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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11951/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Società 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso rDifensore_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2007/3T/004646/001/2024/004 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13386/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società 1 ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n.
2007/3T/004646/000/001/2024/004, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, relativo all'annualità 2024, avente ad oggetto il rinnovo del contratto di locazione registrato nel 2007, serie 3T, n. 4646, concernente l'immobile sito in Forlì, Indirizzo_1.
Con il suddetto atto, l'Ufficio richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per un importo complessivo di euro 7.258,41, ritenendo omesso il versamento in occasione della scadenza del rapporto locatizio al 29 dicembre 2024.
La società ricorrente ha dedotto:
la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, per omessa allegazione del contratto di locazione richiamato per relationem;
l'insussistenza del presupposto impositivo, in quanto l'immobile oggetto del contratto di locazione era stato ceduto in data 16 gennaio 2023 alla società LIM S.r.l., con conseguente subentro ex lege dell'acquirente nel rapporto locatizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, che, preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha rappresentato che l'avviso di liquidazione era stato emesso in ragione dell'omessa comunicazione della cessione dell'immobile da parte dei soggetti coobbligati.
Tuttavia, l'Ufficio ha dato, altresì, atto di avere successivamente proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, come da provvedimento di sgravio depositato in atti.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di liquidazione n. 2007/3T/004646/000/001/2024/004, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Amministrazione finanziaria in corso di giudizio, con conseguente eliminazione di ogni effetto giuridico e patrimoniale nei confronti della società ricorrente.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia sul merito delle censure dedotte.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene sussistenti i motivi per disporne la compensazione integrale.
In particolare, la cessazione della materia del contendere è intervenuta a seguito dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio, successivamente alla produzione documentale della parte ricorrente, in un contesto caratterizzato da obiettive incertezze iniziali circa la persistenza del presupposto impositivo, derivanti dall'omessa comunicazione della cessione dell'immobile. Tali circostanze giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS CL RA Di RT
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARRI GUGLIELMO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11951/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Società 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso rDifensore_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 36 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2007/3T/004646/001/2024/004 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13386/2025 depositato il
24/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Società 1 ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n.
2007/3T/004646/000/001/2024/004, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, relativo all'annualità 2024, avente ad oggetto il rinnovo del contratto di locazione registrato nel 2007, serie 3T, n. 4646, concernente l'immobile sito in Forlì, Indirizzo_1.
Con il suddetto atto, l'Ufficio richiedeva il pagamento dell'imposta di registro per un importo complessivo di euro 7.258,41, ritenendo omesso il versamento in occasione della scadenza del rapporto locatizio al 29 dicembre 2024.
La società ricorrente ha dedotto:
la carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione, per omessa allegazione del contratto di locazione richiamato per relationem;
l'insussistenza del presupposto impositivo, in quanto l'immobile oggetto del contratto di locazione era stato ceduto in data 16 gennaio 2023 alla società LIM S.r.l., con conseguente subentro ex lege dell'acquirente nel rapporto locatizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, che, preso atto della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha rappresentato che l'avviso di liquidazione era stato emesso in ragione dell'omessa comunicazione della cessione dell'immobile da parte dei soggetti coobbligati.
Tuttavia, l'Ufficio ha dato, altresì, atto di avere successivamente proceduto, in via di autotutela, all'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato, come da provvedimento di sgravio depositato in atti.
L'Agenzia delle Entrate, pertanto, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di liquidazione n. 2007/3T/004646/000/001/2024/004, oggetto di impugnazione, è stato integralmente annullato dall'Amministrazione finanziaria in corso di giudizio, con conseguente eliminazione di ogni effetto giuridico e patrimoniale nei confronti della società ricorrente.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, non residuando alcuna utilità concreta in una pronuncia sul merito delle censure dedotte.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene sussistenti i motivi per disporne la compensazione integrale.
In particolare, la cessazione della materia del contendere è intervenuta a seguito dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio, successivamente alla produzione documentale della parte ricorrente, in un contesto caratterizzato da obiettive incertezze iniziali circa la persistenza del presupposto impositivo, derivanti dall'omessa comunicazione della cessione dell'immobile. Tali circostanze giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
SS CL RA Di RT