TRIB
Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/08/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Fontana Presidente dott. ssa Lara Ghermandi Giudice Relatore dott.ssa Camilla Fin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7271/2022
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CALLIPARI NATALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAMBERTINI LAMBERTO e dell'Avv. SEGALA ARIANNA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
CONVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda, pretesa, eccezione, avversaria:
In via principale, nel merito:
1) accertare e dichiarare che il Sig. non ha posto in essere le Parte_1
condotte al medesimo ascritte dal Sig. nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e Controparte_1
2259 c.c. depositato in data 19/05/2022 avanti all'Ill.mo Tribunale adito, meglio evidenziate in narrativa e da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al procedimento cautelare n. 3527/2022 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Verona e, per l'effetto
2) dichiarare inefficace il provvedimento cautelare di revoca di Parte_1
dalla carica di amministratore della società emesso dal Controparte_2
Tribunale di Verona in data 22/07/2022 all'esito del procedimento cautelare n. 3527/2022
R.G., provvedendo contestualmente alla reintegrazione dell'attore nella predetta carica.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 1) e 2),
3) accertare e dichiarare che le condotte contestate al Sig. dal Parte_1
Sig. nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e 2259 c.c. depositato in data Controparte_1
19/05/2022 avanti all'Ill.mo Tribunale adito, meglio evidenziate in narrativa e da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al procedimento cautelare n. 3527/2022 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Verona, non sono idonee a configurare giusta causa di revoca del predetto dalla carica di Amministratore della società Controparte_2
e, per l'effetto,
[...]
4) dichiarare inefficace il provvedimento cautelare di revoca di Parte_1
dalla carica di amministratore della società emesso dal Controparte_2
Tribunale di Verona in data 22/07/2022 all'esito del procedimento cautelare n. 3527/2022
R.G., provvedendo contestualmente alla reintegrazione dell'attore nella predetta carica.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.
In via istruttoria:
pagina 2 di 12 Si insiste per l'ammissione dei mezzi prova richiesti con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., nella specie prova per testi ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti.
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Verona: nel merito
- rigettate tutte le richieste, eccezioni, domande e deduzioni di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa e negli atti del giudizio
R.G. n. 3527/2022 e n. 5552/2022 del Tribunale di Verona (oltre che nei provvedimenti emessi all'esito degli stessi);
- confermare integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza reclamata emessa dal
Tribunale di Verona (Giudice dott.ssa Stefania Abbate) del 22.07.2022 nel procedimento cautelare rubricato sub R.G. 3527/2022 e di cui all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo nel giudizio R.G. 5552/2022;
- in ogni caso, confermare la revoca di da amministratore della Parte_1
società agricola con ogni conseguente statuizione. Controparte_2
In ogni caso
Con integrale refusione di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA e accessori di legge tutti.
In via istruttoria:
- Si insiste in ogni caso per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso proposte per i motivi tutti esposti in sede di terza memoria ex art. 183, co. 6., c.p.c.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione in istruttoria e di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova formulati dall'attore, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i seguenti testi: sig. sig.ra ; sig.ra Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sig.ra sig. sig. arch.
[...] Testimone_4 Testimone_5 Persona_1 Tes_6
avv. Marco Ballarini.
[...]
- Disporsi l'acquisizione integrale del fascicolo del procedimento cautelare iscritto al R.G.
n. 3527/2022 del Tribunale di Verona e del procedimento di reclamo R.G. n. 5552/2022 del Tribunale di Verona.
pagina 3 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e 2259 c.c. adiva il Tribunale di Verona Controparte_1
chiedendo la revoca giudiziale di dalla carica di amministratore Parte_1
della società e la nomina di un soggetto Parte_2
terzo quale amministratore.
Instaurato il contraddittorio con il resistente, il giudice del procedimento cautelare, nel quale era volontariamente intervenuta anche la socia di maggioranza con CP_3
ordinanza in data 22.07.2022 (poi confermata in sede di reclamo), ravvisando la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, disponeva la revoca in via d'urgenza di dalla carica di amministratore della Parte_1 [...]
rigettava invece l'istanza di nomina di un terzo Parte_2
quale amministratore della società, condannando parte resistente ed intervenuta, in solido, alla rifusione delle spese di lite.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio qui in esame , Parte_1
illustrando le ragioni che, nella sua prospettazione, avevano portato alla costituzione della società e rappresentando lo stretto legame operativo fra la Controparte_2
società e la società Azienda Agricola F.lli Recchia s.s., Controparte_2
contestava gli addebiti mossigli dal fratello , sostenendo che tutte le scelte CP_1
gestionali fossero state adottate di comune intesa fra i due TE, che Controparte_1
avesse avuto sempre libero accesso a tutti i libri e alle scritture contabili relative al sodalizio e che fosse sempre stato a conoscenza e avesse condiviso ogni operazione compiuta dal fratello , sia ordinaria che straordinaria. Parte_1
Chiedeva pertanto che venisse dichiarato inefficace il provvedimento cautelare con il quale era stata disposta la sua revoca dalla carica di amministratore della società Controparte_2
e di essere reintegrato nella stessa.
[...]
Si costituiva in giudizio contestando le prospettazioni attoree, rilevando Controparte_1
che la revoca di dalla carica di amministratore della società Parte_1
trovava fondamento su prove documentali e/o comunque su Controparte_2
circostanze non contestate da controparte, già riconosciute dai giudici chiamati a decidere in sede cautelare e di reclamo. Circostanze che davano conto: a) dell'irregolare e non corretta tenuta della contabilità, in violazione di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto
pagina 4 di 12 sociale e dalla disciplina di legge e tale da impedire al socio odierno convenuto di avere contezza della reale situazione economico-finanziaria della 2) del Controparte_2
reiterato accredito alla società (tramite molteplici bonifici bancari) di somme rinvenienti dalla società Azienda Agricola F.lli Recchia, in mancanza di ogni giustificazione.
Contestava quindi il convenuto di essere stato a conoscenza delle operazioni compiute da che esse fossero state condivise fra i TE e contestava le Parte_1
ricostruzioni contabili riportate dall'attore in citazione.
Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, con conferma delle statuizioni emesse in sede cautelare.
Assegnati i termini per memorie ex art. 183 co VI c.p.c., con ordinanza in data 27.11.2023 venivano rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa viene quindi ora in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe.
Preliminarmente deve darsi atto che la Corte d'Appello di Venezia, con provvedimento reso in sede di reclamo in data 28.09.2023 (doc.43 conv.) ha ravvisato l'impossibilità per la società di proseguire l'attività sociale, nominando quale Controparte_2
liquidatore un soggetto terzo alla compagine familiare.
Trattasi di circostanza sopravvenuta che (a prescindere dal fatto che il provvedimento, giusta quanto allegato dalle parti, risulta essere stato oggetto di ricorso per Cassazione di cui si sconosce l'esito) non può tuttavia dirsi aver determinato la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande svolte nel presente giudizio.
Premesso che si determina cessazione della materia del contendere solo ove sopravvenga una circostanza tale da far venir meno l'interesse alla pronuncia giudiziale, deve nella specie ritenersi che la nomina di un liquidatore giudiziale – pur d'ostacolo alla pronuncia di questo Tribunale in ordine alla domanda attorea di reintegrazione di Parte_1
nella carica di amministratore della società - non privi
[...] Controparte_2
l'attore dell'interesse ad una pronuncia di merito in ordine alla fondatezza delle censure mosse al suo operato e alla idoneità delle condotte ascrittegli a configurare giusta causa di revoca dalla carica di amministratore;
con i conseguenti riflessi sull'efficacia dei provvedimenti adottati in via cautelare.
Deve dunque procedersi alla disamina nel merito delle domande attoree.
pagina 5 di 12 Va rammentato che nel proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. aveva Controparte_1
allegato numerose e continue condotte illecite allegatamente poste in essere da
[...]
profittando della duplice veste di socio e amministratore della Parte_1 [...]
e di socio e amministratore dell'altra azienda di famiglia, Azienda Controparte_2
Agricola F.lli Recchia;
condotte consistenti, segnatamente: 1) nell'aver posto in essere atti dispositivi del patrimonio aziendale privi di giustificazione;
2) nel non aver provveduto ad una regolare e corretta gestione della contabilità e non aver osservato gli obblighi previsti dalla legge e dallo Statuto, così da impedire al fratello socio di avere contezza della situazione economico-finanziaria della società Controparte_2
Le censure mosse da nel ricorso cautelare, ribadite nel presente giudizio Controparte_1
di merito, devono dirsi fondate.
Quanto alle doglianze in ordine alle irregolarità gestionali, va osservato come le operazioni da cui muovono le contestazioni di non siano state oggetto di specifica Controparte_1
contestazione.
Lo stesso negli atti difensivi depositati nel presente giudizio, ha Parte_1 invero incentrato le proprie difese sull'asserita condivisione con il fratello di tutte le scelte gestionali;
non ha tuttavia negato la sussistenza in fatto delle contestate irregolarità, affermando espressamente che fra la società Azienda Agricola F.lli Recchia e la società
“vi è sempre stata una commistione economico – finanziaria” Controparte_2
(v: I memoria ex art. 183 co VI c.p.c., pag. 7), che le due compagini sociali erano di fatto trattate come un'unica realtà e che sin dal 2008 vi furono bonifici privi di giustificazione alcuna.
Nel corso del giudizio l'attore ha poi riconosciuto che “tra quello che la Controparte_2 ha versato, senza giustificazione alcuna, in favore dell'Azienda Agricola F.lli
[...]
Recchia, a mezzo bonifico bancario, e quanto da quest'ultima restituito, a mezzo bonifico bancario, vi è una differenza algebrica, in favore della seconda, pari ad € 2.070.205,00”, sostenendo tuttavia che “tale saldo non può trovare una giustificazione meramente contabile” poiché “le giustificazioni che stanno alla base di dette movimentazioni di denaro le conoscono solo i TE .” (v: I memoria ex art. 183 co VI c.p.c., pag. Pt_1
31)
pagina 6 di 12 Secondo l'assunto attoreo “La verità è che i fondi di entrambe le società non sono mai stati gestiti ed impiegati sulla base delle regole giuridiche e contabili ma, molto più semplicemente, sulla base dei desideri, dei “capricci” e del modus operandi dei TE
e . Parte_1 Controparte_1
Risulta dunque come l'attore, quale amministratore della società Controparte_2
non abbia improntato il proprio operato all'osservanza né delle norme di legge, né
[...]
degli obblighi derivanti dall'atto costitutivo della Società (v: doc. 16 att. art. 10) e dal successivo atto di donazione e modifica patti sociali (v: doc. 15 att. art. 9), a mente dei quali “Al termine di ogni anno gli amministratori redigeranno un inventario delle attività e passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il conto profitti
e perdite…”
Adempimento peraltro prescritto dall'art. 2261 c.c. e che, in quanto teso a consentire ai soci che non partecipano all'amministrazione il controllo degli affari compiuti, presuppone necessariamente il rispetto dei principi di verità, precisione e chiarezza.
Neppure vale ad escludere le irregolarità la tesi difensiva attorea a mente della quale la società semplice sarebbe obbligata unicamente alla tenuta del registro delle fatture di acquisto e vendita di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600/1973 e la tenuta di tale contabilità venne affidata alla non escludendo il rispetto di tale adempimento l'obbligo di CP_4 presentazione del rendiconto sancito dall'art. 2261 c.c. e, nella specie, anche contrattualmente ribadito.
Obbligo non adeguatamente osservato, non essendovi evidenza dell'avvenuta elaborazione di rendiconti sino all'anno 2017 ed essendo emerso in giudizio, per quelli predisposti in relazione agli anni 2017-2021, che (anche prescindere da ogni altra considerazione in ordine a poste rimaste in sospeso) vennero riportati dati numerici non pienamente riscontrabili dalle movimentazioni degli estratti conto della società e che venne in essi rappresentata una situazione nei rapporti di debito credito fra la società Controparte_2
e la società Azienda Agricola F.lli Recchia s.s. difforme da quella
[...]
successivamente accertata, essendo stata riportata un'esposizione debitoria della prima nei confronti della seconda di entità di gran lunga inferiore a quella emersa all'esito delle ricostruzioni contabili effettuate nel contraddittorio delle parti con l'ausilio di professionisti.
pagina 7 di 12 Tanto basta a ritenere sussistente una giusta causa di revoca dell'amministratore (v: Cass. civ. 6524/1994).
Né, quanto agli anni antecedenti al 2017, l'obbligo di rendiconto potrebbe ritenersi assolto con la presentazione di rendiconti “verbali”, ove si consideri che una tale modalità risulta incompatibile sia con il tenore letterale dei patti sociali – ove viene utilizzato il termine
“redigeranno” – sia con la possibilità di puntuale e concreta verifica, da parte dei soci non amministratori, della completezza e veridicità della rendicontazione.
Oltre alle risultanze degli estratti di conto corrente della società Controparte_2
depositati in atti (v: doc. 10 conv.) – che danno conto delle movimentazioni di denaro
[...]
in entrata/uscita sia nei rapporti con la società Azienda Agricola F.lli Recchia sia con i soci qui in causa - le stesse ammissioni di parte attrice confermano poi come Parte_1
abbia regolarmente posto in essere atti dispositivi del patrimonio della società
[...]
privi di giustificazione contabile, determinati da scelte anche non ancorate al perseguimento dell'oggetto sociale, con continua e reiterata commistione fra le risorse economiche della società e quelle della società Azienda Controparte_2
Agricola F.lli Recchia s.s., considerate alla stregua di unica realtà aziendale pur trattandosi, giuridicamente, di autonomi centri di imputazione ed a dispetto della diversa compagine delle due realtà societarie;
modalità gestionali che hanno condotto la società
[...]
come emerso in giudizio, ad avere un'esposizione debitoria di oltre Controparte_2
due milioni di euro nei confronti dell'Azienda Agricola F.lli Recchia s.s.
Nemmeno può assumere significato il fatto che le somme di denaro accreditate alla società fossero destinate a dare corso ai lavori di ristrutturazione della Controparte_2
trattandosi di circostanza che non può certo legittimare la violazione, Parte_3 da parte dell'amministratore, delle disposizioni normative e statutarie.
Deve peraltro ritenersi irrilevante, in questa sede, quanto esposto dalla difesa attorea in ordine ai desiderata espressi dal Prof. e dalla moglie ed ai rapporti da loro instaurati CP_2
con e con la figlia assumendo qui unicamente rilievo il Parte_1 CP_3
dato fattuale della decisione da loro assunta di addivenire alla costituzione, con i TE
di una società semplice avente quale oggetto dichiarato “l'esercizio esclusivo Pt_1
delle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c….”.
pagina 8 di 12 Attività che risulta essere stata poi effettivamente svolta con il supporto dell'Azienda
Agricola F.lli Recchia, constando documentalmente il conferimento di uve dalla società all'Azienda Agricola F.lli Recchia (v: doc. 32 att.). Controparte_2
Non può poi trovare accoglimento la tesi dell'attore secondo la Parte_1 quale le scelte adottate nell'amministrare la società non potrebbero essere oggetto di censura in quanto allegatamente frutto di piena e costante condivisione con il fratello
. CP_1
Deve innanzitutto escludersi che modalità gestionali consapevolmente adottate senza l'osservanza degli obblighi di legge e degli obblighi societari, qui contestate dal socio non amministratore, possano essere giustificate e ne possa essere consentito il perpetuarsi.
Lo stesso ha invero riconosciuto in atti che “l'operato dell'organo Parte_1
gestorio deve comunque essere conforme agli obblighi giuridici, sia specifici che di carattere generale, che sono posti a loro carico nell'espletamento dell'incarico e che derivano sia dalla legge che dallo statuto” ed altresì che grava sull'amministratore “il dovere di agire secondo la diligenza del ruolo svolto, diligenza da valutarsi con riferimento alla “natura dell'incarico” e quindi con richiamo alla diligenza professionale, di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile”.
Parametri che la gestione attorea non può all'evidenza dirsi aver rispettato, essendo qui in discussione non la discrezionalità delle scelte compiute dall'amministratore, quanto, appunto, l'avvenuta violazione degli obblighi giuridici e statutari su di lui gravanti.
Ad ogni buon conto, nel caso, nemmeno può dirsi provata una piena consapevolezza in capo a di tutti gli atti di amministrazione compiuti nel tempo dal fratello. Parte_1
Premesso che in questa sede non vengono direttamente in rilievo le operazioni assunte nel contesto dell'attività svolta dall'Azienda Agricola F.lli Recchia e pur potendosi ritenere che anche abbia condiviso le determinazioni in ordine agli acquisti Controparte_1
immobiliari e alle opere di ristrutturazione intraprese nel tempo nell'interesse dei soci e rispettivi familiari, non può tuttavia da ciò univocamente desumersi che egli fosse a conoscenza di tutte le movimentazioni di denaro eseguite dall'attore quale amministratore delle due società (essendo stato anche amministratore unico Parte_1 dell'Azienda Agricola F.lli Recchia sino al 2018), né tantomeno che ne avesse avuto pagina 9 di 12 preventiva informazione e potesse avvedersi dell'entità dell'esposizione debitoria maturata nei rapporti fra le società.
Né implica di per sé una tale conoscenza la circostanza che avesse in tesi Controparte_1
mantenuto anche direttamente contatti con le banche e che avesse personalmente seguito alcune attività della società, tanto più in un contesto di rapporti familiari al tempo improntati a fiducia e collaborazione (si osservi ad ogni buon conto come nella delibera di revoca di da socio della società – v: doc. 33 att., oggetto Controparte_1 Controparte_2
di altro procedimento che ne ha visto in via cautelare la sospensiva - v: doc. 22 conv. – si affermi che avrebbe sempre svolto attività di manovalanza, occupandosi Controparte_1
della gestione dei vigneti, del personale e dei cantieri edili, il che lascerebbe intendere – senza che ciò possa implicare un giudizio sulle capacità imprenditoriali del socio - un suo ruolo più sul piano operativo che su quello delle scelte gestionali).
Risulta dunque del tutto superfluo, ai fini della decisione, procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo, non potendo invero indurre a determinazioni di segno diverso le deposizioni di cui ai verbali depositati dalla difesa attorea in allegato alla comparsa conclusionale.
Oltre a doversi ravvisare profili di tardività nel deposito di tale documentazione, che avrebbe potuto essere prodotta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, merita in ogni caso rilevare come la deposizione della teste (che risulta essere stata Tes_3 segretaria dell'Azienda Agricola F.lli Recchia) non dia in alcun modo conto di una conoscenza in capo al convenuto di tutte le operazioni compiute dal Controparte_1
fratello amministratore, avendo ella riferito che sottoponeva a la Controparte_1
documentazione che questi le chiedeva, altrimenti no.
Né può desumersi che avesse il controllo costante di tutte le operazioni Controparte_1
bancarie dalle dimesse dichiarazioni del teste - dal gennaio 2012 all'ottobre 2020 Tes_7
direttore della filiale di Negrar della , dove avevano i rapporti Controparte_5
l'Azienda Agricola e i sig.ri (non invece la società il Pt_1 Controparte_2
cui conto risulta essere stato acceso presso Banco BPM, già – v: Controparte_6
doc. 10 conv.) - avendo egli genericamente rammentato - oltre ad incontri con entrambi i TE presso la loro azienda per la firma di contratti di finanziamento – di incontri in banca anche con e di sue richieste di informazioni sull'andamento Controparte_1
pagina 10 di 12 dell'Azienda Agricola F.lli Recchia, senza peraltro ricordare di avergli consegnato gli estratti conto.
Già poi si è detto dell'impossibilità, per il convenuto, di avvedersi della reale situazione societaria dalla disamina dei rendiconti presentati negli anni 2017-2021.
Va ad ogni buon conto rilevato - circostanza rimarcata anche nei provvedimenti emessi in sede cautelare – come risulti in causa che continuò ad operare con Parte_4 le medesime modalità gestionali anche dopo l'insorgere della conflittualità con il convenuto, quando non era ormai più ravvisabile alcuna condivisione fra i TE, come da operazioni indicate nel doc. 17 di parte convenuta, il cui compimento non risulta in fatto contestato.
Per quanto si tratti di questione estranea all'oggetto del presente giudizio, non sembrano invece potersi dire improntate alle medesime modalità gestionali le operazioni compiute da dovendosi rilevare come i versamenti eseguiti dalla Azienda Persona_2
Agricola F.lli Recchia alla società non paiano privi di Controparte_2
giustificazione, risultando avvenuti in pagamento o quale anticipo di conferimento uve (v: doc. 41 conv.) - in linea con quanto avvenuto anche negli anni precedenti (v: doc. 32 di parte attrice) - e come non possa costituire motivo di censura l'utilizzo delle somme versate al detto titolo per il pagamento del mutuo contratto dalla società Palazzo Bertoldi
Stefani s.s.
Merita peraltro rilevare come, nel quadro di conflittualità insorto fra le parti qui in causa, risulti in atti che la documentazione amministrativa, contabile e finanziaria relativa alla società - che secondo gli assunti attorei sarebbe stata in Controparte_2
precedenza conservata presso la sede dell'Azienda Agricola F.lli Recchia e l'accesso alla quale non sarebbe in tesi stato mai impedito al convenuto - nel mese di gennaio 2022 venne trasferita in apposito locale chiuso a chiave. Locale al quale non Controparte_1 aveva all'evidenza accesso, tanto che proprio nel gennaio 2022 inoltrò richieste di accesso alla documentazione arrivando in seguito ad instaurare, nel maggio 2022, ricorso ex art
700 c.p.c. e 2261 c.c. per la ritenuta limitata disponibilità della controparte a mettere a disposizione quanto richiesto;
procedimento poi definito con ordinanza di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more ottenuto la disponibilità Parte_1 dell'intera documentazione esistente.
pagina 11 di 12 Proprio all'esito della disamina documentale compiuta da con l'ausilio di Controparte_1
professionisti risultano essere state contestate le violazioni di cui si detto in precedenza.
Sulla scorta delle risultanze emerse non possono quindi che essere rigettate le domande attoree, ricorrendo condotte atte ad integrare, ex art. 2259 c.c., giusta causa di revoca di dalla carica di amministratore della società Parte_1 Controparte_2
[...]
Devono dunque trovare integrale conferma i provvedimenti già emessi in sede cautelare.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM
55/2014 e ss.mm. tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
La sussistenza di condotte integranti giusta causa per la revoca di Parte_1
dalla carica di amministratore della società con conseguente Controparte_2
rigetto delle domande attoree e conferma dei provvedimenti emessi in sede cautelare.
CONDANNA
L'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
spese che liquida in €12.000,00 per compenso, oltre al 15% spese Controparte_1
generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 01.08.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Lara Ghermandi Il Presidente
dott. Francesco Fontana
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Fontana Presidente dott. ssa Lara Ghermandi Giudice Relatore dott.ssa Camilla Fin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7271/2022
promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CALLIPARI NATALE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTORE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. LAMBERTINI LAMBERTO e dell'Avv. SEGALA ARIANNA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio come da mandato agli atti del fascicolo telematico
CONVENUTO
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni domanda, pretesa, eccezione, avversaria:
In via principale, nel merito:
1) accertare e dichiarare che il Sig. non ha posto in essere le Parte_1
condotte al medesimo ascritte dal Sig. nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e Controparte_1
2259 c.c. depositato in data 19/05/2022 avanti all'Ill.mo Tribunale adito, meglio evidenziate in narrativa e da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al procedimento cautelare n. 3527/2022 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Verona e, per l'effetto
2) dichiarare inefficace il provvedimento cautelare di revoca di Parte_1
dalla carica di amministratore della società emesso dal Controparte_2
Tribunale di Verona in data 22/07/2022 all'esito del procedimento cautelare n. 3527/2022
R.G., provvedendo contestualmente alla reintegrazione dell'attore nella predetta carica.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni di cui ai punti 1) e 2),
3) accertare e dichiarare che le condotte contestate al Sig. dal Parte_1
Sig. nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e 2259 c.c. depositato in data Controparte_1
19/05/2022 avanti all'Ill.mo Tribunale adito, meglio evidenziate in narrativa e da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al procedimento cautelare n. 3527/2022 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Verona, non sono idonee a configurare giusta causa di revoca del predetto dalla carica di Amministratore della società Controparte_2
e, per l'effetto,
[...]
4) dichiarare inefficace il provvedimento cautelare di revoca di Parte_1
dalla carica di amministratore della società emesso dal Controparte_2
Tribunale di Verona in data 22/07/2022 all'esito del procedimento cautelare n. 3527/2022
R.G., provvedendo contestualmente alla reintegrazione dell'attore nella predetta carica.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.
In via istruttoria:
pagina 2 di 12 Si insiste per l'ammissione dei mezzi prova richiesti con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., nella specie prova per testi ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., da intendersi ivi integralmente riportati e trascritti.
Per parte convenuta:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Verona: nel merito
- rigettate tutte le richieste, eccezioni, domande e deduzioni di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni indicate in narrativa e negli atti del giudizio
R.G. n. 3527/2022 e n. 5552/2022 del Tribunale di Verona (oltre che nei provvedimenti emessi all'esito degli stessi);
- confermare integralmente le statuizioni di cui all'ordinanza reclamata emessa dal
Tribunale di Verona (Giudice dott.ssa Stefania Abbate) del 22.07.2022 nel procedimento cautelare rubricato sub R.G. 3527/2022 e di cui all'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo nel giudizio R.G. 5552/2022;
- in ogni caso, confermare la revoca di da amministratore della Parte_1
società agricola con ogni conseguente statuizione. Controparte_2
In ogni caso
Con integrale refusione di spese e compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA e accessori di legge tutti.
In via istruttoria:
- Si insiste in ogni caso per il rigetto delle istanze istruttorie ex adverso proposte per i motivi tutti esposti in sede di terza memoria ex art. 183, co. 6., c.p.c.
Nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione in istruttoria e di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova formulati dall'attore, si chiede di essere ammessi alla prova contraria, con i seguenti testi: sig. sig.ra ; sig.ra Tes_1 Testimone_2 Tes_3
sig.ra sig. sig. arch.
[...] Testimone_4 Testimone_5 Persona_1 Tes_6
avv. Marco Ballarini.
[...]
- Disporsi l'acquisizione integrale del fascicolo del procedimento cautelare iscritto al R.G.
n. 3527/2022 del Tribunale di Verona e del procedimento di reclamo R.G. n. 5552/2022 del Tribunale di Verona.
pagina 3 di 12 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. e 2259 c.c. adiva il Tribunale di Verona Controparte_1
chiedendo la revoca giudiziale di dalla carica di amministratore Parte_1
della società e la nomina di un soggetto Parte_2
terzo quale amministratore.
Instaurato il contraddittorio con il resistente, il giudice del procedimento cautelare, nel quale era volontariamente intervenuta anche la socia di maggioranza con CP_3
ordinanza in data 22.07.2022 (poi confermata in sede di reclamo), ravvisando la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, disponeva la revoca in via d'urgenza di dalla carica di amministratore della Parte_1 [...]
rigettava invece l'istanza di nomina di un terzo Parte_2
quale amministratore della società, condannando parte resistente ed intervenuta, in solido, alla rifusione delle spese di lite.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio qui in esame , Parte_1
illustrando le ragioni che, nella sua prospettazione, avevano portato alla costituzione della società e rappresentando lo stretto legame operativo fra la Controparte_2
società e la società Azienda Agricola F.lli Recchia s.s., Controparte_2
contestava gli addebiti mossigli dal fratello , sostenendo che tutte le scelte CP_1
gestionali fossero state adottate di comune intesa fra i due TE, che Controparte_1
avesse avuto sempre libero accesso a tutti i libri e alle scritture contabili relative al sodalizio e che fosse sempre stato a conoscenza e avesse condiviso ogni operazione compiuta dal fratello , sia ordinaria che straordinaria. Parte_1
Chiedeva pertanto che venisse dichiarato inefficace il provvedimento cautelare con il quale era stata disposta la sua revoca dalla carica di amministratore della società Controparte_2
e di essere reintegrato nella stessa.
[...]
Si costituiva in giudizio contestando le prospettazioni attoree, rilevando Controparte_1
che la revoca di dalla carica di amministratore della società Parte_1
trovava fondamento su prove documentali e/o comunque su Controparte_2
circostanze non contestate da controparte, già riconosciute dai giudici chiamati a decidere in sede cautelare e di reclamo. Circostanze che davano conto: a) dell'irregolare e non corretta tenuta della contabilità, in violazione di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto
pagina 4 di 12 sociale e dalla disciplina di legge e tale da impedire al socio odierno convenuto di avere contezza della reale situazione economico-finanziaria della 2) del Controparte_2
reiterato accredito alla società (tramite molteplici bonifici bancari) di somme rinvenienti dalla società Azienda Agricola F.lli Recchia, in mancanza di ogni giustificazione.
Contestava quindi il convenuto di essere stato a conoscenza delle operazioni compiute da che esse fossero state condivise fra i TE e contestava le Parte_1
ricostruzioni contabili riportate dall'attore in citazione.
Concludeva quindi chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, con conferma delle statuizioni emesse in sede cautelare.
Assegnati i termini per memorie ex art. 183 co VI c.p.c., con ordinanza in data 27.11.2023 venivano rigettate le istanze istruttorie di parte attrice e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa viene quindi ora in decisione sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe.
Preliminarmente deve darsi atto che la Corte d'Appello di Venezia, con provvedimento reso in sede di reclamo in data 28.09.2023 (doc.43 conv.) ha ravvisato l'impossibilità per la società di proseguire l'attività sociale, nominando quale Controparte_2
liquidatore un soggetto terzo alla compagine familiare.
Trattasi di circostanza sopravvenuta che (a prescindere dal fatto che il provvedimento, giusta quanto allegato dalle parti, risulta essere stato oggetto di ricorso per Cassazione di cui si sconosce l'esito) non può tuttavia dirsi aver determinato la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande svolte nel presente giudizio.
Premesso che si determina cessazione della materia del contendere solo ove sopravvenga una circostanza tale da far venir meno l'interesse alla pronuncia giudiziale, deve nella specie ritenersi che la nomina di un liquidatore giudiziale – pur d'ostacolo alla pronuncia di questo Tribunale in ordine alla domanda attorea di reintegrazione di Parte_1
nella carica di amministratore della società - non privi
[...] Controparte_2
l'attore dell'interesse ad una pronuncia di merito in ordine alla fondatezza delle censure mosse al suo operato e alla idoneità delle condotte ascrittegli a configurare giusta causa di revoca dalla carica di amministratore;
con i conseguenti riflessi sull'efficacia dei provvedimenti adottati in via cautelare.
Deve dunque procedersi alla disamina nel merito delle domande attoree.
pagina 5 di 12 Va rammentato che nel proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. aveva Controparte_1
allegato numerose e continue condotte illecite allegatamente poste in essere da
[...]
profittando della duplice veste di socio e amministratore della Parte_1 [...]
e di socio e amministratore dell'altra azienda di famiglia, Azienda Controparte_2
Agricola F.lli Recchia;
condotte consistenti, segnatamente: 1) nell'aver posto in essere atti dispositivi del patrimonio aziendale privi di giustificazione;
2) nel non aver provveduto ad una regolare e corretta gestione della contabilità e non aver osservato gli obblighi previsti dalla legge e dallo Statuto, così da impedire al fratello socio di avere contezza della situazione economico-finanziaria della società Controparte_2
Le censure mosse da nel ricorso cautelare, ribadite nel presente giudizio Controparte_1
di merito, devono dirsi fondate.
Quanto alle doglianze in ordine alle irregolarità gestionali, va osservato come le operazioni da cui muovono le contestazioni di non siano state oggetto di specifica Controparte_1
contestazione.
Lo stesso negli atti difensivi depositati nel presente giudizio, ha Parte_1 invero incentrato le proprie difese sull'asserita condivisione con il fratello di tutte le scelte gestionali;
non ha tuttavia negato la sussistenza in fatto delle contestate irregolarità, affermando espressamente che fra la società Azienda Agricola F.lli Recchia e la società
“vi è sempre stata una commistione economico – finanziaria” Controparte_2
(v: I memoria ex art. 183 co VI c.p.c., pag. 7), che le due compagini sociali erano di fatto trattate come un'unica realtà e che sin dal 2008 vi furono bonifici privi di giustificazione alcuna.
Nel corso del giudizio l'attore ha poi riconosciuto che “tra quello che la Controparte_2 ha versato, senza giustificazione alcuna, in favore dell'Azienda Agricola F.lli
[...]
Recchia, a mezzo bonifico bancario, e quanto da quest'ultima restituito, a mezzo bonifico bancario, vi è una differenza algebrica, in favore della seconda, pari ad € 2.070.205,00”, sostenendo tuttavia che “tale saldo non può trovare una giustificazione meramente contabile” poiché “le giustificazioni che stanno alla base di dette movimentazioni di denaro le conoscono solo i TE .” (v: I memoria ex art. 183 co VI c.p.c., pag. Pt_1
31)
pagina 6 di 12 Secondo l'assunto attoreo “La verità è che i fondi di entrambe le società non sono mai stati gestiti ed impiegati sulla base delle regole giuridiche e contabili ma, molto più semplicemente, sulla base dei desideri, dei “capricci” e del modus operandi dei TE
e . Parte_1 Controparte_1
Risulta dunque come l'attore, quale amministratore della società Controparte_2
non abbia improntato il proprio operato all'osservanza né delle norme di legge, né
[...]
degli obblighi derivanti dall'atto costitutivo della Società (v: doc. 16 att. art. 10) e dal successivo atto di donazione e modifica patti sociali (v: doc. 15 att. art. 9), a mente dei quali “Al termine di ogni anno gli amministratori redigeranno un inventario delle attività e passività sociali, sulla scorta del quale e della contabilità sociale formerà il conto profitti
e perdite…”
Adempimento peraltro prescritto dall'art. 2261 c.c. e che, in quanto teso a consentire ai soci che non partecipano all'amministrazione il controllo degli affari compiuti, presuppone necessariamente il rispetto dei principi di verità, precisione e chiarezza.
Neppure vale ad escludere le irregolarità la tesi difensiva attorea a mente della quale la società semplice sarebbe obbligata unicamente alla tenuta del registro delle fatture di acquisto e vendita di cui all'art. 18 D.P.R. n. 600/1973 e la tenuta di tale contabilità venne affidata alla non escludendo il rispetto di tale adempimento l'obbligo di CP_4 presentazione del rendiconto sancito dall'art. 2261 c.c. e, nella specie, anche contrattualmente ribadito.
Obbligo non adeguatamente osservato, non essendovi evidenza dell'avvenuta elaborazione di rendiconti sino all'anno 2017 ed essendo emerso in giudizio, per quelli predisposti in relazione agli anni 2017-2021, che (anche prescindere da ogni altra considerazione in ordine a poste rimaste in sospeso) vennero riportati dati numerici non pienamente riscontrabili dalle movimentazioni degli estratti conto della società e che venne in essi rappresentata una situazione nei rapporti di debito credito fra la società Controparte_2
e la società Azienda Agricola F.lli Recchia s.s. difforme da quella
[...]
successivamente accertata, essendo stata riportata un'esposizione debitoria della prima nei confronti della seconda di entità di gran lunga inferiore a quella emersa all'esito delle ricostruzioni contabili effettuate nel contraddittorio delle parti con l'ausilio di professionisti.
pagina 7 di 12 Tanto basta a ritenere sussistente una giusta causa di revoca dell'amministratore (v: Cass. civ. 6524/1994).
Né, quanto agli anni antecedenti al 2017, l'obbligo di rendiconto potrebbe ritenersi assolto con la presentazione di rendiconti “verbali”, ove si consideri che una tale modalità risulta incompatibile sia con il tenore letterale dei patti sociali – ove viene utilizzato il termine
“redigeranno” – sia con la possibilità di puntuale e concreta verifica, da parte dei soci non amministratori, della completezza e veridicità della rendicontazione.
Oltre alle risultanze degli estratti di conto corrente della società Controparte_2
depositati in atti (v: doc. 10 conv.) – che danno conto delle movimentazioni di denaro
[...]
in entrata/uscita sia nei rapporti con la società Azienda Agricola F.lli Recchia sia con i soci qui in causa - le stesse ammissioni di parte attrice confermano poi come Parte_1
abbia regolarmente posto in essere atti dispositivi del patrimonio della società
[...]
privi di giustificazione contabile, determinati da scelte anche non ancorate al perseguimento dell'oggetto sociale, con continua e reiterata commistione fra le risorse economiche della società e quelle della società Azienda Controparte_2
Agricola F.lli Recchia s.s., considerate alla stregua di unica realtà aziendale pur trattandosi, giuridicamente, di autonomi centri di imputazione ed a dispetto della diversa compagine delle due realtà societarie;
modalità gestionali che hanno condotto la società
[...]
come emerso in giudizio, ad avere un'esposizione debitoria di oltre Controparte_2
due milioni di euro nei confronti dell'Azienda Agricola F.lli Recchia s.s.
Nemmeno può assumere significato il fatto che le somme di denaro accreditate alla società fossero destinate a dare corso ai lavori di ristrutturazione della Controparte_2
trattandosi di circostanza che non può certo legittimare la violazione, Parte_3 da parte dell'amministratore, delle disposizioni normative e statutarie.
Deve peraltro ritenersi irrilevante, in questa sede, quanto esposto dalla difesa attorea in ordine ai desiderata espressi dal Prof. e dalla moglie ed ai rapporti da loro instaurati CP_2
con e con la figlia assumendo qui unicamente rilievo il Parte_1 CP_3
dato fattuale della decisione da loro assunta di addivenire alla costituzione, con i TE
di una società semplice avente quale oggetto dichiarato “l'esercizio esclusivo Pt_1
delle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c….”.
pagina 8 di 12 Attività che risulta essere stata poi effettivamente svolta con il supporto dell'Azienda
Agricola F.lli Recchia, constando documentalmente il conferimento di uve dalla società all'Azienda Agricola F.lli Recchia (v: doc. 32 att.). Controparte_2
Non può poi trovare accoglimento la tesi dell'attore secondo la Parte_1 quale le scelte adottate nell'amministrare la società non potrebbero essere oggetto di censura in quanto allegatamente frutto di piena e costante condivisione con il fratello
. CP_1
Deve innanzitutto escludersi che modalità gestionali consapevolmente adottate senza l'osservanza degli obblighi di legge e degli obblighi societari, qui contestate dal socio non amministratore, possano essere giustificate e ne possa essere consentito il perpetuarsi.
Lo stesso ha invero riconosciuto in atti che “l'operato dell'organo Parte_1
gestorio deve comunque essere conforme agli obblighi giuridici, sia specifici che di carattere generale, che sono posti a loro carico nell'espletamento dell'incarico e che derivano sia dalla legge che dallo statuto” ed altresì che grava sull'amministratore “il dovere di agire secondo la diligenza del ruolo svolto, diligenza da valutarsi con riferimento alla “natura dell'incarico” e quindi con richiamo alla diligenza professionale, di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile”.
Parametri che la gestione attorea non può all'evidenza dirsi aver rispettato, essendo qui in discussione non la discrezionalità delle scelte compiute dall'amministratore, quanto, appunto, l'avvenuta violazione degli obblighi giuridici e statutari su di lui gravanti.
Ad ogni buon conto, nel caso, nemmeno può dirsi provata una piena consapevolezza in capo a di tutti gli atti di amministrazione compiuti nel tempo dal fratello. Parte_1
Premesso che in questa sede non vengono direttamente in rilievo le operazioni assunte nel contesto dell'attività svolta dall'Azienda Agricola F.lli Recchia e pur potendosi ritenere che anche abbia condiviso le determinazioni in ordine agli acquisti Controparte_1
immobiliari e alle opere di ristrutturazione intraprese nel tempo nell'interesse dei soci e rispettivi familiari, non può tuttavia da ciò univocamente desumersi che egli fosse a conoscenza di tutte le movimentazioni di denaro eseguite dall'attore quale amministratore delle due società (essendo stato anche amministratore unico Parte_1 dell'Azienda Agricola F.lli Recchia sino al 2018), né tantomeno che ne avesse avuto pagina 9 di 12 preventiva informazione e potesse avvedersi dell'entità dell'esposizione debitoria maturata nei rapporti fra le società.
Né implica di per sé una tale conoscenza la circostanza che avesse in tesi Controparte_1
mantenuto anche direttamente contatti con le banche e che avesse personalmente seguito alcune attività della società, tanto più in un contesto di rapporti familiari al tempo improntati a fiducia e collaborazione (si osservi ad ogni buon conto come nella delibera di revoca di da socio della società – v: doc. 33 att., oggetto Controparte_1 Controparte_2
di altro procedimento che ne ha visto in via cautelare la sospensiva - v: doc. 22 conv. – si affermi che avrebbe sempre svolto attività di manovalanza, occupandosi Controparte_1
della gestione dei vigneti, del personale e dei cantieri edili, il che lascerebbe intendere – senza che ciò possa implicare un giudizio sulle capacità imprenditoriali del socio - un suo ruolo più sul piano operativo che su quello delle scelte gestionali).
Risulta dunque del tutto superfluo, ai fini della decisione, procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori al riguardo, non potendo invero indurre a determinazioni di segno diverso le deposizioni di cui ai verbali depositati dalla difesa attorea in allegato alla comparsa conclusionale.
Oltre a doversi ravvisare profili di tardività nel deposito di tale documentazione, che avrebbe potuto essere prodotta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, merita in ogni caso rilevare come la deposizione della teste (che risulta essere stata Tes_3 segretaria dell'Azienda Agricola F.lli Recchia) non dia in alcun modo conto di una conoscenza in capo al convenuto di tutte le operazioni compiute dal Controparte_1
fratello amministratore, avendo ella riferito che sottoponeva a la Controparte_1
documentazione che questi le chiedeva, altrimenti no.
Né può desumersi che avesse il controllo costante di tutte le operazioni Controparte_1
bancarie dalle dimesse dichiarazioni del teste - dal gennaio 2012 all'ottobre 2020 Tes_7
direttore della filiale di Negrar della , dove avevano i rapporti Controparte_5
l'Azienda Agricola e i sig.ri (non invece la società il Pt_1 Controparte_2
cui conto risulta essere stato acceso presso Banco BPM, già – v: Controparte_6
doc. 10 conv.) - avendo egli genericamente rammentato - oltre ad incontri con entrambi i TE presso la loro azienda per la firma di contratti di finanziamento – di incontri in banca anche con e di sue richieste di informazioni sull'andamento Controparte_1
pagina 10 di 12 dell'Azienda Agricola F.lli Recchia, senza peraltro ricordare di avergli consegnato gli estratti conto.
Già poi si è detto dell'impossibilità, per il convenuto, di avvedersi della reale situazione societaria dalla disamina dei rendiconti presentati negli anni 2017-2021.
Va ad ogni buon conto rilevato - circostanza rimarcata anche nei provvedimenti emessi in sede cautelare – come risulti in causa che continuò ad operare con Parte_4 le medesime modalità gestionali anche dopo l'insorgere della conflittualità con il convenuto, quando non era ormai più ravvisabile alcuna condivisione fra i TE, come da operazioni indicate nel doc. 17 di parte convenuta, il cui compimento non risulta in fatto contestato.
Per quanto si tratti di questione estranea all'oggetto del presente giudizio, non sembrano invece potersi dire improntate alle medesime modalità gestionali le operazioni compiute da dovendosi rilevare come i versamenti eseguiti dalla Azienda Persona_2
Agricola F.lli Recchia alla società non paiano privi di Controparte_2
giustificazione, risultando avvenuti in pagamento o quale anticipo di conferimento uve (v: doc. 41 conv.) - in linea con quanto avvenuto anche negli anni precedenti (v: doc. 32 di parte attrice) - e come non possa costituire motivo di censura l'utilizzo delle somme versate al detto titolo per il pagamento del mutuo contratto dalla società Palazzo Bertoldi
Stefani s.s.
Merita peraltro rilevare come, nel quadro di conflittualità insorto fra le parti qui in causa, risulti in atti che la documentazione amministrativa, contabile e finanziaria relativa alla società - che secondo gli assunti attorei sarebbe stata in Controparte_2
precedenza conservata presso la sede dell'Azienda Agricola F.lli Recchia e l'accesso alla quale non sarebbe in tesi stato mai impedito al convenuto - nel mese di gennaio 2022 venne trasferita in apposito locale chiuso a chiave. Locale al quale non Controparte_1 aveva all'evidenza accesso, tanto che proprio nel gennaio 2022 inoltrò richieste di accesso alla documentazione arrivando in seguito ad instaurare, nel maggio 2022, ricorso ex art
700 c.p.c. e 2261 c.c. per la ritenuta limitata disponibilità della controparte a mettere a disposizione quanto richiesto;
procedimento poi definito con ordinanza di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more ottenuto la disponibilità Parte_1 dell'intera documentazione esistente.
pagina 11 di 12 Proprio all'esito della disamina documentale compiuta da con l'ausilio di Controparte_1
professionisti risultano essere state contestate le violazioni di cui si detto in precedenza.
Sulla scorta delle risultanze emerse non possono quindi che essere rigettate le domande attoree, ricorrendo condotte atte ad integrare, ex art. 2259 c.c., giusta causa di revoca di dalla carica di amministratore della società Parte_1 Controparte_2
[...]
Devono dunque trovare integrale conferma i provvedimenti già emessi in sede cautelare.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM
55/2014 e ss.mm. tenendo conto che non è stata svolta attività istruttoria, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA
La sussistenza di condotte integranti giusta causa per la revoca di Parte_1
dalla carica di amministratore della società con conseguente Controparte_2
rigetto delle domande attoree e conferma dei provvedimenti emessi in sede cautelare.
CONDANNA
L'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1
spese che liquida in €12.000,00 per compenso, oltre al 15% spese Controparte_1
generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 01.08.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Lara Ghermandi Il Presidente
dott. Francesco Fontana
pagina 12 di 12