Ordinanza cautelare 8 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/03/2026, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15769/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15769 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Centro Psicotecnico – Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'elenco dei candidati identificati dall'ID di domanda, risultati idonei al termine degli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale alla selezione per l'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n. 79, collocati in ordine di voto riportato alla prova scritta e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dalle vigenti disposizioni, pubblicato in data 07.12.2022 sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento della ricorrente;
- del giudizio di non idoneità della Commissione per gli accertamenti attitudinali presso il Centro Psicotecnico del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, di cui al provvedimento del 20 ottobre 2022, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata non idonea al “Concorso per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato - scorrimento”, definito “ai sensi dell'art. 5, comma 9, d.m. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;
- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione della medesima dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- della scheda del “Colloquio Collegiale” e della scheda del Perito Selettore psicologo, entrambe ricevute a seguito di accesso agli atti, nonché dei giudizi recati in tali atti;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate con determinazione del Direttore Centrale della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Ministero dell'Interno e dei relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente
e per il conseguente accertamento
del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione resa a verbale alla udienza del 27 febbraio 2026, con la quale il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente alla decisione del gravame;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento;
- l’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, con dichiarazione resa a verbale, il difensore di parte ricorrente ha comunicato, nell’interesse della sua assistita, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
- alla suindicata udienza la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che al Collegio non resti che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Considerato che:
-come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- il Collegio, pertanto, in presenza dell’univoca dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse alla decisione del gravame, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id . sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id ., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Ritenuto di dover disporre la compensazione delle spese di lite attesa la natura in rito della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LL | LL IA |
IL SEGRETARIO