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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/11/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE PROCEDIMENTO N.96 /2021
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 18/11/2025 il giudice MO SI da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lettura delle note depositate dai difensori
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale.
Omette lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, adempimenti incompatibili con la trattazione scritta
Il Giudice
MO SI
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice MO
SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 175/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo e Parte_1 P.IVA_1
OP Frediani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Controparte_1 P.IVA_2
Sturlese ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
convenuto
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
DR HI ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
RZ AM
2 e difeso dall'avv. Roberto Controparte_3 PartitaIVA_3
Tartagli ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
RZ AM
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: Piaccia al Tribunale di Massa Ill.mo,contrarijs rejectis: revocare per le causali di cui in narrativa di cui all'atto di citazione in opposizione il decreto ingiuntivo 821/2021 del 10.12.2021 emesso dal Giudice Dottor MADDALENI GIOVANNI del Tribunale Civile di Massa nel procedimento 2447/2021 siccome nullo e di nessun effetto giuridico anche per la mancata produzione dello estratto notarile richiesto dall'art.634 CPC, rigettando integralmente le domande con esso proposte dalla Controparte_1 siccome infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che il TR non ha diritto ad alcun compenso per Controparte_2 la attivita' da lui espletata nell'interesse della e per l'effetto respingere la sua domanda riconvenzionale per € Parte_1 6.877,50 per il suo avviso di notula 11 del 7.9.2022 (dal quale vanno espunti 1.050,00 € netti pretesi per altre prestazioni) per la “mala gestio” dell'incarico di Direttore dei Lavori espletato fino al 30.9.2021 riguardante il fabbricato industriale sito in Carrara,Via Frassina,25, di proprieta' della in virtù dell'appalto intercorso tra la stessa e la per le causali di Parte_1 Controparte_1 cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare,per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il credito risarcitorio della Parte_1 nella somma complessiva di € 40.777,01, condannando la in solido con il Controparte_1 Controparte_4 l pagamento in suo favore della suddetta somma o di quella somma maggiore o minore che sara' accertata in corso del giudizio. In
[...] via subordinata: in caso di ritenuta esistenza di un eventuale credito della che fosse provato ed accertato nel suo Controparte_1 ammontare, compensarlo con la maggior somma dovuta alla ,per le causali risarcitorie di cui in narrativa Parte_1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna della prima al pagamento di quella residua o quella maggiore o minore risultanda di giustizia alla seconda;
In via istruttoria: si chiede il richiamo a chiarimenti del CTU in ordine alle critiche svolte dalla opponente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.5.2025, non avendo risposto in maniera completa ed esaustiva ai quesiti posti dal Giudice con conferimento dell'incarico del 6.12.2024 o il rinnovo della perizia con altro Ausiliare. IN OGNI CASO: vinte le spese legali,oltre art.13 LP,CNA ed IVA,oltre spese di Ctu. PARTE CONVENUTA: 2) respingere l'avversa opposizione al decreto ingiuntivo telematico nr.821/2021 emesso dal Tribunale di Massa, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione;
3) respingere l'avversa domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico nr. 821/2021 emesso dal Tribunale di Massa;
4) condannare, in ogni caso, “ a corrispondere alla Parte_1
“ , per i titoli e le ragioni di cui alla comparsa di costituzione ed all'atto introduttivo del Giudizio, la somma di euro Controparte_1 25.524,00, oltre interessi ex Dlgs nr. 231/02 e ss. ii. e mm. dal dì della domanda e fino al giorno di effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore
o minore somma, come risultante dalla espletanda istruttoria, sempre oltre interessi ex Dlgs nr. 231/02 e ss. ii. e mm. dal dì della domanda e fino al giorno di effettivo soddisfo;
5) condannare “ al pagamento delle spese del procedimento di merito, con distrazione a Parte_1 favore del sottoscritto procuratore, perché antistatario, nonché, ex artr. 653, cpc, in caso denegato e non creduto di revoca del d.i. opposto, le spese del procedimento monitorio, sempre con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, perché antistatario. PARTE CHIAMATA Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, nel merito respingere la domanda formulata dall'attrice-opponente CP_2 perché infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale condannare la al pagamento in favore del Geom. Pt_1 Parte_1 CP_2 della somma di € 2.889,91 oltre accessori di legge dovutagli per l'attività professionale svolta in favore e su mandato conferitogli
[...] dalla Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla ritenere e dichiarare Parte_1 Parte_1 che la Società d'Assicurazione, , deve tenere indenne il Geom. da ogni esborso e conseguentemente Controparte_3 Controparte_2 condannare al pagamento in favore del Geom. di una somma pari a quella che quest'ultimo sarà tenuto Controparte_3 Controparte_2 a pagare in favore della In via ulteriore subordinata, compensare quanto dovuto dal Geom. alla Parte_1 CP_2 [...] con quanto dovuto da quest'ultima al direttore dei lavori a titolo di compenso professionale. Parte_1 PARTE CHIAMATA Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis”: In via principale, - rigettare le domande CP_3 proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa e dedotti in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre IVA e CPA, come per legge In via subordinata, - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attrice ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile al TR e ne venga conseguentemente determinato il danno rigettare la domanda Controparte_2 dello stesso di essere rilevato indenne da per carenza di copertura assicurativa e/o inoperatività delle garanzie di polizza, Controparte_3 essendo gli eventi lamentati estranei ai rischi contemplati dalla polizza n. 400379675;
3 AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limitatissimi termini che seguono.
Dalle indagini svolte dal CTU arch. è emerso che le opere svolte da Per_1
nell'immobile di proprietà dell'attrice siano afflitte da vizi, per Controparte_5
la cui eliminazione il tecnico ha stimato costi pari a euro 1.950,00 (pag. 17 relazione CTU).
Quanto ulteriormente valutato quale non corretta esecuzione/danni arrecati –
ovvero la pulizia cantiere, il danneggiamento degli infissi e l'esecuzione del massetto – rappresentano elementi la cui imputabilità alla odierna convenuta doveva essere provata da parte della attrice ex art 2697 comma I c.c., poiché il sopralluogo del CTU è avvenuto molto tempo dopo l'esecuzione delle opere e, successivamente alla cessazione del rapporto con , sono CP_1
intervenuti nel cantiere altri soggetti, di talché non è possibile accedere ad alcun meccanismo presuntivo che attribuisca all'appaltatore oggi convenuto tutti i vizi di cui si duole parte attrice ma era onere di costei fornire elementi che supportassero il nesso causale fra la condotta di e la conseguenza CP_1
dannosa lamentata, prova che non risulta fornita.
Anche con riguardo al massetto il CTU non ha accertato l'effettivo spessore dello stesso ma unicamente ciò che era visibile – al momento dell'accesso – al margine dell'area, di talché dalle testimonianze rese da e appare del tutto CP_6 CP_7
plausibile che il massetto sia stato realizzato a spessori progressivi e che l'importo addebitato risulti corretto, vieppiù in assenza di alcun elemento di senso contrario addotto da parte attrice.
Appare del tutto non accoglibile anche la tesi di in ordine al Parte_1
richiesto ristoro per le sanzioni amministrative elevate a soggetti terzi e di cui l'attrice si sarebbe fatta carico, poiché aldilà della semplicistica e non provata tesi
4 che la violazione sarebbe stata contestata per errore ad altri ma doveva colpire l'odierna convenuta, va rilevato che i verbali di sopralluogo ambientale di CP_8
(doc. 18 di parte attrice) costituiscono atto pubblico che fa prova piena e definitiva dei fatti ivi attestati in assenza di querela di falso (tale è il verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da un pubblico ufficiale dotato di potere di certificazione, Cass. 14 dicembre 2004 n. 23306, Cass. 26 gennaio 1999 n. 693)
mentre il provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione non consta sia stato oggetto di contestazione circa la legittimazione passiva del destinatario,
così che anche in questo giudizio, seppur non vincolante al pari del giudicato processuale, è idoneo ad assurgere ad elemento di prova in ordine alla responsabilità del soggetto sanzionato;
era in ogni caso onere dell'attore provare che la condotta materiale oggetto di sanzione fosse ascrivibile alla odierna convenuta, in difformità da quanto rilevato in sede amministrativa, prova che non solo non è stata data ma neanche specificamente dedotta;
né – infine – vale ad assolvere a tale onere il mero ragionamento deduttivo effettuato da parte attrice,
ovvero che l'aver rimborsato l'importo della sanzione a possa costituire CP_9
elemento indicativo della erroneità del provvedimento irrogativo e della sua riferibilità sostanziale all'odierna convenuta, trattandosi di condotta unilaterale della attrice che nulla attesta.
In ordine ai modestissimi vizi residuati, come sopra individuati, il CTU – con motivazione priva di evidenti contraddizioni logiche e che, pertanto, può essere fatta propria dal Giudice – ha ravvisato una concorrente e paritaria responsabilità
dell'appaltatore e del direttore lavori Geom. odierno chiamato, che della CP_2
stessa rispondono solidalmente, secondo consolidato orientamento di legittimità
(ex multis Cass. 20.7.2021 n. 20704)
Il non ha peraltro fornito alcuna prova che lo stesso agisse quale mero CP_2
nudus minister, posto che la sola presenza in cantiere del titolare non vale a
5 privare - in assenza di prova specifica – il direttore lavori delle sue attribuzioni tecniche (“Non vi è esonero da responsabilità per i vizi dell'opera se l'appaltatore sostiene di aver eseguito le direttive del committente, dovendo comunque assolvere al proprio dovere osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli”, Trib. Milano 5 novembre 2020 n. 6996).
Nei rapporti interni fra appaltatore e direttore lavori la responsabilità, secondo quanto individuato al CTU, risulta paritaria e pertanto ciascuno sarà tenuto, seppur in via solidale verso il creditore, a rispondere della metà dell'importo totale di euro 1.950,00.
In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dal la stessa potrà CP_2
essere accolta nei limiti evidenziati dal CTU, per le ragioni ivi espresse.
Quanto alla garanzia richiesta dal alla terza chiamata, appare priva di CP_2
pregio l'eccezione della compagnia in ordine alla mancata operatività della polizza, ben potendosi l'attività indicata inquadrarsi – nonostante le sibilline espressioni usate nella stesura delle condizioni di assicurazione - nell'art. 1 della polizza n.
400379675 contratta dal TR ove si prevede che “la Società si CP_2
obbliga a tenere indenne l , di quanto questi sia tenuto a pagare quale Parte_2
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali,
personalmente commessi quale esercente la libera professione, di TR
incaricato della progettazione-compresi calcoli strutturali purché inerenti l'opera progettata-dell'assistenza e della direzione lavori, relativi alla costruzione,
manutenzione ,ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici civili ed industriali”.
Appare evidente che il criterio ermeneutico da adottare nella lettura di tale norma debba necessariamente condurre a conclusioni che abbiano senso logico e pratico,
secondo quanto disposto dall'art. 1367 c.c. e dalle norme delle preleggi: appare
6 allora ovvio che il termine “danneggiamento materiale”, utilizzato nel modulo unilateralmente predisposto da debba essere interpretato Controparte_10
in senso lato, ovvero esteso a tutte quelle conseguenze pregiudizievoli che derivino da errori e omissioni dell' nell'espletamento della sua attività Parte_2
professionale, apparendo improbabile che l'attività di Direttore lavori possa prendere (salvo ipotesi a rilevanza penale…) danneggiamenti derivanti da condotte attive volte al danneggiamento materiale dei beni poste in essere dal professionista. In ogni caso la condotta del quale Direttore Lavori appare CP_2
comunque garantita, in via residuale, anche da quanto previsto dall'art. 2 delle norme speciali, laddove a mente della lettera H) vede l'obbligo dell'assicuratore anche per “attività professionali rientranti nelle competenze del geometra ed a lui riservate a termini di legge, diverse da quelle sopra indicate”.
Ai fini del regime delle spese, va valutato che a fronte di un appalto del valore di oltre 80.000 euro, all'esito dell'opposizione siano emersi vizi per appena 1.950,00
euro, circostanza che certamente configura una soccombenza sostanziale dell'opponente, anche se il decreto dovrà essere revocato e l'opponente condannato alla diversa e (assai) più contenuta somma derivante dalla decurtazione del costo per l'eliminazione dei vizi accertati: si è allora osservato che se l'opponente è
vittorioso riguardo alla dedotta illegittimità del ricorso, ma soccombente nel merito, può essere condannato al pagamento delle spese, eccetto quelle della fase monitoria (Cass. 10 settembre 2009 n. 19560), mentre in caso di accoglimento parziale (come nel caso di specie), attesa la sostanziale e preponderante soccombenza di le spese possono essere poste a carico Parte_1
dell'opponente, se il giudizio di opposizione si conclude comunque con una condanna nel merito (Cass. 18 ottobre 2002 n. 14818).
Le spese dunque potranno essere poste a carico di parte attrice ed in favore di
, così come stessa sorte possono subire quelle fra CP_1 [...]
[... e seppur compensate per metà, attesa la parziale reciproca CP_11 CP_2
soccombenza, e sempre a andranno imputate le spese di difesa Controparte_11
della terza chiamata posto che per costante orientamento di legittimità CP_3
di tali poste ne risponde la parte rimasta soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. ordinanza n. 23123/2019)
Le competenze vengono liquidate secondo i medi di scaglione, avuto riguardo al valore dichiarato in opposizione, ovvero al petitum azionato dall'opponente e sul quale tutte le parti sono state costrette a svolgere attività difensiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 821/2021 emesso da questo
Tribunale in data 10.12.2021
Condanna a pagare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 25.524,00 oltre interessi ex art 1284 comma IV c.c. dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo e le spese e competenze della fase monitoria nella misura ivi liquidata a pagare a l'importo di euro CP_12 Parte_1 Controparte_2
2.889,91 oltre interessi di legge dalla data della fattura alla domanda e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Condanna e a pagare in via solidale fra loro Controparte_1 Controparte_2
(e nella misura del 50% quanto ai rapporti fra condebitori solidali) a
[...]
l'importo di euro 1.950,00, oltre rivalutazione e interessi dal Parte_1
30.9.2021 sino alla data della sentenza e ex art 1284 comma Iv c.c. dalla data odierna al saldo.
Condanna a tenere indenne delle somme Controparte_10 Controparte_2
che questi è tenuto a corrispondere, anche in via di compensazione, a
[...]
[... [...]
a rifondere a le spese di lite che Controparte_13 Controparte_5
liquida in euro 7.616,00 per competenze, oltre spese generali 15%, con distrazione ex art 93 c.p.c.
Condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 3.808,00 per competenze, oltre spese generali 15% già applicata la compensazione per metà
Condanna a rifondere ad generali le spese di lite Parte_1 CP_10
che liquida in euro 7.616,00 per competenze, oltre spese generali 15%
Respinge ogni altra domanda delle parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 18/11/2025
Il Giudice
MO SI
9
VERBALE DI TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 18/11/2025 il giudice MO SI da corso a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lettura delle note depositate dai difensori
All'esito decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale.
Omette lettura del dispositivo e delle motivazioni in udienza, adempimenti incompatibili con la trattazione scritta
Il Giudice
MO SI
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice MO
SI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 175/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022,
trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c promossa da
rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo e Parte_1 P.IVA_1
OP Frediani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Giordano Controparte_1 P.IVA_2
Sturlese ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
convenuto
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 CodiceFiscale_1
DR HI ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
RZ AM
2 e difeso dall'avv. Roberto Controparte_3 PartitaIVA_3
Tartagli ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per procura in atti
RZ AM
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE: Piaccia al Tribunale di Massa Ill.mo,contrarijs rejectis: revocare per le causali di cui in narrativa di cui all'atto di citazione in opposizione il decreto ingiuntivo 821/2021 del 10.12.2021 emesso dal Giudice Dottor MADDALENI GIOVANNI del Tribunale Civile di Massa nel procedimento 2447/2021 siccome nullo e di nessun effetto giuridico anche per la mancata produzione dello estratto notarile richiesto dall'art.634 CPC, rigettando integralmente le domande con esso proposte dalla Controparte_1 siccome infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che il TR non ha diritto ad alcun compenso per Controparte_2 la attivita' da lui espletata nell'interesse della e per l'effetto respingere la sua domanda riconvenzionale per € Parte_1 6.877,50 per il suo avviso di notula 11 del 7.9.2022 (dal quale vanno espunti 1.050,00 € netti pretesi per altre prestazioni) per la “mala gestio” dell'incarico di Direttore dei Lavori espletato fino al 30.9.2021 riguardante il fabbricato industriale sito in Carrara,Via Frassina,25, di proprieta' della in virtù dell'appalto intercorso tra la stessa e la per le causali di Parte_1 Controparte_1 cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare,per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il credito risarcitorio della Parte_1 nella somma complessiva di € 40.777,01, condannando la in solido con il Controparte_1 Controparte_4 l pagamento in suo favore della suddetta somma o di quella somma maggiore o minore che sara' accertata in corso del giudizio. In
[...] via subordinata: in caso di ritenuta esistenza di un eventuale credito della che fosse provato ed accertato nel suo Controparte_1 ammontare, compensarlo con la maggior somma dovuta alla ,per le causali risarcitorie di cui in narrativa Parte_1 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna della prima al pagamento di quella residua o quella maggiore o minore risultanda di giustizia alla seconda;
In via istruttoria: si chiede il richiamo a chiarimenti del CTU in ordine alle critiche svolte dalla opponente, come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 5.5.2025, non avendo risposto in maniera completa ed esaustiva ai quesiti posti dal Giudice con conferimento dell'incarico del 6.12.2024 o il rinnovo della perizia con altro Ausiliare. IN OGNI CASO: vinte le spese legali,oltre art.13 LP,CNA ed IVA,oltre spese di Ctu. PARTE CONVENUTA: 2) respingere l'avversa opposizione al decreto ingiuntivo telematico nr.821/2021 emesso dal Tribunale di Massa, perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in questione;
3) respingere l'avversa domanda riconvenzionale perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo telematico nr. 821/2021 emesso dal Tribunale di Massa;
4) condannare, in ogni caso, “ a corrispondere alla Parte_1
“ , per i titoli e le ragioni di cui alla comparsa di costituzione ed all'atto introduttivo del Giudizio, la somma di euro Controparte_1 25.524,00, oltre interessi ex Dlgs nr. 231/02 e ss. ii. e mm. dal dì della domanda e fino al giorno di effettivo soddisfo, ovvero a quella maggiore
o minore somma, come risultante dalla espletanda istruttoria, sempre oltre interessi ex Dlgs nr. 231/02 e ss. ii. e mm. dal dì della domanda e fino al giorno di effettivo soddisfo;
5) condannare “ al pagamento delle spese del procedimento di merito, con distrazione a Parte_1 favore del sottoscritto procuratore, perché antistatario, nonché, ex artr. 653, cpc, in caso denegato e non creduto di revoca del d.i. opposto, le spese del procedimento monitorio, sempre con distrazione a favore del sottoscritto procuratore, perché antistatario. PARTE CHIAMATA Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, nel merito respingere la domanda formulata dall'attrice-opponente CP_2 perché infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale condannare la al pagamento in favore del Geom. Pt_1 Parte_1 CP_2 della somma di € 2.889,91 oltre accessori di legge dovutagli per l'attività professionale svolta in favore e su mandato conferitogli
[...] dalla Nella non temuta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalla ritenere e dichiarare Parte_1 Parte_1 che la Società d'Assicurazione, , deve tenere indenne il Geom. da ogni esborso e conseguentemente Controparte_3 Controparte_2 condannare al pagamento in favore del Geom. di una somma pari a quella che quest'ultimo sarà tenuto Controparte_3 Controparte_2 a pagare in favore della In via ulteriore subordinata, compensare quanto dovuto dal Geom. alla Parte_1 CP_2 [...] con quanto dovuto da quest'ultima al direttore dei lavori a titolo di compenso professionale. Parte_1 PARTE CHIAMATA Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis”: In via principale, - rigettare le domande CP_3 proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutti i motivi dedotti in comparsa e dedotti in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre IVA e CPA, come per legge In via subordinata, - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande dell'attrice ancorché parziali, in quanto venga accertata una qualunque responsabilità riferibile al TR e ne venga conseguentemente determinato il danno rigettare la domanda Controparte_2 dello stesso di essere rilevato indenne da per carenza di copertura assicurativa e/o inoperatività delle garanzie di polizza, Controparte_3 essendo gli eventi lamentati estranei ai rischi contemplati dalla polizza n. 400379675;
3 AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata solo parzialmente fondata e può essere accolta nei limitatissimi termini che seguono.
Dalle indagini svolte dal CTU arch. è emerso che le opere svolte da Per_1
nell'immobile di proprietà dell'attrice siano afflitte da vizi, per Controparte_5
la cui eliminazione il tecnico ha stimato costi pari a euro 1.950,00 (pag. 17 relazione CTU).
Quanto ulteriormente valutato quale non corretta esecuzione/danni arrecati –
ovvero la pulizia cantiere, il danneggiamento degli infissi e l'esecuzione del massetto – rappresentano elementi la cui imputabilità alla odierna convenuta doveva essere provata da parte della attrice ex art 2697 comma I c.c., poiché il sopralluogo del CTU è avvenuto molto tempo dopo l'esecuzione delle opere e, successivamente alla cessazione del rapporto con , sono CP_1
intervenuti nel cantiere altri soggetti, di talché non è possibile accedere ad alcun meccanismo presuntivo che attribuisca all'appaltatore oggi convenuto tutti i vizi di cui si duole parte attrice ma era onere di costei fornire elementi che supportassero il nesso causale fra la condotta di e la conseguenza CP_1
dannosa lamentata, prova che non risulta fornita.
Anche con riguardo al massetto il CTU non ha accertato l'effettivo spessore dello stesso ma unicamente ciò che era visibile – al momento dell'accesso – al margine dell'area, di talché dalle testimonianze rese da e appare del tutto CP_6 CP_7
plausibile che il massetto sia stato realizzato a spessori progressivi e che l'importo addebitato risulti corretto, vieppiù in assenza di alcun elemento di senso contrario addotto da parte attrice.
Appare del tutto non accoglibile anche la tesi di in ordine al Parte_1
richiesto ristoro per le sanzioni amministrative elevate a soggetti terzi e di cui l'attrice si sarebbe fatta carico, poiché aldilà della semplicistica e non provata tesi
4 che la violazione sarebbe stata contestata per errore ad altri ma doveva colpire l'odierna convenuta, va rilevato che i verbali di sopralluogo ambientale di CP_8
(doc. 18 di parte attrice) costituiscono atto pubblico che fa prova piena e definitiva dei fatti ivi attestati in assenza di querela di falso (tale è il verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da un pubblico ufficiale dotato di potere di certificazione, Cass. 14 dicembre 2004 n. 23306, Cass. 26 gennaio 1999 n. 693)
mentre il provvedimento amministrativo di irrogazione della sanzione non consta sia stato oggetto di contestazione circa la legittimazione passiva del destinatario,
così che anche in questo giudizio, seppur non vincolante al pari del giudicato processuale, è idoneo ad assurgere ad elemento di prova in ordine alla responsabilità del soggetto sanzionato;
era in ogni caso onere dell'attore provare che la condotta materiale oggetto di sanzione fosse ascrivibile alla odierna convenuta, in difformità da quanto rilevato in sede amministrativa, prova che non solo non è stata data ma neanche specificamente dedotta;
né – infine – vale ad assolvere a tale onere il mero ragionamento deduttivo effettuato da parte attrice,
ovvero che l'aver rimborsato l'importo della sanzione a possa costituire CP_9
elemento indicativo della erroneità del provvedimento irrogativo e della sua riferibilità sostanziale all'odierna convenuta, trattandosi di condotta unilaterale della attrice che nulla attesta.
In ordine ai modestissimi vizi residuati, come sopra individuati, il CTU – con motivazione priva di evidenti contraddizioni logiche e che, pertanto, può essere fatta propria dal Giudice – ha ravvisato una concorrente e paritaria responsabilità
dell'appaltatore e del direttore lavori Geom. odierno chiamato, che della CP_2
stessa rispondono solidalmente, secondo consolidato orientamento di legittimità
(ex multis Cass. 20.7.2021 n. 20704)
Il non ha peraltro fornito alcuna prova che lo stesso agisse quale mero CP_2
nudus minister, posto che la sola presenza in cantiere del titolare non vale a
5 privare - in assenza di prova specifica – il direttore lavori delle sue attribuzioni tecniche (“Non vi è esonero da responsabilità per i vizi dell'opera se l'appaltatore sostiene di aver eseguito le direttive del committente, dovendo comunque assolvere al proprio dovere osservando i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli”, Trib. Milano 5 novembre 2020 n. 6996).
Nei rapporti interni fra appaltatore e direttore lavori la responsabilità, secondo quanto individuato al CTU, risulta paritaria e pertanto ciascuno sarà tenuto, seppur in via solidale verso il creditore, a rispondere della metà dell'importo totale di euro 1.950,00.
In ordine alla domanda riconvenzionale avanzata dal la stessa potrà CP_2
essere accolta nei limiti evidenziati dal CTU, per le ragioni ivi espresse.
Quanto alla garanzia richiesta dal alla terza chiamata, appare priva di CP_2
pregio l'eccezione della compagnia in ordine alla mancata operatività della polizza, ben potendosi l'attività indicata inquadrarsi – nonostante le sibilline espressioni usate nella stesura delle condizioni di assicurazione - nell'art. 1 della polizza n.
400379675 contratta dal TR ove si prevede che “la Società si CP_2
obbliga a tenere indenne l , di quanto questi sia tenuto a pagare quale Parte_2
civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone, involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali,
personalmente commessi quale esercente la libera professione, di TR
incaricato della progettazione-compresi calcoli strutturali purché inerenti l'opera progettata-dell'assistenza e della direzione lavori, relativi alla costruzione,
manutenzione ,ristrutturazione e collaudo tecnico di edifici civili ed industriali”.
Appare evidente che il criterio ermeneutico da adottare nella lettura di tale norma debba necessariamente condurre a conclusioni che abbiano senso logico e pratico,
secondo quanto disposto dall'art. 1367 c.c. e dalle norme delle preleggi: appare
6 allora ovvio che il termine “danneggiamento materiale”, utilizzato nel modulo unilateralmente predisposto da debba essere interpretato Controparte_10
in senso lato, ovvero esteso a tutte quelle conseguenze pregiudizievoli che derivino da errori e omissioni dell' nell'espletamento della sua attività Parte_2
professionale, apparendo improbabile che l'attività di Direttore lavori possa prendere (salvo ipotesi a rilevanza penale…) danneggiamenti derivanti da condotte attive volte al danneggiamento materiale dei beni poste in essere dal professionista. In ogni caso la condotta del quale Direttore Lavori appare CP_2
comunque garantita, in via residuale, anche da quanto previsto dall'art. 2 delle norme speciali, laddove a mente della lettera H) vede l'obbligo dell'assicuratore anche per “attività professionali rientranti nelle competenze del geometra ed a lui riservate a termini di legge, diverse da quelle sopra indicate”.
Ai fini del regime delle spese, va valutato che a fronte di un appalto del valore di oltre 80.000 euro, all'esito dell'opposizione siano emersi vizi per appena 1.950,00
euro, circostanza che certamente configura una soccombenza sostanziale dell'opponente, anche se il decreto dovrà essere revocato e l'opponente condannato alla diversa e (assai) più contenuta somma derivante dalla decurtazione del costo per l'eliminazione dei vizi accertati: si è allora osservato che se l'opponente è
vittorioso riguardo alla dedotta illegittimità del ricorso, ma soccombente nel merito, può essere condannato al pagamento delle spese, eccetto quelle della fase monitoria (Cass. 10 settembre 2009 n. 19560), mentre in caso di accoglimento parziale (come nel caso di specie), attesa la sostanziale e preponderante soccombenza di le spese possono essere poste a carico Parte_1
dell'opponente, se il giudizio di opposizione si conclude comunque con una condanna nel merito (Cass. 18 ottobre 2002 n. 14818).
Le spese dunque potranno essere poste a carico di parte attrice ed in favore di
, così come stessa sorte possono subire quelle fra CP_1 [...]
[... e seppur compensate per metà, attesa la parziale reciproca CP_11 CP_2
soccombenza, e sempre a andranno imputate le spese di difesa Controparte_11
della terza chiamata posto che per costante orientamento di legittimità CP_3
di tali poste ne risponde la parte rimasta soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. ordinanza n. 23123/2019)
Le competenze vengono liquidate secondo i medi di scaglione, avuto riguardo al valore dichiarato in opposizione, ovvero al petitum azionato dall'opponente e sul quale tutte le parti sono state costrette a svolgere attività difensiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo 821/2021 emesso da questo
Tribunale in data 10.12.2021
Condanna a pagare alla convenuta Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 25.524,00 oltre interessi ex art 1284 comma IV c.c. dalla data del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo e le spese e competenze della fase monitoria nella misura ivi liquidata a pagare a l'importo di euro CP_12 Parte_1 Controparte_2
2.889,91 oltre interessi di legge dalla data della fattura alla domanda e ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo
Condanna e a pagare in via solidale fra loro Controparte_1 Controparte_2
(e nella misura del 50% quanto ai rapporti fra condebitori solidali) a
[...]
l'importo di euro 1.950,00, oltre rivalutazione e interessi dal Parte_1
30.9.2021 sino alla data della sentenza e ex art 1284 comma Iv c.c. dalla data odierna al saldo.
Condanna a tenere indenne delle somme Controparte_10 Controparte_2
che questi è tenuto a corrispondere, anche in via di compensazione, a
[...]
[... [...]
a rifondere a le spese di lite che Controparte_13 Controparte_5
liquida in euro 7.616,00 per competenze, oltre spese generali 15%, con distrazione ex art 93 c.p.c.
Condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 Controparte_2
liquida in euro 3.808,00 per competenze, oltre spese generali 15% già applicata la compensazione per metà
Condanna a rifondere ad generali le spese di lite Parte_1 CP_10
che liquida in euro 7.616,00 per competenze, oltre spese generali 15%
Respinge ogni altra domanda delle parti
Così deciso dal Tribunale di Massa il 18/11/2025
Il Giudice
MO SI
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