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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 11806/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanni BUFANO - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di A.T.A. - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre- ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva
CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE, ed essendo altresì stata omessa l'applicazione della “clausola di salvaguardia” 1 Sentenza R.G. n° 11806/24 ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
→ accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA (anche con applicazione della “clausola di salvaguardia” ex art. 2 CCNL SCUOLA
2011) ed alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il ad effettuare nuovamente la CP_1 ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Si costituiva (tempestivamente) in giudizio il convenuto, CP_1 deducendo l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; CP_3 conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. Pt_2
10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862). Parte_3
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Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato, limitatamente a quanto di ragione.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 7 FEBBRAIO Pt_2
2020 N° 2924 e CASS. 12 N° 3472) Pt_2 CP_4
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES,
CE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue:
“… … 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.». 7. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge
n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il
Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI
GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel Per_1 ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
«possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...
o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo
l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, AD NA punti da 49 a 56). … …”.
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Si veda anche – sebbene si tratti di norma inapplicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE. PROCEDURA D'INFRAZIONE N.
2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. … … omissis … …».
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Risulta altresì fondata la prospettazione attorea secondo cui spetta anche l'applicazione della “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011.
Sulla questione, basti richiamare N° 2924, Parte_4 secondo cui: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla
DIRETTIVA 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione».
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Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr.
CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N°
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta
(cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II,
9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127). Nondimeno, deve più esattamente rimarcarsi che: «… non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa» (sic CASS. LAV. 18 FEBBRAIO 2011 N° 4051, conformemente a CASS. LAV. 2 APRILE 2002 N° 4653, cui adde 12 Parte_4
NOVEMBRE 2021 N° 33807).
Ed infatti, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL, relativo livello di inquadramento e retribuzione) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO
2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 Parte_4 Pt_5
N° 9245 e 2 APRILE 2009 N° 8067). Parte_4
Si precisa altresì che non risulta alcun riconoscimento integrale delle pretese attoree, con riferimento a tutti i periodi dedotti in giudizio e con valenza retroattiva, eventualmente sopravvenuto nel corso del giudizio, tant'è che il ha specificamente contestato la fondatezza delle avverse CP_1 domande.
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Deve nondimeno prendersi atto che parte convenuta, costituendosi tempestivamente, ha formulato eccezione di prescrizione, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342).
È appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta della attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Ed ancora, deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_2
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica della diffida in data 28 giugno 2024, prodotta in atti).
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Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico Parte_4 contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Tanto è stato affermato sulla base delle seguenti considerazioni:
→ la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta;
→ ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile;
→ è alla normativa dettata dal codice civile che occorre fare riferimento perché, sebbene nella fattispecie vengano in rilievo crediti di natura retributiva fatti valere dal dipendente nei confronti dello Stato, non può trovare applicazione la disciplina speciale dettata dall'art. 2 del R.d.l. n.
295/1939, nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 428/1985 e tuttora vigente per il personale in regime di diritto pubblico, perché la norma, in ragione del suo carattere di specialità, è divenuta inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato ex art. 69 del d.lgs. n. 165/2001;
→ nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità deve valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle
Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» (Corte Cost. n. 63/1966);
→ nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non
è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969);
→ l'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati è stata, poi, ribadita dalla Corte con la sentenza n. 115/1975, con la quale si è escluso che la prescrizione possa non decorrere in pendenza di rapporto quando il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, perché in tale ultimo caso, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di « cause precise e determinate»
(Corte Cost. n. 115/1975);
→ dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità
è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socioeconomica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
°°°°°°°°°°°°
Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere tutte le differenze retributive spettanti, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del predetto atto interruttivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284).
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Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an" affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis CASS.
SEZ. II, 20 LUGLIO 1999 N° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie. Del resto, avuto riguardo all'accoglimento della eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. CASS. SEZ. III, 14 APRILE 2000 N°
4850 e CASS. SEZ. III, 19 APRILE 2006 N° 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e
CASS. SEZ. VI-LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Parte_6
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_7 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto
- sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato e con applicazione anche della
“CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011 - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato, condanna la parte CP_1 convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica della diffida del 28 giugno 2024, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.400,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni BUFANO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 novembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 11806/24
3 Sentenza R.G. n° 11806/24
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13 Sentenza R.G. n° 11806/24
14 Sentenza R.G. n° 11806/24
15 Sentenza R.G. n° 11806/24
16 Sentenza R.G. n° 11806/24
17 Sentenza R.G. n° 11806/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 13 novembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Giovanni BUFANO - Ricorrente - contro
«
[...]
Controparte_1
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE SERVIZIO PRE-RUOLO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2024 la parte ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze del , in Controparte_1 qualità di A.T.A. - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO in base a vari contratti a tempo determinato prima della sopravvenuta immissione in ruolo e di avere ottenuto la ricostruzione della carriera con riconoscimento parziale dei servizi pre-ruolo, deduceva l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato nei propri confronti, essendo i servizi pre- ruolo stati riconosciuti non integralmente ma nei limiti ed in base ai criteri di cui agli artt. 569-570 d.lgs. n° 297/94, in asserita violazione della direttiva
CE 1999/70, come interpretata dalle sentenze emanate al riguardo dalla CGUE, ed essendo altresì stata omessa l'applicazione della “clausola di salvaguardia” 1 Sentenza R.G. n° 11806/24 ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011.
Sulla base di tali presupposti, la parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti domande:
→ accertare e dichiarare il suo asserito diritto al riconoscimento della progressione stipendiale prevista dal CCNL COMPARTO SCUOLA (anche con applicazione della “clausola di salvaguardia” ex art. 2 CCNL SCUOLA
2011) ed alla ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ per l'effetto, condannare il ad effettuare nuovamente la CP_1 ricostruzione di carriera ed a corrispondere in suo favore le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
Si costituiva (tempestivamente) in giudizio il convenuto, CP_1 deducendo l'insussistenza di alcuna discriminazione realizzata dalla normativa nazionale, che era stata correttamente applicata alla parte ricorrente;
eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc.
(cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e Pt_2
CASS. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367). Devono altresì intendersi integralmente Pt_2 richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8 MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 Controparte_2
MAGGIO 2014 N° 12002).
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Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23
LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV.
6 AGOSTO 2002 N° 11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO
2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV.
21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in . Controparte_1
Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al
[...]
”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti Controparte_1 fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; CP_3 conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. Pt_2
10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862). Parte_3
***********************
Ciò chiarito, opina il TRIBUNALE che il ricorso sia fondato, limitatamente a quanto di ragione.
Trattandosi di domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE –
SEZIONE LAVORO nella SENTENZA 28 NOVEMBRE 2019 N° 31150 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità, avuto anche riguardo alle ulteriori conformi pronunzie della SUPREMA CORTE: cfr. CASS. 7 FEBBRAIO Pt_2
2020 N° 2924 e CASS. 12 N° 3472) Pt_2 CP_4
In tale pronuncia è stato enunciato il seguente principio di diritto:
«L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO CES,
CE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato».
Più in particolare, nella suddetta sentenza è stato osservato quanto segue:
“… … 6. Anticipando considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della motivazione, osserva il Collegio che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli
ATA), il servizio utile è solo quello «effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito». Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma
14, della legge n. 124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.». 7. È poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. …
… 10. Riprendendo quanto già anticipato al punto 6, deve essere rimarcato che le ragioni valorizzate dalla CORTE DI GIUSTIZIA nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio juris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge
n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata «discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, il
Collegio ribadisce l'orientamento già espresso nelle pronunce richiamate al punto 8, con le quali si è evidenziato che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della CORTE DI
GIUSTIZIA, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, è ferma nel Per_1 ritenere che la giustificazione deve essere fondata su «elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi» e che
«possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato ...
o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro». Nel caso di specie la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli è stata accertata dalla Corte territoriale (pag. 11) ed inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle «funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche» ( art. 49 CCNL 1995).
Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Quanto, poi, alla finalità di politica sociale vale quanto si è detto al punto 7 in merito alle ragioni che, se avrebbero potuto giustificare la norma in un sistema fondato sulla cadenza annuale dei concorsi e sulla periodicità delle immissioni in ruolo, hanno cessato di rappresentare una «finalità legittima di politica sociale» nel momento in cui, nei fatti, l'organizzazione del sistema scolastico si è discostata dal modello pensato dal legislatore (cfr. punto 34 della sentenza Motter).
11. Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, correttamente la Corte territoriale ha disapplicato la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo
l'immissione in ruolo perché, come già ricordato nel punto 8.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, AD NA punti da 49 a 56). … …”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Si veda anche – sebbene si tratti di norma inapplicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame - il D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), che, all'art. 14 (MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE. PROCEDURA D'INFRAZIONE N.
2014/4231), così ha disposto:
«
1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 485:
1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».
1-bis. All'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive» .
2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. … … omissis … …».
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Risulta altresì fondata la prospettazione attorea secondo cui spetta anche l'applicazione della “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011.
Sulla questione, basti richiamare N° 2924, Parte_4 secondo cui: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'ACCORDO QUADRO allegato alla
DIRETTIVA 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione».
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Ed allora, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, rilevato che parte ricorrente non ha provveduto a formulare propri specifici conteggi per tutti i periodi dedotti, deve ritenersi che, nel presente giudizio, debba emettersi una sentenza di condanna generica, trattandosi di pronuncia (definitiva) certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr.
CASS. LAV. 26 FEBBRAIO 2014 N° 4587, cui adde CASS. SEZ. III, 16 OTTOBRE 2007 N°
21620, CASS. LAV. 5 MAGGIO 2004 N° 8576 e CASS. LAV. 30 AGOSTO 2007 N°
18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta
(cfr. CASS. SS. UU. 13 FEBBRAIO 1997 N° 1324 e succ. conf., tra cui CASS. SEZ. II,
9 NOVEMBRE 2009 N° 23707 e Cass. SEZ. II, 24 SETTEMBRE 2014 N° 20127). Nondimeno, deve più esattamente rimarcarsi che: «… non può considerarsi generica la condanna al pagamento di una somma denaro che, anche se non indicata nel suo preciso ammontare, sia facilmente determinabile con semplici operazioni di calcolo aritmetico sulla base degli elementi forniti dalla sentenza stessa» (sic CASS. LAV. 18 FEBBRAIO 2011 N° 4051, conformemente a CASS. LAV. 2 APRILE 2002 N° 4653, cui adde 12 Parte_4
NOVEMBRE 2021 N° 33807).
Ed infatti, secondo i più recenti e condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi non necessario un ulteriore giudizio volto alla eventuale specifica quantificazione delle somme dovute, avuto riguardo al riferimento ad elementi predeterminati (CCNL, relativo livello di inquadramento e retribuzione) e, quindi, alla possibilità anche di una interpretazione extratestuale della presente sentenza, comunque sulla base di elementi ritualmente acquisiti nel processo (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO
2012, N° 11066 e succ. conf. nonché, in precedenza, 17 2009 Parte_4 Pt_5
N° 9245 e 2 APRILE 2009 N° 8067). Parte_4
Si precisa altresì che non risulta alcun riconoscimento integrale delle pretese attoree, con riferimento a tutti i periodi dedotti in giudizio e con valenza retroattiva, eventualmente sopravvenuto nel corso del giudizio, tant'è che il ha specificamente contestato la fondatezza delle avverse CP_1 domande.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Deve nondimeno prendersi atto che parte convenuta, costituendosi tempestivamente, ha formulato eccezione di prescrizione, trattandosi ovviamente di eccezione in senso proprio (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 13 GIUGNO
2003 N° 9498 e CASS. SEZ. II, 6 SETTEMBRE 2019 N° 22342).
È appena il caso di evidenziare che, nel caso di specie, si tratta della attribuzione di una erogazione di natura stricto sensu retributiva, non risarcitoria, con consequenziale applicabilità del termine prescrizionale quinquennale (non decennale).
Ed ancora, deve osservarsi che - come autorevolmente affermato dalla CORTE DI CASSAZIONE - l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, sicché può costituire il presupposto di fatto di alcuni specifici diritti, come quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva e va quindi considerata non come uno status né un autonomo diritto, ma un fatto giuridico che costituisce o modifica un rapporto giuridico.
Pertanto, deve ritenersi che: “L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti” (sic CASS. LAV. 12 MAGGIO 2004 N° 9060: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto un concreto interesse ad agire per l'accertamento giudiziale dell'anzianità di servizio, rilevante ai fini del computo della indennità di fine rapporto e degli scatti di anzianità non ancora prescritti; in senso conforme, si vedano anche CASS. NN° 4076/04, 15893/07 16958/09). Pt_2
Se, come in precedenza osservato, non vi è alcuna prescrizione dell'anzianità di servizio (in quanto costituente un fatto), che dunque va integralmente riconosciuta, per i consequenziali incrementi retributivi vige la prescrizione quinquennale (nella specie tempestivamente eccepita), dovendosi quindi considerare solo gli eventuali aumenti stipendiali maturati, in forza di tale riconoscimento, nei 5 anni precedenti alla formulazione del primo atto interruttivo (che nella vicenda in esame risulta coincidente con la notifica della diffida in data 28 giugno 2024, prodotta in atti).
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Quanto al dies a quo da assumere ai fini del calcolo del quinquennio, inoltre, deve farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da
28 MAGGIO 2020 N° 10219, secondo cui: “Nell'impiego pubblico Parte_4 contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per
l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”.
Tanto è stato affermato sulla base delle seguenti considerazioni:
→ la pretesa che il singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta;
→ ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile;
→ è alla normativa dettata dal codice civile che occorre fare riferimento perché, sebbene nella fattispecie vengano in rilievo crediti di natura retributiva fatti valere dal dipendente nei confronti dello Stato, non può trovare applicazione la disciplina speciale dettata dall'art. 2 del R.d.l. n.
295/1939, nel testo modificato dall'art. 2 della legge n. 428/1985 e tuttora vigente per il personale in regime di diritto pubblico, perché la norma, in ragione del suo carattere di specialità, è divenuta inapplicabile all'impiego pubblico contrattualizzato ex art. 69 del d.lgs. n. 165/2001;
→ nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità deve valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle
Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» (Corte Cost. n. 63/1966);
→ nel rapporto di pubblico impiego anche per le assunzioni temporanee non
è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969);
→ l'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privati è stata, poi, ribadita dalla Corte con la sentenza n. 115/1975, con la quale si è escluso che la prescrizione possa non decorrere in pendenza di rapporto quando il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, perché in tale ultimo caso, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di « cause precise e determinate»
(Corte Cost. n. 115/1975);
→ dalle pronunce citate emerge che ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità
è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato.
Da segnalare è altresì CASS. SS.UU. 28 DICEMBRE 2023 N° 36197, di cui si richiamano le principali enunciazioni:
→ quanto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata prima della stabilizzazione, non si pongono problemi di prescrizione, per essere l'anzianità non uno status, né elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né di un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché, l'attribuzione, in sede di assunzione a tempo indeterminato dell'anzianità di servizio maturata nei precedenti rapporti a termine dà diritto al lavoratore alla percezione, dal momento dell'assunzione, di una retribuzione commisurata a tale anzianità;
→ quanto alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore “stabilizzato” dall'amministrazione pubblica, maturati nel corso dei rapporti di lavoro a termine legittimi intercorsi prima della stabilizzazione, deve confermarsi il “diritto vivente”, secondo il quale la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato (tanto se legittimi: Cass. S.U.
16 gennaio 2003, n. 575; tanto se illegittimi: Cass. 28 maggio 2020, n.
10219, in motivazione sub p.to 36); e ciò sul presupposto della sua
“stabilità” (individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione”: Corte cost. 20 novembre 1969, n. 143,
Considerato in diritto, p.to 1; Cass. S.U. 12 aprile 1976, n. 1268 e succ.);
→ tanto anche a seguito della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs. 23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato, dovendo essere negata una piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato, attesa la inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello
Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema che, invero, assicura, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto;
→ in particolare, risulta ininfluente la previsione, quale misura di tutela del lavoratore pubblico, di reintegrazione nel posto di lavoro, ma con limitazione dell'indennità risarcitoria a ventiquattro mensilità retributive
(art. 63, secondo comma d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.lgs.
27/2017), neppure foriera di alcun metus, per il ripristino comunque del rapporto di lavoro, accompagnato da un'indennità risarcitoria di entità non propriamente irrisoria;
→ appare pure ostativa la corretta qualificazione giuridica del metus (non già del licenziamento, ma) del mancato rinnovo del contratto a termine da parte del datore, atteso che - contrariamente al primo, che si colloca all'interno di un rapporto di lavoro fonte (qualora cessato per illegittimo recesso datoriale) di una posizione giuridica qualificabile alla stregua di diritto soggettivo tutelabile - il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato suscita (non tanto un “timore” siffatto, quanto piuttosto) un'apprensione, che, per quanto meritevole di giustificabile comprensione, integra tuttavia una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica;
→ pertanto, nonostante l'evoluzione socioeconomica dei rapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi che hanno interessato la materia del pubblico impiego, per effetto della sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato non può, tuttavia, che continuare a muoversi nel segno della continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass. S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenza conforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass. 30 novembre 2021, n.
37538; Cass. 29 dicembre 2022, n. 38100; Cass. 18 luglio 2023, n.
20793), sulla base del seguente principio di diritto: «La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela”.
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Il deve quindi, consequenzialmente, essere condannato a CP_1 corrispondere tutte le differenze retributive spettanti, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica del predetto atto interruttivo, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo (dovendosi ovviamente richiamare la sentenza della CORTE
COSTITUZIONALE N. 459 del 2000, in base alla quale per i dipendenti di enti pubblici opera legittimamente il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione - divieto invece ritenuto illegittimo per i crediti di lavoro dei dipendenti privati - ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, sulla base della
"ratio decidendi" prospettata dal Giudice delle leggi, avuto riguardo a "ragioni di contenimento della spesa pubblica": sul punto, cfr. anche CASS. LAV. 3 AGOSTO
2005 N° 16284).
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Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'"an" affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis CASS.
SEZ. II, 20 LUGLIO 1999 N° 7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie. Del resto, avuto riguardo all'accoglimento della eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del "decisum": cfr.
CASS. SS.UU. 11 SETTEMBRE 2007 N° 19014 e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. CASS. SEZ. III, 14 APRILE 2000 N°
4850 e CASS. SEZ. III, 19 APRILE 2006 N° 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e
CASS. SEZ. VI-LAV., 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - sì è avuto riguardo sia alla particolare semplicità dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una controversia priva di aspetti peculiari o atipici), sia alla mancanza di attività istruttoria: sull'argomento, si vedano Parte_6
N° 13452 e N° 949 (quanto alla
[...] Parte_7 applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla
L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, così provvede:
1. dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ad ogni effetto
- sulla base dei medesimi criteri applicabili per un dipendente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato e con applicazione anche della
“CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” ex art. 2 CCNL SCUOLA 2011 - della effettiva anzianità di servizio per i periodi in cui, prima della immissione in ruolo, era stata assunta dal a tempo determinato, condanna la parte CP_1 convenuta a:
→ effettuare nuovamente la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
→ corrispondere alla parte ricorrente tutte le differenze stipendiali sulle retribuzioni maturate e maturande, a decorrere dal quinto anno precedente alla notifica della diffida del 28 giugno 2024, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. condanna, altresì, il convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.400,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni BUFANO, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17 novembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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