Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 770.000.000, si provvede per gli esercizi 1972 e 1973 mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi stessi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.