TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/12/2025, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2751 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scarano Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio Controparte_1
già Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa D'Amora
[...]
convenute
Avente ad
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
27.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 primo comma c.p.c. l'attrice proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.100201700069400 emessa da
, intimante il pagamento della somma di € 61.842,96 più spese di CP_3
notifica e di esazione, in virtù di titolo rappresentato dalla ordinanza ingiunzione n. 2007.0085775 reg. sanz. n.1272 del 13.11.2006 emessa dalla CP_1 per la violazione dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 152/99 in materia
[...]
di superamento dei parametri di scarico delle acque reflue.
Avverso la predetta ordinanza ingiunzione, veniva proposta opposizione innanzi al Tribunale di Salerno ed il procedimento si concludeva con sentenza n. 99/2010 che accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello innanzi Controparte_1
alla Corte di Appello di Salerno che con sentenza n.222/2016 accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava tutte le domande proposte con il ricorso ex art. 22 L.689/81 e di conseguenza riaffermava la legittimità della ordinanza ingiunzione n.2007.0085775 reg. sanz. n.1272 del 13.11.2006, avente ad oggetto il pagamento della somma di €.20.012,00.
Tale sentenza diveniva esecutiva per non essere stata oggetto di ulteriore gravame e la provvedeva ad iscrivere a ruolo per la esazione Controparte_1
di quanto dovuto, ed in seguito veniva emessa cartella esattoriale da parte dell , oggetto del presente atto di opposizione. CP_3
Si costituivano in giudizio la e l Controparte_1 Controparte_2
, contestando le ragioni dell'opposizione alla cartella e chiedendo il
[...]
rigetto della domanda attorea.
Sospesa parzialmente l'esecuzione della cartella esattoriale limitandone l'efficacia esecutiva ad € 20.000,00 con ordinanza del 16.11.2017, precisate le conclusioni all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 27.11.2025, la causa veniva decisa nel termine previsto dal terzo comma della suddetta norma.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nel merito della eccepita violazione dell'art. 27 della L.689/81, anche nel calcolo delle maggiorazioni di interessi per €. 40.024,00, occorre evidenziare che a seguito della sentenza della Corte di Appello di Salerno che accoglieva l'impugnazione della con annullamento della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Salerno, il titolo esecutivo per la iscrizione a ruolo, di cui alla cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, è costituito dalla ordinanza ingiunzione n 2007.0085775 reg. sanz. n.1272 del 13.11.2006, ed è dalla data della sua emissione che sono stati correttamente calcolati gli interessi e le maggiorazioni dovute per legge.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI con Sentenza n. 4114 del 04.09.2015 che in tema di maggiorazione di cui all'art. 27, nel caso in cui , a seguito di giudizio, la sanzione viene rideterminata nel suo importo, ha disposto che il ritardo nel pagamento non è cancellato e decorre sempre dalla data dell'originario provvedimento (rectius ordinanza ingiunzione). Ancora “La sentenza che riduce il quantum conferma infatti che la sanzione è stata legittimamente irrogata , ..il suo pagamento era dovuto ed era dovuto sin dalla data indicata nell'originario provvedimento.... Il dies a quo per il calcolo della maggiorazione non può che essere quella fissata dall'originario provvedimento”.
Orbene se tale pronuncia è stata applicata per una sentenza che aveva ridotto la sanzione amministrativa, a maggior ragione non sussistono dubbi per la sua applicazione nella fattispecie che ci riguarda, ovvero innanzi ad una sentenza della Corte di Appello che nell'annullare una sentenza in I° grado ha riaffermato la legittimità della ordinanza ingiunzione, con conseguente affermazione della stessa quale titolo esecutivo per la iscrizione a ruolo per il recupero delle somme in esso indicate con conseguenti oneri aggiuntivi.
Ancora sempre il Consiglio di Stato, con sentenza n.3058 del 25.05.2012, in materia di maggiorazione ex art. 27 della L,689/81 ha statuito che“.... Non può ritenersi l'inapplicabilità della maggiorazione nel periodo di efficacia di una sentenza di primo grado (di annullamento della sanzione) che poi sia stata riformata in appello, in quanto tale tesi sarebbe confliggente con la generale regola processuale secondo la quale gli effetti della sentenza di appello, con la quale è stata caducata la sentenza di prime cure, retroagiscono al momento della proposizione del ricorso originario, nonché col principio per cui la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, ove riformata in appello con la statuizione della sua reiezione, va considerata “tamquam non esset”.
Ne consegue che non vi è stata l'eccepita violazione dell'art. 27 della legge
689/81 e l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e revoca l'ordinanza di sospensione del 16.11.2017.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.090,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 04/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2751 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Scarano Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio Controparte_1
già Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa D'Amora
[...]
convenute
Avente ad
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
27.11.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 primo comma c.p.c. l'attrice proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n.100201700069400 emessa da
, intimante il pagamento della somma di € 61.842,96 più spese di CP_3
notifica e di esazione, in virtù di titolo rappresentato dalla ordinanza ingiunzione n. 2007.0085775 reg. sanz. n.1272 del 13.11.2006 emessa dalla CP_1 per la violazione dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 152/99 in materia
[...]
di superamento dei parametri di scarico delle acque reflue.
Avverso la predetta ordinanza ingiunzione, veniva proposta opposizione innanzi al Tribunale di Salerno ed il procedimento si concludeva con sentenza n. 99/2010 che accoglieva l'opposizione e annullava il provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello innanzi Controparte_1
alla Corte di Appello di Salerno che con sentenza n.222/2016 accoglieva l'appello e per l'effetto rigettava tutte le domande proposte con il ricorso ex art. 22 L.689/81 e di conseguenza riaffermava la legittimità della ordinanza ingiunzione n.2007.0085775 reg. sanz. n.1272 del 13.11.2006, avente ad oggetto il pagamento della somma di €.20.012,00.
Tale sentenza diveniva esecutiva per non essere stata oggetto di ulteriore gravame e la provvedeva ad iscrivere a ruolo per la esazione Controparte_1
di quanto dovuto, ed in seguito veniva emessa cartella esattoriale da parte dell , oggetto del presente atto di opposizione. CP_3
Si costituivano in giudizio la e l Controparte_1 Controparte_2
, contestando le ragioni dell'opposizione alla cartella e chiedendo il
[...]
rigetto della domanda attorea.
Sospesa parzialmente l'esecuzione della cartella esattoriale limitandone l'efficacia esecutiva ad € 20.000,00 con ordinanza del 16.11.2017, precisate le conclusioni all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc del 27.11.2025, la causa veniva decisa nel termine previsto dal terzo comma della suddetta norma.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nel merito della eccepita violazione dell'art. 27 della L.689/81, anche nel calcolo delle maggiorazioni di interessi per €. 40.024,00, occorre evidenziare che a seguito della sentenza della Corte di Appello di Salerno che accoglieva l'impugnazione della con annullamento della sentenza del Controparte_1
Tribunale di Salerno, il titolo esecutivo per la iscrizione a ruolo, di cui alla cartella esattoriale oggetto del presente giudizio, è costituito dalla ordinanza ingiunzione n 2007.0085775 reg. sanz. n.1272 del 13.11.2006, ed è dalla data della sua emissione che sono stati correttamente calcolati gli interessi e le maggiorazioni dovute per legge.
In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, sez. VI con Sentenza n. 4114 del 04.09.2015 che in tema di maggiorazione di cui all'art. 27, nel caso in cui , a seguito di giudizio, la sanzione viene rideterminata nel suo importo, ha disposto che il ritardo nel pagamento non è cancellato e decorre sempre dalla data dell'originario provvedimento (rectius ordinanza ingiunzione). Ancora “La sentenza che riduce il quantum conferma infatti che la sanzione è stata legittimamente irrogata , ..il suo pagamento era dovuto ed era dovuto sin dalla data indicata nell'originario provvedimento.... Il dies a quo per il calcolo della maggiorazione non può che essere quella fissata dall'originario provvedimento”.
Orbene se tale pronuncia è stata applicata per una sentenza che aveva ridotto la sanzione amministrativa, a maggior ragione non sussistono dubbi per la sua applicazione nella fattispecie che ci riguarda, ovvero innanzi ad una sentenza della Corte di Appello che nell'annullare una sentenza in I° grado ha riaffermato la legittimità della ordinanza ingiunzione, con conseguente affermazione della stessa quale titolo esecutivo per la iscrizione a ruolo per il recupero delle somme in esso indicate con conseguenti oneri aggiuntivi.
Ancora sempre il Consiglio di Stato, con sentenza n.3058 del 25.05.2012, in materia di maggiorazione ex art. 27 della L,689/81 ha statuito che“.... Non può ritenersi l'inapplicabilità della maggiorazione nel periodo di efficacia di una sentenza di primo grado (di annullamento della sanzione) che poi sia stata riformata in appello, in quanto tale tesi sarebbe confliggente con la generale regola processuale secondo la quale gli effetti della sentenza di appello, con la quale è stata caducata la sentenza di prime cure, retroagiscono al momento della proposizione del ricorso originario, nonché col principio per cui la sentenza di accoglimento del ricorso di primo grado, ove riformata in appello con la statuizione della sua reiezione, va considerata “tamquam non esset”.
Ne consegue che non vi è stata l'eccepita violazione dell'art. 27 della legge
689/81 e l'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e revoca l'ordinanza di sospensione del 16.11.2017.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore di ciascuna parte convenuta delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.090,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 04/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo