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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
DA MA, LA
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4227/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari N.9 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9CRM400352 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6333/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4-7-2025, depositato in data 1-9-2025, la s.r.l. Ricorrente_1, con sede in Pontecagnano Faiano, ha proposto opposizione ad un provvedimento, notificato in data 8-5-2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato un credito d'imposta per ricerca e sviluppo (anno 2019), per un importo di € 49.917,00.
La ricorrente, società dedita al recupero e trattamento di rifiuti contenenti solventi, ha dedotto di aver fruito, nell'anno d'imposta considerato, un credito d'imposta per ricerca e sviluppo per la realizzazione di processi innovativi di estrazione di solventi da miscele eterogenee.
Il credito, acquisito mediante compensazione, è consistito nel pagamento del personale dedicato
(€ 118.507,00), e nel costo di certificazione.
La ricorrente, a fronte dei rilievi fatti dell'amministrazione circa la carenza dei requisiti di accesso al credito d'imposta di cui al d.l. 145/13, ha opposto che l'aumento di fatturato a fronte di una diminuzione del costo del personale è conseguenza dell'introduzione di processi produttivi ad alto contenuto tecnologico;
ha inoltre dedotto che il progetto volto all'acquisizione di nuovi processi di estrazione dei solventi, risponde ai requisiti del cd. Manuale di Frascati;
ha rilevato che non vi è obbligo della azienda di rappresentare in bilancio le attività di ricerca e sviluppo.
La ricorrente si duole della mancata, e dovuta, acquisizione del parere tecnico del Mise.
La società istante inoltre lamenta l'irrogazione della sanzione prevista per il recupero di crediti inesistenti, dovendo invece considerarsi quello in parola un credito non spettante, con l'irrogazione della sanzione ridotta.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto di recupero;
in subordine per la riduzione della sanzione;
con la rifusione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate, in data 29-9-2025, ha prodotto le proprie controdeduzioni, con cui ha ribadito l'insussistenza dei requisiti necessari per il beneficio fiscale in parola e la non obbligatorietà del parere del
Mise; ha inoltre dedotto che l'atto di recupero presuppone una valutazione dei presupposti costitutivi del credito sicché esso deve considerarsi come inesistente.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con le spese di giudizio.
Con memoria integrativa, la ricorrente si duole dello sconfinamento dell'agenzia in valutazioni tecniche, dell'utilizzo di informazioni da fonti prive di valenza scientifica, nonché dell'inutilizzabilità del Manuale di
Frascati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La società, dedita alla raccolta e al trattamento di prodotti chimici, ha acquisito un credito d'imposta nell'anno 2019, per ricerca e sviluppo, come previsto dall'art. 3 d.l. 145/2013.
A tal fine ha prodotto una relazione descrittiva dell'attività svolta, con la descrizione dell'attività interessata, consistente nella ricerca di un'innovazione del processo di estrazione dei solventi, con un aumento di efficienza e con un miglioramento della qualità del prodotto.
La relazione contiene la descrizione dei requisiti indicati dalla normativa vigente e dal cd. Manuale di
Frascati.
L'attività svolta risulta validata da un tecnico del Politecnico di Torino;
detto professionista ha attestato la ricorrenza dei requisiti di creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità/riproducibilità, richiesti dalla norma.
A fronte di tale documentazione, l'ufficio ha rilevato le seguenti anomalie:
- mancata rappresentazione nelle note del bilancio 2019 del progetto;
- l'eccessivo peso del costo del personale dedito al progetto, pari al 44% nel 2019, al 50,25 nel 2018, al
43,53 nel 2017;
- la diminuzione dell'incidenza del costo del personale negli anni 2017 (14,15%), 2018 (9,22%), 2019
(11,26%), a fronte di un costante e significativo aumento del fatturato;
- il costo del lavoro per l'amministratore della società è stato coperto dal beneficio derivante dal progetto per il 64,71%;
- la relazione prodotta è priva della descrizione delle attività svolte dal personale impiegato nel progetto, pur essendo stato il credito destinato quasi del tutto alla copertura dei costi di detto personale;
- la carenza dei requisiti di sistematicità e di novità, consistendo il progetto in un'attività già nota ed utilizzata.
Osserva il Collegio che i rilievi proposti dall'amministrazione non risultano superati dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente.
La relazione descrittiva del progetto riporta affermazioni generali, prive del riferimento alla condizione di partenza dell'azienda, della descrizione delle attività concretamente svolte dal personale impiegato;
essa, peraltro, non rappresenta e non documenta l'elemento decisivo della novità del processo produttivo che si intende raggiungere.
La certificazione prodotta è generica in relazione ai profili di sistematicità e di riproducibilità del risultato conseguito dall'attività di ricerca e sviluppo, limitandosi a richiamare quanto riferito dall'azienda, e conclude in termini di semplice previsione e di potenzialità delle ricadute di quanto acquisito.
Tali osservazioni forniscono conferma delle criticità rappresentate dall'agenzia in termini di incidenza del costo personale e di relazione tra tale costo e incremento della produzione. La stessa deduzione di parte ricorrente, per cui le anomalie suindicate sono determinate da innovazioni tecnologiche del processo produttivo, non risulta sostanziata da alcun dato probatorio.
Deve essere inoltre chiarito che il parere del Mise non costituisce un adempimento obbligato dell'agenzia, potendo essa rivolgersi al suddetto ministero solo qualora ritenga necessaria l'acquisizione di una valutazione tecnica più approfondita.
Deve essere respinta anche la domanda subordinata in tema di sanzioni.
Il Collegio deve aderire al principio per il quale il credito deve ritenersi inesistente quando ricorrono due condizioni, ovvero che il credito è “carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge”, e che l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati dell'amministrazione (Cass. S.U.
34419/23).
Nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti indicati dal Supremo Collegio, per cui è corretta l'irrogazione della sanzione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate che liquida in euro 3,000,00, oltre rimborso spese generali e cp ed iva se dovuti.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il LA
Dr. Martino Melchionda
Il Presidente
Dr. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
DA MA, LA
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4227/2025 depositato il 01/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Uffici Finanziari N.9 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9CRM400352 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6333/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4-7-2025, depositato in data 1-9-2025, la s.r.l. Ricorrente_1, con sede in Pontecagnano Faiano, ha proposto opposizione ad un provvedimento, notificato in data 8-5-2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato un credito d'imposta per ricerca e sviluppo (anno 2019), per un importo di € 49.917,00.
La ricorrente, società dedita al recupero e trattamento di rifiuti contenenti solventi, ha dedotto di aver fruito, nell'anno d'imposta considerato, un credito d'imposta per ricerca e sviluppo per la realizzazione di processi innovativi di estrazione di solventi da miscele eterogenee.
Il credito, acquisito mediante compensazione, è consistito nel pagamento del personale dedicato
(€ 118.507,00), e nel costo di certificazione.
La ricorrente, a fronte dei rilievi fatti dell'amministrazione circa la carenza dei requisiti di accesso al credito d'imposta di cui al d.l. 145/13, ha opposto che l'aumento di fatturato a fronte di una diminuzione del costo del personale è conseguenza dell'introduzione di processi produttivi ad alto contenuto tecnologico;
ha inoltre dedotto che il progetto volto all'acquisizione di nuovi processi di estrazione dei solventi, risponde ai requisiti del cd. Manuale di Frascati;
ha rilevato che non vi è obbligo della azienda di rappresentare in bilancio le attività di ricerca e sviluppo.
La ricorrente si duole della mancata, e dovuta, acquisizione del parere tecnico del Mise.
La società istante inoltre lamenta l'irrogazione della sanzione prevista per il recupero di crediti inesistenti, dovendo invece considerarsi quello in parola un credito non spettante, con l'irrogazione della sanzione ridotta.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto di recupero;
in subordine per la riduzione della sanzione;
con la rifusione delle spese.
L'Agenzia delle Entrate, in data 29-9-2025, ha prodotto le proprie controdeduzioni, con cui ha ribadito l'insussistenza dei requisiti necessari per il beneficio fiscale in parola e la non obbligatorietà del parere del
Mise; ha inoltre dedotto che l'atto di recupero presuppone una valutazione dei presupposti costitutivi del credito sicché esso deve considerarsi come inesistente.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con le spese di giudizio.
Con memoria integrativa, la ricorrente si duole dello sconfinamento dell'agenzia in valutazioni tecniche, dell'utilizzo di informazioni da fonti prive di valenza scientifica, nonché dell'inutilizzabilità del Manuale di
Frascati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
La società, dedita alla raccolta e al trattamento di prodotti chimici, ha acquisito un credito d'imposta nell'anno 2019, per ricerca e sviluppo, come previsto dall'art. 3 d.l. 145/2013.
A tal fine ha prodotto una relazione descrittiva dell'attività svolta, con la descrizione dell'attività interessata, consistente nella ricerca di un'innovazione del processo di estrazione dei solventi, con un aumento di efficienza e con un miglioramento della qualità del prodotto.
La relazione contiene la descrizione dei requisiti indicati dalla normativa vigente e dal cd. Manuale di
Frascati.
L'attività svolta risulta validata da un tecnico del Politecnico di Torino;
detto professionista ha attestato la ricorrenza dei requisiti di creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità/riproducibilità, richiesti dalla norma.
A fronte di tale documentazione, l'ufficio ha rilevato le seguenti anomalie:
- mancata rappresentazione nelle note del bilancio 2019 del progetto;
- l'eccessivo peso del costo del personale dedito al progetto, pari al 44% nel 2019, al 50,25 nel 2018, al
43,53 nel 2017;
- la diminuzione dell'incidenza del costo del personale negli anni 2017 (14,15%), 2018 (9,22%), 2019
(11,26%), a fronte di un costante e significativo aumento del fatturato;
- il costo del lavoro per l'amministratore della società è stato coperto dal beneficio derivante dal progetto per il 64,71%;
- la relazione prodotta è priva della descrizione delle attività svolte dal personale impiegato nel progetto, pur essendo stato il credito destinato quasi del tutto alla copertura dei costi di detto personale;
- la carenza dei requisiti di sistematicità e di novità, consistendo il progetto in un'attività già nota ed utilizzata.
Osserva il Collegio che i rilievi proposti dall'amministrazione non risultano superati dalla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente.
La relazione descrittiva del progetto riporta affermazioni generali, prive del riferimento alla condizione di partenza dell'azienda, della descrizione delle attività concretamente svolte dal personale impiegato;
essa, peraltro, non rappresenta e non documenta l'elemento decisivo della novità del processo produttivo che si intende raggiungere.
La certificazione prodotta è generica in relazione ai profili di sistematicità e di riproducibilità del risultato conseguito dall'attività di ricerca e sviluppo, limitandosi a richiamare quanto riferito dall'azienda, e conclude in termini di semplice previsione e di potenzialità delle ricadute di quanto acquisito.
Tali osservazioni forniscono conferma delle criticità rappresentate dall'agenzia in termini di incidenza del costo personale e di relazione tra tale costo e incremento della produzione. La stessa deduzione di parte ricorrente, per cui le anomalie suindicate sono determinate da innovazioni tecnologiche del processo produttivo, non risulta sostanziata da alcun dato probatorio.
Deve essere inoltre chiarito che il parere del Mise non costituisce un adempimento obbligato dell'agenzia, potendo essa rivolgersi al suddetto ministero solo qualora ritenga necessaria l'acquisizione di una valutazione tecnica più approfondita.
Deve essere respinta anche la domanda subordinata in tema di sanzioni.
Il Collegio deve aderire al principio per il quale il credito deve ritenersi inesistente quando ricorrono due condizioni, ovvero che il credito è “carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge”, e che l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli automatizzati dell'amministrazione (Cass. S.U.
34419/23).
Nel caso in esame sussistono entrambi i presupposti indicati dal Supremo Collegio, per cui è corretta l'irrogazione della sanzione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle
Entrate che liquida in euro 3,000,00, oltre rimborso spese generali e cp ed iva se dovuti.
Salerno, 19 dicembre 2025.
Il LA
Dr. Martino Melchionda
Il Presidente
Dr. Michelangelo Petruzziello