Art. 8.
Le parti delle somme stanziate in bilancio ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della produttivita' di cui al precedente art. 9.
Le parti delle somme stanziate in bilancio ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 che entro il 30 giugno 1955 non risultassero impegnate, saranno devolute al Fondo per l'incremento della produttivita' di cui al precedente art. 9.