Rigetto
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/07/2025, n. 6790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6790 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06790/2025REG.PROV.COLL.
N. 03588/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3588 del 2022, proposto da
DI IC nella qualità di erede di EP DI, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo e Paolo Cantile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Annunziata Chiarizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 473/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato Michele Romaniello, in dichiarata delega dell'avvocato Maria Annunziata Chiarizio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma " Microsoft Teams ";
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Campania, EP DI chiedeva l’annullamento: del provvedimento del Comune di Casal di Principe del 16.1902019, notificato il 23.10.2019, recante l'ordinanza di demolizione di un piccolo fabbricato; del P.R.G. del Comune di Casal di Principe nella parte in cui era lesivo degli interessi del ricorrente; del verbale di inottemperanza redatto dalla Polizia Municipale di Casal di Principe; della sanzione di euro 4.000,00 disposta per la inottemperanza dell'ordine di demolire; del provvedimento di acquisizione disposto e del silenzio diniego sulla istanza di sanatoria presentata dal ricorrente.
Il Responsabile dell’Area Tecnica e gli Agenti della Polizia Municipale, a seguito di sopralluoghi eseguiti nelle date del 26.3.2019 e 15.10.2019, avevano accertato la realizzazione di un fabbricato composto da piano terra, primo piano e copertura a falde inclinate, per un volume complessivo di mc 1000 circa, avvenuta senza il rilascio di alcun titolo edilizio.
Pertanto, previo sequestro e apposizione dei sigilli di cui alla determinazione prot. n. 8373 del 28.3.2019, al proprietario dell’immobile veniva intimato il ripristino dello stato dei luoghi con ordinanza n. 97 del 16.10.2019.
2. Con sentenza n. 473 del 24 gennaio 2022, il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo legittimo l’ordine di demolizione, sulla base del rilievo che si trattava di nuovo organismo edilizio realizzato in assenza di permesso di costruire. In particolare, sotto il profilo della sanabilità dell’abuso, l’ordinanza di demolizione non necessitava di una preventiva e officiosa valutazione della conformità o meno delle opere abusive agli strumenti urbanistici, posto che, una volta accertata l’esecuzione di interventi privi di permesso di costruire, ne doveva essere disposta la rimozione, indipendentemente dalla loro eventuale conformità allo strumento urbanistico e dalla loro ipotetica sanabilità. Ciò in quanto, secondo il Collegio di primo grado, l’abusività di un’opera edilizia costituiva, di per sé, presupposto per l’applicazione della prescritta sanzione demolitoria.
Quanto alla impugnazione del ‘silenzio diniego sulla istanza di sanatoria presentata dal ricorrente’, il Tribunale osservava che l’istanza non era stata depositata in atti e, nel corpo del ricorso, si affermava che il ricorrente sarebbe stato in procinto di presentare la sanatoria di parte di fabbricato assentibile.
L’atto impugnato, inoltre, risultava sufficientemente motivato, anche in considerazione della sua natura di atto dovuto e vincolato e in assenza di contestazione circa la natura delle opere realizzate, stante la loro descrizione nel provvedimento.
3. IC DI, nella qualità di erede di EP DI, ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma sulla base delle seguenti censure: “ I. Error in iudicando – Error in procedendo – Difetto di motivazione della sentenza appellata – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 380/2001 – Violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – Eccesso di potere – Sviamento”.
4. Il Comune di Casal di Principe si è costituito in resistenza, eccependo, preliminarmente, in rito, l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva, posto che l’appellante, che non è stato parte processuale del procedimento di primo grado, ha allegato, ma non ha provato, di essere titolare dell’azione in qualità di erede dell’originario ricorrente. In ogni caso, secondo l’Ente municipale, l’appello sarebbe inammissibile anche perché generico e meramente riproduttivo dei motivi di ricorso di primo grado. Nel merito, eccepisce l’infondatezza gravame e chiede il rigetto delle doglianze.
5. All’udienza straordinaria del 7 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. In via preliminare ed assorbente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione processuale sollevata dal Comune di Casal di Principe con memoria di costituzione.
L’Ente municipale ha rilevato che l’appellante, che non è stato parte processuale nel giudizio di primo grado, pur avendo dichiarato di essere legittimato ad agire, non ha provato in giudizio di essere titolare dell’azione.
6.1. L’eccezione è fondata.
Il Collegio rileva la carenza di legittimazione processuale ad agire dell’odierno appellante, non avendo fornito la prova di essere erede di EP DI, come invece ha dichiarato nell’atto di gravame.
In tema di legittimatio ad causam, colui che promuove l’azione (o specularmente vi contraddica) nell’asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione, fornendo la prova, in ottemperanza all’onere di cui all’art. 2967 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (Corte di Cassazione n. 22730 del 2021; id. n. 13738 del 2005).
Per quanto concerne la delazione dell’eredità, tale onere non è assolto con la produzione della denuncia di successione, che è un atto di natura meramente fiscale, né è adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Corte di Cassazione n. 31208 del 2024) ma non la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita dell’eredità non evincibile dal certificato (Corte di Cassazione n. 817 del 2025).
Va rammentato, infatti, che all’apertura della successione i beni e i diritti ereditari sono offerti ai soggetti destinati a succedere, ma la delazione non attribuisce subito la qualità di erede e non determina l’immediato acquisto dell’eredità, conferendo solamente il diritto potestativo di accettarla e i poteri di amministrazione di agli artt. 460 e 486 c.c. (Cass. n. 30761 del 2022). Ciò in quanto, l’eredità e la qualità di erede, secondo quanto disposto dall’art. 459 c.c., si acquistano con l’accettazione (espressa o tacita) da cui scaturiscono gli effetti fin dal momento dell’apertura della successione.
Nel caso di specie, parte appellante non ha dato prova della qualità di erede, da cui deriverebbe la titolarità iure ereditatis del diritto azionato, con la conseguenza che il ricorso in appello è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
7. Il ricorso è, altresì, infondato nel merito.
Con le critiche introdotte nel gravame, l’appellante lamenta che, prima di adottare il rimedio ripristinatorio, il Comune avrebbe dovuto/potuto decidere per una sanzione pecuniaria, tenuto conto della tenuità dell’abuso e della sanabilità dello stesso.
Sotto altro profilo, denuncia il difetto di istruttoria dei provvedimenti impugnati, proprio in considerazione della modesta consistenza dei manufatti abusivi e della loro sanabilità.
Inoltre, stante il notevole lasso temporale intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’ordine di demolizione, l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire spiegazioni sul nocumento all'interesse pubblico che si assume causato o, comunque, avrebbe potuto concedere al privato/ricorrente un termine entro cui procedere alla presentazione della istanza di sanatoria. Questa circostanza rileverebbe, secondo l’esponente, anche ai fini del riconoscimento della violazione del legittimo affidamento del privato.
7.1. Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Emerge dai fatti di causa che EP DI ha realizzato un manufatto in assenza di un idoneo titolo edilizio, composto da piano terra e piano primo (per un volume complessivo di 1000 mc), che per consistenza avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire e, quindi, il difetto di un idoneo titolo edilizio legittima l’adozione dell’ordinanza ripristinatoria e della sanzione demolitoria.
Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, l’ordinanza di demolizione non necessita di una preventiva valutazione della conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici, né il Comune è tenuto a valutare preventivamente la sanabilità dell’abuso prima di emettere l’ordinanza di demolizione (Cons. Stato, n. 6774 del 2023).
La vigente normativa urbanistica, infatti, non pone alcun obbligo in capo all’autorità comunale, prima di emanare l’ordinanza di demolizione, di verificare la sanabilità delle opere ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001. Tanto si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380 del 2001 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l’abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit. che rimette all’esclusiva iniziativa della parte interessata l’attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica.
L’ordinanza di demolizione, infatti, costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato. Pertanto, l’attività di repressione non necessita di previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe determinarne un esito diverso.
In ogni caso, trattandosi di un procedimento vincolato, trova applicazione l’art. 21 octies , comma 2, della l. 241 del 1990, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
Da siffatti rilievi consegue che le denunce sollevate dal ricorrente circa il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato vanno disattese, atteso che, secondo la costante giurisprudenza, proprio in virtù della natura rigorosamente vincolata dell’ordinanza di demolizione, essa è dotata di una adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. Ne consegue che l’atto criticato contiene una sufficiente ed idonea motivazione, identificando l’immobile e contenendo una dettagliata descrizione delle opere abusivamente realizzate, con la conseguenza che non è necessario alcun ulteriore obbligo motivazionale in relazione alle ragioni di interesse pubblico che hanno determinato l’Amministrazione ad emettere un’ordinanza ripristinatoria.
I suddetti principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione sia stato adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela.
Invero, l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 ha chiarito che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nelle ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
8. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
9. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite a favore del Comune di Casal di Principe che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO