Art. 14.
Lo stanziamento di cui all' art. 113 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, e' aumentato di lire 1.350 milioni.
Lo stanziamento di cui all' art. 113 della legge 27 febbraio 1965, n. 49 , relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, e' aumentato di lire 1.350 milioni.