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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 4019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4019 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa ai sensi degli artt. 473 bis 11 ss e 29 c.p.c. al n. 6082 del ruolo generale R.G. per l'anno
2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 30124 Venezia, Sestriere Parte_1 C.F._1
San Marco n. 2522, rappresentato e difeso dagli avv.ti Selene Nicolè (pec: Email_1
e Federico Nicolè (pec: , ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2
studio in Padova, Via N. Tommaseo n. 70/d, per procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(PD), Via XXIV Marzo n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Visentin in Monselice
(PD), Via Roma, 63 (pec: , che la rappresenta ed assiste per Email_3
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
1 Conclusioni rese dalle parti congiuntamente, come da verbale d'udienza del 03.06.2025 che di seguito si riproducono: “1) con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, dichiararsi cessato l'obbligo per il padre, signor , Parte_1
di versare alla signora il contributo al mantenimento per la figlia da ultimo stabilito con sentenza del Tribunale di Controparte_1
Padova n. 693/2023; 2) sempre con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo dichiararsi la madre, signora Controparte_1
tenuta al rimborso al padre della metà delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di da regolarsi come da Protocollo Per_1
del Tribunale di Padova (tra le quali si ricomprende espressamente il costo di abbonamento per il trasporto mensile / annuale); 3)
sempre con decorrenza dalla domanda l'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre, le parti si impegno sin d'ora affinchè,
qualora sopravvengano i presupposti di legge, l'assegno unico sia percepito direttamente da 4) le parti rinunciano ad ogni Per_1
ulteriore reciproca pretesa di credito o di debito relativa ad eventuali arretrati ante domanda per il mantenimento di ivi Per_1
compreso l'assegno unico;
5) spese di lite integralmente compensate”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 18.12.2024 introduttivo del presente procedimento, il sig. , ha esposto Parte_1
che, con sentenza n. 693/2023 pubbl. il 07.04.2023 all'esito del procedimento RG n. 7198/2022, il Tribunale di
Padova aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra , ponendo a carico Controparte_1
del padre l'obbligo di provvedere al pagamento in favore della medesima sig.ra dell'importo mensile di CP_1
euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , collocata in via prevalente presso la madre, Per_1
oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e al 50 % delle spese straordinarie scolastiche e mediche,
come da protocollo del Tribunale di Padova (spese sportive per la minore a carico esclusivo della madre quanto al pagamento della retta di iscrizione al corso di ballo e a eventuali gare, al 50% tra i genitori quelle relative all'acquisto di scarpe, costumi da ballo e materiale in genere). Gli assegni familiari e/o l'assegno unico e universale venivano previsti a favore della madre quale genitore collocatario. Nulla era stato previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente. Per_2
Il ricorrente espone che a far data dal settembre 2023 la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, si è definitivamente trasferita presso di lui, iscrivendosi presso l'istituto scolastico “Francesco
Algarotti” di Venezia e ivi radicando la sua intera vita di relazioni ed impegni, anche extrascolastici. Da allora il padre provvede ad ogni esigenza ordinaria della figlia che mediamente trascorre con la madre un fine settimana al mese.
Il sig. espone che in ragione dell'avvenuto trasferimento della figlia presso di lui, aveva concordato Parte_1
con la sig.ra di ritenere cessato, a far data dal settembre 2023, l'obbligo di contributo al mantenimento CP_1
2 della figlia posto a suo carico in sede di divorzio. Le parti si erano altresì accordate prevedendo la ripartizione al
50% delle spese straordinarie e la spettanza al padre degli assegni familiari a far data dal medesimo mese di settembre 2023.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresenta di essere gravato da un canone di locazione mensile pari ad euro 750,00, mentre la sig.ra è proprietaria dell'immobile in cui vive. Precisa inoltre di CP_1
prestare la propria attività lavorativa a favore della società “Il Salotto di cui è socio, percependo Parte_2
tuttavia ad oggi soltanto rimborsi spese. Sicché deduce di dover fare affidamento sullo stipendio della propria attuale compagna e sull'aiuto dei propri anziani genitori per far fronte alle necessità quotidiane.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto in questa sede, a modifica delle condizioni di divorzio, dichiarare cessata e revocare la collocazione prevalente della figlia presso la residenza della madre, con diritto della madre Per_1
di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta le esigenze relazionali e mediche della stessa lo consentano,
dichiarare inoltre cessato e revocare l'obbligo di corrispondere alla Signora la somma mensile di euro CP_1
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al 50% per le spese straordinarie a far Per_1
data dal mese di settembre 2023 compreso.
Ha chiesto, inoltre, disporsi l'obbligo della Signora di provvedere al rimborso del 50% delle spese CP_1
straordinarie scolastiche (tra le quali si ricomprende espressamente il costo di abbonamento per il trasporto) e mediche necessarie per la crescita e l'educazione della figlia, a far data dal mese di settembre 2023 compreso. Infine
ha chiesto dichiarare cessato e revocare il diritto della Signora a percepire quale genitore collocatario gli CP_1
assegni familiari e/o l'assegno unico e universale a far data dal mese di settembre 2023 e, conseguentemente,
condannare la Signora a corrispondere al ricorrente l'importo pari ad euro 199,40 mensili percepiti a tale CP_1
titolo dal settembre 2023 al marzo 2024, per un totale pari ad euro 1.395,80 oltre interessi di legge, disponendo che gli assegni familiari e/o l'assegno unico e universale spettino al padre quale genitore collocatario.
Si è costituita in giudizio la sig.ra contestando le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nel proprio CP_1
atto introduttivo, in particolare precisando il tenore dei rapporti fra le parti e con i figli, nonché la misura e le modalità con cui entrambi i genitori hanno provveduto e provvedono al mantenimento di e del fratello Per_1
dichiarato economicamente autosufficiente in sede di divorzio e in favore del quale non era stato previsto Per_2
un contributo al mantenimento. Nello specifico la convenuta rappresenta come il figlio sia in realtà autonomo solo per quanto concerne le spese straordinarie, gravando invece interamente su di lei per il mantenimento ordinario,
vitto e alloggio. Quanto alla figlia , conferma che quest'ultima si è trasferita dal padre a far data da Per_1
3 settembre 2023, ma precisa che la figlia ha sempre passato presso di lei diversi periodo di tempo. Deduce, inoltre,
di rimborsare al ricorrente la metà delle spese da quest'ultimo anticipate per la figlia, benché molto spesso si tratti di spese rientranti nel mantenimento ordinario. Peraltro, precisa che ha lavorato durante l'estate passata Per_1
e che, terminata la scuola, potrebbe decidere di cercare un'occupazione.
Quanto alla situazione economica del sig. , contesta che le entrate di cui egli dispone siano quelle indicate Pt_1
nel ricorso, rilevando l'inidoneità della documentazione dimessa in atti a comprovare la sua effettiva capacità di guadagno.
La convenuta si è opposta, infine, all'assegnazione a esclusivo favore del padre dell'assegnano unico, rilevando come tale emolumento non spetti al genitore in quanto collocatario del figlio, ma essendo invece previsto, salva diversa disposizione del Giudice o accordo, in favore di ciascun genitore al 50%.
Ad ogni modo, ha manifestato nella comparsa di costituzione e risposta la disponibilità ad addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia a fronte della disponibilità del ricorrente a prevedere il mantenimento diretto di ciascun figlio collocatario e spese straordinarie per entrambi i figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Tanto premesso, la convenuta ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del ricorrente, chiedendo disporsi che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie per la figlia Per_1
nella misura del 50%. Assegno unico universale a favore di ciascuna parte nella misura del 50%, con efficacia dalla data di emissione del provvedimento e rigetto di ogni altra domanda formulata dal ricorrente, in quanto infondata.
***
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17. c.p.c., all'udienza del 03.06.3035, dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate in base delle intese raggiunte.
***
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni dimesse dalle parti che prevedono la revoca del contributo al mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente - sul presupposto che la medesima è stabilmente convivente con il padre dal settembre 2023 – e la previsione a carico della madre del contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Tali condizioni appaiono infatti conformi all'interesse morale e materiale della figlia e, in particolare, alle attuali condizioni di vita della stessa.
4 La natura necessaria del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza n. 693/2023 pubbl. il 07.04.2023 del Tribunale di Padova, ratifica e fa proprie le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia il 17.07.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Tania Vettore
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia promossa ai sensi degli artt. 473 bis 11 ss e 29 c.p.c. al n. 6082 del ruolo generale R.G. per l'anno
2024 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in 30124 Venezia, Sestriere Parte_1 C.F._1
San Marco n. 2522, rappresentato e difeso dagli avv.ti Selene Nicolè (pec: Email_1
e Federico Nicolè (pec: , ed elettivamente domiciliato presso il loro Email_2
studio in Padova, Via N. Tommaseo n. 70/d, per procura allegata al ricorso introduttivo
ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1 C.F._2
(PD), Via XXIV Marzo n. 13, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Visentin in Monselice
(PD), Via Roma, 63 (pec: , che la rappresenta ed assiste per Email_3
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
1 Conclusioni rese dalle parti congiuntamente, come da verbale d'udienza del 03.06.2025 che di seguito si riproducono: “1) con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo, dichiararsi cessato l'obbligo per il padre, signor , Parte_1
di versare alla signora il contributo al mantenimento per la figlia da ultimo stabilito con sentenza del Tribunale di Controparte_1
Padova n. 693/2023; 2) sempre con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo dichiararsi la madre, signora Controparte_1
tenuta al rimborso al padre della metà delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di da regolarsi come da Protocollo Per_1
del Tribunale di Padova (tra le quali si ricomprende espressamente il costo di abbonamento per il trasporto mensile / annuale); 3)
sempre con decorrenza dalla domanda l'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre, le parti si impegno sin d'ora affinchè,
qualora sopravvengano i presupposti di legge, l'assegno unico sia percepito direttamente da 4) le parti rinunciano ad ogni Per_1
ulteriore reciproca pretesa di credito o di debito relativa ad eventuali arretrati ante domanda per il mantenimento di ivi Per_1
compreso l'assegno unico;
5) spese di lite integralmente compensate”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato in data 18.12.2024 introduttivo del presente procedimento, il sig. , ha esposto Parte_1
che, con sentenza n. 693/2023 pubbl. il 07.04.2023 all'esito del procedimento RG n. 7198/2022, il Tribunale di
Padova aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra , ponendo a carico Controparte_1
del padre l'obbligo di provvedere al pagamento in favore della medesima sig.ra dell'importo mensile di CP_1
euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , collocata in via prevalente presso la madre, Per_1
oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e al 50 % delle spese straordinarie scolastiche e mediche,
come da protocollo del Tribunale di Padova (spese sportive per la minore a carico esclusivo della madre quanto al pagamento della retta di iscrizione al corso di ballo e a eventuali gare, al 50% tra i genitori quelle relative all'acquisto di scarpe, costumi da ballo e materiale in genere). Gli assegni familiari e/o l'assegno unico e universale venivano previsti a favore della madre quale genitore collocatario. Nulla era stato previsto a titolo di contributo al mantenimento del figlio in quanto maggiorenne economicamente autosufficiente. Per_2
Il ricorrente espone che a far data dal settembre 2023 la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, si è definitivamente trasferita presso di lui, iscrivendosi presso l'istituto scolastico “Francesco
Algarotti” di Venezia e ivi radicando la sua intera vita di relazioni ed impegni, anche extrascolastici. Da allora il padre provvede ad ogni esigenza ordinaria della figlia che mediamente trascorre con la madre un fine settimana al mese.
Il sig. espone che in ragione dell'avvenuto trasferimento della figlia presso di lui, aveva concordato Parte_1
con la sig.ra di ritenere cessato, a far data dal settembre 2023, l'obbligo di contributo al mantenimento CP_1
2 della figlia posto a suo carico in sede di divorzio. Le parti si erano altresì accordate prevedendo la ripartizione al
50% delle spese straordinarie e la spettanza al padre degli assegni familiari a far data dal medesimo mese di settembre 2023.
Quanto alla propria situazione economica, il ricorrente rappresenta di essere gravato da un canone di locazione mensile pari ad euro 750,00, mentre la sig.ra è proprietaria dell'immobile in cui vive. Precisa inoltre di CP_1
prestare la propria attività lavorativa a favore della società “Il Salotto di cui è socio, percependo Parte_2
tuttavia ad oggi soltanto rimborsi spese. Sicché deduce di dover fare affidamento sullo stipendio della propria attuale compagna e sull'aiuto dei propri anziani genitori per far fronte alle necessità quotidiane.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto in questa sede, a modifica delle condizioni di divorzio, dichiarare cessata e revocare la collocazione prevalente della figlia presso la residenza della madre, con diritto della madre Per_1
di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta le esigenze relazionali e mediche della stessa lo consentano,
dichiarare inoltre cessato e revocare l'obbligo di corrispondere alla Signora la somma mensile di euro CP_1
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al 50% per le spese straordinarie a far Per_1
data dal mese di settembre 2023 compreso.
Ha chiesto, inoltre, disporsi l'obbligo della Signora di provvedere al rimborso del 50% delle spese CP_1
straordinarie scolastiche (tra le quali si ricomprende espressamente il costo di abbonamento per il trasporto) e mediche necessarie per la crescita e l'educazione della figlia, a far data dal mese di settembre 2023 compreso. Infine
ha chiesto dichiarare cessato e revocare il diritto della Signora a percepire quale genitore collocatario gli CP_1
assegni familiari e/o l'assegno unico e universale a far data dal mese di settembre 2023 e, conseguentemente,
condannare la Signora a corrispondere al ricorrente l'importo pari ad euro 199,40 mensili percepiti a tale CP_1
titolo dal settembre 2023 al marzo 2024, per un totale pari ad euro 1.395,80 oltre interessi di legge, disponendo che gli assegni familiari e/o l'assegno unico e universale spettino al padre quale genitore collocatario.
Si è costituita in giudizio la sig.ra contestando le circostanze di fatto esposte dal ricorrente nel proprio CP_1
atto introduttivo, in particolare precisando il tenore dei rapporti fra le parti e con i figli, nonché la misura e le modalità con cui entrambi i genitori hanno provveduto e provvedono al mantenimento di e del fratello Per_1
dichiarato economicamente autosufficiente in sede di divorzio e in favore del quale non era stato previsto Per_2
un contributo al mantenimento. Nello specifico la convenuta rappresenta come il figlio sia in realtà autonomo solo per quanto concerne le spese straordinarie, gravando invece interamente su di lei per il mantenimento ordinario,
vitto e alloggio. Quanto alla figlia , conferma che quest'ultima si è trasferita dal padre a far data da Per_1
3 settembre 2023, ma precisa che la figlia ha sempre passato presso di lei diversi periodo di tempo. Deduce, inoltre,
di rimborsare al ricorrente la metà delle spese da quest'ultimo anticipate per la figlia, benché molto spesso si tratti di spese rientranti nel mantenimento ordinario. Peraltro, precisa che ha lavorato durante l'estate passata Per_1
e che, terminata la scuola, potrebbe decidere di cercare un'occupazione.
Quanto alla situazione economica del sig. , contesta che le entrate di cui egli dispone siano quelle indicate Pt_1
nel ricorso, rilevando l'inidoneità della documentazione dimessa in atti a comprovare la sua effettiva capacità di guadagno.
La convenuta si è opposta, infine, all'assegnazione a esclusivo favore del padre dell'assegnano unico, rilevando come tale emolumento non spetti al genitore in quanto collocatario del figlio, ma essendo invece previsto, salva diversa disposizione del Giudice o accordo, in favore di ciascun genitore al 50%.
Ad ogni modo, ha manifestato nella comparsa di costituzione e risposta la disponibilità ad addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia a fronte della disponibilità del ricorrente a prevedere il mantenimento diretto di ciascun figlio collocatario e spese straordinarie per entrambi i figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Tanto premesso, la convenuta ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento ordinario a carico del ricorrente, chiedendo disporsi che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie per la figlia Per_1
nella misura del 50%. Assegno unico universale a favore di ciascuna parte nella misura del 50%, con efficacia dalla data di emissione del provvedimento e rigetto di ogni altra domanda formulata dal ricorrente, in quanto infondata.
***
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17. c.p.c., all'udienza del 03.06.3035, dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un accordo e la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate in base delle intese raggiunte.
***
Sono meritevoli di accoglimento le concordi conclusioni dimesse dalle parti che prevedono la revoca del contributo al mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia , maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente - sul presupposto che la medesima è stabilmente convivente con il padre dal settembre 2023 – e la previsione a carico della madre del contributo alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Tali condizioni appaiono infatti conformi all'interesse morale e materiale della figlia e, in particolare, alle attuali condizioni di vita della stessa.
4 La natura necessaria del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate giustificano una compensazione integrale delle spese di lite, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, a modifica delle condizioni di scioglimento del matrimonio di cui alla sentenza n. 693/2023 pubbl. il 07.04.2023 del Tribunale di Padova, ratifica e fa proprie le conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia il 17.07.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale.
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa Tania Vettore
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