Art. 2.
Al Governo del Re e' data facolta' di disporre con decreto Reale, quanto concerne l'esecuzione completa della presente legge, la quale andra' in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del detto decreto Reale, che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini del Comune di Montemitro e separati gl'interessi di esso da quelli del Comune di San Felice Slavo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Al Governo del Re e' data facolta' di disporre con decreto Reale, quanto concerne l'esecuzione completa della presente legge, la quale andra' in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del detto decreto Reale, che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini del Comune di Montemitro e separati gl'interessi di esso da quelli del Comune di San Felice Slavo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.