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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 9413 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio contributivo di cui all'art. 80, legge n. 388 del 2000, con decorrenza dal 1.2.23;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite;
Pone a carico dell le spese di C.T.U. RGN. 9413/24 e della CP_1 parte ricorrente le spese di CTU RGN. 28730/23, liquidate in separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il consulente del Giudice (RGN. 9413/24), pur ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento, dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario e per la sussistenza della situazione di handicap grave, ha accertato che la parte ricorrente è invalida nella misura dle 76% e, quindi, possiede il requisito sanitario ai fini dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 80, l. 388/00.
Tale giudizio è sussistente dalla domanda amministrativa del 30.1.23.
Ora, è vero che la perizia del procedimento ATP (RGN. 28730/23), in questa sede impugnato, concludeva per un'invalidità del 70%, tuttavia, occorre rilevare che, pur escludendo una mera addizione dei valori percentuali delle single infermità, calcolando una percentuale del 60% per la cardiopatia (II e II classe NYHA), dell'11% per la nefrectomia destra e del 30% per l'artrosi polidistrettuale, è preferibile considerare il complesso clinico capace di limitare la funzionalità per oltre il 75%.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate (art. 92, c.p.c.); mentre le spese delle due
CTU possono essere equamente ripartite tra le parti e sono liquidate con separati decreti (non sussistendo i presupposti per l'esenzione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c., v. p. 2 del ricorso).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to S. M. Mancusi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio contributivo di cui all'art. 80, legge n. 388 del 2000, con decorrenza dal 1.2.23;
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite;
Pone a carico dell le spese di C.T.U. RGN. 9413/24 e della CP_1 parte ricorrente le spese di CTU RGN. 28730/23, liquidate in separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il consulente del Giudice (RGN. 9413/24), pur ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari ai fini dell'indennità di accompagnamento, dell'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario e per la sussistenza della situazione di handicap grave, ha accertato che la parte ricorrente è invalida nella misura dle 76% e, quindi, possiede il requisito sanitario ai fini dell'agevolazione contributiva di cui all'art. 80, l. 388/00.
Tale giudizio è sussistente dalla domanda amministrativa del 30.1.23.
Ora, è vero che la perizia del procedimento ATP (RGN. 28730/23), in questa sede impugnato, concludeva per un'invalidità del 70%, tuttavia, occorre rilevare che, pur escludendo una mera addizione dei valori percentuali delle single infermità, calcolando una percentuale del 60% per la cardiopatia (II e II classe NYHA), dell'11% per la nefrectomia destra e del 30% per l'artrosi polidistrettuale, è preferibile considerare il complesso clinico capace di limitare la funzionalità per oltre il 75%.
Le spese di lite, alla luce della reciproca soccombenza possono essere integralmente compensate (art. 92, c.p.c.); mentre le spese delle due
CTU possono essere equamente ripartite tra le parti e sono liquidate con separati decreti (non sussistendo i presupposti per l'esenzione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c., v. p. 2 del ricorso).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 febbraio 2025. Il Giudice del Lavoro