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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 688/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SQ GR;
- ricorrente -
contro
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 7.4.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 1 marzo 2002, in Corigliano, aveva contratto con CP_1
matrimonio con rito civile (atto trascritto presso il predetto Comune al n. 2, Parte I, Serie A,
[...]
anno 2002); b) dall'unione non erano nati figli;
c) nel tempo, il rapporto di coniugio era andato progressivamente incrinandosi al punto che il matrimonio era da considerarsi, di fatto, finito, avendo peraltro il resistente già lasciato la casa coniugale.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate, ovvero la pronuncia di separazione, oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento non inferiore ad € 100,00 in proprio favore, da porre a carico dell' . CP_1
Instaurato il contraddittorio, il resistente - sebbene ritualmente evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.11.2025 la ricorrente dichiarava di essere decisa a separarsi, Parte_1
senza possibilità alcuna di riconciliazione, e rinunciava espressamente alla domanda di mantenimento avanzata in ricorso;
alla medesima udienza il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendo necessario l'espletamento di alcuna attività istruttoria.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. L'azionata domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di consistenza tale da escludere - allo stato, secondo ogni ragionevole previsione - la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
Preso atto dell'assenza di prole, alcuna statuizione va resa anche in punto di mantenimento nel rapporto tra i coniugi, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato a detta domanda con dichiarazione raccolta a verbale della sopra richiamata udienza del 14.11.2025.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 688/2025 R.G., così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1 2) Dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...]) e (c.f. C.F._1 CP_1
nato a [...] l'[...]). C.F._2
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/11/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 688/2025 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi”, vertente tra:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SQ GR;
- ricorrente -
contro
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- resistente contumace - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 7.4.2025 ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale deducendo che: a) in data 1 marzo 2002, in Corigliano, aveva contratto con CP_1
matrimonio con rito civile (atto trascritto presso il predetto Comune al n. 2, Parte I, Serie A,
[...]
anno 2002); b) dall'unione non erano nati figli;
c) nel tempo, il rapporto di coniugio era andato progressivamente incrinandosi al punto che il matrimonio era da considerarsi, di fatto, finito, avendo peraltro il resistente già lasciato la casa coniugale.
Tanto premesso, ha concluso invocando l'accoglimento delle conclusioni in atti rassegnate, ovvero la pronuncia di separazione, oltre al riconoscimento di un assegno di mantenimento non inferiore ad € 100,00 in proprio favore, da porre a carico dell' . CP_1
Instaurato il contraddittorio, il resistente - sebbene ritualmente evocato in giudizio - non ha inteso costituirsi, motivo per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 14.11.2025 la ricorrente dichiarava di essere decisa a separarsi, Parte_1
senza possibilità alcuna di riconciliazione, e rinunciava espressamente alla domanda di mantenimento avanzata in ricorso;
alla medesima udienza il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al collegio, non essendo necessario l'espletamento di alcuna attività istruttoria.
Il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
2. L'azionata domanda di separazione è fondata e va, dunque, accolta per le seguenti ragioni.
Come noto, ai sensi dell'art 151, comma 1 c.c. la separazione personale giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano - anche indipendentemente della volontà di uno o di entrambi i coniugi, ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi - fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di consistenza tale da escludere - allo stato, secondo ogni ragionevole previsione - la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale giudiziale dei coniugi, mandando al cancelliere ed all'ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di competenza.
Preso atto dell'assenza di prole, alcuna statuizione va resa anche in punto di mantenimento nel rapporto tra i coniugi, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato a detta domanda con dichiarazione raccolta a verbale della sopra richiamata udienza del 14.11.2025.
3. Da ultimo, quanto alla disciplina delle spese e competenze di lite, ritiene questo Tribunale che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento rubricato al n. 688/2025 R.G., così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . CP_1 2) Dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
, nata a [...] il [...]) e (c.f. C.F._1 CP_1
nato a [...] l'[...]). C.F._2
3) Ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano perché provveda alle annotazioni ed alle incombenze di legge.
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 17/11/2025.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola