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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 20/10/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 225/2021 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ex art. 3 Legge N. 346/1976 nella causa iscritta al N. 225/2021 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. TORMENA ORNELLA Parte_1 C.F._1
(c.f.e: ) giusta procura in atti;
CodiceFiscale_2
ricorrente
contro
(c.f. Controparte_1 C.F._3
Resistente non costituito
(c.f. , con l'avv. PASCUCCI MARISOL CP_2 C.F._4
(c.f. ) giusta procura in atti, C.F._5
resistente/opponente
in punto: accertamento usucapione ex artt. 1159 bis c.c.; 3 L.
346/1976; restituzione immobile/domanda di rivendicazione;
rimessione
in pristino;
indennità di occupazione
CONCLUSIONI
Conclusioni del ricorrente (cfr. nota depositata in data 10/10/2025): pagina 1 di 25 “-Previo rigetto di tutte le domande formulate dalla parte resistente
signora ; CP_2
- accertare e dichiarare che per effetto di usucapione ex art. 1159
bis c.c. il signor in proprio ed in qualità di Parte_1
titolare dell'omonima impresa agricola individuale, è divenuto unico
proprietario, in via esclusiva, dell'immobile così catastalmente
individuato:
COMUNE DI ALANO DI PIAVE [BL] – LOCALITÀ FENER – VIA DELLA VITTORIA
N. 4 (ATTUALE N. 6 )- PIANO T – 1 - FOGLIO 32°: PARTICELLA 515 - SUB
7 – CATEGORIA A/4 – CLASSE 3 CONSISTENZA 6 VANI – SUPERFICIE
CATASTALE TOTALE 95 MQ;
ESCLUSE AREE SCOPERTE 90 MQ – RENDITA EURO
185,92
- ordinarsi conseguentemente alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Belluno di trascriversi l'emanando provvedimento e
all'Ufficio Tecnico Erariale di eseguire la voltura di
accatastamento, senza alcuna responsabilità;
- si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dal
ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di data
28/03/2022.
- con vittoria di spese, e compensi professionali nonché delle spese
anticipate dal ricorrente per la CTU, come da nota spese già
depositata”.
Conclusioni della resistente/opponente (cfr. nota depositata in data
10/10/2025):
pagina 2 di 25 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via
principale: - rigettare la domanda di usucapione in quanto infondata
in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente ex art. 96 cpc III
comma al pagamento della somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
In via riconvenzionale: - accertati e ritenuti i fatti di causa,
condannare il ricorrente alla restituzione immediata dell'immobile
sito in NO di Piave, Via della Vittoria 4, libero e sgombero da
suoi beni e persone, alla signora che ne è CP_2
proprietaria; - condannare il sig. al pagamento di Parte_1
un'indennità di occupazione calcolata sino al 14.10.2025 pari
all'importo di 51.438,00€ ,di cui 48.590,00€ quale risarcimento
calcolato sul parametro del valore locativo determinato in sede di
CTU e 2.848,00€ a titolo di interessi ai sensi di legge, salvo
maggior importo dovuto sino alla data dell'effettivo rilascio;
-
condannare il sig. al risarcimento del danno mediante Parte_1
pagamento della somma di 6.678,96€ quale importo indicato dal CTU per il ripristino della recinzione modificata dal sig. Pt_1
arbitrariamente e del cancello con la casetta in legno del giardino;
- condannare il sig. al risarcimento del danno Parte_1
mediante pagamento della somma di 40.000,00€, o della somma maggiore
o minore determinata dall'Ill.mo Tribunale in via equitativa, quale
importo necessario a coprire i costi di disinfestazione, pitture
interne ed esterne, ripristino dei termosifoni e delle stufe,
l'acquisto degli arredi di tutti i vani;
- porre definitivamente a
carico del sig. i costi del CTU e condannarlo alla rifusione Pt_1
pagina 3 di 25 delle spese di procedimento anticipate dalla signora quali CP_2
C.U. e diritti di segreteria pari a 518,00€, competenze del CTP arch.
3.952,00€, - con vittoria di spese legali come quantificate Per_1
nella nota del 3.10.2025 e pari a 12.988,56€ con attribuzione alla
sottoscritta avvocata antistataria. In via istruttoria: Si
disconoscono e si contestano i docc. 3), 4), 12,18 (a/b) e 19(a/b) di
controparte contenenti scansioni pdf di fotografie sono assolutamente
difformi dallo stato dei luoghi tra il 2005 e il 2012, riportanti una
datazione di comodo apposta sul pdf artatamente mediante editor di
scrittura digitale e come tali da ritenersi contraffatti. Ai fini
della prova dei danni subiti dalla convenuta, si dimette come
documento 15 la scansione di una serie di fotografie stampate dalla
signora il 6.06.2012 presso “Foto Ottica Comaron” Quanto alle CP_2
prove testimoniali articolate dal la signora si oppone Pt_1 CP_2
all'ammissione dei capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19 in quanto
valutativi, generici, ininfluenti i capp. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,
16 in quanto riferiti a circostanze estranee ai fatti di causa, I
capitoli 12 e 14 sono, infine, inammissibili essendo del tutto
generici. Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali
richieste da parte convenuta, si chiede di essere ammessi a prova
contraria diretta sui capitoli di parte ricorrente Parte_2
indicando a testi: residente a [...]
in Via Rocat-Ferrari 8; di Paese (TV); e a prova Testimone_2
contraria indiretta sul seguente capitolo: 7) Vero che dal 1998 al
2012 l'accesso alla proprietà della signora e del signor CP_2
pagina 4 di 25 avveniva da Via della Vittoria e la proprietà di questi CP_1
ultimi era recintata come evidenziato in rosso nel documento 17 che
si rammostra? Si indica come testi di Paese (TV); Testimone_2 [...]
di NO di Piave;
di Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
EV. Si insiste, infine, per l'ammissione delle istanze
articolate con la propria seconda memoria del 28.10.22, che si
riportano di seguito: 1) Vero che dal 1997 al 2018 ha lavorato presso
il Convento dell'Immacolata di Lourdes assieme alla signora CP_2
? 2) Vero che, dal 1998 al 2012, al termine del turno
[...]
lavorativo accompagnava la signora presso la sua abitazione ad CP_2
NO di Piave in Via della Vittoria? 3) Vero che, dal 1998 al 2012,
più di una volta recandosi al lavoro alla mattina, andava a prendere
la signora presso la sua abitazione ad NO di Piave in Via CP_2
della Vittoria? 4) Vero che, tra il 2005 e il 2012, più di una volta
la signora la invitava all'interno della sua abitazione CP_2
ove viveva con la sua famiglia? 5) Vero che il 15 agosto 2019 si
recava insieme alla signora presso l'abitazione di NO di CP_2
Piave in Via della Vittoria trovando l'accesso chiuso e la proprietà
recintata da rete metallica e pali? 6) Vero che in tale occasione
accompagnava la signora dal vicino del civico n. 4 per CP_2
chiedere informazioni e quest'ultimo rispondeva di aver sentito che
la casa della signora era stata venduta all'asta? Si indicano CP_2
quali testimoni la signora collega di lavoro Testimone_1
della signora , residente a [...]
pagina 5 di 25 8; signor di Paese (TV), Via Rossini 8, e il signor Testimone_2
di EV (TV)”. Testimone_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1159 bis c.c. e 3 L. 346/1976 Pt_1
chiedeva al Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione
[...]
quindicennale a suo favore del diritto di proprietà sull'immobile così catastalmente individuato: COMUNE DI ALANO DI PIAVE [BL] –
LOCALITÀ FENER – VIA DELLA VITTORIA N. 4 PIANO T – 1 FOGLIO 32°:
PARTICELLA 515 - SUB 7 – CATEGORIA A/4 – CLASSE 3 CONSISTENZA 6 VANI
– SUPERFICIE CATASTALE TOTALE 95 MQ;
ESCLUSE AREE SCOPERTE 90 MQ –
RENDITA EURO 185,92.
A fondamento della propria domanda il ricorrente allegava:
- che tale immobile consiste in un fabbricato annesso ad un fondo rustico;
- di trovarsi nel pacifico, pubblico, libero ed ininterrotto possesso da oltre quindici anni dell'immobile;
- che il suddetto fabbricato annesso al fondo rustico è inserito all'interno della perimetrazione di Territorio Montano ai sensi della legge N. 657 del 30/07/1957 e dall'art. 1 par. 2 del Reg. UE n.
1305/2013, come confermato dal programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2014 – 2020;
- che il suddetto fabbricato è strumentale all'attività agricola da lui esercitata;
- che sussistevano i presupposti per l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale di cui all'art. 1159 bis c.c.;
pagina 6 di 25 - che il predetto fabbricato risultava formalmente intestato per la quota di ½ al signor Codice Fiscale Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], residente a C.F._6
UN (TV), via Ospedale n. 115, int. 2, e per la quota di ½
alla signora Codice Fiscale nata CP_2 CodiceFiscale_7
a Casablanca (Marocco) il 07/06/1964, residente a [...] Via
Marco Biagi n. 8, Int. 6 (cfr. doc. 3 ricorrente);
- che l'immobile sopra identificato risultava abbandonato ed inaccessibile in quanto invaso da cumuli di materiale vario e dalla vegetazione spontanea;
- di aver eseguito sullo stesso costanti lavori di pulizia e manutenzione dal 2005;
- di utilizzare in via esclusiva l'immobile indicato per l'esercizio della propria attività di coltivazione, anche come ricovero per gli attrezzi agricoli, da oltre quindici anni con indiscussa e piena signoria di fatto sul bene, in modo pubblico e pacifico.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25/10/2021,
promuoveva opposizione la sig.ra chiedendo il rigetto CP_2
della domanda del ricorrente e formulando, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente a restituire l'immobile sito in NO di
Piave, Via della Vittoria 4/6, libero e sgombero da suoi beni e persone, nonchè al pagamento di un'indennità mensile, pari al valore locatizio e/o da determinarsi in via equitativa dal Tribunale, per l'occupazione abusiva fino all'effettivo rilascio, nonché alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a sue esclusive spese.
pagina 7 di 25 A fondamento delle proprie domande la resistente opponente deduceva:
- di essere l'esclusiva proprietaria, in regime di comunione legale con il marito dell'immobile sito in NO di Controparte_1
Piave, Viale della Vittoria n. 4 (rectius: 6 a seguito di variazione)
in forza di atto di compravendita del 2 novembre 1998 a rogito Notaio
rep. N. 22655 Racc. n. 27777, registrato il Persona_2
13.11.1998 al n. 288 serie IV e regolarmente trascritto (cfr. doc. 1
resistente opponente);
- che il possesso allegato da era abusivo, illegittimo Testimone_6
e in ogni caso successivo al 2019;
- che il possesso veniva esercitato dai resistenti dalla data dell'acquisto e fino ad ottobre 2012 quando, per motivi di lavoro del signor , si trasferivano temporaneamente a UN dove CP_1
prendevano un appartamento in affitto;
- che la casa di NO veniva lasciata completamente arredata e ammobiliata (con cucina, camere ed altro) continuando ad usarla nei fine settimana e durante i periodi di vacanza;
- che a marzo 2013 scoprivano che ignoti erano penetrati nella casa e che erano stati rubati elettrodomestici, abiti e gioielli e sporgevano formale denuncia-querela presso il Comando dei Carabinieri
di Quero;
- che in data 12 ottobre 2018 i coniugi rinegoziavano Parte_3
il mutuo acceso per l'acquisto di quella casa con conseguente pagina 8 di 25 rinnovazione dell'ipoteca (cfr. doc. 11 Ispezione ipotecaria resistente/opponente);
- che in data 15 agosto 2019 si fermavano con tutta la famiglia presso la casa di NO ma trovavano modificata la recinzione,
spostato il passo carraio e cambiata la serratura dell'ingresso; in casa non c'era nessuno e, interpellato il vicino del civico 4, questi li informava che la casa era stata venduta all'asta;
- che la pandemia da COVID-19 impediva loro di verificare chi stesse occupando l'immobile;
- che il ricorrente è un vicino di casa della famiglia
[...]
; Pt_3
- che il ricorrente, di professione carrozziere, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa nel corso del 2019-2021,
decideva arbitrariamente di occupare la loro proprietà scassinando la serratura del portone d'ingresso e vandalizzando gli esterni ed interni al fine di sostenere lo stato di abbandono del bene ed instaurare il presente giudizio;
- che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 1159 bis c.c.,
difettando il requisito del possesso pubblico e pacifico per quindici anni e non essendo l'immobile in questione un annesso ad un fondo rustico ma una casa di abitazione;
- che sussistevano invece i presupposti legittimanti l'azione di rivendicazione, essendo la resistente opponente titolare di atto di compravendita del 1998 ed avendo da allora esercitato il possesso sull'immobile, da unirsi a quello della sua dante causa Per_3
pagina 9 di 25 , che aveva a sua volta acquistato l'immobile il 17 luglio 1951 Per_4
con atto a rogito del Notaio di Padova, rep. N. 22603 (cfr. Per_5
doc. 14 resistente/opponente).
All'udienza del 16/11/2021 il Giudice allora assegnatario del fascicolo, verificata la regolarità della notifica, eseguita a mezzo posta al resistente (plico restituito per Controparte_1
compiuta giacenza in data 17/05/2021), ne dichiarava la contumacia.
A seguito di un breve rinvio per verificare la possibilità di definire bonariamente la vertenza, la causa veniva istruita documentalmente.
In particolare, nessuna parte depositava la prima memoria istruttoria, mentre il ricorrente con la propria seconda memoria istruttoria in particolare:
- depositava fotografie asseritamente scattate nel 2010 evidenziando l'assenza di un cancello e di recinzione e lo stato di degrado del fondo;
- argomentava che dalle dichiarazioni rese dal proprietario del mappale n. 515 sub 6, signor residente al civico n. 4 Parte_4
di via della Vittoria ad NO di Piave, nel verbale di sommarie informazioni raccolte dalla Stazione dei Carabinieri di Quero, a seguito della querela sporta dal signor (parte Parte_5
convenuta nella causa RG 65/2021, pendente avanti a questo Tribunale,
avente ad oggetto l'usucapione del mappale 515, sub 8 - doc. 10, all.
1 e 2 ricorrente] risulterebbe che il sig. si sia sempre Pt_1
pagina 10 di 25 occupato dei terreni limitrofi (ivi compreso quello oggetto del presente contenzioso);
- depositava fotografie risalenti all'anno 2005 raffiguranti il signor unitamente ad un quotidiano datato 09/02/2005 Parte_1
(cfr. doc. 18, all. a, b ricorrente), scattate davanti alla porta d'ingresso dell'immobile de quo.
Veniva quindi assunta la prova per testi (udienze in data
19/12/2022 e 20/02/2023).
In data 19/09/2023 il fascicolo veniva assegnato a questa
Giudice.
Con provvedimento in data 13/12/2023, veniva proposta la definizione bonaria della causa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “a meri fini conciliativi e senza riconoscimento alcuno
delle altrui pretese
- il sig. rinuncia alla domanda di accertamento di Parte_1
usucapione ex art. 1159 bis c.c. avente ad oggetto l'immobile meglio
identificato negli atti di causa;
- il sig. si impegna a liberare il ridetto immobile, Parte_1
asportandovi i propri beni, entro 90 giorni dalla sottoscrizione
della transazione, previo inventario da redigersi in presenza delle
parti e dei rispettivi difensori;
- la sig.ra rinuncia all'indennità di occupazione e CP_2
alla rimessione in pristino dei luoghi da parte del sig. Pt_1
- spese di lite compensate tra le parti”.
pagina 11 di 25 La proposta veniva accettata dal ricorrente ma non dalla resistente opponente.
Con ordinanza in data 15/04/2024 veniva quindi disposta CTU sul seguente quesito: “
“Il CTU, letti gli atti e documenti di causa, effettuati i
sopralluoghi ritenuti necessari o utili ed acquisita, se necessario,
documentazione presso Uffici pubblici:
1) descriva, anche graficamente e attraverso fotografie munite di
apposita didascalia, i luoghi oggetto di causa, vale a dire il
fabbricato così censito al catasto: COMUNE DI ALANO DI PIAVE [BL] –
LOCALITÀ FENER – VIA DELLA VITTORIA N. 4 PIANO T – 1 FOGLIO 32°:
PARTICELLA 515 - SUB 7 – CATEGORIA A/4 – CLASSE 3 - CONSISTENZA 6
VANI – SUPERFICIE CATASTALE TOTALE 95 MQ;
ESCLUSE AREE SCOPERTE 90 MQ
– RENDITA EURO 185,92 e le relative pertinenze;
2) determini il canone di locazione/occupazione per gli anni 2012 (a
partire da novembre), 2013 e 2014, prendendo come riferimento i
canoni praticati nella stessa zona, in analogo periodo, per immobili
della stessa specie;
3) determini i costi per il ripristino della recinzione e del
cancello come rappresentati nel doc. 12 di parte resistente;
4) nell'ipotesi in cui le parti manifestino un concreto atteggiamento
volto alla bonaria composizione della controversia, agevoli la
conciliazione;
5) riferisca ogni altra notizia utile”.
pagina 12 di 25 La CTU veniva depositata in data 01/09/2024 ed il CTU veniva chiamato a chiarimenti all'udienza del 20/05/2025.
All'udienza del 14/10/2025, fissata ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c., le parti discutevano la causa e, all'esito, la Giudice si riservava il deposito della decisione ai sensi del comma terzo del medesimo articolo.
1. Sulla domanda di usucapione formulata da e Parte_1
sulla domanda di rivendicazione formulata dalla resistente/opponente
avente ad oggetto l'immobile così catastalmente individuato: COMUNE
DI ALANO DI PIAVE [BL] – LOCALITÀ FENER – VIA DELLA VITTORIA N. 4
(ATTUALE N. 6 )- PIANO T – 1 - FOGLIO 32°: PARTICELLA 515 - SUB 7 –
CATEGORIA A/4 – CLASSE 3 CONSISTENZA 6 VANI – SUPERFICIE CATASTALE
TOTALE 95 MQ;
ESCLUSE AREE SCOPERTE 90 MQ – RENDITA EURO 185,92
La domanda di usucapione promossa dall'attore e quella di rivendicazione formulata in via riconvenzionale dalla resistente/opponente devono essere esaminate congiuntamente perché
interconnesse.
Com'è noto, chi agisce in rivendicazione ha l'onere di provare il suo diritto di proprietà e tale onere è tradizionalmente inteso in modo rigoroso dalla giurisprudenza: “L'azione di rivendicazione esige
che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino
all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o
dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il
convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia
pagina 13 di 25 possideo", senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci
a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso
diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice
del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma
deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti
di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi” (cfr. ex multis
Cass. 19653/2014).
L'onere incombente sul rivendicante, che, per la sua difficoltà
viene definito probatio diabolica, subisce un'attenuazione nel caso in cui la controparte opponga un proprio diverso diritto:
“Nell'azione per rivendicazione l'onere della cd. "probatio
diabolica" incombente sull'attore si attenua quando il convenuto si
difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale l'usucapione,
che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai
danti causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può
ritenersi assolto, in caso di mancato raggiungimento della prova
dell'usucapione, con la dimostrazione della validità del titolo di
acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai
suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto
assuma di aver iniziato a possedere” (cfr. ex multis Cass.
25865/2021).
Alla luce di tali principi, che non mutano nel caso in cui l'attore agisca per l'accertamento dell'usucapione ed il convenuto agisca in rivendica, occorre verificare anzitutto se parte ricorrente sia riuscita a dimostrare l'intervenuta usucapione in suo favore.
pagina 14 di 25 Sul punto, occorre ricordare che la circostanza che parte attrice abbia eventualmente provveduto alla pulizia ed alla
“manutenzione” dell'immobile (fabbricato e corte) non dimostra un possesso esclusivo, utile all'usucapione, in quanto tali attività,
ivi compreso il taglio dell'erba, non hanno carattere continuativo,
ma sono episodiche, e non attestano un possesso utile all'usucapione.
Esse sono inoltre equivoche sia sotto il profilo oggettivo (in quanto discontinue), sia sotto il profilo soggettivo (non essendo espressione sicura di volontà di possedere come proprietario, perché
rimane anche pienamente compatibile con la mera intenzione di appropriarsi dell'erba e della sterpaglia;
si tratta di attività
spesso tollerata dal proprietario, perché è utile al fondo, che viene mantenuto in ordine, mentre il valore del raccolto è modesto e interessa essenzialmente chi può utilizzare il fieno nell'ambito di un'altra attività agricola, o chi abbia comunque interesse al mantenimento ordinato di un terreno limitrofo).
Si deve rilevare, in merito, che neppure la vera e propria attività di coltivazione, che è ben più significativa, è stata ritenuta sufficiente a fornire la prova dell'usucapione: "Ai fini
della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere
grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del
fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo
inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo,
invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del
diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali
pagina 15 di 25 consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; (…)";
(Cass., Ordinanza n. 17376/2018; Cass. Sentenza n. 18215/2013).
Quanto alla casa di abitazione, invero il cambio di serratura poteva assurgere ad atto idoneo ad escludere altri dalla fruizione dell'immobile, ma difetta in atti la prova del momento in cui tale evento si sarebbe verificato, mentre parte resistente allega di averlo appreso nel ferragosto del 2019.
Si ritiene, pertanto, che la prova in ordine all'usucapione quindicennale non sia stata raggiunta, anche per i motivi che si vengono ad illustrare.
Anzitutto, alcun valore possono avere le foto dimesse in atti,
in quanto, oltre a non avere data certa (non soddisfando tale requisito neppure quelle che ritraggono il ricorrente unitamente ad un quotidiano, ben potendo essere state scattate in epoca successiva rispetto alla data impressa sul medesimo), non rappresentano alcuna attività rilevante ai fini dell'usucapione.
Quanto poi alle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente
(sig. e sig. secondo cui il sig. Testimone_7 Testimone_8
avrebbe dimorato dal 2005 al 2014 presso Testimone_7
l'abitazione di via della Vittoria, oltre ad essere irrilevante ai fini dell'accertamento dell'usucapione richiesto dal ricorrente (cfr.
verbale in data 19/12/2021 e 20/02/2023), appare anche in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso teste geom. secondo cui Tes_8
“le condizioni del fabbricato non permettevano una stabile
residenza”.
pagina 16 di 25 Di contro, entrambi i testi di parte resistente/opponente
(sig.ra – ex - e - Testimone_1 Pt_6 Testimone_2
cognato) hanno confermato che:
- dal 1997 al 2018 lavorava presso il Convento CP_2
dell'Immacolata di Lourdes;
- dal 1998 al 2012, al termine del turno lavorativo, la sig.ra
[...]
accompagnava la signora presso la sua abitazione ad Tes_1 CP_2
NO di Piave in Via della Vittoria;
- che dal 1998 al 2012, più di una volta recandosi al lavoro alla mattina, la sig.ra andava a prendere la signora Tes_1 CP_2
presso la sua abitazione ad NO di Piave in Via della Vittoria, in quanto all'epoca non aveva la patente e la macchina;
- che, tra il 2005 e il 2012, la signora la invitava CP_2
all'interno della sua abitazione ove viveva con la sua famiglia,
soprattutto in occasione di ricorrenze, in particolare dei compleanni o festine dei bambini;
in particolare la teste ricordava i Tes_1
compleanni del figlio (nato nel 2002). Per_6
Dalle riportate testimonianze, per i profili che in questa sede interessano, risulta che almeno fino al 2012 la resistente/opponente dimorasse, unitamente alla propria famiglia nell'immobile oggetto di causa, mentre non è emerso in modo sufficientemente chiaro ed univoco che il signor abbia posto in essere, per il periodo di Parte_1
rilevanza, un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, indicativa di un'inequivoca signoria di fatto sull'immobile in questione.
pagina 17 di 25 Deve quindi ritenersi non provato che l'attore abbia avuto il possesso pubblico e continuato dell'immobile sito in NO di Piave
[BL] – località Fener, via della Vittoria n. 4 (attuale n. 6 ), piano t 1, foglio 32, particella 515. sub 7, categoria a/4, classe 3,
consistenza 6 vani, superficie catastale totale 95 mq;
escluse aree scoperte 90 mq, rendita euro 185,92, per il tempo necessario all'usucapione e pertanto la domanda di accertamento di averlo acquistato per usucapione deve essere rigettata.
Parte resistente/opponente, a fondamento della domanda di rivendicazione, depositava l'atto di compravendita del 2 novembre
1998 a rogito Notaio rep. N. 22655 Racc. n. 27777, Persona_2
registrato il 13/11/1998 al n. 288 serie IV e regolarmente trascritto
(cfr. doc. 1 resistente opponente), nonché il titolo con cui la sua
dante causa aveva a sua volta acquistato l'immobile Persona_7
il 17 luglio 1951, consistente nell'atto a rogito del Notaio di Per_5
Padova, rep. N. 22603 (cfr. doc. 14 resistente/opponente).
Rispetto a tali produzioni, il ricorrente non ha depositato titoli di acquisto dell'immobile in contestazione a favore proprio.
Deve quindi ritenersi raggiunta la prova da parte della resistente opponente di un acquisto a titolo derivativo che risale ad un atto di acquisto che copre abbondantemente il ventennio, e non risultano elementi in senso contrario che diano atto di una interruzione della proprietà in capo ai danti causa dell'odierna resistente/opponente.
pagina 18 di 25 La proprietà non si estingue per mancato utilizzo, salvo l'acquisto altrui per usucapione (ivi non dimostrato dal ricorrente).
Non è pertanto sufficiente il mero disinteresse da parte del proprietario alla perdita della proprietà immobiliare, perché essa può venire meno solo per effetto del prolungato, incompatibile ed esclusivo possesso altrui.
Come già chiarito, il ricorrente non dava la prova di avere usucapito il bene immobile oggetto di causa, la cui proprietà è
rimasta, pertanto in capo ai proprietari formali.
Inoltre, risulta documentalmente che il ricorrente non dispone di un valido titolo di acquisto, o comunque non risulta depositato nel presente procedimento.
Deve pertanto accogliersi la domanda di rivendicazione e, per l'effetto, e devono dichiararsi Controparte_1 CP_2
proprietari dell'immobile sito in NO di Piave [BL] – località
Fener, via della Vittoria n. 4 (attuale n. 6), piano t 1, foglio 32,
particella 515. sub 7, categoria a/4, classe 3, consistenza 6 vani,
superficie catastale totale 95 mq;
escluse aree scoperte 90 mq,
rendita euro 185,92 ed il sig. deve essere condannato Parte_1
alla restituzione e al rilascio del bene in favore del proprietario rivendicante.
2. Sull'indennità di occupazione
In materia di risarcimento del danno per occupazione senza titolo, la Cassazione a S.U. si è di recente espressa enucleando i seguenti principi (cfr. Cass. S.U. 33645/2022): “Nel caso di
pagina 19 di 25 occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo: a)
fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del
danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del
diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del
godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
b) se
il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il
risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è
liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
mediante il parametro del canone locativo di mercato;
c) fatto
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da
mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che,
in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in
godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone
locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più
conveniente di quello di mercato”.
Quanto all'occupazione, il ricorrente allegava di aver iniziato a possedere l'immobile dal 2005 (circostanza esclusa, essendo emerso che la resistente opponente vi viveva con la propria famiglia fino ad ottobre 2012); la ricorrente deduceva invece che in data “15 agosto
2019, in occasione della gita di Ferragosto, si fermava[no] con tutta
la famiglia presso la casa di NO ma trovava[no] modificata la
recinzione, spostato il passo carraio e cambiata la serratura
dell'ingresso” (cfr. pag. 4 della comparsa).
pagina 20 di 25 Può quindi ritenersi raggiunta la prova circa il fatto che almeno a far data dal 15/08/2019 l'immobile fosse accessibile al sig.
. Pt_1
Non è invece dato sapere in alcun modo quale fosse lo stato dell'immobile né nel momento in cui la famiglia della resistente/opponente si trasferiva a UN, né quando vi accedeva il signor . Pt_1
La stessa resistente opponente allega che a marzo 2013 scopriva che ignoti erano penetrati nella casa e che erano stati rubati elettrodomestici, abiti e gioielli e sporgevano formale denuncia-
querela presso il Comando dei Carabinieri di Quero (cfr. comparsa di costituzione).
Manca quindi la prova in ordine:
- allo stato dell'immobile e dei relativi arredi a ottobre 2012, data in cui la resistente opponente lo lasciava per trasferirsi con la famiglia a UN;
- allo stato dell'immobile e dei relativi arredi nel momento in cui il sig. iniziava a servirsene. Pt_1
Infine, dalla CTU depositata in data 01/09/2024 e dalla successiva integrazione depositata in data 16/05/2025, risulta che
(cfr. all. 13) “Lo stato di conservazione dell'immobile è scadente,
come da documentazione fotografica allegata, pareti con intonaci in
parte scrostati e datati, con il piano terra in cui si soffermano
anche gli animali (galline, oche, ..) che si muovono libere nell'area
esterna.
pagina 21 di 25 Per quanto riguarda gli impianti, vi è una caldaia a gas (con
serbatoio gas GPL interrato) datata in stato di abbandono, su alcune
stanze vi sono dei radiatori in acciaio del tipo lamellare. Anche
l'impianto elettrico è obsoleto. Non esistono certificazioni di
conformità relative agli impianti sia termico che elettrico.
Mancano alcune porte interne, alcuni vetri sono rotti, radiatori
mancanti (camera primo piano). Gli intonaci interni sono in parte
mancanti, di vecchia data. Di vecchia data sono anche gli intonaci
esterni”.
Difetta in atti la prova sia che la mancanza degli arredi e lo stato di degrado non caratterizzassero l'immobile già al momento del trasferimento della resistente/opponente, sia che essi siano imputabili al sig. . Pt_1
Premesso ciò, alla luce delle evidenti carenze impiantistiche e dello stato di degrado rilevati dal CTU, trattasi di immobile che non poteva essere concesso in locazione nè abitato dai proprietari.
Né la resistente/opponente ha in alcun modo allegato la pendenza di trattative per la vendita dello stesso o la possibilità di sfruttare altrimenti il bene.
In altre parole, alla luce dello stato dell'immobile per come descritto dal CTU e considerato che la resistente/opponente non ha provato quale fosse lo stato del medesimo al momento del suo trasferimento, manca in atti la prova della perdita della “concreta
possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o
pagina 22 di 25 indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro
corrispettivo”.
Ne consegue, pertanto, che la domanda di riconoscimento di un'indennità di occupazione deve essere rigettata.
3. Sul risarcimento del danno per il ripristino della
recinzione, del cancello e della casetta in legno, nonché per i costi
di disinfestazione, pitture interne ed esterne, ripristino dei
termosifoni e delle stufe, l'acquisto degli arredi di tutti i vani.
Anche queste domande non possono trovare accoglimento.
La resistente/opponente, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha in alcun modo provato quale fosse lo stato dell'immobile, dei suoi arredi, della recinzione, del cancello e della casetta in legno al momento del suo trasferimento, né ha articolato capitoli di prova in tal senso.
Le poche foto depositate in parte risalgono ad un tempo precedente al 2012, in parte sono inidonee allo scopo perchè non raffigurano tutte le stanze e tutti gli immobili e dotazioni ivi presenti.
In altre parole non è dato sapere se quello descritto dal CTU
sia lo stato dell'immobile sin dal momento in cui la resistente/opponente si trasferiva con la famiglia a UN o se sia il risultato dell'intervento del ricorrente o di terzi e pertanto non risulta provato, a monte, il danno.
pagina 23 di 25 Allo stesso modo, difetta la prova del tipo di cancello e di recinzione presenti sempre al momento del trasferimento, nonché della sussistenza della casetta di legno.
La domanda di risarcimento deve essere rigettata.
4. Sulle spese di lite e sulla domanda di condanna per lite
AR
La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese di lite e di CTU, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 225/2021 R.G. promossa da
(c.f. contro Parte_1 C.F._1 Controparte_1
(c.f. ), (c.f. , ogni C.F._3 CP_2 C.F._4
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
I. RIGETTA la domanda di usucapione del ricorrente;
Parte_1
II. ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di rivendicazione promossa da
(c.f. ) e, per l'effetto, CP_2 C.F._4
III. DICHIARA (c.f. proprietaria CP_2 C.F._4
dell'immobile sito in NO di Piave [BL] – località Fener, via della
Vittoria n. 4 (attuale n. 6 ), piano t 1, e identificato al Catasto
del medesimo comune al foglio 32, particella 515. sub 7, categoria a/4, classe 3, consistenza 6 vani, superficie catastale totale 95 mq;
escluse aree scoperte 90 mq, rendita euro 185,92;
IV. ON (c.f. a rilasciare il Parte_1 C.F._1
bene di cui al capo III libero da persone e/o cose proprie e a pagina 24 di 25 consegnare a (c.f. le chiavi di CP_2 C.F._4
accesso al medesimo unitamente a tutte le copie delle stesse;
V. COMPENSA le spese di lite;
VI. PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Belluno, 17/10/2025
La Giudice
dott. Irene Colladet
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