TAR
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00736/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00292 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00736/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2025, proposto da
AL NZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
Zampieri, AB CI, ER IC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di Sarezzo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Mantova N. 00736/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa AL NZ ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 26/2023 pubblicata in data 09.02.2023 con la quale il
Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro ha così statuito “dichiara il diritto di
NZ ANNALISA di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 relativo alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente
l'importo complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica; dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.300,00 ponendo il residuo ½ ( euro 650,00, oltre rimb. forf., iva
a e cpa di legge) a carico del Ministero convenuto con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
2.- - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, successivamente procedendo a depositare una nota con la quale ha rappresentato l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese legali in favore dei difensori antistatari. N. 00736/2025 REG.RIC.
2.1.- Infine, con nota depositata in data 11.2.2026 l'Amministrazione ha dato atto di aver disposto il pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui alla sentenza da ottemperare.
3. - Con nota depositata il 9.2.2026 la ricorrente ha dichiarato che il Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza ed ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese di lite.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l'adempimento tardivo conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla parte ricorrente, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero – con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00736/2025 REG.RIC.
NG AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Beatrice ZO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG AB
Pubblicato il 27/02/2026
N. 00292 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00736/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2025, proposto da
AL NZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
Zampieri, AB CI, ER IC, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di Sarezzo, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Mantova N. 00736/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa Beatrice
ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, la professoressa AL NZ ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 26/2023 pubblicata in data 09.02.2023 con la quale il
Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro ha così statuito “dichiara il diritto di
NZ ANNALISA di usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 relativo alla
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente
l'importo complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica; dichiara compensate per ½ le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.300,00 ponendo il residuo ½ ( euro 650,00, oltre rimb. forf., iva
a e cpa di legge) a carico del Ministero convenuto con distrazione a favore del procuratore antistatario”.
2.- - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma, successivamente procedendo a depositare una nota con la quale ha rappresentato l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto a titolo di spese legali in favore dei difensori antistatari. N. 00736/2025 REG.RIC.
2.1.- Infine, con nota depositata in data 11.2.2026 l'Amministrazione ha dato atto di aver disposto il pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui alla sentenza da ottemperare.
3. - Con nota depositata il 9.2.2026 la ricorrente ha dichiarato che il Ministero ha dato esecuzione all'ottemperanda sentenza ed ha domandato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese di lite.
4.- La domanda proposta dalla ricorrente in giudizio ha trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il
Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
5.- In applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l'adempimento tardivo conferma la fondatezza della pretesa avanzata dalla parte ricorrente, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero – con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione per la restante parte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00736/2025 REG.RIC.
NG AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
Beatrice ZO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
Beatrice ZO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NG AB