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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12734/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 12734/2024, 12735/2024, 12736/2024, 12737/2024, 12738/2024,
12793/2024, 12794/2024, 12795/2025, 12796/2024 e 12797/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...], C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Antonio Cantile, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
UC PO, ID AT e CO UM, per procura generale alle liti
RESISTENTE nei proc. nn. 12734/2024, 12735/2024, 12736/2024, 12737/2024, 12738/2024,
12793/2024, 12794/2024, 12795/2025, 12796/2024 e 12797/2024
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 17/10/2024 e 18/10/2024 e successivamente riuniti, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso i solleciti n. 25915, 25918, 25917, 25923, 25916, - 25919,
25924, 25922, 25921, 25920, tutti notificati il 2.09.2024, con i quali l' aveva richiesto il CP_1 pagamento della prestazione INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA', che sarebbe stata indebitamente erogata in suo favore per gli importi e i periodi meglio indicati nei rispettivi ricorsi. In particolare, deduceva che i predetti provvedimenti non erano stati preceduti da altri atti di diffida e/o messa in mora tale che era maturato il termine di prescrizione “decennale” previsto dalla normativa in tema di ripetizione di indebito alla data del 19.10.2021, laddove il provvedimento di indebito veniva notificato solo il 19/10/2011.
Pertanto, chiedeva, accertata l'assenza di atti interruttivi della prescrizione per il periodo dal
19/10/2011 al 19/10/2021, dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.. vantato dall' e CP_1 per l'effetto, ordinare all' di annullare i provvedimenti di indebito, vinte Controparte_2 le spese di lite.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso per CP_1 indebito frazionamento dell'azione giudiziaria e nel merito dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo al termine dell'istruttoria confermato la non spettanza delle somme richieste e avendo l'Istituto abbandonato ogni azione di recupero.
Disposta la riunione dei procedimenti sussistendo i presupposti della connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento da parte dell' dei provvedimenti di indebito n. 25915, 25918, 25917, 25923, 25916, 25919, 25924, CP_1
25922, 25921, 25920 in via di autotutela e l'abbandono di ogni procedura di recupero, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 23/10/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 12734/2024, 12735/2024, 12736/2024, 12737/2024, 12738/2024,
12793/2024, 12794/2024, 12795/2025, 12796/2024 e 12797/2024 R.G. LAVORO
TRA
nata il [...] a [...], C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. Antonio Cantile, come da procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
UC PO, ID AT e CO UM, per procura generale alle liti
RESISTENTE nei proc. nn. 12734/2024, 12735/2024, 12736/2024, 12737/2024, 12738/2024,
12793/2024, 12794/2024, 12795/2025, 12796/2024 e 12797/2024
OGGETTO: indebito previdenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorsi depositati in data 17/10/2024 e 18/10/2024 e successivamente riuniti, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso i solleciti n. 25915, 25918, 25917, 25923, 25916, - 25919,
25924, 25922, 25921, 25920, tutti notificati il 2.09.2024, con i quali l' aveva richiesto il CP_1 pagamento della prestazione INDENNITA' MALATTIA E MATERNITA', che sarebbe stata indebitamente erogata in suo favore per gli importi e i periodi meglio indicati nei rispettivi ricorsi. In particolare, deduceva che i predetti provvedimenti non erano stati preceduti da altri atti di diffida e/o messa in mora tale che era maturato il termine di prescrizione “decennale” previsto dalla normativa in tema di ripetizione di indebito alla data del 19.10.2021, laddove il provvedimento di indebito veniva notificato solo il 19/10/2011.
Pertanto, chiedeva, accertata l'assenza di atti interruttivi della prescrizione per il periodo dal
19/10/2011 al 19/10/2021, dichiarare la prescrizione del credito ex art. 2033 c.c.. vantato dall' e CP_1 per l'effetto, ordinare all' di annullare i provvedimenti di indebito, vinte Controparte_2 le spese di lite.
Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso per CP_1 indebito frazionamento dell'azione giudiziaria e nel merito dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo al termine dell'istruttoria confermato la non spettanza delle somme richieste e avendo l'Istituto abbandonato ogni azione di recupero.
Disposta la riunione dei procedimenti sussistendo i presupposti della connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che l'annullamento da parte dell' dei provvedimenti di indebito n. 25915, 25918, 25917, 25923, 25916, 25919, 25924, CP_1
25922, 25921, 25920 in via di autotutela e l'abbandono di ogni procedura di recupero, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Nella fattispecie in esame, stante la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 per compensi CP_1 professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 23/10/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano