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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6472/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 10020249012050089000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - IS - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170002648435000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190032226643000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1343/2025 depositato il
13/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna il sollecito di pagamento di somme portate da n. 2 cartelle relative ad omessi versamenti IMU e IRPEF per gli anni d'imposta 2012 e 2013 per un importo complessivo di € 4.035,79 comprensivo di sanzioni e interessi, ma comprendente anche somme dovute per infrazioni che non rientrano nella giurisdizione di questo giudice tributario.
Motivi di impugnazione:
- mancata notifica delle cartelle di pagamento;
- Prescrizione e decadenza del credito;
L'AD IS ritualmente costituitasi in giudizio,confuta i motivi di ricorso ,invocando pregiudizialmente la inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso innanzi tutto" perchè l'atto non rientra assolutamente tra gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario", contestando inoltre l'eccepita prescrizione e decadenza del credito.
Asserisce infatti che le cartelle sottese all'atto indebitamente impugnato sono state regolarmente e correttamente notificate,unitamente ad altra intimazione di pagamento emessa anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso, conclude per la loro reiezione chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza svoltasi nella Camera di consiglio del 10 marzo 2025,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,come presentato,deve essere dichiarato inammissibile.
In via preliminare e del tutto assorbente,circostanza che pregiudizialmente preclude l'esame del merito della questione,occorre dichiarare l'inammissibilità del ricorso perchè proposto contro un atto (sollecito di pagamento)autonomamente non impugnabile non solo e non tanto perchè non rientrante nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs 546/92 elenco peraltro integrato da numerose pronunce della Corte
Cassazione,bensì perchè, come da giurisprudenza pacifica, la nota di sollecito inviata non ha natura di atto impositivo,a meno che non sia stato il primo atto che viene portato a conoscenza del contribuente ,al quale non può essere disconosciuto il diritto inviolabile di difendersi, ex art. 24 Cost.
Il sollecito infatti non assume il carattere di atto funzionale alla riscossione, come riconosciuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza e ciò per un motivo ben preciso,perchè è stato preceduto da atti della riscossione (le due cartelle di pagamento e intimazione di pagamento) debitamente notificati al contribuente
,attraverso la consegna a familiari conviventi e precisamente alla mamma ,tale qualificata dall'agente notificatore,in data 31.08.2019 e alla sorella,tale qualificata dall'agente notificatore,in data 17.09.2021,che hanno apposto la loro firma sugli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate. (Allegati alle controdeduzioni della IS ,quindi versati in atti)
Si tratta,nella fattispecie in esame, di atti non impugnati e ,pertanto,divenuti definitivi ai fini della riscossione degli importi dovuti dal contribuente,perchè conseguenti ad atti impositivi ormai consolidati.
L'inammissibilità del ricorso trascina ,travolgendoli,gli altri motivi dell'impugnazione che pertanto non vengono esaminati o sono stati, inutiliter,solo parzialmente esaminati.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.m. dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dell'ADIS delle spese del giudizio,liquidate in € 300,00. oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 10 marzo 2025
Il Giudice monocratico
CA NI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6472/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 10020249012050089000 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - IS - Salerno - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170002648435000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190032226643000 IMU 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1343/2025 depositato il
13/03/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna il sollecito di pagamento di somme portate da n. 2 cartelle relative ad omessi versamenti IMU e IRPEF per gli anni d'imposta 2012 e 2013 per un importo complessivo di € 4.035,79 comprensivo di sanzioni e interessi, ma comprendente anche somme dovute per infrazioni che non rientrano nella giurisdizione di questo giudice tributario.
Motivi di impugnazione:
- mancata notifica delle cartelle di pagamento;
- Prescrizione e decadenza del credito;
L'AD IS ritualmente costituitasi in giudizio,confuta i motivi di ricorso ,invocando pregiudizialmente la inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso innanzi tutto" perchè l'atto non rientra assolutamente tra gli atti autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario", contestando inoltre l'eccepita prescrizione e decadenza del credito.
Asserisce infatti che le cartelle sottese all'atto indebitamente impugnato sono state regolarmente e correttamente notificate,unitamente ad altra intimazione di pagamento emessa anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Nel contestare pertanto i motivi del ricorso, conclude per la loro reiezione chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
All'udienza svoltasi nella Camera di consiglio del 10 marzo 2025,la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso,come presentato,deve essere dichiarato inammissibile.
In via preliminare e del tutto assorbente,circostanza che pregiudizialmente preclude l'esame del merito della questione,occorre dichiarare l'inammissibilità del ricorso perchè proposto contro un atto (sollecito di pagamento)autonomamente non impugnabile non solo e non tanto perchè non rientrante nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs 546/92 elenco peraltro integrato da numerose pronunce della Corte
Cassazione,bensì perchè, come da giurisprudenza pacifica, la nota di sollecito inviata non ha natura di atto impositivo,a meno che non sia stato il primo atto che viene portato a conoscenza del contribuente ,al quale non può essere disconosciuto il diritto inviolabile di difendersi, ex art. 24 Cost.
Il sollecito infatti non assume il carattere di atto funzionale alla riscossione, come riconosciuto sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza e ciò per un motivo ben preciso,perchè è stato preceduto da atti della riscossione (le due cartelle di pagamento e intimazione di pagamento) debitamente notificati al contribuente
,attraverso la consegna a familiari conviventi e precisamente alla mamma ,tale qualificata dall'agente notificatore,in data 31.08.2019 e alla sorella,tale qualificata dall'agente notificatore,in data 17.09.2021,che hanno apposto la loro firma sugli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate. (Allegati alle controdeduzioni della IS ,quindi versati in atti)
Si tratta,nella fattispecie in esame, di atti non impugnati e ,pertanto,divenuti definitivi ai fini della riscossione degli importi dovuti dal contribuente,perchè conseguenti ad atti impositivi ormai consolidati.
L'inammissibilità del ricorso trascina ,travolgendoli,gli altri motivi dell'impugnazione che pertanto non vengono esaminati o sono stati, inutiliter,solo parzialmente esaminati.
La soccombenza comporta,ope legis, la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il G.m. dichiara il ricorso inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento in favore dell'ADIS delle spese del giudizio,liquidate in € 300,00. oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 10 marzo 2025
Il Giudice monocratico
CA NI