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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI LI ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 563/2020 depositato il 14/08/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 2591 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accogliere l'appello dell'Ufficio riformando le sentenze alla base della presente vertenza, con conseguente condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite".
Appellato: "declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza dell'appello della A.E. - D.P. di Pesaro e Urbino
... e di conseguenza la conferma della sentenza C.T.P. di Pesaro n. 5/2020"; "con vittoria di competenze e spese del grado di appello".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla C.T.P. di Pesaro (R.G. n. 338/2019), il contribuente Resistente_1 impugnò il diniego di rimborso IVA n. 2591/2019, relativo all'anno d'imposta 2014, notificato il 21 gennaio 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino.
Il diniego fu motivato con il richiamo alla Risoluzione n. 197/E/2009, secondo cui, in assenza del regolamento attuativo sulla figura professionale del chiropratico, le relative prestazioni resterebbero imponibili IVA in misura ordinaria.
Il contribuente dedusse di avere assoggettato “cautelativamente” ad IVA le prestazioni rese nel 2014 e di avere versato l'imposta per complessivi € 20.699,38, presentando istanza di rimborso in data 12 febbraio
2016.
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con Sentenza n. 5/2020, depositata il 7 gennaio 2020, accolse il ricorso.
In data 10 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate D.P. di Pesaro e Urbino ha proposto appello avverso la suddetta Sentenza n. 5/2020, chiedendo la riforma della decisione di 1° grado e la declaratoria di legittimità del diniego, con vittoria di spese.
In data 14 agosto 2020, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 563/2020.
In data 30 ottobre 2020, il Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 e dall' Difensore_2 si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello; contestando, tra l'altro, la deduzione dell'Ufficio circa un presunto “arricchimento indebito” connesso alla dinamica della rivalsa IVA, affermando che, ove il rimborso fosse definitivamente confermato, avrebbe provveduto a restituire l'IVA ai pazienti e che il corrispettivo “in ricevuta” non sarebbe comunque variato.
In data 20 ottobre 2025, parte appellata ha versato in atti una memoria insistendo in particolare sul riconoscimento, in capo al contribuente Resistente_1, della professione di chiropratico.
In data 23 dicembre 2025, parte appellante ha versato in atti una memoria insistendo in particolare sulla
"spettanza del rimborso a seguito di addebito dell'IVA ai clienti in fattura".
In data 13 gennaio 2026, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
1) Oggetto della controversia e perimetro del decidere
La controversia ha ad oggetto la spettanza del rimborso IVA 2014 di € 20.699,38, richiesto dal contribuente e negato dall'Ufficio. Giova precisare, preliminarmente, che nel giudizio di rimborso il contribuente non deve soltanto allegare l'asserita “non debenza” dell'imposta, ma deve provare anche la legittimazione sostanziale al rimborso secondo le regole proprie del tributo e dei suoi meccanismi (rivalsa, neutralità, correzioni).
2) Il sistema IVA e l'impossibilità del rimborso al prestatore che abbia addebitato e incassato l'imposta dal consumatore finale
L'appello è fondato e merita accoglimento, per una ratio assorbente.
Anche a voler ipotizzare che talune prestazioni avrebbero potuto essere trattate come esenti (tema sul quale, per quanto si dirà, non occorre qui pronunciarsi in modo dirimente), resta che il rimborso al professionista
è precluso quando egli abbia addebitato l'IVA in rivalsa e l'abbia incassata da clienti consumatori finali, senza dimostrare di avere restituito le somme e di avere corretto fatturazione e registrazione mediante gli strumenti ordinari dell'IVA.
2.1. IVA come imposta sui consumi: rivalsa e neutralità
L'IVA è un'imposta armonizzata “plurifase”, con rivalsa, destinata a gravare sul consumatore finale. Il soggetto passivo è un mero esattore lungo la catena ed, infatti, il sistema è sorretto dal principio di neutralità. Proprio per questo, il diritto al rimborso non può degenerare in un arricchimento senza causa del prestatore, laddove l'onere economico sia già stato trasferito ai clienti.
La Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato, in via generale, che lo Stato può rifiutare la restituzione di tributi indebitamente riscossi solo quando sia dimostrato che l'onere è stato interamente sopportato da un soggetto diverso dall'operatore, sicché il rimborso al richiedente si tradurrebbe in arricchimento indebito.
Tale logica è perfettamente calzante in materia IVA, dove la rivalsa è appunto una fase imprescindibile dell'imposta.
2.2. IVA esposta in fattura: l'imposta diviene dovuta e si recupera solo con apposita correzione
In diritto unionale, l'art. 203 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “l'IVA è versata da chiunque indichi tale imposta in una fattura”.
Sul versante interno, la disciplina è coerente, infatti l'art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sancisce la debenza dell'imposta esposta e presidia il sistema contro fatturazioni “improprie”.
Il corollario è netto: chi ha addebitato IVA e l'ha incassata non può pretendere che l'IO gliela restituisca se non rimborsa il consumatore finale.
Il recupero, quando consentito, passa per gli strumenti tipici di correzione (in particolare note di variazione ex art. 26 del citato D.P.R. n. 633 del 1972) e per la restituzione al destinatario dell'addebito, così da ripristinare la neutralità ed impedire duplicazioni di vantaggio.
2.3. Il punto decisivo nel caso concreto: rivalsa su consumatori finali e difetto di prova della restituzione
Nel caso in esame:
l'appellato ammette di avere applicato IVA “cautelativamente” e di averla versata, ma per implicito necessario
(e per la stessa impostazione difensiva), quell'IVA è stata addebitata ai pazienti e riscossa nella componente di corrispettivo pagata dal cliente.
L'affermazione difensiva secondo cui il corrispettivo “non sarebbe variato” neppure in ipotesi di esenzione non aiuta l'appellato. Al contrario, rende più credibile che l'IVA sia stata trattata come componente del prezzo incassato e dunque traslata sul consumatore.
In tale contesto, la Cassazione ha chiarito, con argomentazione che questo Collegio condivide senza esitazioni, che la rivalsa “allocata sui consumatori” costituisce fatto impeditivo del rimborso al soggetto che ha già trasferito l'onere economico e che un rimborso in queste condizioni altererebbe la neutralità.
Qui, poi, manca ciò che sarebbe stato indispensabile e cioè prova documentale di restituzione ai pazienti
(anche per campione, con tracciabilità e criteri verificabili) e prova dell'avvio / adozione degli strumenti correttivi (note di variazione e conseguenti registrazioni) idonei a evitare che l'IVA “esca” dall'IO due volte o generi un vantaggio indebito.
La mera promessa (“restituirò in futuro”) non è prova;
è una formula di stile che, in giudizio, vale quanto una dichiarazione di intenti non verificabile. E un rimborso fondato su intenti non verificabili è esattamente ciò che il sistema IVA non tollera.
3) Rimedi per il consumatore finale e coerenza unionale: il rimborso non può “saltare” sul prestatore
Per completezza, va ricordato che il diritto unionale, in tema di IVA indebitamente addebitata, individua come regola generale il rimedio nei rapporti tra privati: il destinatario dell'addebito (qui, il paziente / consumatore) agisce verso il prestatore per la ripetizione dell'indebito; e solo in ipotesi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà può ipotizzarsi un rimborso “diretto” verso l'Amministrazione.
Questa architettura conferma l'esito: non è il rimborso al professionista la via ordinaria quando l'IVA sia stata riversata sul consumatore finale e non vi sia prova della restituzione.
Diversamente:
- il consumatore resterebbe inciso dall'imposta;
- il professionista incasserebbe un surplus;
- l'IO sopporterebbe l'esborso senza ripristino della neutralità.
È un cortocircuito che il diritto vivente – unionale e nazionale – impedisce.
4) Conclusione sull'appello
L'appello va accolto: il diniego di rimborso è legittimo per carenza dei presupposti sostanziali della restituzione al richiedente, essendo provata (o comunque non seriamente contestabile) la traslazione dell'onere sui consumatori finali e non essendo provata la restituzione ai medesimi né la correzione secondo gli strumenti del tributo. Restano assorbite le ulteriori questioni sull'inquadramento esentativo delle prestazioni, in quanto non decisive ai fini dell'esito della domanda restitutoria, come sopra delimitata.
5) Spese
Le spese seguono la soccombenza (art. 15 D.Lgs. 546/1992). La riforma integrale della decisione di 1° grado impone la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del presente grado liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. IV -, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino;
- per l'effetto, riforma la Sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
- conferma la legittimità del diniego di rimborso IVA n. 2591/2019 relativo all'anno 2014;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 2.000 comprensivo del rimborso spese generali.
Così deciso in Ancona, il 13 gennaio 2026.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
VI ST
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI LI ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 563/2020 depositato il 14/08/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Mameli, 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESARO sez. 2 e pubblicata il 07/01/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 2591 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: "accogliere l'appello dell'Ufficio riformando le sentenze alla base della presente vertenza, con conseguente condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite".
Appellato: "declaratoria di inammissibilità e/o di infondatezza dell'appello della A.E. - D.P. di Pesaro e Urbino
... e di conseguenza la conferma della sentenza C.T.P. di Pesaro n. 5/2020"; "con vittoria di competenze e spese del grado di appello".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla C.T.P. di Pesaro (R.G. n. 338/2019), il contribuente Resistente_1 impugnò il diniego di rimborso IVA n. 2591/2019, relativo all'anno d'imposta 2014, notificato il 21 gennaio 2019, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino.
Il diniego fu motivato con il richiamo alla Risoluzione n. 197/E/2009, secondo cui, in assenza del regolamento attuativo sulla figura professionale del chiropratico, le relative prestazioni resterebbero imponibili IVA in misura ordinaria.
Il contribuente dedusse di avere assoggettato “cautelativamente” ad IVA le prestazioni rese nel 2014 e di avere versato l'imposta per complessivi € 20.699,38, presentando istanza di rimborso in data 12 febbraio
2016.
L'allora Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, con Sentenza n. 5/2020, depositata il 7 gennaio 2020, accolse il ricorso.
In data 10 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate D.P. di Pesaro e Urbino ha proposto appello avverso la suddetta Sentenza n. 5/2020, chiedendo la riforma della decisione di 1° grado e la declaratoria di legittimità del diniego, con vittoria di spese.
In data 14 agosto 2020, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n. 563/2020.
In data 30 ottobre 2020, il Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1 e dall' Difensore_2 si è costituito in giudizio con proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello; contestando, tra l'altro, la deduzione dell'Ufficio circa un presunto “arricchimento indebito” connesso alla dinamica della rivalsa IVA, affermando che, ove il rimborso fosse definitivamente confermato, avrebbe provveduto a restituire l'IVA ai pazienti e che il corrispettivo “in ricevuta” non sarebbe comunque variato.
In data 20 ottobre 2025, parte appellata ha versato in atti una memoria insistendo in particolare sul riconoscimento, in capo al contribuente Resistente_1, della professione di chiropratico.
In data 23 dicembre 2025, parte appellante ha versato in atti una memoria insistendo in particolare sulla
"spettanza del rimborso a seguito di addebito dell'IVA ai clienti in fattura".
In data 13 gennaio 2026, l'appello è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato
1) Oggetto della controversia e perimetro del decidere
La controversia ha ad oggetto la spettanza del rimborso IVA 2014 di € 20.699,38, richiesto dal contribuente e negato dall'Ufficio. Giova precisare, preliminarmente, che nel giudizio di rimborso il contribuente non deve soltanto allegare l'asserita “non debenza” dell'imposta, ma deve provare anche la legittimazione sostanziale al rimborso secondo le regole proprie del tributo e dei suoi meccanismi (rivalsa, neutralità, correzioni).
2) Il sistema IVA e l'impossibilità del rimborso al prestatore che abbia addebitato e incassato l'imposta dal consumatore finale
L'appello è fondato e merita accoglimento, per una ratio assorbente.
Anche a voler ipotizzare che talune prestazioni avrebbero potuto essere trattate come esenti (tema sul quale, per quanto si dirà, non occorre qui pronunciarsi in modo dirimente), resta che il rimborso al professionista
è precluso quando egli abbia addebitato l'IVA in rivalsa e l'abbia incassata da clienti consumatori finali, senza dimostrare di avere restituito le somme e di avere corretto fatturazione e registrazione mediante gli strumenti ordinari dell'IVA.
2.1. IVA come imposta sui consumi: rivalsa e neutralità
L'IVA è un'imposta armonizzata “plurifase”, con rivalsa, destinata a gravare sul consumatore finale. Il soggetto passivo è un mero esattore lungo la catena ed, infatti, il sistema è sorretto dal principio di neutralità. Proprio per questo, il diritto al rimborso non può degenerare in un arricchimento senza causa del prestatore, laddove l'onere economico sia già stato trasferito ai clienti.
La Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato, in via generale, che lo Stato può rifiutare la restituzione di tributi indebitamente riscossi solo quando sia dimostrato che l'onere è stato interamente sopportato da un soggetto diverso dall'operatore, sicché il rimborso al richiedente si tradurrebbe in arricchimento indebito.
Tale logica è perfettamente calzante in materia IVA, dove la rivalsa è appunto una fase imprescindibile dell'imposta.
2.2. IVA esposta in fattura: l'imposta diviene dovuta e si recupera solo con apposita correzione
In diritto unionale, l'art. 203 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “l'IVA è versata da chiunque indichi tale imposta in una fattura”.
Sul versante interno, la disciplina è coerente, infatti l'art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sancisce la debenza dell'imposta esposta e presidia il sistema contro fatturazioni “improprie”.
Il corollario è netto: chi ha addebitato IVA e l'ha incassata non può pretendere che l'IO gliela restituisca se non rimborsa il consumatore finale.
Il recupero, quando consentito, passa per gli strumenti tipici di correzione (in particolare note di variazione ex art. 26 del citato D.P.R. n. 633 del 1972) e per la restituzione al destinatario dell'addebito, così da ripristinare la neutralità ed impedire duplicazioni di vantaggio.
2.3. Il punto decisivo nel caso concreto: rivalsa su consumatori finali e difetto di prova della restituzione
Nel caso in esame:
l'appellato ammette di avere applicato IVA “cautelativamente” e di averla versata, ma per implicito necessario
(e per la stessa impostazione difensiva), quell'IVA è stata addebitata ai pazienti e riscossa nella componente di corrispettivo pagata dal cliente.
L'affermazione difensiva secondo cui il corrispettivo “non sarebbe variato” neppure in ipotesi di esenzione non aiuta l'appellato. Al contrario, rende più credibile che l'IVA sia stata trattata come componente del prezzo incassato e dunque traslata sul consumatore.
In tale contesto, la Cassazione ha chiarito, con argomentazione che questo Collegio condivide senza esitazioni, che la rivalsa “allocata sui consumatori” costituisce fatto impeditivo del rimborso al soggetto che ha già trasferito l'onere economico e che un rimborso in queste condizioni altererebbe la neutralità.
Qui, poi, manca ciò che sarebbe stato indispensabile e cioè prova documentale di restituzione ai pazienti
(anche per campione, con tracciabilità e criteri verificabili) e prova dell'avvio / adozione degli strumenti correttivi (note di variazione e conseguenti registrazioni) idonei a evitare che l'IVA “esca” dall'IO due volte o generi un vantaggio indebito.
La mera promessa (“restituirò in futuro”) non è prova;
è una formula di stile che, in giudizio, vale quanto una dichiarazione di intenti non verificabile. E un rimborso fondato su intenti non verificabili è esattamente ciò che il sistema IVA non tollera.
3) Rimedi per il consumatore finale e coerenza unionale: il rimborso non può “saltare” sul prestatore
Per completezza, va ricordato che il diritto unionale, in tema di IVA indebitamente addebitata, individua come regola generale il rimedio nei rapporti tra privati: il destinatario dell'addebito (qui, il paziente / consumatore) agisce verso il prestatore per la ripetizione dell'indebito; e solo in ipotesi eccezionali di impossibilità o eccessiva difficoltà può ipotizzarsi un rimborso “diretto” verso l'Amministrazione.
Questa architettura conferma l'esito: non è il rimborso al professionista la via ordinaria quando l'IVA sia stata riversata sul consumatore finale e non vi sia prova della restituzione.
Diversamente:
- il consumatore resterebbe inciso dall'imposta;
- il professionista incasserebbe un surplus;
- l'IO sopporterebbe l'esborso senza ripristino della neutralità.
È un cortocircuito che il diritto vivente – unionale e nazionale – impedisce.
4) Conclusione sull'appello
L'appello va accolto: il diniego di rimborso è legittimo per carenza dei presupposti sostanziali della restituzione al richiedente, essendo provata (o comunque non seriamente contestabile) la traslazione dell'onere sui consumatori finali e non essendo provata la restituzione ai medesimi né la correzione secondo gli strumenti del tributo. Restano assorbite le ulteriori questioni sull'inquadramento esentativo delle prestazioni, in quanto non decisive ai fini dell'esito della domanda restitutoria, come sopra delimitata.
5) Spese
Le spese seguono la soccombenza (art. 15 D.Lgs. 546/1992). La riforma integrale della decisione di 1° grado impone la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del presente grado liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado delle Marche - sez. IV -, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino;
- per l'effetto, riforma la Sentenza impugnata e rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
- conferma la legittimità del diniego di rimborso IVA n. 2591/2019 relativo all'anno 2014;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate, che liquida in euro 2.000 comprensivo del rimborso spese generali.
Così deciso in Ancona, il 13 gennaio 2026.
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
VI ST