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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella controversia, iscritta al n. 2613/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Maurizio Musci;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Luigi Laraia;
Controparte_1
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PROCURA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani;
CP_2
- INTERVENTORE EX LEGE - conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.6.2020, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge con cui aveva contratto Controparte_1
1 matrimonio concordatario in Andria il 29.3.2008. Dall'unione dei coniugi nascevano due figli, il 5.9.2008 e il 7.12.2011. Per_1 Persona_2
Domandava dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, a cui assegnare la casa familiare, regolamentarsi le modalità di incontro con il padre, tenendo conto del domicilio di questo, porre a carico del resistente un assegno mensile di € 400,00, a titolo di concorso per il solo mantenimento dei due figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, disporsi il pagamento, a carico del resistente, del
50% della rata del mutuo, così come convenzionalmente dovuto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il resistente non opponendosi alla separazione, alla cui domanda espressamente aderiva, ma chiedeva rigettarsi la richiesta della ricorrente di disporre a proprio carico il pagamento del 50% del mutuo per la casa familiare, disporsi nulla doversi alla a titolo di mantenimento, disporre l'affido condiviso dei figli minori, Pt_1 con loro collocazione preferenziale presso la residenza della madre, regolamentando le modalità di vista e incontro con il resistente, disporre a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, il versamento di complessivi € 340,00 mensili (€
170,00 per ciascuno di essi) oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e ludiche), purché previamente concordate e giustificate;
-
A seguito dell'udienza del 2.2.2021 di comparizione dei coniugi, il Presidente f.f. del
Tribunale, con provvedimento del 19.2.2021, dato atto della infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, assumeva i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo che i figli minori fossero affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale, regolamentando le modalità di incontro con il padre, a carico del quale poneva per il mantenimento dei minori il versamento della somma di € 500,00 mensili (pari ad euro € 250,00 per ciascun figlio), importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo- ricreative per il minore, purché previamente concordate tra i coniugi e documentate.
Il Presidente, quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo. Era garantito l'intervento in causa al P.M..
Passato il giudizio alla fase contenziosa, nel corso della lunga istruttoria, era fissata, su richiesta delle parti, udienza di precisazione delle conclusioni sullo status; con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.11.2024 entrambe le parti precisavano le conclusioni sullo status e il G.I., con provvedimento del 14.12.2024,
2 tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica, in applicazione del principio espresso dalla Corte di legittimità nella Ordinanza n.
20323 del 26.7.2019.
Motivi della decisione
Preliminarmente reputa il Collegio ammissibile la pronuncia parziale sul solo status delle parti. Appare opportuno porre in evidenza, a tal proposito, che con riferimento alla pronuncia di sentenza non definitiva limitata alla sola separazione personale, già prima dell'intervento normativo del 2005, in applicazione della disposizione di cui all'art. 277, comma 2, c.p.c., il Supremo Collegio individuava un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegiava motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale.
Il legislatore, recependo il predetto insegnamento giurisprudenziale all'art. 709 bis c.p.c., introdotto dall'art. 2 comma 3, lett. e-ter, del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni nella L. n. 80/2005, come modificato dall'art. 1, comma 4, della L. n.
263/2005, prevede espressamente che nel caso in cui il processo debba continuare per le ulteriori questioni controverse tra le parti, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione, avverso la quale è ammesso soltanto appello immediato.
Ebbene sulla base del testo normativo, al giudice spetta verificare se e in che termini “il processo debba continuare” per le ulteriori domande proposte dalle parti. Da ciò consegue che il giudice del merito, in applicazione dell'art. 277, comma 2, c.p.c., può limitare la decisione alla domanda di separazione, se ciò risponda ad un apprezzabile interesse della parte e se, ad onta della possibilità di definire la questione relativa allo status, ritenga necessaria un'ulteriore fase di acquisizione delle prove per l'istruzione delle altre domande formulate dai coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. Un. 4 dicembre 2001
n.15279, Cass. Civ. Sez. Un. 3 dicembre 2001, n. 15248, Cass. Civ., Sez. I 6 febbraio
2003 n. 1743).
È indubbio, peraltro, l'interesse che uno o entrambi i coniugi possono avere in ordine all'accertamento della loro separazione ed al tempestivo passaggio in giudicato della relativa statuizione che li legittimerebbe – con il decorso del termine previsto dall'art. 3
n.2 lett.b) legge n.898/1970 - alla proposizione della domanda di divorzio, senza che ciò possa in alcun modo condizionare le altre istanze formulate nel giudizio di separazione.
Nel caso di specie è ravvisabile quell'apprezzabile interesse alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, dovendo il giudizio proseguire in merito alle modalità di affidamento dei figli minori.
3 Ciò premesso, nel merito, ad avviso del Tribunale sussistono sicuramente nella fattispecie i presupposti per la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi.
La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
“In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21.1.2014, conf. Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 5.8.2020).
Nella fattispecie in esame, invero, la ricorrente ha proposto la domanda principale di separazione a cui il resistente ha aderito nel costituirsi in giudizio.
Ecco che emergono inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis. Così, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, di fronte ai contrasti tra le parti, che supportano la conclusione di una impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi, deve essere disposta la separazione personale di e ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.. Parte_1 Controparte_1
Al contrario, appare necessario un approfondimento istruttorio con riferimento alle altre questioni proposte dalle parti, per cui va disposta con separata ordinanza la prosecuzione della causa dinanzi al G.I..
La regolamentazione delle spese del presente giudizio va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2613/2020 r.g. sulla domanda principale proposta da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato il 22.6.2020, garantito l'intervento in causa al P.M., così provvede:
1) dispone la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., sposatisi con rito concordatario in Andria il 29.3.2008
(atto n. 8, parte II, serie A, anno 2008);
4 2) provvede in ordine alle ulteriori domande con separata ordinanza;
3) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali.
Così deciso in Trani, il 7.1.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Anna Altamura Giuseppe Rana
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