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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/09/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5765/2023
TRA
C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Luigi Casiraro e Santi
Distefano
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giorgio Fontana, giusta procura in atti
RESISTENTE
E nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura di stabilizzazione indetta con avviso prot. n. 1619 del 9 febbraio 2023
CONTUMACI
Oggetto: stabilizzazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 9 novembre 2023, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva: Parte_1
- con avviso prot. n. 1619 del 9 febbraio 2023, l' Controparte_1 aveva avviato, previa ricognizione del personale in servizio presso l'ente, la stabilizzazione del personale appartenente al profilo di OSS Area Operatore, invitando i candidati ad inoltrare apposita domanda di partecipazione alla ricognizione con cui dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- nello specifico, l'avviso veniva riservato al personale che non aveva ancora maturato i 18 mesi di servizio presso l'Azienda precedente e quindi rimasti esclusi dalla prima stabilizzazione;
- con nota del 16 febbraio 2023 i candidati erano stati invitati ad integrare la domanda di partecipazione offrendo le dovute indicazioni riguardo la “procedura concorsuale” di assunzione;
- in data 26 aprile 2023, l'Assessorato Regionale della Salute - Regione Sicilia aveva siglato un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali finalizzato a stabilire i criteri generali da applicare nell'ambito delle procedure di stabilizzazione, al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa nel Servizio Sanitario Regionale;
- nel detto protocollo d'intesa era stato specificato che “i contenuti del protocollo si applicano a tutte le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, all' , all'Istituto Controparte_1
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia” ed erano stati individuati i 5 criteri di priorità da utilizzare nell'ambito delle procedure di stabilizzazione;
- con nota prot. n. 24514 del 26 aprile 2023, indirizzata alle e agli CP_2 [...]
, l'Assessorato Regionale della salute Regione Sicilia- Dipartimento per la Controparte_3
Pianificazione Strategica- aveva adottato una direttiva attuativa con espresso invito a dare puntuale e concreta attuazione ai contenuti previsti in seno al Protocollo di intesa;
- con delibera n. 557 del 9 luglio 2023, l' aveva Controparte_1 approvato l'elenco dei candidati da stabilizzare fino alla 13esima posizione e con delibera n.
568 del 12 luglio 2023 l' aveva revocato in autotutela Controparte_1 la deliberazione n. 557 del 9 luglio 2023 e la relativa graduatoria, avendo necessità di apposite direttive da parte dell'Assessorato alla Salute;
- con nota prot. n. 43887 del 4 agosto 2023, avente ad oggetto “precisazione procedure di stabilizzazioni ex art 20 D.lgs 75/17 e art. 1 comma 268 lett.b) L.234/2021”, l'Assessorato
Regionale della salute- Regione Sicilia aveva precisato che il paragrafo V “criteri di priorità” del protocollo d'intesa, al punto 4, prevedeva che “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica” ed aveva specificato, altresì, che l'idoneità doveva intendersi riferita ad una procedura concorsuale, intesa come selezione caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito;
- con avviso urgente del 28 agosto 2023, prot. n. 9807 e, quindi, dopo la pubblicazione della prima graduatoria poi revocata, l' aveva invitato i candidati a specificare l'eventuale CP_1 esistenza di “figli a carico”, comunicando che, “se più candidati avessero ottenuto pari punteggio in base al calcolo della anzianità di servizio, la preferenza sarebbe stata determinata dal numero dei figli a carico e seguendo il criterio del candidato più giovane d'età”;
- con deliberazione n. 657 del 7 settembre 2023, pubblicata il 10 settembre 2023, l'
[...]
aveva approvato l'elenco finale dei candidati da stabilizzare Controparte_4
e segnatamente, fino alla 13esima posizione ed egli ricorrente era stato classificato al 22esimo posto;
- con deliberazione n. 793 del 19 ottobre 2023 l' aveva provveduto alla modifica della CP_1 graduatoria di stabilizzazione ed alla esclusione di alcuni candidati, in considerazione del fatto che, con nota prot. n. 0149356/23 del 4 ottobre 2023, l' “a seguito di verifica CP_5 espletata comunicava che la graduatoria di cui alla delibera n. 279/CS del 28 giugno 2022 è stata formulata nell'attesa della formulazione della graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla prefatta procedura, nonché dell'eventuale esclusione dei candidati non aventi titolo” e che con nota prot. n. 16554 del 21 settembre 2023 aveva comunicato Controparte_6 che “i candidati . ndr i candidati per cui era stata richiesta la Parte_2 CP_7 verifica sul possesso dei requisiti per la stabilizzazione) sono stati inseriti in una graduatoria provvisoria di cui alla deliberazione n.102 del 20.01.2022 ma l' non ha allo stato CP_6 verificato i tioli dei candidati in quanto tutti collocati in posizione bassa della graduatoria de quo”;
- in considerazione di tali comunicazioni era stata approvata la modifica della graduatoria definitiva escludendo i candidati che nella graduatoria OSS approvata con deliberazione n. 657 del 7 settembre 2023 non risultavano in possesso del requisito relativo alla presenza in graduatoria definitiva, i quali erano, pertanto, stati inseriti in separato elenco, e per effetto di tale modifica egli ricorrente era stato inserito in 17esima posizione. Affermava la sussistenza del proprio diritto alla stabilizzazione, ex Legge 24 del 2001 art. 1 comma 268 lett.b), con la qualifica di operatore socio sanitario, da parte dell' ”, Controparte_4 in quanto “idoneo” nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2445 posti di Operatore Socio Sanitario approvata dal Controparte_8 con determinazione n. 1962 del 17 giugno 2020.
Osservava che per effetto di tale “idoneità”, secondo i criteri di priorità previsti dal protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale della salute- Regione Sicilia e le organizzazioni sindacali e recepiti con la direttiva assessoriale n. 24514 del 26 aprile 2023, avrebbe dovuto essere collocato al primo posto nella graduatoria della proceduta di stabilizzazione approvata dall' anziché al diciassettesimo posto. Controparte_1
Rilevava che nessuno dei candidati presenti nella graduatoria approvata dall' e che CP_1 avevano partecipato alla presente procedura di selezione per stabilizzazione, risultava in possesso dei requisiti previsti dai primi tre criteri di priorità previsti dal protocollo, atteso che nessuno dei candidati presenti nella graduatoria risultava “reclutato” con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica mentre, soltanto due candidati, egli ricorrente e il candidato risultavano in possesso del requisito previsto nel Persona_1
IV criterio di priorità ossia l'essere idoneo non vincitore in una procedura di selezione pubblica.
Lamentava la violazione dei criteri di priorità previsti dal protocollo di intesa e della direttiva assessoriale n. 24514 del 26 aprile 2023 e la violazione del documento n. 22/154/cr7a/c7 della
Conferenza Stato Regioni del 22 luglio 2022
Chiedeva, pertanto che, nel merito, venisse accertato e dichiarato, previa declaratoria di illegittimità della deliberazione n. 793 del 19 ottobre 2023, di approvazione della graduatoria di stabilizzazione, che gli Organi preposti alla procedura di stabilizzazione del ricorrente quale
OSS dell' di avevano violato i principi fissati nella legge, nelle Controparte_1 CP_5 circolari e nel Bando di Selezione del predetto personale al fine della sua stabilizzazione;
che venisse accertato, ritenuto e dichiarato, in conseguenza, che aveva diritto alla stabilizzazione de quo in virtù dei motivi esposti, delle omissioni e dei diritti violati di cui al presente ricorso;
che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che era stato erroneamente collocato al 17^ posto nella graduatoria definitiva della predetta selezione, pubblicata il 22 Ottobre 2023; che venisse accertato, ritenuto e dichiarato avrebbe dovuto essere collocato, in virtù dei titoli posseduti ed accertate le violazioni e le carenze delle posizioni degli altri candidati che lo avevano preceduto in graduatoria, al 1^ posto;
in subordine, qualora non fosse stato accolto il primo motivo di ricorso, valutate soltanto le graduatorie definitive, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che andrebbe collocato al 3^ posto in graduatoria secondo le ragioni spiegate nel secondo motivo di ricorso;
in conseguenza, ritenuto fondato il ricorso, disapplicando la Graduatoria pubblicata il 22 ottobre 2023 con delibera n. 793 del 19 ottobre 2023, che venisse ordinato all'Ente resistente di riformularla, collocando il ricorrente nella posizione che gli compete in base ai titoli posseduti, una volta completati i dovuti accertamenti e le verifiche delle posizioni di tutti i candidati che avevano partecipato alla selezione di stabilizzazione ed inseriti nella CP_ predetta graduatoria;
che venisse ordinato all' resistente di procedere alla stabilizzazione del ricorrente tra il personale OOSS. dell'Ente resistente che aveva promosso la citata procedura. 2.- L' in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3..- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4. – Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c..
5.- Nel merito, va rilevato che sono state depositate note sottoscritte dai procuratori delle parti in cui viene esposto: “L'avv. Casiraro Luigi, difensore e procuratore costituito del sig. Parte_1
, evidenzia che il ricorrente è stata assunto dall'Istituto resistente a seguito di avvio
[...] di procedura di stabilizzazione per il profilo di Operatore Socio Sanitario attingendo dalla graduatoria per cui è causa. Stante l'avvenuta stabilizzazione il sig. non ha più Parte_1 interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiara di rinunciare al ricorso. Chiede quindi che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Giorgio Fontana, difensore e procuratore costituito dell' preso atto di quanto CP_1 sopra, si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”.
È, dunque, venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, le spese di lite, comprensive anche della fase cautelare, vengono compensate integralmente tra le parti.
PQM
Il G.L., definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa tra le parti le spese di lite comprensive anche delle fase cautelare.
Messina 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 22 settembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 5765/2023
TRA
C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Luigi Casiraro e Santi
Distefano
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giorgio Fontana, giusta procura in atti
RESISTENTE
E nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura di stabilizzazione indetta con avviso prot. n. 1619 del 9 febbraio 2023
CONTUMACI
Oggetto: stabilizzazione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 9 novembre 2023, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., esponeva: Parte_1
- con avviso prot. n. 1619 del 9 febbraio 2023, l' Controparte_1 aveva avviato, previa ricognizione del personale in servizio presso l'ente, la stabilizzazione del personale appartenente al profilo di OSS Area Operatore, invitando i candidati ad inoltrare apposita domanda di partecipazione alla ricognizione con cui dichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa;
- nello specifico, l'avviso veniva riservato al personale che non aveva ancora maturato i 18 mesi di servizio presso l'Azienda precedente e quindi rimasti esclusi dalla prima stabilizzazione;
- con nota del 16 febbraio 2023 i candidati erano stati invitati ad integrare la domanda di partecipazione offrendo le dovute indicazioni riguardo la “procedura concorsuale” di assunzione;
- in data 26 aprile 2023, l'Assessorato Regionale della Salute - Regione Sicilia aveva siglato un protocollo di intesa con le organizzazioni sindacali finalizzato a stabilire i criteri generali da applicare nell'ambito delle procedure di stabilizzazione, al fine di garantire l'applicazione uniforme della normativa nel Servizio Sanitario Regionale;
- nel detto protocollo d'intesa era stato specificato che “i contenuti del protocollo si applicano a tutte le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, all' , all'Istituto Controparte_1
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia” ed erano stati individuati i 5 criteri di priorità da utilizzare nell'ambito delle procedure di stabilizzazione;
- con nota prot. n. 24514 del 26 aprile 2023, indirizzata alle e agli CP_2 [...]
, l'Assessorato Regionale della salute Regione Sicilia- Dipartimento per la Controparte_3
Pianificazione Strategica- aveva adottato una direttiva attuativa con espresso invito a dare puntuale e concreta attuazione ai contenuti previsti in seno al Protocollo di intesa;
- con delibera n. 557 del 9 luglio 2023, l' aveva Controparte_1 approvato l'elenco dei candidati da stabilizzare fino alla 13esima posizione e con delibera n.
568 del 12 luglio 2023 l' aveva revocato in autotutela Controparte_1 la deliberazione n. 557 del 9 luglio 2023 e la relativa graduatoria, avendo necessità di apposite direttive da parte dell'Assessorato alla Salute;
- con nota prot. n. 43887 del 4 agosto 2023, avente ad oggetto “precisazione procedure di stabilizzazioni ex art 20 D.lgs 75/17 e art. 1 comma 268 lett.b) L.234/2021”, l'Assessorato
Regionale della salute- Regione Sicilia aveva precisato che il paragrafo V “criteri di priorità” del protocollo d'intesa, al punto 4, prevedeva che “in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica” ed aveva specificato, altresì, che l'idoneità doveva intendersi riferita ad una procedura concorsuale, intesa come selezione caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito;
- con avviso urgente del 28 agosto 2023, prot. n. 9807 e, quindi, dopo la pubblicazione della prima graduatoria poi revocata, l' aveva invitato i candidati a specificare l'eventuale CP_1 esistenza di “figli a carico”, comunicando che, “se più candidati avessero ottenuto pari punteggio in base al calcolo della anzianità di servizio, la preferenza sarebbe stata determinata dal numero dei figli a carico e seguendo il criterio del candidato più giovane d'età”;
- con deliberazione n. 657 del 7 settembre 2023, pubblicata il 10 settembre 2023, l'
[...]
aveva approvato l'elenco finale dei candidati da stabilizzare Controparte_4
e segnatamente, fino alla 13esima posizione ed egli ricorrente era stato classificato al 22esimo posto;
- con deliberazione n. 793 del 19 ottobre 2023 l' aveva provveduto alla modifica della CP_1 graduatoria di stabilizzazione ed alla esclusione di alcuni candidati, in considerazione del fatto che, con nota prot. n. 0149356/23 del 4 ottobre 2023, l' “a seguito di verifica CP_5 espletata comunicava che la graduatoria di cui alla delibera n. 279/CS del 28 giugno 2022 è stata formulata nell'attesa della formulazione della graduatoria definitiva dei candidati ammessi alla prefatta procedura, nonché dell'eventuale esclusione dei candidati non aventi titolo” e che con nota prot. n. 16554 del 21 settembre 2023 aveva comunicato Controparte_6 che “i candidati . ndr i candidati per cui era stata richiesta la Parte_2 CP_7 verifica sul possesso dei requisiti per la stabilizzazione) sono stati inseriti in una graduatoria provvisoria di cui alla deliberazione n.102 del 20.01.2022 ma l' non ha allo stato CP_6 verificato i tioli dei candidati in quanto tutti collocati in posizione bassa della graduatoria de quo”;
- in considerazione di tali comunicazioni era stata approvata la modifica della graduatoria definitiva escludendo i candidati che nella graduatoria OSS approvata con deliberazione n. 657 del 7 settembre 2023 non risultavano in possesso del requisito relativo alla presenza in graduatoria definitiva, i quali erano, pertanto, stati inseriti in separato elenco, e per effetto di tale modifica egli ricorrente era stato inserito in 17esima posizione. Affermava la sussistenza del proprio diritto alla stabilizzazione, ex Legge 24 del 2001 art. 1 comma 268 lett.b), con la qualifica di operatore socio sanitario, da parte dell' ”, Controparte_4 in quanto “idoneo” nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2445 posti di Operatore Socio Sanitario approvata dal Controparte_8 con determinazione n. 1962 del 17 giugno 2020.
Osservava che per effetto di tale “idoneità”, secondo i criteri di priorità previsti dal protocollo di intesa tra l'Assessorato Regionale della salute- Regione Sicilia e le organizzazioni sindacali e recepiti con la direttiva assessoriale n. 24514 del 26 aprile 2023, avrebbe dovuto essere collocato al primo posto nella graduatoria della proceduta di stabilizzazione approvata dall' anziché al diciassettesimo posto. Controparte_1
Rilevava che nessuno dei candidati presenti nella graduatoria approvata dall' e che CP_1 avevano partecipato alla presente procedura di selezione per stabilizzazione, risultava in possesso dei requisiti previsti dai primi tre criteri di priorità previsti dal protocollo, atteso che nessuno dei candidati presenti nella graduatoria risultava “reclutato” con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica mentre, soltanto due candidati, egli ricorrente e il candidato risultavano in possesso del requisito previsto nel Persona_1
IV criterio di priorità ossia l'essere idoneo non vincitore in una procedura di selezione pubblica.
Lamentava la violazione dei criteri di priorità previsti dal protocollo di intesa e della direttiva assessoriale n. 24514 del 26 aprile 2023 e la violazione del documento n. 22/154/cr7a/c7 della
Conferenza Stato Regioni del 22 luglio 2022
Chiedeva, pertanto che, nel merito, venisse accertato e dichiarato, previa declaratoria di illegittimità della deliberazione n. 793 del 19 ottobre 2023, di approvazione della graduatoria di stabilizzazione, che gli Organi preposti alla procedura di stabilizzazione del ricorrente quale
OSS dell' di avevano violato i principi fissati nella legge, nelle Controparte_1 CP_5 circolari e nel Bando di Selezione del predetto personale al fine della sua stabilizzazione;
che venisse accertato, ritenuto e dichiarato, in conseguenza, che aveva diritto alla stabilizzazione de quo in virtù dei motivi esposti, delle omissioni e dei diritti violati di cui al presente ricorso;
che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che era stato erroneamente collocato al 17^ posto nella graduatoria definitiva della predetta selezione, pubblicata il 22 Ottobre 2023; che venisse accertato, ritenuto e dichiarato avrebbe dovuto essere collocato, in virtù dei titoli posseduti ed accertate le violazioni e le carenze delle posizioni degli altri candidati che lo avevano preceduto in graduatoria, al 1^ posto;
in subordine, qualora non fosse stato accolto il primo motivo di ricorso, valutate soltanto le graduatorie definitive, che venisse accertato, ritenuto e dichiarato che andrebbe collocato al 3^ posto in graduatoria secondo le ragioni spiegate nel secondo motivo di ricorso;
in conseguenza, ritenuto fondato il ricorso, disapplicando la Graduatoria pubblicata il 22 ottobre 2023 con delibera n. 793 del 19 ottobre 2023, che venisse ordinato all'Ente resistente di riformularla, collocando il ricorrente nella posizione che gli compete in base ai titoli posseduti, una volta completati i dovuti accertamenti e le verifiche delle posizioni di tutti i candidati che avevano partecipato alla selezione di stabilizzazione ed inseriti nella CP_ predetta graduatoria;
che venisse ordinato all' resistente di procedere alla stabilizzazione del ricorrente tra il personale OOSS. dell'Ente resistente che aveva promosso la citata procedura. 2.- L' in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3..- L'udienza del 22 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4. – Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei controinteressati, non costituiti in giudizio sebbene il ricorso sia stato regolarmente notificato ex art. 151 c.p.c..
5.- Nel merito, va rilevato che sono state depositate note sottoscritte dai procuratori delle parti in cui viene esposto: “L'avv. Casiraro Luigi, difensore e procuratore costituito del sig. Parte_1
, evidenzia che il ricorrente è stata assunto dall'Istituto resistente a seguito di avvio
[...] di procedura di stabilizzazione per il profilo di Operatore Socio Sanitario attingendo dalla graduatoria per cui è causa. Stante l'avvenuta stabilizzazione il sig. non ha più Parte_1 interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiara di rinunciare al ricorso. Chiede quindi che venga dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Giorgio Fontana, difensore e procuratore costituito dell' preso atto di quanto CP_1 sopra, si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.”.
È, dunque, venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
6.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, le spese di lite, comprensive anche della fase cautelare, vengono compensate integralmente tra le parti.
PQM
Il G.L., definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa tra le parti le spese di lite comprensive anche delle fase cautelare.
Messina 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga