduta) sia avvenuta mentre l'attrice si apprestava ad entrare nel negozio commerciale “Chao Mai Market”, salendo il primo gradino posto all'ingresso dello stesso, lo si trae infatti dalle dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 11.05.2023, nonché della documentazione fotografica prodotta dalla medesima attrice, riconosciuta dal teste come rispondente allo stato dei luoghi.
Precisamente, la teste , SO dell'attrice, che ha assistito direttamente alla caduta, ha Persona_1 dichiarato quanto segue: “confermo, quel giorno eravamo state assieme al cimitero e poi ci siamo recate lungo la via per vedere il negozio. Non conoscevo il nome del negozio, volevamo entrare per vedere qualcosa ma non lo abbiamo nemmeno potuto fare in quanto mia SO è caduta fuori dell'ingresso al negozio. Mia SO cadeva a terra affrontando il primo gradino, io ero dietro di lei e l'ho vista cadere a terra, io l'ho soccorso ed anche dal negozio è uscito qualcuno per dare aiuto”.
Può pertanto ritenersi raggiunta la prova del rapporto di causalità sul piano strettamente naturalistico dovendo ritenersi – in assenza di puntuale allegazione di un fatto diverso dotato di analoga compatibilità sul piano eziologico, essendo rimasta a mera congettura di parte, priva di elementi (anche solo) presuntivi di riscontro, l'assunto della parte convenuta secondo cui la caduta sarebbe dipesa da un'autonoma perdita di equilibrio ovvero ancora da una “disattenzione da parte della stessa sig.ra nel camminare sopra la Pt_1 grata di aerazione dei locali interrati” – che la causa più probabile dell'evento sia da individuare proprio nella caduta sul gradino posto all'ingresso antistante dell'esercizio commerciale, non essendovi peraltro valide ragioni per dubitare della genuinità della teste.
D'altra parte, la circostanza della caduta in corrispondenza dei gradini è stata anche indirettamente confermata dal teste figlio dell'attrice, che pur avendo affermato di non essere stato Testimone_1 presente ai fatti, ha dichiarato che nell'immediatezza del fatto la zia lo aveva contatto per avvisarlo della caduta e che successivamente si era recato presso il luogo del sinistro ove aveva verificato che i gradini pagina 7 di 10 erano due e che, sul primo di questi, davanti ad esso, vi era uno zerbino che lo occultava.
Privo di rilievo è poi il fatto che l'attrice abbia riferito al personale sanitario del Pronto Soccorso, ove è stata trasportata a seguito delle lesioni subite, di essere caduta “per strada”, trattandosi di dichiarazioni del tutto generiche che non contraddicono la descrizione dei fatti allegata in citazione e confermata dalla deposizione della teste;
essendo, per giunta, del tutto verosimile che nell'immediatezza Persona_1 del fatto, alla luce anche delle ferite riportate, l'attrice non abbia puntualizzato al personale medico che il sinistro si era verificato esattamente “all'altezza del gradino antistante l'ingresso dell'esercizio commerciale”. Erra pertanto la parte convenuta laddove pretende di voler attribuire a quanto genericamente riferito dall'attrice ai sanitari valore confessorio del fatto che la caduta si sarebbe verificata in luogo diverso dall'ingresso del negozio.
Ciò precisato, mette conto osservare che, alla luce delle circostanze del caso concreto, è convincimento di questo giudice che la condotta tenuta da in occasione del sinistro abbia avuto Parte_1 efficacia assorbente nel dinamismo causale del danno, tale da interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e da escludere dunque la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ed invero, non ci si può esimere dall'osservare come l'attrice, con un ordinario grado di attenzione e prudenza al proprio incedere, avrebbe potuto evitare la caduta. Tale valutazione poggia in particolare sulle seguenti considerazioni:
a) che il gradino esterno oggetto di causa, in quanto res statica e inerte priva di ogni dinamismo intrinseco, non presentava una situazione di obiettiva pericolosità o di insidia, tale da rendere altamente probabile o inevitabile l'evento dannoso, posto che esso (cfr. le fotografie prodotte in atti dalle parti), come correttamente osservato dalla difesa della convenuta, i) ha una conformazione a mezza luna che segue la linea dell'edificio condominiale e che presenta un' ampia estensione, tale da renderlo agevolmente percepibile da terzi;
ii) non si presentava sconnesso o rovinato ed anzi era mantenuto in buono stato manutentivo;
b) che lo zerbino posizionato davanti ad una parte del gradino aveva un'altezza minima e pertanto non occultava la visibilità dell'alzata dello scalino a dispetto di quanto opinato dall'attrice, dovendosi escludere anche per tale ragione che lo stato dei luoghi presentasse una condizione di insidia;
c) che, tenuto conto che lo zerbino era posizionato soltanto in corrispondenza di una parte circoscritta della base del gradino (ovverosia nella sua porzione centrale), non vi è peraltro prova –
pagina 8 di 10 invero non emersa dall'istruttoria orale – che la caduta sia occorsa proprio nel punto in cui era posizionato il ridetto zerbino e non piuttosto in un diverso punto;
d) che la caduta si è verificata per ammissione dell'attrice verso le ore 16.30 del 18.11.2018, quando ancora il sole non era tramontato e quindi in orario che garantiva un minimo di visibilità, specie se si consideri che è incontestato agli atti che le luci del negozio erano già accese e che dall'interno di esso proveniva una forte luminosità (cfr. pag. 5 della citazione introduttiva); circostanza che induce a ritenere che i gradini antistanti l'ingresso fossero comunque adeguatamente percepibili, non essendo seriamente credibile che “la luminosità del negozio abbia abbagliato l'attrice nell'affrontare il gradino” come da ella dedotto in atti;
e) che non è emerso in causa – in difetto di allegazione di circostanze di segno contrario – che il giorno del sinistro vi fossero condizioni atmosferiche (pioggia, grandine, raffiche di vento ghiaccio, neve o nebbia) tali da rendere più difficilmente percepibile il gradino;
f) che gli ulteriori elementi allegati dall'attrice, e confermati dai testimoni, che attengono all'assenza di segnaletica sulla presenza del gradino e al fatto che la predetta non conoscesse il luogo del sinistro, integrano aspetti che, calati nella fattispecie in esame, si appalesano inidonei a ritenere integrata la fattispecie della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (anche con eventuale riconoscimento del concorso colposo della danneggiata);
g) che, infatti, considerate la posizione, la conformazione e dimensione del gradino, la visibilità dello stesso, le ottimali condizioni atmosferiche al momento della caduta, qualora l'attrice avesse adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, avrebbe ragionevolmente evitato il danno, giacché lo scalino poteva essere ragionevolmente visto e superato senza alcuna difficoltà da parte di un pedone mediamente diligente e accorto.
Deve dunque concludersi che, nel caso in esame, il sinistro occorso alla sig.ra si è verificato per Pt_1 responsabilità esclusiva di quest'ultima, la cui condotta ha relegato al rango di mera occasione la relazione materiale tra la cosa in custodia (gradino antistante il negozio commerciale) e l'evento dannoso (caduta). Di qui l'infondatezza della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio dall'attrice e l'inconfigurabilità di una responsabilità in capo alla parte convenuta.
La domanda attorea va conseguentemente respinta.
Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss.
c.p.c., quindi poste a carico dell'attrice, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti. pagina 9 di 10 Le stesse vanno liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali previsti dal D.M. n.
55/2014 e ss. mm., avuto riguardo allo scaglione compreso tra 52.001 e 260.000 euro, facendo applicazione di valori intermedi tra i medi e i minimi tabellari per tutte le fasi, considerato che il valore della domanda giudiziale si avvicina al valore minimo dello scaglione di riferimento e tenuto conto delle questioni di diritto trattate, della complessità non elevata della causa e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 1934/2021 R.G. promossa da nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Parte_1 CP_1 così provvede:
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata da;
Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese processuali, liquidate in euro Parte_1 CP_1
10.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute, come per legge.
Venezia così deciso il 10.02.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
pagina 10 di 10