Decreto cautelare 25 settembre 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 24/06/2025, n. 12504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12504 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12504/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09690/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9690 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente impugna il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla sua richiesta di presentare domanda di visto per lavoro subordinato.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo al ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-/2025 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.Alla camera di consiglio del 20 maggio, la causa è stata chiamata per la discussione e quindi trattenuta in decisione.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per l’assenza di un interesse concreto e attuale di parte ricorrente alla definizione del giudizio.
5. Ed invero, va osservato che l’art. 3 del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, entrato in vigore in pari data e convertito con modificazioni dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187, ha previsto:
(a) al comma 1, che «[i]n relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico»;
(b) al comma 2, che «[s]alvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi»;
(c) al comma 3, che «[g]li Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka».
6. Nel caso di specie, dunque, l’efficacia del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente, cittadino pakistano, risulta essere sospesa ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, del d.l. 145/2024, fino alla eventuale conferma espressa del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione.
7. Ciò posto, deve necessariamente rilevarsi che, in seguito alla menzionata sopravvenienza normativa, il procedimento di competenza della sede diplomatica e volto al rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato – in mancanza del rilascio di un nulla osta efficace da parte dello Sportello unico per l’immigrazione – non potrebbe che concludersi con un provvedimento negativo ovvero soprassessorio.
In altri termini, la Sede diplomatica altro non potrebbe fare che prendere atto della sospensione del procedimento, in attesa delle determinazioni delle amministrazioni competenti allo svolgimento degli ulteriori accertamenti imposti dal citato d.l. 145/2024, accertamenti che si collocano nell’ambito di un procedimento che, sebbene collegato a quello volto al rilascio del visto, è rispetto ad esso “strutturalmente e funzionalmente autonomo” (cfr. da ultimo in questo senso TAR Lazio, Sezione Quinta Quater, 17 dicembre 2024, n. 22851) e riguarda Amministrazioni che non sono parti del presente giudizio.
Ritiene pertanto il Collegio che il ricorrente non abbia un interesse concreto e attuale alla conclusione del procedimento di competenza della sede diplomatica e, conseguentemente, all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto.
8. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, mentre le spese del giudizio, in ragione delle peculiarità della vicenda, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.