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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/11/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1194 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Palermo, via Laurana, 59, rappresentato e difeso dall'Avv Rosaria Ciancimino.
-Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppina M. Ilaria Controparte_1
Marazzotta, presso il cui studio sito in Palermo (PA), nella P.zza Castelnuovo n. 35, è elettivamente domiciliato. Appellato
All'udienza del 13 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato il 21 settembre 2022 l' in persona del legale Pt_1 rappresentante, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo G.L.
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
777/2022, reso in data 16/08/2022, deducendone l'illegittimità per la carenza dei presupposti sia per l'emissione dell'ingiunzione, che per la concessione della prestazione da parte del ON di IA . Pt_1
1 aveva chiesto ed ottenuto il decreto nei confronti Controparte_1 dell'Istituto, nella qualità di titolare del ON di Garanzia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 17.602,28 di cui €11.607,74 a titolo di T.F.R. ed € 5.994,54 per crediti di lavoro, indennità di mancato preavviso, inclusi i ratei delle mensilità aggiuntive, per avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della “Nuove Tecnologie s.r.l.” dal 01.06.2016 e fino alla cessazione del rapporto in data 23.09.2019, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, dell'insinuazione al passivo e dell'ammissione in privilegio di tali crediti, come da stato passivo, non opposto e dichiarato esecutivo il 30.11.2021. Deduceva di avere inoltrato domanda amministrativa di intervento del ON di Garanzia all' il 13.05.2022 e che, decorso infruttuosamente il termine di g.60 Pt_1 previsto dall'art.2 c.7 della L.n.297/1982, aveva presentato il ricorso monitorio in data 18.07.2022. Con l'opposizione l aveva evidenziato che lo aveva chiesto ed Pt_1 CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo dopo 66 giorni dalla presentazione della domanda di accesso al ON, non rispettando, pertanto, i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo previsti dalla normativa di settore;
che l'indennità di preavviso non ricadeva tra i crediti per cui è legittima la richiesta di intervento di ON: che il TFR appariva sproporzionato rispetto al breve lasso temporale in cui si era svolto il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta fallita e che non erano dovuti i ratei richiesti, in quanto prescritti perché non ricadenti nel periodo indennizzabile ai sensi del Dlgs n. 80\1992, ossia nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento.
aveva contestato il ricorso in opposizione chiedendone il Controparte_1 rigetto. Con la sentenza n.3908/2023 del 13 novembre 2023 il Tribunale, premesso il contenuto della normativa comunitaria (Direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980 n.80/987) ispiratrice di quella nazionale (art.2 L.n.297/1982 e art.2 D Lgs n.80/1992) e ritenute incontestate le somme accertate dal G.D., indicate nello stato passivo dichiarato esecutivo, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' a Pt_1 pagare in favore del ricorrente la somma di € 11.607,74 a titolo di TRF rimasto in azienda, nonché delle quote di tredicesima e quattordicesima mensilità rimaste in azienda relative alle ultime tre mensilità di retribuzione, nonché, alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali c.p.a.e Iva ed ha respinto la domanda sia di pagamento di voci retributive diverse dalle mensilità (indennità di preavviso) perché non previste dalla normativa, quanto delle intere tredicesima e quattordicesima mensilità, pagabili pro quota ma non per l'intero, argomentando che se è vero che in sede di
2 insinuazione al passivo e accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro in fallimento tali somme sono state ammesse dal GD, è anche vero che la norma richiamata (l'art.2 c.2 D Lgs n.80/1992) impone quali di queste somme siano da porsi a carico del ON di IA. Per la riforma della decisione ha proposto appello l con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 16 novembre 2023, censurandola nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato al pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, a suo dire non coperte dalla IA del fondo e nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. Deduce che l'art 2 del decreto legislativo n. 80/1992 introduce la IA contro il rischio di mancata corresponsione di crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
aggiunge che il dies a quo per individuare il periodo che può essere indennizzato ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 80\1992 coincide, per quel che qui interessa, con la data in cui è stato depositato il primo ricorso che poi ha avuto come esito la declaratoria di fallimento per tutte le ragioni che sono state illustrate nella sentenza, secondo quanto nel tempo è stato affermato dalla Corte di Cassazione;
osserva che, tuttavia, il Giudice …si è limitato nel provvedimento appellato ad affermare il diritto del sig. senza però indicare la fonte del suo CP_1 convincimento ossia il documento dal quale il richiedente avrebbe dovuto dimostrare il suo diritto. Rileva che il primo ricorso per la declaratoria di fallimento era stato depositato in data 20 ottobre 2020; che, dunque, nel caso di specie il ON poteva intervenire per le ultime tre mensilità insolute nel periodo da 20\10\2019 a 20\10\2020; che il sig. ha cessato la sua attività nel mese di settembre 2019, CP_1 sicché i ratei di tredicesima e quattordicesima richiesti pertanto non sono dovuti perché afferiscono a crediti di lavoro che non si collocano nell'arco temporale che va dal 20 ottobre 2019 al 20 ottobre 2020. Quanto alle spese l'istanza dell'Istituto diretta ad ottenerne la totale compensazione si fonda sia sulla circostanza che il ricorrente aveva richiesto voci escluse da quelle indennizzabili (indennità di mancato preavviso e ratei di mensilità aggiuntive non liquide e non sempre coincidenti con il credito ammesso al passivo) sia per non avere lo documentato, in fase amministrativa, la sussistenza di CP_1 una cessione d'azienda e, quindi, la congruità dell'importo richiesto a titolo di Tfr maturato anche presso la cedente e a totale carico della cessionaria fallita. Ha resistito al gravame , con memoria del 3 novembre 2025, Controparte_1 deducendo che, sebbene il rapporto lavorativo fosse cessato il 23.09.2019, il pagamento dei ratei delle 13^ e 14^ era avvenuto con la busta paga di novembre 2019, dunque detti importi dovevano ritenersi rientranti nell'anno precedente al
3 ricorso finalizzato all'apertura della procedura concorsuale. All'udienza del 13 novembre 2025, senza alcuna istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI L'appello è fondato. E' ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.32/2020, n.9495/2016, n.20547/2015, 12971/2014) l'opinione che i crediti nei confronti del ON di Garanzia costituito presso l' («crediti di lavoro, diversi da quelli Pt_1 spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono» ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80/92.) abbiano natura di prestazione previdenziale distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e che il perfezionamento di tali diritti sia ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dal decreto legislativo n.80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva- v., da ultimo, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati e Cass n.1861/2022 e n.3165/2022). Il diritto alla prestazione del ON nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Il decreto legislativo n. 80 cit., all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 80/1992 stabilisce che: “Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al ON di IA il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, poi «Il pagamento effettuato dal ON di IA ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a 4 prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa».
“ Il pagamento effettuato dal ON ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.(comma 2). In estrema sintesi, affinché un lavoratore possa ottenere il pagamento dal ON di IA di quanto a lui spettante – oltre che a titolo di trattamento di Pt_1 fine rapporto – per le ultime tre mensilità di retribuzione, è necessario che il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero, laddove questi non sia
“assoggettabile” alla stessa, è onere del debitore provare l'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva ai danni del datore di lavoro. La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati non dal mero inadempimento del datore di lavoro ma dall'inadempimento derivante da insolvenza, assicurando il pagamento da parte dell'organo di IA delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata. La individuazione di tale fascia temporale (dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione) si pone come criterio funzionale alla individuazione del nesso tra l'inadempimento e l'insolvenza. In altri termini, la disposizione introduce una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando si collochino temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima. Al contrario, ove il credito retributivo afferisca ad un periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il ON di IA non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza. Il principio di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati ha imposto, tuttavia, l'anticipazione dell'«insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro» (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2 della direttiva 80/987) alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale o dell'esecuzione (Cass. 1885/2005 n.5594/2023, n.22148/2022 - “Il ON di IA (istituito presso l e dal Pt_1 medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992) "si sostituisce" ai datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro, ( ), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa de/lavoratore, che — come la domanda di apertura della procedura concorsuale — sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la IA del ON non può
5 essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura” e Corte di Giustizia C373/95 del 1077/1997), di modo che non vadano a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale: entro tali limiti assume rilievo la iniziativa del lavoratore volta a consacrare il diritto in un titolo giudiziale utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Solo per tale via il credito retributivo non pagato può collocarsi temporalmente anche in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui sia constatata la effettiva esistenza dell'insolvenza. (v Cass. n.7877/2015, n.22011/2008, n.34031/2022). In adesione a tali regole ermeneutiche si osserva come , Controparte_1 cessato il rapporto di lavoro (il 23.09.2019- v. busta paga di novembre 2019- doc n.3 e domanda amministrativa all' in cui è indicato il periodo lavorativo), si sia Pt_1 attivato domandando (il 20 ottobre 2020) l'apertura della procedura concorsuale (v. doc n.
4 - certificato di non opposizione allo stato passivo) ottenendo, poi, l'ammissione in privilegio dei propri crediti retributivi fra cui le mensilità aggiuntive. Il credito vantato dal lavoratore relativo ai ratei di 13^ e 14^ delle ultime tre mensilità di retribuzione, si colloca, quindi, oltre i dodici mesi compresi fra il 20/10/2020 e il 20/10/2019, precedenti la cessazione del rapporto (23.09.2019), a nulla rilevando che detti importi siano stati pagati con la busta paga rilasciata solo nel novembre del 2019. Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda diretta ad ottenere dall' quale gestore del ON di IA, i ratei Pt_1 di tali mensilità aggiuntive. Le spese del precedente grado di giudizio, in parziale accoglimento del relativo motivo di gravame, possono essere compensate per metà, tenuto conto dell'ulteriore riduzione dell'importo originariamente preteso dal per la restante quota le CP_2 spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano, a carico dell con Pt_1 criterio di valore pari all'entità dei crediti, in favore del ricorrente . CP_1
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza 3908/2023 emessa il 19 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo rigetta la domanda volta ad ottenere dal ON di Garanzia gestito dall' le quote di 13^ e 14^ relative alle ultime 3 mensilità di retribuzione per il Pt_1 lavoro prestato in azienda.
Compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna l al Pt_1 rimborso della restante quota in favore del difensore di , quale Controparte_1
6 distrattario, che liquida in € 1.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva c.pa e spese generali come per legge. Conferma nel resto la sentenza. Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025. Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
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La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1194 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale INPS, sita in Palermo, via Laurana, 59, rappresentato e difeso dall'Avv Rosaria Ciancimino.
-Appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppina M. Ilaria Controparte_1
Marazzotta, presso il cui studio sito in Palermo (PA), nella P.zza Castelnuovo n. 35, è elettivamente domiciliato. Appellato
All'udienza del 13 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato il 21 settembre 2022 l' in persona del legale Pt_1 rappresentante, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo G.L.
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
777/2022, reso in data 16/08/2022, deducendone l'illegittimità per la carenza dei presupposti sia per l'emissione dell'ingiunzione, che per la concessione della prestazione da parte del ON di IA . Pt_1
1 aveva chiesto ed ottenuto il decreto nei confronti Controparte_1 dell'Istituto, nella qualità di titolare del ON di Garanzia, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 17.602,28 di cui €11.607,74 a titolo di T.F.R. ed € 5.994,54 per crediti di lavoro, indennità di mancato preavviso, inclusi i ratei delle mensilità aggiuntive, per avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della “Nuove Tecnologie s.r.l.” dal 01.06.2016 e fino alla cessazione del rapporto in data 23.09.2019, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, dell'insinuazione al passivo e dell'ammissione in privilegio di tali crediti, come da stato passivo, non opposto e dichiarato esecutivo il 30.11.2021. Deduceva di avere inoltrato domanda amministrativa di intervento del ON di Garanzia all' il 13.05.2022 e che, decorso infruttuosamente il termine di g.60 Pt_1 previsto dall'art.2 c.7 della L.n.297/1982, aveva presentato il ricorso monitorio in data 18.07.2022. Con l'opposizione l aveva evidenziato che lo aveva chiesto ed Pt_1 CP_1 ottenuto il decreto ingiuntivo dopo 66 giorni dalla presentazione della domanda di accesso al ON, non rispettando, pertanto, i termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo previsti dalla normativa di settore;
che l'indennità di preavviso non ricadeva tra i crediti per cui è legittima la richiesta di intervento di ON: che il TFR appariva sproporzionato rispetto al breve lasso temporale in cui si era svolto il rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta fallita e che non erano dovuti i ratei richiesti, in quanto prescritti perché non ricadenti nel periodo indennizzabile ai sensi del Dlgs n. 80\1992, ossia nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento.
aveva contestato il ricorso in opposizione chiedendone il Controparte_1 rigetto. Con la sentenza n.3908/2023 del 13 novembre 2023 il Tribunale, premesso il contenuto della normativa comunitaria (Direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980 n.80/987) ispiratrice di quella nazionale (art.2 L.n.297/1982 e art.2 D Lgs n.80/1992) e ritenute incontestate le somme accertate dal G.D., indicate nello stato passivo dichiarato esecutivo, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' a Pt_1 pagare in favore del ricorrente la somma di € 11.607,74 a titolo di TRF rimasto in azienda, nonché delle quote di tredicesima e quattordicesima mensilità rimaste in azienda relative alle ultime tre mensilità di retribuzione, nonché, alla rifusione del 80% delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre spese generali c.p.a.e Iva ed ha respinto la domanda sia di pagamento di voci retributive diverse dalle mensilità (indennità di preavviso) perché non previste dalla normativa, quanto delle intere tredicesima e quattordicesima mensilità, pagabili pro quota ma non per l'intero, argomentando che se è vero che in sede di
2 insinuazione al passivo e accertamento del credito nei confronti del datore di lavoro in fallimento tali somme sono state ammesse dal GD, è anche vero che la norma richiamata (l'art.2 c.2 D Lgs n.80/1992) impone quali di queste somme siano da porsi a carico del ON di IA. Per la riforma della decisione ha proposto appello l con ricorso depositato Pt_1 in Cancelleria il 16 novembre 2023, censurandola nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato al pagamento dei ratei di 13^ e 14^ mensilità, a suo dire non coperte dalla IA del fondo e nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. Deduce che l'art 2 del decreto legislativo n. 80/1992 introduce la IA contro il rischio di mancata corresponsione di crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro;
aggiunge che il dies a quo per individuare il periodo che può essere indennizzato ai sensi e per gli effetti del Dlgs n. 80\1992 coincide, per quel che qui interessa, con la data in cui è stato depositato il primo ricorso che poi ha avuto come esito la declaratoria di fallimento per tutte le ragioni che sono state illustrate nella sentenza, secondo quanto nel tempo è stato affermato dalla Corte di Cassazione;
osserva che, tuttavia, il Giudice …si è limitato nel provvedimento appellato ad affermare il diritto del sig. senza però indicare la fonte del suo CP_1 convincimento ossia il documento dal quale il richiedente avrebbe dovuto dimostrare il suo diritto. Rileva che il primo ricorso per la declaratoria di fallimento era stato depositato in data 20 ottobre 2020; che, dunque, nel caso di specie il ON poteva intervenire per le ultime tre mensilità insolute nel periodo da 20\10\2019 a 20\10\2020; che il sig. ha cessato la sua attività nel mese di settembre 2019, CP_1 sicché i ratei di tredicesima e quattordicesima richiesti pertanto non sono dovuti perché afferiscono a crediti di lavoro che non si collocano nell'arco temporale che va dal 20 ottobre 2019 al 20 ottobre 2020. Quanto alle spese l'istanza dell'Istituto diretta ad ottenerne la totale compensazione si fonda sia sulla circostanza che il ricorrente aveva richiesto voci escluse da quelle indennizzabili (indennità di mancato preavviso e ratei di mensilità aggiuntive non liquide e non sempre coincidenti con il credito ammesso al passivo) sia per non avere lo documentato, in fase amministrativa, la sussistenza di CP_1 una cessione d'azienda e, quindi, la congruità dell'importo richiesto a titolo di Tfr maturato anche presso la cedente e a totale carico della cessionaria fallita. Ha resistito al gravame , con memoria del 3 novembre 2025, Controparte_1 deducendo che, sebbene il rapporto lavorativo fosse cessato il 23.09.2019, il pagamento dei ratei delle 13^ e 14^ era avvenuto con la busta paga di novembre 2019, dunque detti importi dovevano ritenersi rientranti nell'anno precedente al
3 ricorso finalizzato all'apertura della procedura concorsuale. All'udienza del 13 novembre 2025, senza alcuna istruttoria, la causa è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
MOTIVI L'appello è fondato. E' ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.32/2020, n.9495/2016, n.20547/2015, 12971/2014) l'opinione che i crediti nei confronti del ON di Garanzia costituito presso l' («crediti di lavoro, diversi da quelli Pt_1 spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono» ex art. 2, co. 1, d.lgs. n.80/92.) abbiano natura di prestazione previdenziale distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e che il perfezionamento di tali diritti sia ancorato non già alla cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dal decreto legislativo n.80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva- v., da ultimo, Cass. 3 gennaio 2020, n. 32 e i precedenti ivi richiamati e Cass n.1861/2022 e n.3165/2022). Il diritto alla prestazione del ON nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. Il decreto legislativo n. 80 cit., all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 80/1992 stabilisce che: “Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al ON di IA il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, poi «Il pagamento effettuato dal ON di IA ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a 4 prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa».
“ Il pagamento effettuato dal ON ai sensi del comma 1 non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.(comma 2). In estrema sintesi, affinché un lavoratore possa ottenere il pagamento dal ON di IA di quanto a lui spettante – oltre che a titolo di trattamento di Pt_1 fine rapporto – per le ultime tre mensilità di retribuzione, è necessario che il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero, laddove questi non sia
“assoggettabile” alla stessa, è onere del debitore provare l'infruttuoso esperimento della procedura esecutiva ai danni del datore di lavoro. La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati non dal mero inadempimento del datore di lavoro ma dall'inadempimento derivante da insolvenza, assicurando il pagamento da parte dell'organo di IA delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata. La individuazione di tale fascia temporale (dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione) si pone come criterio funzionale alla individuazione del nesso tra l'inadempimento e l'insolvenza. In altri termini, la disposizione introduce una presunzione ex lege per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando si collochino temporalmente nell'anno antecedente all'insolvenza medesima. Al contrario, ove il credito retributivo afferisca ad un periodo remoto rispetto a quello della insolvenza, il ON di IA non ha titolo per intervenire, escludendosi che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di riferimento annuale prefissato, l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza. Il principio di effettività della tutela dei diritti dei lavoratori subordinati ha imposto, tuttavia, l'anticipazione dell'«insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro» (di cui agli art. 3, n. 2, e 4, n. 2 della direttiva 80/987) alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento concorsuale o dell'esecuzione (Cass. 1885/2005 n.5594/2023, n.22148/2022 - “Il ON di IA (istituito presso l e dal Pt_1 medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992) "si sostituisce" ai datore di lavoro nel pagamento dei "crediti di lavoro, ( ), inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" qualsiasi iniziativa de/lavoratore, che — come la domanda di apertura della procedura concorsuale — sia parimenti volta a far valere in giudizio quei diritti, fermo restando, tuttavia, che la IA del ON non può
5 essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedura” e Corte di Giustizia C373/95 del 1077/1997), di modo che non vadano a detrimento del lavoratore i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale: entro tali limiti assume rilievo la iniziativa del lavoratore volta a consacrare il diritto in un titolo giudiziale utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. Solo per tale via il credito retributivo non pagato può collocarsi temporalmente anche in un momento anteriore all'anno rispetto al tempo in cui sia constatata la effettiva esistenza dell'insolvenza. (v Cass. n.7877/2015, n.22011/2008, n.34031/2022). In adesione a tali regole ermeneutiche si osserva come , Controparte_1 cessato il rapporto di lavoro (il 23.09.2019- v. busta paga di novembre 2019- doc n.3 e domanda amministrativa all' in cui è indicato il periodo lavorativo), si sia Pt_1 attivato domandando (il 20 ottobre 2020) l'apertura della procedura concorsuale (v. doc n.
4 - certificato di non opposizione allo stato passivo) ottenendo, poi, l'ammissione in privilegio dei propri crediti retributivi fra cui le mensilità aggiuntive. Il credito vantato dal lavoratore relativo ai ratei di 13^ e 14^ delle ultime tre mensilità di retribuzione, si colloca, quindi, oltre i dodici mesi compresi fra il 20/10/2020 e il 20/10/2019, precedenti la cessazione del rapporto (23.09.2019), a nulla rilevando che detti importi siano stati pagati con la busta paga rilasciata solo nel novembre del 2019. Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va respinta la domanda diretta ad ottenere dall' quale gestore del ON di IA, i ratei Pt_1 di tali mensilità aggiuntive. Le spese del precedente grado di giudizio, in parziale accoglimento del relativo motivo di gravame, possono essere compensate per metà, tenuto conto dell'ulteriore riduzione dell'importo originariamente preteso dal per la restante quota le CP_2 spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano, a carico dell con Pt_1 criterio di valore pari all'entità dei crediti, in favore del ricorrente . CP_1
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza 3908/2023 emessa il 19 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo rigetta la domanda volta ad ottenere dal ON di Garanzia gestito dall' le quote di 13^ e 14^ relative alle ultime 3 mensilità di retribuzione per il Pt_1 lavoro prestato in azienda.
Compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna l al Pt_1 rimborso della restante quota in favore del difensore di , quale Controparte_1
6 distrattario, che liquida in € 1.000,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva c.pa e spese generali come per legge. Conferma nel resto la sentenza. Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio. Così deciso in Palermo, il 13 novembre 2025. Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
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