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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 526/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6326/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 29584202500006903001 35500,12 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO, Ricorrente_2, difeso dal dott. Difensore_1
, ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi, operato dalla predetta società concessionaria, in relazione ad un credito nascente dalla cartella di pagamento n. 2952014001681658000, asseritamente notificata il 31.5.14, riguardante un debito IVA anno 2010. Ha formulato i seguenti motivi di censura:
1. Eccezione di nullità dell'Avviso di pignoramento, che in quanto recettizio doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito e comunque spedito tre mesi dopo la data di emissione, rendendo così impossibile la difesa da parte del contribuente”;
2. “Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento indicate nell'impugnato atto per inesistenza e/o nullità della relativa notifica”;
3. “Eccezione di illegittimità dell'Avviso di pignoramento per mancato rispetto di quanto previsto al D.M.
503/1998, quale identificato decreto attuativo previsto dall'Art. 86 Dpr n. 600/73”;
4. “Eccezione di nullità del provvedimento di pignoramento per carenza di motivazione e conseguente difetto di prova”;
5. “Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 7 c.2 lett. a della legge 27 luglio
2000 n. 212”;
6. “Prescrizione di tutti i titoli di credito, cartelle esattoriali, citati nella comunicazione preventiva”;
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva in via cautelare.
In data 8.1.26, si è costituita l'ADER, documentando la notifica degli atti prodromici al pignoramento, controdeducendo in ordine ai motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è infondato.
Risulta irricevibile il primo motivo di impugnazione, volto a lamentare presunti vizi di notifica dell'atto impugnato, atteso che qualsivoglia eventuale vizio della notifica risulterebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenuta impugnazione dell'atto medesimo. In proposito, difatti, è appena il caso di ricordare che la funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di avere piena conoscenza dell'atto notificato e di esercitare i conseguenti diritti: avendo il ricorrente avuto piena e incontestata conoscenza dell'atto in oggetto e del suo contenuto, impugnando peraltro il medesimo nei termini di legge, nulla può eccepire costui al riguardo. In questo senso depone, del resto, la giurisprudenza di legittimità [Cass., Sez. Trib., n. 1401/07; v. anche Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 (Rv. 629468):
“La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …”].
Né a diversa conclusione può giungersi assumendo che, nel caso di specie, la notifica sarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche in presenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, la piena ed incontestata conoscenza dell'atto impugnato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione fungendo da equipollente della notifica radicalmente carente. Una conferma in tal senso può essere desunta dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.” (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018).
Potrebbe, invero, dubitarsi finanche della giurisdizione dell'A.G adita, atteso che il contribuente articola, tra l'altro, censure proprie della giurisdizione del giudice dell'esecuzione. Considerato, tuttavia, che attraverso il ricorso il contribuente intende, in realtà, dolersi della mancata notifica di atti sicuramente inerenti la sfera del potere cognitivo del giudice tributario, nella misura in cui essi investono obbligazioni impositive, può affermarsi la giurisdizione di questa A.G., alla luce dei principi fissati dalla Corte nomofilattica (Cass. civ., ord. 18 gennaio 2022, n. 1394), secondo cui “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546/1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602/1973, artt. 49 ss., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte cost. n. 114/2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”.
Va dunque affermata la giurisdizione del giudice tributario, con riguardo all'impugnazione del pignoramento, nei limiti in cui essa è volta a far valere vizi di notifica degli atti sottostanti (v. anche Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 31090 del 28/11/2019: “In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo" o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza.”).
Le doglianze addotte sono, pertanto, valutabili, nella misura in cui mirano a denunciare la mancata notifica degli atti impositivi o riscossivi sottostanti, investendo invece, per ogni altro verso, la sfera cognitiva del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione.
Al riguardo, la difesa dell'ADER ha documentato, non soltanto la notifica, a mani proprie, in data 31.5.14, della cartella di pagamento n. 2952014001681658 000, mai impugnata, ma anche la successiva notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 29520249013705230 000 notificato a mezzo servizio postale con racc.ta ar n. 67405463596-5 del 29.08.2024 restituita al mittente per compiuta giacenza.
Tale ultima notifica, eseguita in forma semplificata, mediante raccomandata postale diretta, risulta perfettamente valida, anche senza l'inoltro di una successiva C.A.D., atteso che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata). [Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016 (Rv. 640025); v., più recentemente, Cass. civ., ord. n.
14649/2024, del 24 maggio 2024].
Né era necessario produrre in giudizio le cartelle di pagamento, dovendo ai fini della prova che quivi interessa, reputarsi sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle ad essi abbinati, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.”. [Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del
11/10/2017 (Rv. 646629 - 01); conformi: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019 (Rv. 654724 - 01);
N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01, N. 21533 del 2017 Rv. 645709 - 02, N. 5795 del 2016 Rv. 641156 – 01].
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale degli uffici, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così
Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
La notifica della predetta intimazione di pagamento vale, peraltro, a rendere inammissibile ogni contestazione riguardante la notifica degli atti sottostanti, che avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, in sede di impugnazione di essa intimazione, in virtù del principio di cui all'art. 19 co 3 d.lgs. 546/92. Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.
C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez.
5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018,
n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n.
10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^,
21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022,
n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass.,
Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa alla prescrizione già maturata diventa inammissibile.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro
2.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026 Il Presidente relatore
ND AN
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
SCOLARO MARIA GIUSEPPA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6326/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI PIGNORA n. 29584202500006903001 35500,12 2014
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate CO, Ricorrente_2, difeso dal dott. Difensore_1
, ha proposto ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi, operato dalla predetta società concessionaria, in relazione ad un credito nascente dalla cartella di pagamento n. 2952014001681658000, asseritamente notificata il 31.5.14, riguardante un debito IVA anno 2010. Ha formulato i seguenti motivi di censura:
1. Eccezione di nullità dell'Avviso di pignoramento, che in quanto recettizio doveva essere notificato e non semplicemente comunicato e/o spedito e comunque spedito tre mesi dopo la data di emissione, rendendo così impossibile la difesa da parte del contribuente”;
2. “Eccezione di nullità delle cartelle di pagamento indicate nell'impugnato atto per inesistenza e/o nullità della relativa notifica”;
3. “Eccezione di illegittimità dell'Avviso di pignoramento per mancato rispetto di quanto previsto al D.M.
503/1998, quale identificato decreto attuativo previsto dall'Art. 86 Dpr n. 600/73”;
4. “Eccezione di nullità del provvedimento di pignoramento per carenza di motivazione e conseguente difetto di prova”;
5. “Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancato rispetto dell'art. 7 c.2 lett. a della legge 27 luglio
2000 n. 212”;
6. “Prescrizione di tutti i titoli di credito, cartelle esattoriali, citati nella comunicazione preventiva”;
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva in via cautelare.
In data 8.1.26, si è costituita l'ADER, documentando la notifica degli atti prodromici al pignoramento, controdeducendo in ordine ai motivi di impugnazione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è infondato.
Risulta irricevibile il primo motivo di impugnazione, volto a lamentare presunti vizi di notifica dell'atto impugnato, atteso che qualsivoglia eventuale vizio della notifica risulterebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenuta impugnazione dell'atto medesimo. In proposito, difatti, è appena il caso di ricordare che la funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di avere piena conoscenza dell'atto notificato e di esercitare i conseguenti diritti: avendo il ricorrente avuto piena e incontestata conoscenza dell'atto in oggetto e del suo contenuto, impugnando peraltro il medesimo nei termini di legge, nulla può eccepire costui al riguardo. In questo senso depone, del resto, la giurisprudenza di legittimità [Cass., Sez. Trib., n. 1401/07; v. anche Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 (Rv. 629468):
“La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato …”].
Né a diversa conclusione può giungersi assumendo che, nel caso di specie, la notifica sarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche in presenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, la piena ed incontestata conoscenza dell'atto impugnato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione fungendo da equipollente della notifica radicalmente carente. Una conferma in tal senso può essere desunta dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge.” (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018).
Potrebbe, invero, dubitarsi finanche della giurisdizione dell'A.G adita, atteso che il contribuente articola, tra l'altro, censure proprie della giurisdizione del giudice dell'esecuzione. Considerato, tuttavia, che attraverso il ricorso il contribuente intende, in realtà, dolersi della mancata notifica di atti sicuramente inerenti la sfera del potere cognitivo del giudice tributario, nella misura in cui essi investono obbligazioni impositive, può affermarsi la giurisdizione di questa A.G., alla luce dei principi fissati dalla Corte nomofilattica (Cass. civ., ord. 18 gennaio 2022, n. 1394), secondo cui “Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546/1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602/1973, artt. 49 ss., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte cost. n. 114/2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”.
Va dunque affermata la giurisdizione del giudice tributario, con riguardo all'impugnazione del pignoramento, nei limiti in cui essa è volta a far valere vizi di notifica degli atti sottostanti (v. anche Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 31090 del 28/11/2019: “In materia di esecuzione forzata tributaria, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il discrimine tra giurisdizione del giudice tributario e del giudice ordinario è dato dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso "impoesattivo" o intimazione di pagamento di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, sicché, rilevando il dedotto vizio dell'atto di pignoramento e non la natura dello stesso, la controversia, prima di essa, va proposta al giudice tributario e, successivamente, a quello ordinario, con la conseguenza che gli atti dell'esecuzione forzata che il contribuente assume essere invalidi, perché non preceduti dalla suddetta notificazione, integrano un'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale viene fatta valere la nullità derivata dell'atto espropriativo, devoluta al giudice tributario, mentre resta irrilevante, in questa fase, la fondatezza della doglianza.”).
Le doglianze addotte sono, pertanto, valutabili, nella misura in cui mirano a denunciare la mancata notifica degli atti impositivi o riscossivi sottostanti, investendo invece, per ogni altro verso, la sfera cognitiva del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione.
Al riguardo, la difesa dell'ADER ha documentato, non soltanto la notifica, a mani proprie, in data 31.5.14, della cartella di pagamento n. 2952014001681658 000, mai impugnata, ma anche la successiva notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 29520249013705230 000 notificato a mezzo servizio postale con racc.ta ar n. 67405463596-5 del 29.08.2024 restituita al mittente per compiuta giacenza.
Tale ultima notifica, eseguita in forma semplificata, mediante raccomandata postale diretta, risulta perfettamente valida, anche senza l'inoltro di una successiva C.A.D., atteso che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata). [Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016 (Rv. 640025); v., più recentemente, Cass. civ., ord. n.
14649/2024, del 24 maggio 2024].
Né era necessario produrre in giudizio le cartelle di pagamento, dovendo ai fini della prova che quivi interessa, reputarsi sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle ad essi abbinati, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.”. [Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del
11/10/2017 (Rv. 646629 - 01); conformi: Sez.
6 - L, Ordinanza n. 20444 del 30/07/2019 (Rv. 654724 - 01);
N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01, N. 21533 del 2017 Rv. 645709 - 02, N. 5795 del 2016 Rv. 641156 – 01].
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale degli uffici, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così
Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
La notifica della predetta intimazione di pagamento vale, peraltro, a rendere inammissibile ogni contestazione riguardante la notifica degli atti sottostanti, che avrebbe dovuto proporsi, al più tardi, in sede di impugnazione di essa intimazione, in virtù del principio di cui all'art. 19 co 3 d.lgs. 546/92. Una conferma circa la correttezza di questa conclusione è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.
C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez.
5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018,
n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n.
10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^,
21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022,
n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass.,
Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e
Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”.
Recentissimamente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa alla prescrizione già maturata diventa inammissibile.
Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro
2.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026 Il Presidente relatore
ND AN