Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 590
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per atto non impugnabile

    Il ricorso è inammissibile perché proposto contro un sollecito di pagamento, atto non autonomamente impugnabile in quanto non ha natura di atto impositivo e risulta preceduto da cartelle di pagamento e intimazione di pagamento debitamente notificate e non impugnate, le quali sono pertanto divenute definitive.

  • Inammissibile
    Impugnazione delle cartelle di pagamento

    I motivi di impugnazione relativi alle cartelle di pagamento sono stati assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 590
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 590
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo