CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 424/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030780001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030800001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5506/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione nn. 2022/005/EM/000003078/0/001 e 2022/005/EM/000003080/0/001, notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 21.03.2025 (entrambi di importo pari a € 200,00) a titolo di Imposta di Registro conseguente a ordinanze di assegnazione somme pignorate.
Deduce che l'imposta richiesta non è dovuta, posto che i titoli da cui scaturiscono le ordinanze di assegnazione somme sono singolarmente inferiori a € 1.033,00.
Fa riferimento, inoltre, all'art. 46 della L. 374/91 e alla relativa evoluzione giurisprudenziale, fatta propria dall'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n°30/E del 29.07.2022 (esenzione generalizzata indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo instaurato, se cioè di cognizione, esecutivo o cautelare); quindi censura gli atti anche per la mancata richiesta di pagamento al debitore principale Regione Calabria e al terzo Banca_1 in violazione del D. Lgs. n. 139/2024.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che il valore della controversia, ai fini dell'esenzione, dev'essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum) e non in base alla domanda (petitum); inoltre deduce che l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati, nonché l'inapplicabilità temporale del citato D. Lgs. n. 139/2024.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
La Corte ritiene di dare continuità a quanto già deciso in occasione di altro contenzioso riferito al medesimo ricorrente (ricorso n. 4669/2024 - sentenza n. 1376/2025).
Nel merito della questione appare fondata la censura di parte ricorrente sulla spettanza dell'esenzione in ragione del valore delle controversie, inferiore alla somma di € 1.033,00.
Detto valore va riferito al titolo da cui promana poi la fase dell'esecuzione e dalla documentazione allegata emerge l'applicabilità della norma che prevede il solo pagamento del contributo unificato (art. 46 della legge n. 374/91).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3448/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030780001 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDE2022005EM0000030800001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5506/2025 depositato il
26/09/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di liquidazione nn. 2022/005/EM/000003078/0/001 e 2022/005/EM/000003080/0/001, notificati dall'Agenzia delle Entrate in data 21.03.2025 (entrambi di importo pari a € 200,00) a titolo di Imposta di Registro conseguente a ordinanze di assegnazione somme pignorate.
Deduce che l'imposta richiesta non è dovuta, posto che i titoli da cui scaturiscono le ordinanze di assegnazione somme sono singolarmente inferiori a € 1.033,00.
Fa riferimento, inoltre, all'art. 46 della L. 374/91 e alla relativa evoluzione giurisprudenziale, fatta propria dall'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n°30/E del 29.07.2022 (esenzione generalizzata indipendentemente dal grado di giudizio, dall'ufficio giudiziario adito e dal tipo di processo instaurato, se cioè di cognizione, esecutivo o cautelare); quindi censura gli atti anche per la mancata richiesta di pagamento al debitore principale Regione Calabria e al terzo Banca_1 in violazione del D. Lgs. n. 139/2024.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo che il valore della controversia, ai fini dell'esenzione, dev'essere verificato in relazione al provvedimento emesso dal giudice (decisum) e non in base alla domanda (petitum); inoltre deduce che l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati, nonché l'inapplicabilità temporale del citato D. Lgs. n. 139/2024.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
La Corte ritiene di dare continuità a quanto già deciso in occasione di altro contenzioso riferito al medesimo ricorrente (ricorso n. 4669/2024 - sentenza n. 1376/2025).
Nel merito della questione appare fondata la censura di parte ricorrente sulla spettanza dell'esenzione in ragione del valore delle controversie, inferiore alla somma di € 1.033,00.
Detto valore va riferito al titolo da cui promana poi la fase dell'esecuzione e dalla documentazione allegata emerge l'applicabilità della norma che prevede il solo pagamento del contributo unificato (art. 46 della legge n. 374/91).
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in
€ 150,00 (centocinquanta), oltre accessori di legge se dovuti.