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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in PIAZZA LIBERAZIONE, 6 20013 MAGENTA presso lo studio dell'avv. PARISI ANNALISA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ROSADA FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano
In via principale: in riforma della sentenza n. 6929/2024 emessa all'esito del procedimento avente R.G. n. 13648/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale, nel merito: accertata e dichiarata la presenza di irregolarità e inadempienze lungo il tratto stradale ove si è verificato il sinistro, per tutte le motivazioni di cui in premessa, accertata e dichiarata, altresì, la responsabilità del , in persona del sindaco pro tempore, ex art. Controparte_1
2051 c.c. in combinato disposto con l'art. 2059 c.c., condannare il , Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli odierni attori, per la somma di Euro 5.000.000,00, con specifico riferimento alle seguenti voci:
1.Danno da perdita parentale, dato il rapporto familiare esistente, l'età di 18 anni del defunto nonchè l'eredità dei superstiti;
2.Danno biologico, date le ripercussioni psichiche che il sinistro ha avuto sui familiari superstiti del sig. Parte_4
pagina 2 di 11 Da determinarsi, altresì, se del caso, nella diversa e minor somma che sarà ritenuta di giustizia.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze ex adverso avanzate, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa;
In via subordinata:ritenuta sussistente la responsabilità del Controparte_1
dichiararlo tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella somma che Codesta
Corte riterrà di giustizia.
Con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
Sull'appello principale
-- In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali;
-- In subordine, nel merito: respingere l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6929 depositata in data 10.07.2024, con rifusione di spese e compensi pro-fessionali di primo e secondo grado.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.6929\2024 pubblicata l'11 luglio 2024, respingeva la domanda risarcitoria proposta contro il dai signori , Controparte_1 Parte_1 Parte_3
e rispettivamente genitori e sorella del giovane , deceduto a
[...] Parte_2 ER causa di un sinistro stradale avvenuto il 19-10-2020.
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
Gli attori allegavano come in data 19.10.2020, alle ore 12:00 circa, , mentre ER percorreva, alla guida del motociclo Kawasaki ER-6N la via Espinasse nel Comune di con CP_1 direzione Marcallo, improvvisamente, per cause oggettivamente non rilevate, urtava con la ruota anteriore della motocicletta il cordolo presente su quel tratto di carreggiata e veniva disarcionato dal proprio mezzo battendo violentemente il cranio contro un palo della luce posto al lato della carreggiata, riportando gravissime lesioni che ne provocavano, il giorno successivo, il decesso.
Gli attori assumevano come, sulla base di una relazione tecnica fatta eseguire da un proprio perito, erano emersi elementi di responsabilità concorsuale a carico del risultando in Controparte_1 particolare il palo della luce che aveva determinato le lesioni dalle quali era derivato il decesso del collocato, rispetto al bordo del marciapiede, ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista Pt_1 dalla legge, privo di qualsiasi sistema di protezione, ed era stato accertato inoltre come i vari piani di illuminazione risultassero contrastanti tra di loro, mancando infine anche il collaudo finale della pista ciclabile ivi esistente.
Aggiungevano le parti attrici come, in base al progetto approvato dal i pali della Controparte_1 luce avrebbero dovuto trovarsi sul lato opposto rispetto a quello della pista ciclabile, la quale avrebbe dovuto essere realizzata sull'altro lato di via Espinasse, nel rispetto dei progetti di illuminazione.
Gli attori, invocando la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella Controparte_1 determinazione delle lesioni mortali riportate dal prossimo congiunto, chiedevano la condanna dell'ente pubblico al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto, ed al ristoro del danno biologico di carattere psichico dai medesimi patito.
Si costituiva in giudizio il contestando il fondamento delle domande degli attori e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Il convenuto eccepiva la responsabilità esclusiva, o in via subordinata, concorrente, di ER
[...
nella determinazione del sinistro in quanto, sulla base degli elementi raccolti dalla Polizia Locale, pagina 4 di 11 emergeva come il motociclista viaggiasse ad una velocità di circa 95 km/h a fronte di un limite di velocità di 50 km/h previsto su quel tratto di strada.
Il faceva inoltre rilevare come la responsabilità del sinistro poteva essere ascrivibile anche al CP_1 conducente della vettura Dodge Challenger, sig. che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Per_2 alcuni testimoni agli agenti di Polizia, risultava avere percorso ad alta velocità lo stesso tratto di strada, affiancato dalla motocicletta.
Il tribunale, espletata una ctu collegiale, nominando un esperto in medicina legale ed un ingegnere, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale anzitutto, in linea di diritto, qualificava la domanda formulata dagli attori quale ordinaria azione aquiliana ex art. 2043 c.c. alla luce delle allegazioni e deduzioni dei medesimi, escludendo l'applicazione dell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
Osservava il primo giudice come le parti attrici avessero dedotto a fondamento della domanda risarcitoria non la presenza di una res posta nella custodia della convenuta che per le sue caratteristiche intrinseche avrebbe provocato l'evento lesivo occorso allegato in giudizio, ma un comportamento illecito del per avere posizionato il palo della luce ad una distanza non conforme a Controparte_1 quella prevista dalla normativa vigente, per non avere adottato sistemi di protezione volti a scongiurare danni a carico di terzi in caso di sinistri, per la non corretta collocazione e la non conformità, in assenza di collaudo finale, della pista ciclabile rispetto ai vari piani di illuminazione tra loro contrastanti e, infine, per la non corretta collocazione dei pali della luce, i quali avrebbero dovuto trovarsi sul lato opposto rispetto alla pista ciclabile.
Il giudice di primo grado riteneva che il sinistro potesse essere ricostruito nei termini indicati nella relazione della Polizia locale di dalla quale emergeva :”.. Per cause oggettivamente non CP_1 rilevate, il conducente del veicolo 'A' [il motociclista] ne perdeva il controllo. Dai rilievi, si constatava che il motociclo aveva strisciato con il proprio lato destro (pneumatici e parti metalliche) contro il cordolo dell'aiuola spartitraffico, che divide la carreggiata dalla pista ciclabile, per una lunghezza di mt. 15,50. Successivamente il motociclo e il suo conducente urtavano un palo della pubblica illuminazione posto al centro della stessa aiuola con il lato destro del corpo del conducente e lato destro del motociclo, all'altezza del manubrio e del serbatoio. Dopo l'impatto con il palo il conducente rimaneva riverso, in posizione supina, sulla corsia di marcia percorsa, mentre il veicolo 'A' proseguiva la propria corsa appoggiato sul fianco destro, urtava una pianta del verde pubblico posta sulla stessa pagina 5 di 11 aiuola del palo della luce, lasciava un segno di gomma (pneumatico) di circa 25 centimetri sullo spigolo esterno del cordolo e scivolava, sul lato destro, sulla corsia di marcia opposta, attraversando tutta la carreggiata in senso diagonale rispetto alla mezzeria”.
Il giudice di primo grado riteneva inoltre dimostrato, sulla base della ctu espletata, il nesso causale tra il decesso di e le lesioni riportate da quest'ultimo in seguito all'urto contro il palo di ER illuminazione
Il tribunale riteneva che, pur emergendo profili di illiceità nella condotta del Controparte_1 difettava la prova, incombente sulle parti attrici, di un nesso causale tra questa e l'evento dannoso verificatosi, secondo il criterio “del più probabile che non”. CP_ Il primo giudice, quanto all'accertamento delle violazioni da parte dell' convenuto per quanto riguardava la distanza del palo della pubblica illuminazione rispetto alla carreggiata, richiamava gli accertamenti del c.t.u. ing. che aveva rilevato come seppure il palo di illuminazione fosse ad Per_3 una distanza di 45 centimetri dalla carreggiata, anziché di 50 centimetri come stabilito dalla norma UNI
70030, settembre 1998, la circostanza non aveva avuto alcuna incidenza sul decorso causale, posto che anche se il palo si fosse trovato a distanza regolamentare, l'incidente avrebbe avuto le stesse conseguenze.
Sempre quanto alla collocazione del palo di illuminazione, osservava il tribunale che l'assunto degli attori, secondo cui trattandosi nel caso di specie di strada priva di marciapiede la distanza tra palo e carreggiata dovesse essere non inferiore a 140 cm, non trovava, come accertato dalla ctu, alcun riscontro nel Codice della Strada, che non conteneva disposizioni normative concernenti le distanze dei pali della luce dal cordolo della carreggiata.
Quanto alla circostanza dedotta dagli attori in base alla quale il palo di illuminazione che aveva cagionato le lesioni mortali per il de cuius era privo di sistemi di protezione passiva in violazione alla normativa UNI EN 12767, osservava il tribunale che, come correttamente e condivisibilmente accertato dal c.t.u., la predetta normativa non era applicabile nel caso di specie essendo le energie dissipate significativamente inferiori rispetto alle energie perse nelle deformazioni esistenti in caso di urti con autovetture di 900 kg a cui la norma si riferiva.
Per ciò che riguardava le ulteriori dedotte violazioni da parte del e relative alla mancanza del CP_1 collaudo finale della pista ciclabile, alla collocazione dell'isola salvagente e della pista ciclabile sul lato pagina 6 di 11 opposto della carreggiata rispetto a quanto previsto dal progetto iniziale, il giudice di primo grado riteneva che trattavasi di questioni di natura amministrativa che non erano in relazione causale con il sinistro dedotto in giudizio.
Osservava conclusivamente il primo giudice come, dagli accertamenti compiuti, emergeva come il sinistro si fosse verificato per la perdita di controllo del mezzo da parte del il quale, dopo aver Pt_1 urtato con la ruota anteriore il cordolo presente su quel tratto di carreggiata per ragioni non accertate, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo ove, dopo aver strisciato per circa 15 metri con il lato destro del proprio corpo, urtava un palo della pubblica illuminazione posto al centro dell'aiuola così determinando l'evento lesivo in ragione del proprio comportamento colposo violativo delle regole cautelari previste dal codice della strada, prima fra tutte quella di cui all'art. 141, comma II, il quale dispone che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
, e hanno impugnato la suddetta sentenza n.6929\2024 Parte_1 Parte_3 Parte_2 in forza di tre motivi d'appello, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituito il eccependo la manifesta inammissibilità dell'impugnazione, e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 25 marzo 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo il Codice della Strada la distanza tra il palo d'illuminazione e la carreggiata dovesse essere di cm. 140, posto che la via Espinasse consisteva in una carreggiata priva di marciapiede con cordonatura, con la presenza esclusivamente di un'aiuola spartitraffico, che non poteva assimilarsi ad un cordolo.
Fanno rilevare gli appellanti come il collegio peritale aveva anche riconosciuto il mancato rispetto della norma UNI 70030-sett. 98, secondo la quale i pali dovevano trovarsi, in ogni caso, a 50 cm dalla carreggiata, prescrizione nella fattispecie non rispettata, avendo i ctu accertato una distanza di cm. 45,
pagina 7 di 11 con la conseguenza che il primo giudice aveva errato nel non ravvisare il nesso causale tra questa violazione e l'evento dannoso.
Ribadiscono le parti appellanti come la norma sopra citata non poteva comunque trovare applicazione, in quanto in quel tratto di strada non esisteva un marciapiede.
Il motivo ha profili di inammissibilità ed è comunque privo di fondamento.
Il tribunale ha sul punto, così argomentato :”.. sebbene parte attrice deduca che trattandosi nel caso di specie di strada priva di marciapiede la distanza tra palo e carreggiata dovesse essere non inferiore a
140 cm, tuttavia, come condivisibilmente affermato anche dal c.t.u., si rileva che il Codice della Strada non contiene disposizioni normative concernenti le distanze dei pali della luce dal cordolo della carreggiata..”.
Questa ratio decidendi non è efficacemente contestata dall'appellante, che non indica quale sarebbe la norma che il tribunale ha ritenuto inesistente, si che per questa parte la censura è inammissibile.
Osserva il Collegio come né il Codice della strada né il Regolamento di attuazione dello stesso prevedano una disciplina sulla installazione dei pali di illuminazione.
L'unica disposizione pertinente è quella contenuta nell'art. 81 del Regolamento, che disciplina l'installazione dei segnali verticali, assimilabili ai pali di illuminazione, e che stabilisce come “I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina”.
Quanto al rilievo del mancato rispetto della norma UNI 70030-set. 98, per essere stato collocato il palo della luce a 45 centimetri dalla carreggiata, anziché ai 50 prescritti, il tribunale ha escluso ogni incidenza causale della violazione, rifacendosi agli accertamenti peritali, osservando come “…tenuto conto che le incisioni e le tracce dell'impatto sono state riscontrate in corrispondenza della parte centrale del palo, deve desumersi che, quand'anche il palo fosse stato spostato di 5 cm più lontano rispetto al cordolo (e, dunque, nel rispetto della distanza di 50 cm rispetto ai 45 cm effettivi), in ogni caso il avrebbe colpito il palo medesimo in quanto, sulla scorta delle dimensioni del suo diametro Pt_1 di 14,6 cm, deve ritenersi che la parte centrale del palo si collochi all'incirca intorno ai 7,3 cm, quindi ad una distanza superiore ai 5 cm di differenza della sua collocazione dal filo del cordolo…”.
Anche in questo caso, le argomentazioni in base alle quali il primo giudice ha escluso la rilevanza causale della violazione, non sono attinte da alcune specifica critica.
Non risulta, infine, condivisibile l'assunto degli appellanti, secondo cui l'aiuola non potrebbe essere equiparabile ad un cordolo spartitraffico.
pagina 8 di 11 Come emerge dagli accertamenti e dai rilievi anche fotografici compiuti dagli agenti della Polizia locale di veniva constatato che “..il motociclo aveva strisciato con il proprio lato CP_1 destro…contro il cordolo dell'aiuola spartitraffico che divide la carreggiata dalla pista ciclabile..”.
Con il secondo motivo, gli appellanti assumono come il tribunale, sulla base delle non corrette valutazioni della ctu, avesse escluso l'applicazione della normativa UNI EN 12767 sulle protezioni passive sui pali della luce.
Assumono le parti appellanti come la normativa stabiliva che le strutture di sostegno, come i pali della luce, dovesse rispondere ad una classificazione in base alla loro capacità di assorbimento, e fanno rilevare come il non avesse prodotto alcuna certificazione di assorbimento, Controparte_1 contravvenendo così alle norme in tema di sicurezza.
La censura degli appellanti non si confronta in modo specifico con le argomentazioni adottate dal primo giudice, che ha condiviso sul punto le osservazioni della ctu, ed in particolare dell'ing. Per_3 secondo cui :“ Al riguardo il c.t.u., ing. ha infatti accertato che: “[…] Il palo non è Per_3 equipaggiato con sistemi di protezione passiva, tuttavia la norma richiamata in atti …UNI EN 12767 nel caso in esame non è applicabile. Infatti la norma definisce le caratteristiche di costruzione dei pali, ma le prove ed i relativi parametri ricavati circa l'energia di assorbimento dei pali stessi, come indicato a pag. 11 della norma stessa, sono relativi ad urti con autovettura di 900Kg. I requisiti di prestazione che definiscono i livelli di sicurezza passiva volti a ridurre la severità delle lesioni agli occupanti di veicoli, nell'impatto con strutture permanenti di sostegno per attrezzature stradali, nel caso in specie, non è né valutabile né applicabile”.
Gli appellanti neppure indicano le ragioni per le quali la detta normativa dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie.
Con il terzo motivo le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che il mancato rispetto del progetto iniziale del tratto di strada ove avvenne il sinistro, ed il mancato collaudo dell'opera, integrassero mere violazioni amministrative, prive di efficacia causale rispetto all'incidente ed al decesso di . ER
Aggiungono gli appellanti come al fine di apportare varianti al progetto iniziale dell'opera stradale, sarebbe stata necessaria una approvazione, in corso dei lavori, delle variazioni, che tuttavia non era mai intervenuta, posto che ciò che risultava era la sola delibera n.150 del 4 ottobre 2010 di autorizzazione della pista ciclabile, dove peraltro si confermava l'assenza di un marciapiede con cordonatura.
pagina 9 di 11 Sottolineano, infine, le parti appellanti, l'assenza di collaudo che avrebbe certamente fatto emergere la presenza di criticità sul tratto stradale, non potendo condividersi il ragionamento del primo giudice, secondo cui erano gli utenti a doversi comunque conformare alla situazione di fatto esistente.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto priva di rilevanza causale la modifica al progetto iniziale del tratto di strada ove avvenne il sinistro, non sono, anche in questo caso, efficacemente censurate.
Il giudice di primo faceva propri gli accertamenti e le valutazioni della ctu secondo cui “Il fatto che l'isola salvagente a verde, quando è stata costruita, è stata posta sul lato destro in luogo del lato sinistro, come da progetto iniziale, non è.. in relazione con il sinistro. Se così fosse allora anche la stessa costruzione della strada, in quel punto, sarebbe in nesso causale con il sinistro. I manufatti che compongono le strade vengono costruiti in base ai progetti ed alle loro varianti in corso d'opera, necessarie per superare inconvenienti ed ostacoli che a volte si presentano durante i lavori e non erano prevedibili inizialmente in sede di progetto. Una volta realizzata l'opera od il manufatto, quello realizzato costituisce e fa parte dell'arredamento stradale, al quale gli utenti della strada si adeguano con tutte le cautele dettate dalla segnaletica e dal CDS. Lo spostamento non ha creato…un pericolo…contrariamente il pericolo… sarebbe stato sul lato opposto della carreggiata”.
Osserva la Corte che le valutazioni espresse dal primo giudice debbano condividersi, posto che il tratto di strada teatro dell'incidente, una volta esclusa ogni rilevanza causale alla distanza del palo di illuminazione dalla carreggiata, minore di alcuni centimetri rispetto a quanto previsto, non recava alcuna anomalia strutturale tale da generare una situazione di pericolo, né dalle argomentazioni degli appellanti è possibile pervenire ad una diversa conclusione.
L'appello proposto va pertanto respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi, senza alcun ulteriore aumento, dello scaglione da euro 260.001 ad euro 520.000, quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, in euro 14.239,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
pagina 10 di 11 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , e confermando di Parte_1 Parte_3 Parte_2 conseguenza la sentenza impugnata;
b)condanna gli appellanti al pagamento in favore del delle spese di lite del Controparte_1 presente grado che si liquidano in complessivi euro 14.239,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2832/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in PIAZZA LIBERAZIONE, 6 20013 MAGENTA presso lo studio dell'avv. PARISI ANNALISA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 11 (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
FREGUGLIA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ROSADA FILIPPO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
Per , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano
In via principale: in riforma della sentenza n. 6929/2024 emessa all'esito del procedimento avente R.G. n. 13648/2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale, nel merito: accertata e dichiarata la presenza di irregolarità e inadempienze lungo il tratto stradale ove si è verificato il sinistro, per tutte le motivazioni di cui in premessa, accertata e dichiarata, altresì, la responsabilità del , in persona del sindaco pro tempore, ex art. Controparte_1
2051 c.c. in combinato disposto con l'art. 2059 c.c., condannare il , Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dagli odierni attori, per la somma di Euro 5.000.000,00, con specifico riferimento alle seguenti voci:
1.Danno da perdita parentale, dato il rapporto familiare esistente, l'età di 18 anni del defunto nonchè l'eredità dei superstiti;
2.Danno biologico, date le ripercussioni psichiche che il sinistro ha avuto sui familiari superstiti del sig. Parte_4
pagina 2 di 11 Da determinarsi, altresì, se del caso, nella diversa e minor somma che sarà ritenuta di giustizia.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze ex adverso avanzate, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa;
In via subordinata:ritenuta sussistente la responsabilità del Controparte_1
dichiararlo tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella somma che Codesta
Corte riterrà di giustizia.
Con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
Sull'appello principale
-- In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile il proposto appello ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione di spese e compensi professionali;
-- In subordine, nel merito: respingere l'appello proposto per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 6929 depositata in data 10.07.2024, con rifusione di spese e compensi pro-fessionali di primo e secondo grado.
pagina 3 di 11
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.6929\2024 pubblicata l'11 luglio 2024, respingeva la domanda risarcitoria proposta contro il dai signori , Controparte_1 Parte_1 Parte_3
e rispettivamente genitori e sorella del giovane , deceduto a
[...] Parte_2 ER causa di un sinistro stradale avvenuto il 19-10-2020.
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
Gli attori allegavano come in data 19.10.2020, alle ore 12:00 circa, , mentre ER percorreva, alla guida del motociclo Kawasaki ER-6N la via Espinasse nel Comune di con CP_1 direzione Marcallo, improvvisamente, per cause oggettivamente non rilevate, urtava con la ruota anteriore della motocicletta il cordolo presente su quel tratto di carreggiata e veniva disarcionato dal proprio mezzo battendo violentemente il cranio contro un palo della luce posto al lato della carreggiata, riportando gravissime lesioni che ne provocavano, il giorno successivo, il decesso.
Gli attori assumevano come, sulla base di una relazione tecnica fatta eseguire da un proprio perito, erano emersi elementi di responsabilità concorsuale a carico del risultando in Controparte_1 particolare il palo della luce che aveva determinato le lesioni dalle quali era derivato il decesso del collocato, rispetto al bordo del marciapiede, ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista Pt_1 dalla legge, privo di qualsiasi sistema di protezione, ed era stato accertato inoltre come i vari piani di illuminazione risultassero contrastanti tra di loro, mancando infine anche il collaudo finale della pista ciclabile ivi esistente.
Aggiungevano le parti attrici come, in base al progetto approvato dal i pali della Controparte_1 luce avrebbero dovuto trovarsi sul lato opposto rispetto a quello della pista ciclabile, la quale avrebbe dovuto essere realizzata sull'altro lato di via Espinasse, nel rispetto dei progetti di illuminazione.
Gli attori, invocando la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella Controparte_1 determinazione delle lesioni mortali riportate dal prossimo congiunto, chiedevano la condanna dell'ente pubblico al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale con il proprio congiunto, ed al ristoro del danno biologico di carattere psichico dai medesimi patito.
Si costituiva in giudizio il contestando il fondamento delle domande degli attori e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Il convenuto eccepiva la responsabilità esclusiva, o in via subordinata, concorrente, di ER
[...
nella determinazione del sinistro in quanto, sulla base degli elementi raccolti dalla Polizia Locale, pagina 4 di 11 emergeva come il motociclista viaggiasse ad una velocità di circa 95 km/h a fronte di un limite di velocità di 50 km/h previsto su quel tratto di strada.
Il faceva inoltre rilevare come la responsabilità del sinistro poteva essere ascrivibile anche al CP_1 conducente della vettura Dodge Challenger, sig. che, sulla scorta delle dichiarazioni rese da Per_2 alcuni testimoni agli agenti di Polizia, risultava avere percorso ad alta velocità lo stesso tratto di strada, affiancato dalla motocicletta.
Il tribunale, espletata una ctu collegiale, nominando un esperto in medicina legale ed un ingegnere, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale anzitutto, in linea di diritto, qualificava la domanda formulata dagli attori quale ordinaria azione aquiliana ex art. 2043 c.c. alla luce delle allegazioni e deduzioni dei medesimi, escludendo l'applicazione dell'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c.
Osservava il primo giudice come le parti attrici avessero dedotto a fondamento della domanda risarcitoria non la presenza di una res posta nella custodia della convenuta che per le sue caratteristiche intrinseche avrebbe provocato l'evento lesivo occorso allegato in giudizio, ma un comportamento illecito del per avere posizionato il palo della luce ad una distanza non conforme a Controparte_1 quella prevista dalla normativa vigente, per non avere adottato sistemi di protezione volti a scongiurare danni a carico di terzi in caso di sinistri, per la non corretta collocazione e la non conformità, in assenza di collaudo finale, della pista ciclabile rispetto ai vari piani di illuminazione tra loro contrastanti e, infine, per la non corretta collocazione dei pali della luce, i quali avrebbero dovuto trovarsi sul lato opposto rispetto alla pista ciclabile.
Il giudice di primo grado riteneva che il sinistro potesse essere ricostruito nei termini indicati nella relazione della Polizia locale di dalla quale emergeva :”.. Per cause oggettivamente non CP_1 rilevate, il conducente del veicolo 'A' [il motociclista] ne perdeva il controllo. Dai rilievi, si constatava che il motociclo aveva strisciato con il proprio lato destro (pneumatici e parti metalliche) contro il cordolo dell'aiuola spartitraffico, che divide la carreggiata dalla pista ciclabile, per una lunghezza di mt. 15,50. Successivamente il motociclo e il suo conducente urtavano un palo della pubblica illuminazione posto al centro della stessa aiuola con il lato destro del corpo del conducente e lato destro del motociclo, all'altezza del manubrio e del serbatoio. Dopo l'impatto con il palo il conducente rimaneva riverso, in posizione supina, sulla corsia di marcia percorsa, mentre il veicolo 'A' proseguiva la propria corsa appoggiato sul fianco destro, urtava una pianta del verde pubblico posta sulla stessa pagina 5 di 11 aiuola del palo della luce, lasciava un segno di gomma (pneumatico) di circa 25 centimetri sullo spigolo esterno del cordolo e scivolava, sul lato destro, sulla corsia di marcia opposta, attraversando tutta la carreggiata in senso diagonale rispetto alla mezzeria”.
Il giudice di primo grado riteneva inoltre dimostrato, sulla base della ctu espletata, il nesso causale tra il decesso di e le lesioni riportate da quest'ultimo in seguito all'urto contro il palo di ER illuminazione
Il tribunale riteneva che, pur emergendo profili di illiceità nella condotta del Controparte_1 difettava la prova, incombente sulle parti attrici, di un nesso causale tra questa e l'evento dannoso verificatosi, secondo il criterio “del più probabile che non”. CP_ Il primo giudice, quanto all'accertamento delle violazioni da parte dell' convenuto per quanto riguardava la distanza del palo della pubblica illuminazione rispetto alla carreggiata, richiamava gli accertamenti del c.t.u. ing. che aveva rilevato come seppure il palo di illuminazione fosse ad Per_3 una distanza di 45 centimetri dalla carreggiata, anziché di 50 centimetri come stabilito dalla norma UNI
70030, settembre 1998, la circostanza non aveva avuto alcuna incidenza sul decorso causale, posto che anche se il palo si fosse trovato a distanza regolamentare, l'incidente avrebbe avuto le stesse conseguenze.
Sempre quanto alla collocazione del palo di illuminazione, osservava il tribunale che l'assunto degli attori, secondo cui trattandosi nel caso di specie di strada priva di marciapiede la distanza tra palo e carreggiata dovesse essere non inferiore a 140 cm, non trovava, come accertato dalla ctu, alcun riscontro nel Codice della Strada, che non conteneva disposizioni normative concernenti le distanze dei pali della luce dal cordolo della carreggiata.
Quanto alla circostanza dedotta dagli attori in base alla quale il palo di illuminazione che aveva cagionato le lesioni mortali per il de cuius era privo di sistemi di protezione passiva in violazione alla normativa UNI EN 12767, osservava il tribunale che, come correttamente e condivisibilmente accertato dal c.t.u., la predetta normativa non era applicabile nel caso di specie essendo le energie dissipate significativamente inferiori rispetto alle energie perse nelle deformazioni esistenti in caso di urti con autovetture di 900 kg a cui la norma si riferiva.
Per ciò che riguardava le ulteriori dedotte violazioni da parte del e relative alla mancanza del CP_1 collaudo finale della pista ciclabile, alla collocazione dell'isola salvagente e della pista ciclabile sul lato pagina 6 di 11 opposto della carreggiata rispetto a quanto previsto dal progetto iniziale, il giudice di primo grado riteneva che trattavasi di questioni di natura amministrativa che non erano in relazione causale con il sinistro dedotto in giudizio.
Osservava conclusivamente il primo giudice come, dagli accertamenti compiuti, emergeva come il sinistro si fosse verificato per la perdita di controllo del mezzo da parte del il quale, dopo aver Pt_1 urtato con la ruota anteriore il cordolo presente su quel tratto di carreggiata per ragioni non accertate, perdeva l'equilibrio rovinando al suolo ove, dopo aver strisciato per circa 15 metri con il lato destro del proprio corpo, urtava un palo della pubblica illuminazione posto al centro dell'aiuola così determinando l'evento lesivo in ragione del proprio comportamento colposo violativo delle regole cautelari previste dal codice della strada, prima fra tutte quella di cui all'art. 141, comma II, il quale dispone che “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”.
, e hanno impugnato la suddetta sentenza n.6929\2024 Parte_1 Parte_3 Parte_2 in forza di tre motivi d'appello, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituito il eccependo la manifesta inammissibilità dell'impugnazione, e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza del 25 marzo 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 3 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 3 giugno 2025, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano come, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo il Codice della Strada la distanza tra il palo d'illuminazione e la carreggiata dovesse essere di cm. 140, posto che la via Espinasse consisteva in una carreggiata priva di marciapiede con cordonatura, con la presenza esclusivamente di un'aiuola spartitraffico, che non poteva assimilarsi ad un cordolo.
Fanno rilevare gli appellanti come il collegio peritale aveva anche riconosciuto il mancato rispetto della norma UNI 70030-sett. 98, secondo la quale i pali dovevano trovarsi, in ogni caso, a 50 cm dalla carreggiata, prescrizione nella fattispecie non rispettata, avendo i ctu accertato una distanza di cm. 45,
pagina 7 di 11 con la conseguenza che il primo giudice aveva errato nel non ravvisare il nesso causale tra questa violazione e l'evento dannoso.
Ribadiscono le parti appellanti come la norma sopra citata non poteva comunque trovare applicazione, in quanto in quel tratto di strada non esisteva un marciapiede.
Il motivo ha profili di inammissibilità ed è comunque privo di fondamento.
Il tribunale ha sul punto, così argomentato :”.. sebbene parte attrice deduca che trattandosi nel caso di specie di strada priva di marciapiede la distanza tra palo e carreggiata dovesse essere non inferiore a
140 cm, tuttavia, come condivisibilmente affermato anche dal c.t.u., si rileva che il Codice della Strada non contiene disposizioni normative concernenti le distanze dei pali della luce dal cordolo della carreggiata..”.
Questa ratio decidendi non è efficacemente contestata dall'appellante, che non indica quale sarebbe la norma che il tribunale ha ritenuto inesistente, si che per questa parte la censura è inammissibile.
Osserva il Collegio come né il Codice della strada né il Regolamento di attuazione dello stesso prevedano una disciplina sulla installazione dei pali di illuminazione.
L'unica disposizione pertinente è quella contenuta nell'art. 81 del Regolamento, che disciplina l'installazione dei segnali verticali, assimilabili ai pali di illuminazione, e che stabilisce come “I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina”.
Quanto al rilievo del mancato rispetto della norma UNI 70030-set. 98, per essere stato collocato il palo della luce a 45 centimetri dalla carreggiata, anziché ai 50 prescritti, il tribunale ha escluso ogni incidenza causale della violazione, rifacendosi agli accertamenti peritali, osservando come “…tenuto conto che le incisioni e le tracce dell'impatto sono state riscontrate in corrispondenza della parte centrale del palo, deve desumersi che, quand'anche il palo fosse stato spostato di 5 cm più lontano rispetto al cordolo (e, dunque, nel rispetto della distanza di 50 cm rispetto ai 45 cm effettivi), in ogni caso il avrebbe colpito il palo medesimo in quanto, sulla scorta delle dimensioni del suo diametro Pt_1 di 14,6 cm, deve ritenersi che la parte centrale del palo si collochi all'incirca intorno ai 7,3 cm, quindi ad una distanza superiore ai 5 cm di differenza della sua collocazione dal filo del cordolo…”.
Anche in questo caso, le argomentazioni in base alle quali il primo giudice ha escluso la rilevanza causale della violazione, non sono attinte da alcune specifica critica.
Non risulta, infine, condivisibile l'assunto degli appellanti, secondo cui l'aiuola non potrebbe essere equiparabile ad un cordolo spartitraffico.
pagina 8 di 11 Come emerge dagli accertamenti e dai rilievi anche fotografici compiuti dagli agenti della Polizia locale di veniva constatato che “..il motociclo aveva strisciato con il proprio lato CP_1 destro…contro il cordolo dell'aiuola spartitraffico che divide la carreggiata dalla pista ciclabile..”.
Con il secondo motivo, gli appellanti assumono come il tribunale, sulla base delle non corrette valutazioni della ctu, avesse escluso l'applicazione della normativa UNI EN 12767 sulle protezioni passive sui pali della luce.
Assumono le parti appellanti come la normativa stabiliva che le strutture di sostegno, come i pali della luce, dovesse rispondere ad una classificazione in base alla loro capacità di assorbimento, e fanno rilevare come il non avesse prodotto alcuna certificazione di assorbimento, Controparte_1 contravvenendo così alle norme in tema di sicurezza.
La censura degli appellanti non si confronta in modo specifico con le argomentazioni adottate dal primo giudice, che ha condiviso sul punto le osservazioni della ctu, ed in particolare dell'ing. Per_3 secondo cui :“ Al riguardo il c.t.u., ing. ha infatti accertato che: “[…] Il palo non è Per_3 equipaggiato con sistemi di protezione passiva, tuttavia la norma richiamata in atti …UNI EN 12767 nel caso in esame non è applicabile. Infatti la norma definisce le caratteristiche di costruzione dei pali, ma le prove ed i relativi parametri ricavati circa l'energia di assorbimento dei pali stessi, come indicato a pag. 11 della norma stessa, sono relativi ad urti con autovettura di 900Kg. I requisiti di prestazione che definiscono i livelli di sicurezza passiva volti a ridurre la severità delle lesioni agli occupanti di veicoli, nell'impatto con strutture permanenti di sostegno per attrezzature stradali, nel caso in specie, non è né valutabile né applicabile”.
Gli appellanti neppure indicano le ragioni per le quali la detta normativa dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie.
Con il terzo motivo le parti appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che il mancato rispetto del progetto iniziale del tratto di strada ove avvenne il sinistro, ed il mancato collaudo dell'opera, integrassero mere violazioni amministrative, prive di efficacia causale rispetto all'incidente ed al decesso di . ER
Aggiungono gli appellanti come al fine di apportare varianti al progetto iniziale dell'opera stradale, sarebbe stata necessaria una approvazione, in corso dei lavori, delle variazioni, che tuttavia non era mai intervenuta, posto che ciò che risultava era la sola delibera n.150 del 4 ottobre 2010 di autorizzazione della pista ciclabile, dove peraltro si confermava l'assenza di un marciapiede con cordonatura.
pagina 9 di 11 Sottolineano, infine, le parti appellanti, l'assenza di collaudo che avrebbe certamente fatto emergere la presenza di criticità sul tratto stradale, non potendo condividersi il ragionamento del primo giudice, secondo cui erano gli utenti a doversi comunque conformare alla situazione di fatto esistente.
Il motivo è infondato.
Le argomentazioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto priva di rilevanza causale la modifica al progetto iniziale del tratto di strada ove avvenne il sinistro, non sono, anche in questo caso, efficacemente censurate.
Il giudice di primo faceva propri gli accertamenti e le valutazioni della ctu secondo cui “Il fatto che l'isola salvagente a verde, quando è stata costruita, è stata posta sul lato destro in luogo del lato sinistro, come da progetto iniziale, non è.. in relazione con il sinistro. Se così fosse allora anche la stessa costruzione della strada, in quel punto, sarebbe in nesso causale con il sinistro. I manufatti che compongono le strade vengono costruiti in base ai progetti ed alle loro varianti in corso d'opera, necessarie per superare inconvenienti ed ostacoli che a volte si presentano durante i lavori e non erano prevedibili inizialmente in sede di progetto. Una volta realizzata l'opera od il manufatto, quello realizzato costituisce e fa parte dell'arredamento stradale, al quale gli utenti della strada si adeguano con tutte le cautele dettate dalla segnaletica e dal CDS. Lo spostamento non ha creato…un pericolo…contrariamente il pericolo… sarebbe stato sul lato opposto della carreggiata”.
Osserva la Corte che le valutazioni espresse dal primo giudice debbano condividersi, posto che il tratto di strada teatro dell'incidente, una volta esclusa ogni rilevanza causale alla distanza del palo di illuminazione dalla carreggiata, minore di alcuni centimetri rispetto a quanto previsto, non recava alcuna anomalia strutturale tale da generare una situazione di pericolo, né dalle argomentazioni degli appellanti è possibile pervenire ad una diversa conclusione.
L'appello proposto va pertanto respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi, senza alcun ulteriore aumento, dello scaglione da euro 260.001 ad euro 520.000, quanto alle fasi studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi, in euro 14.239,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
pagina 10 di 11 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , e confermando di Parte_1 Parte_3 Parte_2 conseguenza la sentenza impugnata;
b)condanna gli appellanti al pagamento in favore del delle spese di lite del Controparte_1 presente grado che si liquidano in complessivi euro 14.239,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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