TRIB
Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/11/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1182/2024
Oggi 28 novembre 2024 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per 'avv. MARIO MAZZIOTTI Parte_1
per l'avv. MATTEO MORASCHINI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Villani per delega orale.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita alla discussione.
L'avv. Mazziotti richiama le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Osserva come il fatto che si tratti di un contratto di franchising non osta all'applicabilità dell'art. 29 e sul punto richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
26881/2024. Sottolinea inoltre come il lavoratore continui a lavorare alle dipendenze di Contr altra società che ad oggi utilizza il marchio
L'avv. Moraschini insiste per il rigetto del ricorso richiamando le difese di cui alla memoria. Sottolinea come le pattuizioni contrattuali non sono tali da permettere Contr un'ingerenza di nei confronti della società né da realizzare una dipendenza economica di Logistica o un decentramento produttivo.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del
28/11/2024 ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1182/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARIO MAZZIOTTI, GIUSEPPE CIVALE e SIMONA PELUSO
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARCO VILLANI
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il signor ha lavorato alle dipendenze di dall' 11 Parte_1 CP_3 agosto 2022 al 31 marzo 2023 svolgendo le mansioni di autista, addetto alla consegna dei pacchi. L'attività veniva eseguita nell'ambito in un contratto di appalto in essere tra e A sua volta era legata a CP_3 Controparte_4 Controparte_4 [...] da un contratto di franchinsig e, dunque, la lavoratrice svolgeva le sue mansioni CP_1 Contr utilizzato beni e strumenti a marchio
2. Cessato il rapporto di lavoro, al ricorrente non veniva pagata la mensilità di marzo
2023, se non limitatamente all'importo di € 1.500, corrisposto direttamente da
[...]
CP_4
Pag. 2 di 8 3. Il lavoratore proponeva così ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di e CP_3
– il primo quale debitore principale e la seconda quale responsabile Controparte_4 solidale ex art. 29 d. lgs. 276/2003 – chiedendone la condanna al pagamento dell'importo lordo di € 3.257,98 a titolo di saldo della busta paga di marzo 2023.
4. Il Tribunale di Ivrea accoglieva il ricorso monitorio proposto.
5. Il lavoratore proponeva, infine, il presente giudizio osservando come nel caso di
Contr specie, a prescindere dal nomen iuris attribuito da e alle Controparte_4 pattuizioni tra loro convenute, ci si trovava innanzi ad un'ipotesi di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro (formalmente di e utilizzazione della CP_3
Contr prestazione ( atteso che, in forza delle previsioni contrattuali: 1) Controparte_4
Contr era obbligata ad effettuare per conto di il servizio di trasporto espresso e logistica nella zona assegnatale in via esclusiva;
2) l'esecuzione del trasporto, sia per quanto riguarda le modalità operative che per quanto riguarda le tempistiche, era disciplinato da
Contr
3) era previsto un compenso unitario prestabilito, correlato alle consegne;
4)
l'oggetto del contratto era rappresentato da una serie indeterminata di servizi di trasporto collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, volta a realizzare un piano di carattere continuativo, sistematico e protratto nel tempo, per raggiungere i target annuali, peso e spedizione, con previsione di penali nel caso di mancato Contr Contr raggiungimento da pagare a 5) stabiliva le caratteristiche dovevano avere i mezzi utilizzati da pena il pagamento di penali;
6) era prevista Controparte_4 Contr un'esclusiva in favore di con conseguente ipotesi di monocommittenza.
5.1 Secondo la tesi del ricorrente, dunque, doveva trovare applicazione l'art. 29 d.lgs. Contr 276/2003 con la conseguenza che risultava solidalmente responsabile per le somme ancora dovute al lavoratore posto che né né Controparte_4 CP_3 avevano pagato l'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Ivrea.
Contr
6. si costituiva nel giudizio osservando come tra sé e non
Controparte_4 fosse intercorso alcun contratto di appalto. Invero non svolgerebbe Controparte_1
Contr alcuna attività di trasporto ma sarebbe solo la titolare esclusiva del marchio . Le due società avevano, infatti, concluso un contratto di franchising che attribuiva a
Contr il diritto di utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi
Controparte_4 detenuti da . Quest'ultima rimaneva, invece, del tutto estranea all'attività di CP_1
Contr trasporto, gestita autonomamente da Considerato, dunque, che
Controparte_4 non aveva appaltato l'attività di trasporto a e che,
Controparte_4
Pag. 3 di 8 conseguentemente, la fattispecie oggetto di causa non era sussumibile all'interno Contr dell'art. 29 d. lgs. 276/2003, chiedeva il rigetto della domanda.
7. La domanda è fondata e deve essere accolta.
8. L'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/2003, recita: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto
e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis”.
9. La norma letteralmente fa riferimento alla sola fattispecie dell'appalto e del subappalto. A prima vista, dunque, si dovrebbe concludere per la non applicabilità della Contr stessa al caso di specie;
e infatti, hanno concluso un contratto di Controparte_4 franchising, della cui genuinità e validità non si discute in questo giudizio, e l'eccezionalità della norma ne precluderebbe l'applicazione analogica. E, tuttavia, detta conclusione – seguita dalla giurisprudenza di merito prodotta dall'opponente – non è convincente.
10. La Corte Costituzionale, cui era stata rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 29 con riferimento al contratto di subfornitura, ha chiarito che la corresponsabilità del committente si pone in termini di eccezione rispetto al principio della responsabilità per fatto proprio - tipico della responsabilità civile – ma diviene, invece, la regola nelle ipotesi di lavoro indiretto. Partendo da questo presupposto la
Corte ha concluso nel senso che l'eventuale esclusione della subfornitura dalla garanzia predisposta dall'art. 29 d. lgs. 276/2003 si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della costituzione. E “ciò in quanto la ratio dell'introduzione delle responsabilità solidale del committente (…) è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione,
Pag. 4 di 8 vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” con la conseguenza che “la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. Nel caso della subfornitura, poi, “le esigenze di tutela dei dipendenti (…) sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto” e ciò “in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro” (corte cost. n. 254/2017).
11. Alla luce della pronuncia della corte costituzionale può, dunque, affermarsi che la responsabilità solidale non si lega al tipo negoziale ma al concreto assetto degli interessi in gioco;
dunque, a prescindere dal tipo di contratto commerciale in essere tra le parti, scatterà la responsabilità solidale del committente in tutti i casi di decentramento e/o frazionamento dell'attività di impresa e ciò a maggiore ragione quando il datore di lavoro si trovi in una situazione di strutturale debolezza cui si accompagna il rischio di un abbassamento di tutela dei diritti dei lavoratori.
12. Ora, il contratto di franchising è funzionale alla creazione di una rete commerciale tramite cui vendere prodotti o offrire servizi “in serie”. Ovviamente per far ciò l'affiliato deve potersi confondere con l'affiliante e, dunque, oltre ad utilizzare i segni distintivi di quest'ultimo, deve organizzare la propria impresa secondo le indicazioni di questi.
Anche nel franchising si ha, allora, un caso di segmentazione dell'attività di impresa: il franchisor, anziché offrire il servizio o vendere il bene in proprio, cede il proprio marchio e il proprio know how a terzi, consentendo a questi di vendere il proprio bene e/o offrire il proprio servizio;
inoltre, si configura una situazione di dipendenza del franchisee rispetto al franchisor posto che la possibilità del primo di rimanere sul mercato è strettamente legata alla possibilità di continuare a permanere nella rete creata dall'affiliante.
13. Quanto sin qui detto in termini astratti, diviene chiaro se si leggono le pattuizioni Contr contenute nel contratto di franchising e nell'allegato regolamento tra e CP_4
[...]
Contr 13.1 Nel regolamento generale si legge: “ ha concesso ad una rete di CP_1 società (di seguito i “Licenziatari”), autonome e indipendenti (…), dalla stessa dirette e coordinate, il diritto di sfruttamento esclusivo del Marchio, ciascuna per una parte determinata di Territorio, mediante la sottoscrizione di un contratto di franchising e del presente Regolamento. (…)
Ciascun licenziatario si è vincolato e si vincola, reciprocamente e nei confronti di
[...] CP_ :
Pag. 5 di 8 a) a cooperare con gli altri Licenziatari, incaricandosi vicendevolmente delle rispettive spedizioni nell'osservanza degli standard operativi e qualitativi previsti dal presente
Regolamento;
b) a svolgere in forma consortile alcune fasi della propria attività mediante la partecipazione ad una società consortile controllata da allo stato denominata CP_1
Gruppo Executive Società Consortile a r.l. (…) di cui possono essere soci esclusivamente i licenziatari del marchio”.
13.2 Nel loro complesso, i licenziatari, e Gruppo Executive Società CP_1
Consortile formano il (parte generale 1, reg. 01, art. 4.1, commi 3, 4 e CP_5
5).
13.3 Nel suo ruolo di affiliante, dirige e coordina i licenziatari, coordina le CP_1 Contr diverse sedi e predispone i budget del gruppo (parte generale 1, reg. 02, art. 4.1).
Contr 13.4 Ogni licenziatario è tenuto a raggiungere i target annuali stabiliti da in termini di spedizioni e di peso (parte generale 1, reg. 02 art. 4.4).
Contr 13.5 inoltre, può sostituirsi in ogni momento a Gruppo Executive società consortile (parte generale 1, reg. 03 art. 4.1,), la quale – tra le altre cose - organizza e Contr gestisce i collegamenti di linea tra le sedi e tra queste e i centri di smistamento
(parte generale 1, reg. 07 artt.
4.1 e 4.2).
13.6 I singoli licenziatari si obbligano ad operare nel rispetto di tutte le regole, procedure operative, istruzioni operative, procedure di sistema, modulistica e piani di qualità che ha predisposto e predisporrà (parte generale 2), reg. 11, art. 4.3). CP_1
13.7 Inoltre: la chiusura temporanea di una sede può avvenire solo previa autorizzazione Contr scritta da parte di ed esclusivamente per le due settimane centrali di agosto (art. 4.6); è vietato assumere personale che negli ultimi 18 mesi ha lavorato presso altra sede Contr Contr senza aver preventivamente ottenuto il parere scritto di altra sede e, in ogni caso, deve essere informata e ha il diritto di veto (art. 4.7). CP_1
13.8 È predisposto, infine, un sistema operativo comune di rilevazione dei dati che tutti Contr i licenziatari sono obbligati ad utilizzare e sulla cui base calcola e ripartisce i costi fissi e variabili su ciascuna sede a seconda nel numero e del peso delle spedizioni.
14. La pattuizioni sopra richiamate rendono evidente la situazione di dipendenza che Contr ha nei confronti di la prima, infatti, per effetto del contratto di Controparte_4 franchising ha di fatto rinunciato a qualsiasi potere di organizzare la propria impresa:
Pag. 6 di 8 ella è tenuta a offrire il servizio di trasporto alle condizioni economiche imposte da Contr Contr Contr
nella zona definita da con i tempi e secondo le modalità stabilite da
Contr avvalendosi dei mezzi e delle strutture decise da e con l'obbligo di operare con le
Contr altre sedi Inoltre, è previsto un patto di non concorrenza tanto in costanza di contratto quanto alla cessazione dello stesso. Nel quadro così definito, risulta evidente che le possibilità di guadagno di sono indissolubilmente legate alla Controparte_4
Contr sua permanenza all'interno del “ . A sua volta, poi, trae CP_5 indirettamente vantaggio dalle prestazioni fornite dai lavoratori posto che sono questi ultimi ad eseguire l'attività di trasporto che non è altro che l'oggetto dell'attività di
Contr impresa offerto, utilizzando il know how di e i suoi segni distintivi. Per altro la
Contr dipendenza economica di da è provata fattualmente;
la società, Controparte_4 infatti, si è trovata nell'impossibilità di soddisfare i crediti lavorativi lasciati insoluti da
Contr proprio a seguito della risoluzione del contratto di franchising con CP_3
15. Quanto alle difese esposte in memoria - le quali si incentrano sulla liceità delle pattuizioni contrattuali e sul fatto che le stesse siano pienamente coerenti con la causa del contratto di franchising, nonché funzionali alla tutela del marchio e allo sviluppo equilibrato della rete commerciali - si osserva che le stesse non portano a mutare le conclusioni sopra esposte. Con la presente decisione, infatti, non si mette in dubbio la genuinità del contratto di franchising né un abusivo utilizzo dello strumento contrattuale in questione. Ciò che si sostiene, invece, è che il complessivo assetto degli interessi conseguente all'applicazione delle clausole contrattuali delinea un quadro ove si ravvisa
“una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro
e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifica la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003” (Cass. 26881/2024).
16. Per le ragioni sin qui dette, dunque, deve trovare applicazione l'art. 29 del d.lgs. Contr 276/2003 con la conseguenza che deve essere considerata corresponsabile in via solidale con – datore di lavoro del ricorrente – e con – CP_3 Controparte_4 Contr affiliata di e committente di – per i crediti retributivi maturati dal CP_3 lavoratore.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014, tabella cause di lavoro, scaglione € 1.100 - € 5.200, valori minimi in ragione della natura seriale della controversia, omessa la fase istruttoria atteso che la causa è stata decisa in prima udienza, in € 1.030, oltre € 170 per la presenza dei collegamenti ipertestuali (si è contenuto l'aumento in circa 15% del valore in ragione del numero non
Pag. 7 di 8 particolarmente rilevante dei documenti), oltre 15% spese generali, Iva e c.p.a. Viene infine disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in qualità di Controparte_1 responsabili solidali ex art. 29 d. lgs. 276/2003, a pagare a Parte_1
l'importo lordo di € 3.257,98 a titolo di saldo della busta paga di marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Mazziotti, Civale e Peluso.
Ivrea, 28/11/2024
Il giudice
Magda D'Amelio
Pag. 8 di 8
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1182/2024
Oggi 28 novembre 2024 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per 'avv. MARIO MAZZIOTTI Parte_1
per l'avv. MATTEO MORASCHINI in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Villani per delega orale.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita alla discussione.
L'avv. Mazziotti richiama le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Osserva come il fatto che si tratti di un contratto di franchising non osta all'applicabilità dell'art. 29 e sul punto richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione n.
26881/2024. Sottolinea inoltre come il lavoratore continui a lavorare alle dipendenze di Contr altra società che ad oggi utilizza il marchio
L'avv. Moraschini insiste per il rigetto del ricorso richiamando le difese di cui alla memoria. Sottolinea come le pattuizioni contrattuali non sono tali da permettere Contr un'ingerenza di nei confronti della società né da realizzare una dipendenza economica di Logistica o un decentramento produttivo.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del
28/11/2024 ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1182/2024 RGL, promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti MARIO MAZZIOTTI, GIUSEPPE CIVALE e SIMONA PELUSO
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. MARCO VILLANI
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il signor ha lavorato alle dipendenze di dall' 11 Parte_1 CP_3 agosto 2022 al 31 marzo 2023 svolgendo le mansioni di autista, addetto alla consegna dei pacchi. L'attività veniva eseguita nell'ambito in un contratto di appalto in essere tra e A sua volta era legata a CP_3 Controparte_4 Controparte_4 [...] da un contratto di franchinsig e, dunque, la lavoratrice svolgeva le sue mansioni CP_1 Contr utilizzato beni e strumenti a marchio
2. Cessato il rapporto di lavoro, al ricorrente non veniva pagata la mensilità di marzo
2023, se non limitatamente all'importo di € 1.500, corrisposto direttamente da
[...]
CP_4
Pag. 2 di 8 3. Il lavoratore proponeva così ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di e CP_3
– il primo quale debitore principale e la seconda quale responsabile Controparte_4 solidale ex art. 29 d. lgs. 276/2003 – chiedendone la condanna al pagamento dell'importo lordo di € 3.257,98 a titolo di saldo della busta paga di marzo 2023.
4. Il Tribunale di Ivrea accoglieva il ricorso monitorio proposto.
5. Il lavoratore proponeva, infine, il presente giudizio osservando come nel caso di
Contr specie, a prescindere dal nomen iuris attribuito da e alle Controparte_4 pattuizioni tra loro convenute, ci si trovava innanzi ad un'ipotesi di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro (formalmente di e utilizzazione della CP_3
Contr prestazione ( atteso che, in forza delle previsioni contrattuali: 1) Controparte_4
Contr era obbligata ad effettuare per conto di il servizio di trasporto espresso e logistica nella zona assegnatale in via esclusiva;
2) l'esecuzione del trasporto, sia per quanto riguarda le modalità operative che per quanto riguarda le tempistiche, era disciplinato da
Contr
3) era previsto un compenso unitario prestabilito, correlato alle consegne;
4)
l'oggetto del contratto era rappresentato da una serie indeterminata di servizi di trasporto collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, volta a realizzare un piano di carattere continuativo, sistematico e protratto nel tempo, per raggiungere i target annuali, peso e spedizione, con previsione di penali nel caso di mancato Contr Contr raggiungimento da pagare a 5) stabiliva le caratteristiche dovevano avere i mezzi utilizzati da pena il pagamento di penali;
6) era prevista Controparte_4 Contr un'esclusiva in favore di con conseguente ipotesi di monocommittenza.
5.1 Secondo la tesi del ricorrente, dunque, doveva trovare applicazione l'art. 29 d.lgs. Contr 276/2003 con la conseguenza che risultava solidalmente responsabile per le somme ancora dovute al lavoratore posto che né né Controparte_4 CP_3 avevano pagato l'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Ivrea.
Contr
6. si costituiva nel giudizio osservando come tra sé e non
Controparte_4 fosse intercorso alcun contratto di appalto. Invero non svolgerebbe Controparte_1
Contr alcuna attività di trasporto ma sarebbe solo la titolare esclusiva del marchio . Le due società avevano, infatti, concluso un contratto di franchising che attribuiva a
Contr il diritto di utilizzare il marchio e gli altri segni distintivi
Controparte_4 detenuti da . Quest'ultima rimaneva, invece, del tutto estranea all'attività di CP_1
Contr trasporto, gestita autonomamente da Considerato, dunque, che
Controparte_4 non aveva appaltato l'attività di trasporto a e che,
Controparte_4
Pag. 3 di 8 conseguentemente, la fattispecie oggetto di causa non era sussumibile all'interno Contr dell'art. 29 d. lgs. 276/2003, chiedeva il rigetto della domanda.
7. La domanda è fondata e deve essere accolta.
8. L'art. 29, comma 2, d. lgs. 276/2003, recita: “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto
e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis”.
9. La norma letteralmente fa riferimento alla sola fattispecie dell'appalto e del subappalto. A prima vista, dunque, si dovrebbe concludere per la non applicabilità della Contr stessa al caso di specie;
e infatti, hanno concluso un contratto di Controparte_4 franchising, della cui genuinità e validità non si discute in questo giudizio, e l'eccezionalità della norma ne precluderebbe l'applicazione analogica. E, tuttavia, detta conclusione – seguita dalla giurisprudenza di merito prodotta dall'opponente – non è convincente.
10. La Corte Costituzionale, cui era stata rimessa la questione di costituzionalità dell'art. 29 con riferimento al contratto di subfornitura, ha chiarito che la corresponsabilità del committente si pone in termini di eccezione rispetto al principio della responsabilità per fatto proprio - tipico della responsabilità civile – ma diviene, invece, la regola nelle ipotesi di lavoro indiretto. Partendo da questo presupposto la
Corte ha concluso nel senso che l'eventuale esclusione della subfornitura dalla garanzia predisposta dall'art. 29 d. lgs. 276/2003 si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della costituzione. E “ciò in quanto la ratio dell'introduzione delle responsabilità solidale del committente (…) è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione,
Pag. 4 di 8 vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale” con la conseguenza che “la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”. Nel caso della subfornitura, poi, “le esigenze di tutela dei dipendenti (…) sarebbero da considerare ancora più intense e imprescindibili che non nel caso di un "normale" appalto” e ciò “in ragione della strutturale debolezza del loro datore di lavoro” (corte cost. n. 254/2017).
11. Alla luce della pronuncia della corte costituzionale può, dunque, affermarsi che la responsabilità solidale non si lega al tipo negoziale ma al concreto assetto degli interessi in gioco;
dunque, a prescindere dal tipo di contratto commerciale in essere tra le parti, scatterà la responsabilità solidale del committente in tutti i casi di decentramento e/o frazionamento dell'attività di impresa e ciò a maggiore ragione quando il datore di lavoro si trovi in una situazione di strutturale debolezza cui si accompagna il rischio di un abbassamento di tutela dei diritti dei lavoratori.
12. Ora, il contratto di franchising è funzionale alla creazione di una rete commerciale tramite cui vendere prodotti o offrire servizi “in serie”. Ovviamente per far ciò l'affiliato deve potersi confondere con l'affiliante e, dunque, oltre ad utilizzare i segni distintivi di quest'ultimo, deve organizzare la propria impresa secondo le indicazioni di questi.
Anche nel franchising si ha, allora, un caso di segmentazione dell'attività di impresa: il franchisor, anziché offrire il servizio o vendere il bene in proprio, cede il proprio marchio e il proprio know how a terzi, consentendo a questi di vendere il proprio bene e/o offrire il proprio servizio;
inoltre, si configura una situazione di dipendenza del franchisee rispetto al franchisor posto che la possibilità del primo di rimanere sul mercato è strettamente legata alla possibilità di continuare a permanere nella rete creata dall'affiliante.
13. Quanto sin qui detto in termini astratti, diviene chiaro se si leggono le pattuizioni Contr contenute nel contratto di franchising e nell'allegato regolamento tra e CP_4
[...]
Contr 13.1 Nel regolamento generale si legge: “ ha concesso ad una rete di CP_1 società (di seguito i “Licenziatari”), autonome e indipendenti (…), dalla stessa dirette e coordinate, il diritto di sfruttamento esclusivo del Marchio, ciascuna per una parte determinata di Territorio, mediante la sottoscrizione di un contratto di franchising e del presente Regolamento. (…)
Ciascun licenziatario si è vincolato e si vincola, reciprocamente e nei confronti di
[...] CP_ :
Pag. 5 di 8 a) a cooperare con gli altri Licenziatari, incaricandosi vicendevolmente delle rispettive spedizioni nell'osservanza degli standard operativi e qualitativi previsti dal presente
Regolamento;
b) a svolgere in forma consortile alcune fasi della propria attività mediante la partecipazione ad una società consortile controllata da allo stato denominata CP_1
Gruppo Executive Società Consortile a r.l. (…) di cui possono essere soci esclusivamente i licenziatari del marchio”.
13.2 Nel loro complesso, i licenziatari, e Gruppo Executive Società CP_1
Consortile formano il (parte generale 1, reg. 01, art. 4.1, commi 3, 4 e CP_5
5).
13.3 Nel suo ruolo di affiliante, dirige e coordina i licenziatari, coordina le CP_1 Contr diverse sedi e predispone i budget del gruppo (parte generale 1, reg. 02, art. 4.1).
Contr 13.4 Ogni licenziatario è tenuto a raggiungere i target annuali stabiliti da in termini di spedizioni e di peso (parte generale 1, reg. 02 art. 4.4).
Contr 13.5 inoltre, può sostituirsi in ogni momento a Gruppo Executive società consortile (parte generale 1, reg. 03 art. 4.1,), la quale – tra le altre cose - organizza e Contr gestisce i collegamenti di linea tra le sedi e tra queste e i centri di smistamento
(parte generale 1, reg. 07 artt.
4.1 e 4.2).
13.6 I singoli licenziatari si obbligano ad operare nel rispetto di tutte le regole, procedure operative, istruzioni operative, procedure di sistema, modulistica e piani di qualità che ha predisposto e predisporrà (parte generale 2), reg. 11, art. 4.3). CP_1
13.7 Inoltre: la chiusura temporanea di una sede può avvenire solo previa autorizzazione Contr scritta da parte di ed esclusivamente per le due settimane centrali di agosto (art. 4.6); è vietato assumere personale che negli ultimi 18 mesi ha lavorato presso altra sede Contr Contr senza aver preventivamente ottenuto il parere scritto di altra sede e, in ogni caso, deve essere informata e ha il diritto di veto (art. 4.7). CP_1
13.8 È predisposto, infine, un sistema operativo comune di rilevazione dei dati che tutti Contr i licenziatari sono obbligati ad utilizzare e sulla cui base calcola e ripartisce i costi fissi e variabili su ciascuna sede a seconda nel numero e del peso delle spedizioni.
14. La pattuizioni sopra richiamate rendono evidente la situazione di dipendenza che Contr ha nei confronti di la prima, infatti, per effetto del contratto di Controparte_4 franchising ha di fatto rinunciato a qualsiasi potere di organizzare la propria impresa:
Pag. 6 di 8 ella è tenuta a offrire il servizio di trasporto alle condizioni economiche imposte da Contr Contr Contr
nella zona definita da con i tempi e secondo le modalità stabilite da
Contr avvalendosi dei mezzi e delle strutture decise da e con l'obbligo di operare con le
Contr altre sedi Inoltre, è previsto un patto di non concorrenza tanto in costanza di contratto quanto alla cessazione dello stesso. Nel quadro così definito, risulta evidente che le possibilità di guadagno di sono indissolubilmente legate alla Controparte_4
Contr sua permanenza all'interno del “ . A sua volta, poi, trae CP_5 indirettamente vantaggio dalle prestazioni fornite dai lavoratori posto che sono questi ultimi ad eseguire l'attività di trasporto che non è altro che l'oggetto dell'attività di
Contr impresa offerto, utilizzando il know how di e i suoi segni distintivi. Per altro la
Contr dipendenza economica di da è provata fattualmente;
la società, Controparte_4 infatti, si è trovata nell'impossibilità di soddisfare i crediti lavorativi lasciati insoluti da
Contr proprio a seguito della risoluzione del contratto di franchising con CP_3
15. Quanto alle difese esposte in memoria - le quali si incentrano sulla liceità delle pattuizioni contrattuali e sul fatto che le stesse siano pienamente coerenti con la causa del contratto di franchising, nonché funzionali alla tutela del marchio e allo sviluppo equilibrato della rete commerciali - si osserva che le stesse non portano a mutare le conclusioni sopra esposte. Con la presente decisione, infatti, non si mette in dubbio la genuinità del contratto di franchising né un abusivo utilizzo dello strumento contrattuale in questione. Ciò che si sostiene, invece, è che il complessivo assetto degli interessi conseguente all'applicazione delle clausole contrattuali delinea un quadro ove si ravvisa
“una ipotesi di decentramento e di dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro
e l'utilizzazione della prestazione lavorativa che giustifica la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 276/2003” (Cass. 26881/2024).
16. Per le ragioni sin qui dette, dunque, deve trovare applicazione l'art. 29 del d.lgs. Contr 276/2003 con la conseguenza che deve essere considerata corresponsabile in via solidale con – datore di lavoro del ricorrente – e con – CP_3 Controparte_4 Contr affiliata di e committente di – per i crediti retributivi maturati dal CP_3 lavoratore.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014, tabella cause di lavoro, scaglione € 1.100 - € 5.200, valori minimi in ragione della natura seriale della controversia, omessa la fase istruttoria atteso che la causa è stata decisa in prima udienza, in € 1.030, oltre € 170 per la presenza dei collegamenti ipertestuali (si è contenuto l'aumento in circa 15% del valore in ragione del numero non
Pag. 7 di 8 particolarmente rilevante dei documenti), oltre 15% spese generali, Iva e c.p.a. Viene infine disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna in qualità di Controparte_1 responsabili solidali ex art. 29 d. lgs. 276/2003, a pagare a Parte_1
l'importo lordo di € 3.257,98 a titolo di saldo della busta paga di marzo 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
- condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 1.200, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
Mazziotti, Civale e Peluso.
Ivrea, 28/11/2024
Il giudice
Magda D'Amelio
Pag. 8 di 8