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Sentenza 6 marzo 2026
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2511/2024 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante, e IC IA, rappresentate e difese dagli avv.ti CARMINE PUNZI e ANTONIO PUNZI, con domicilio digitale ex lege;
- ricorrenti -
contro MAURIZIO DE NO, in proprio e quale legale rappresentante di SPIX ITALIA S.R.L., DA RO, LU DE NO e AI DE NO, tutti rappresentai e difesi dagli avv.ti STEFANO VINTI, IC CO, CH ER e CE MO, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 346/2023 della CORTE D’APPELLO DI POTENZA, depositata in data 13/6/2023. Civile Sent. Sez. 3 Num. 5060 Anno 2026 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 06/03/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI. Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del dott. MAURO VITIELLO. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 13/6/2023, la Corte d’appello di Potenza, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la Rai s.p.a. e ER SC al risarcimento dei danni subiti da ZI De NO, dalla SP TA s.r.l., da AN OS, da UC De NO e da ID De NO, in conseguenza della divulgazione sul canale Rai Tre, in data 15/12/2008, della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, in occasione della quale la giornalista ER SC aveva dato notizia dell’avvenuta perquisizione di alcuni terreni di proprietà della SP TA s.r.l. alla ricerca dell’eventuale presenza del cadavere di una donna, EL CL, da molti anni data per scomparsa. 2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato come la diffusione, nel corso della trasmissione televisiva, del nome di ZI De NO e della SP TA s.r.l. (società amministrata dal primo) come soggetti legati alla disponibilità del terreno all’interno del quale veniva ricercato il cadavere di EL CL, aveva obiettivamente assunto carattere diffamatorio nei confronti della SP TA s.r.l., del suo amministratore e della famiglia di quest’ultimo, dovendo escludersi l’essenzialità della propalazione dei nominativi degli attori ai fini dell’informazione fornita, ed avendo la giornalista comunque taciuto la circostanza, all’epoca conosciuta o in ogni caso conoscibile, dell’esito negativo della perquisizione avvenuta. 3 3. Avverso la sentenza d’appello, la Rai s.p.a. e ER SC propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. 4. ZI De NO, in proprio e quale legale rappresentante di SP TA s.r.l., AN OS, UC De NO e ID De NO resistono con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 6377/2025 del 10/3/2025, la Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. 6. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di esercizio del diritto di cronaca, con specifico riferimento al principio di essenzialità dell’informazione ex artt. 2 e 21 Cost., art. 2043 c.c., artt. 137 e 139 Codice in materia di protezione dei dati personali e artt. 5 e 6 Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente parametrato il giudizio relativo all’essenzialità dell’informazione fornita nel corso della trasmissione televisiva Chi l’ha visto? all’ipotesi dell’esercizio, da parte della giornalista ER SC, del diritto di cronaca, anziché al diverso paradigma dell’esercizio del diritto di inchiesta giornalistica (idoneo a giustificare una diversa e più larga considerazione dei limiti connessi all’esercizio del diritto di informazione), tenuto conto che la natura della trasmissione in esame, lungi dal limitarsi alla mera comunicazione di informazioni di interesse pubblico, era concepita come strumento pubblico 4 di interrogazione critica sui fatti di cronaca legati alla scomparsa delle persone, con la conseguente indispensabilità della formulazione di ipotesi e ricostruzioni possibili alla luce degli elementi di fatto forniti dalla cronaca quotidiana. In forza di tali premesse, l’estensione dell’informazione fornita dalla trasmissione della Rai ai nominativi dei possessori dei terreni all’interno dei quali l’autorità giudiziaria si era posta alla ricerca del corpo di EL CL veniva assumendo un carattere essenziale, tenuto conto delle relazioni già in passato documentate tra la società SP TA s.r.l. e la persona di AN VO, a quel momento individuato come il principale sospettato dell’assassinio di EL CL (come, peraltro, positivamente accertato in seguito). Da questa prospettiva, conseguentemente, proprio l’individuazione di un (sia pur tenue e risalente) legame tra la SP TA s.r.l. e AN VO consentiva all’autrice della trasmissione televisiva di accreditare l’idea dell’avvenuto convincimento, da parte della stessa autorità giudiziaria, della concreta fondatezza dell’ipotesi volta a individuare in AN VO il possibile autore dell’omicidio della CL, come da lungo tempo ipotizzato dalla stessa giornalista. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di esercizio del diritto di cronaca, con specifico riferimento al giornalismo di inchiesta ex artt. 2 e 21 Cost., art. 2043 c.c., art. 51 e 595 c.p. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’insussistenza, nel caso di specie, del requisito della continenza formale nell’esposizione della trasmissione televisiva in esame sul presupposto dell’ingiustificato accostamento tra la notizia dell’avvenuta perquisizione e il fatto che “14 anni prima AN VO avesse lavorato presso la SP TA s.r.l.”, in tal modo, inducendo imprudentemente l’uditorio ad accostare, le persone nella cui disponibilità 5 si trovavano i terreni perquisiti, alla scomparsa, quando non all’eventuale uccisione, di EL CL. Osservano i ricorrenti come, al contrario, proprio quell’accostamento tra la SP TA s.r.l. e AN VO costituiva un’indiretta conferma dell’ipotesi investigativa dell’omicidio della ragazza già da molto tempo accreditata dalla trasmissione. In particolare, proprio la circostanza che anche l’autorità giudiziaria, dopo aver lungamente sostenuto l’idea di una mera scomparsa della CL, si fosse convinta ad approfondire l’indagine nei confronti di AN VO (nella prospettiva dell’ipotizzata azione omicidiaria di quest’ultimo), valeva a integrare un ulteriore positivo riscontro del lavoro di inchiesta da tempo condotto dalla trasmissione televisiva. 3. Ritiene il Collegio che i due motivi in esame - congiuntamente considerabili per l’oggettiva connessione delle questioni dedotte - siano fondati. 4. Occorre preliminarmente affrontare (a seguito della sollecitazione proveniente dalla corrispondente eccezione sollevata dagli odierni controricorrenti e rilevata, in termini decisivi, nelle conclusioni scritte e in quelle orali assunte dal Sostituto Procuratore generale nella pubblica udienza di discussone del ricorso) la questione relativa al preteso carattere di ‘novità’ (come estremo suscettibile di sancirne l’inammissibile considerazione in questa sede) della questione concernente il ricorso dei presupposti per l’applicazione della scriminante di cui all’art. 21 Cost. all’attività di diffusione televisiva oggetto dell’odierno esame. In particolare, varrà considerare l’eventuale inammissibilità della prospettazione in questa sede, per la prima volta, della tesi che vorrebbe modulata, la valutazione relativa al ricorso dei presupposti per l’applicazione della scriminante del diritto di manifestazione del pensiero, alla specifica natura dell’attività giornalistica esercitata dagli odierni 6 ricorrenti, dagli stessi ricondotta al paradigma del c.d. ‘giornalismo di inchiesta’. 5. Converrà sul punto rammentare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre deve ritenersi pacificamente non consentita l’introduzione, dinanzi alla Corte di cassazione, di circostanze di fatto mai precedentemente sottoposte al contraddittorio tra le parti, deve, al contrario, ritenersi ammissibile la proposizione per la prima volta, in sede di legittimità, di una diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti al processo, così come la deduzione, per la prima volta nel giudizio di legittimità, di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito, salvo che ciò non comporti il necessario esame nel merito dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (cfr. Sez. L, ordinanza n. 25863 del 16/10/2018, Rv. 650861 – 01; Sez. 3, sentenza n. 26906 del 19/12/2014, Rv. 633816 - 01), ovvero che la diversa qualificazione giuridica o la diversa normativa richiamata non comportino la prospettazione di nuovi temi di decisione o di nuovi temi di prova. Detto in altri termini, nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o di contestazioni la cui discussione necessariamente comporti una modificazione del thema decidendum o necessariamente implichi indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, ordinanza n. 2193 del 30/1/2020, Rv. 656856 – 01; Sez. 2, sentenza n. 14477 del 6/6/2018, Rv. 648975 - 02). 6. Con specifico riferimento all’indagine concernente lo ‘statuto giuridico’ proprio dell’attività giornalistica sottoposta all’esame del giudice di legittimità (con particolare riguardo proprio alla previa riconducibilità, dell’attività giornalistica considerata, al paradigma del c.d. ‘giornalismo d’inchiesta’), questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (sulla base di 7 considerazioni che questo Collegio condivide nella loro interezza e che intende ribadire e riproporre in questa sede al fine di assicurarne continuità) come, in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica dell’attività giornalistica intesa come fatto storico, così come emergente nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, deve ritenersi suscettibile di verifica e di riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d'ufficio (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 4955 del 23/2/2024, Rv. 670125 - 02). In breve, là dove agli atti del processo sia stata definitivamente acquisita, con carattere di certezza, la delineazione ‘in fatto’ del tipo di attività giornalistica effettivamente esercitata dal preteso diffamatore – sì che l’evocazione di tale ‘paradigma giornalistico’ sia tale da non imporre alcuna nuova indagine in fatto eventualmente volta ad accertarne il ricorso in concreto – deve ritenersi pienamente consentita - sia pure per la prima volta in sede di legittimità - la discussione in ordine all’eventuale disciplina normativa applicabile a tale ‘fatto’ (a quel tipo di attività giornalistica) e, segnatamente, in ordine alle modalità di articolazione del giudizio di verità e di continenza dei fatti pubblicamente riferiti, al fine di pervenire all’accertamento, in iure, del carattere effettivamente illecito, ovvero del tutto legittimo, della propalazione giornalistica denunciata. 7. Sulla base di tali premesse - così approssimandosi al caso oggetto dell’odierno esame - ritiene il Collegio, in coerenza alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità (e contrariamente a quanto eccepito dagli odierni resistenti e sostenuto dal Sostituto Procuratore generale), come il vizio di violazione e falsa applicazione evocato dagli odierni ricorrenti non risulti affatto vòlto ad ottenere un nuovo accertamento dei fatti, bensì a individuare, in modo giuridicamente corretto, le norme e i principi dettati dalla giurisprudenza al fine di 8 procedere alla ricognizione della disciplina e alla regolazione degli effetti della diffamazione a mezzo stampa. Si tratterà, in breve, sulla base dei fatti già accertati con carattere di definitività nel corso del giudizio di merito, di procedere al giudizio volto a definire, in iure, i principi che presiedono all’individuazione delle scriminanti relative all’attività giornalistica accertata, necessariamente destinate ad essere articolate o riarticolate in dipendenza del particolare tipo di attività giornalistica considerata. 8. In tal guisa le censure proposte dagli odierni ricorrenti si pongono in modo coerente rispetto ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui le espressioni ‘violazione o falsa applicazione di legge’, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;
b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata. A sua volta, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice (perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla), o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Viceversa, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta 9 interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14/1/2019, Rv. 652398 - 01). 9. Ferme tali premesse e pervenendo allo scrutinio dei motivi d’impugnazione in esame, varrà evidenziare come, secondo quanto ricostruito nella stessa sentenza impugnata, il tipo di informazione che si veniva confezionando nella trasmissione televisiva oggetto dell’originaria denuncia degli odierni resistenti (in coerenza, del resto, con le caratteristiche proprie, o con il format, delle puntate di Chi l’ha visto? - notoriamente concepite come appuntamenti televisivi di discussione pubblica sulle ipotetiche ricostruzioni dei fatti legati a vicende di persone scomparse) non si appuntava affatto sulla mera diffusione di informazioni in possesso della redazione giornalistica, estendendosi bensì all’analisi delle possibili ragioni, alle plausibili ricostruzioni dei fatti non noti e alla formulazione delle più accreditabili ipotesi connesse alla scomparsa di EL CL. Afferma, sul punto, la Corte territoriale: «Sulla realtà del fatto storico (perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno presso alcuni terreni nella disponibilità della SP TA Sri) e sulla pubblica rilevanza della triste vicenda della povera EL CL non sono infatti eccepibili dubbi, di guisa che l'unico profilo che viene ad essere posto sotto esame è appunto quello della continenza, che, ad avviso di questa Corte, deve nel presente caso essere valutato sotto il profilo della necessità o meno, dal punto di vista di un corretto esercizio del diritto di cronaca, del fare menzione del nome del soggetto nella cui disponibilità si trovavano i terreni oggetto di perquisizione, posto che, per ammissione della stessa appellata D.ssa SC, la parte importante della notizia relativa alla perquisizione era che la stessa era diretta a ricercare il corpo di EL CL o sue tracce, così comportando per la prima volta dalla scomparsa della ragazza, avvenuta ben quindici anni prima, il mutamento 10 dell'ipotesi investigativa da ricerca di persona scomparsa a omicidio e occultamento di cadavere. «In particolare, in sede di suo interrogatorio formale, la D.ssa SC ebbe a riferire che "la notizia importante per noi di era che era in corso la ricerca del corpo, ossia del cadavere;
pochi mesi prima era stato fatto fare un invecchiamento della ragazza da parte della polizia scientifica e noi avevamo criticato questa scelta in quanto diretta alla ricerca di una persona viva mentre noi da subito avevamo ipotizzato l'omicidio e l'occultamento di cadavere;
il fatto che la polizia scientifica avesse cercato un corpo dal punto di vista del dovere di cronaca era per noi importante in modo particolare ... ", e la stessa difesa degli appellanti rimarca che "La notizia rilevante in sé, quindi, per una trasmissione di inchiesta, quale era ed è "Chi l'ha visto", era l'avvenuta perquisizione, in quanto sintomatica di un 'ipotesi investigativa che presupponeva un omicidio" (pag. 9, ult. cpv. dell'atto di appello). «Premessa come gli stessi appellanti premettono quale effettivamente fosse la questione per essi rilevante, vale a dire la presa in esame, da parte degli inquirenti, dell'ipotesi investigativa dell'omicidio, se pure è indiscutibile la soddisfazione professionale del giornalista che vede la sua ipotesi suffragata dagli indizi investigativi della magistratura, ciò che bisogna chiedersi nel caso in esame è se realmente sussisteva la necessità, al fine di offrire una completa e corretta informazione, che venisse reso noto anche il nome del soggetto nella cui disponibilità si trovavano i terreni nei quali era stata eseguita la perquisizione. «A maggior ragione se si considera che tale atto di indagine aveva dato esito negativo e che la circostanza era nota - o comunque era conoscibile da parte degli odierni appellanti - al momento della messa in onda del servizio a cura del giornalista Giovanni Loreto Carbone andato in onda nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?" del 15.12.2008» (pagg. 7-8 della sentenza impugnata). 11 Dalla stessa lettura del provvedimento impugnato emerge con evidenza il fatto – accettato come tale, descritto e non discusso dalla Corte territoriale – come la trasmissione televisiva in esame fosse diretta (in coerenza con la propria natura, ben nota da anni a livello nazionale), non già a fornire informazioni più o meno direttamente connesse alla vicenda di EL CL, quanto piuttosto a discutere ipotesi ricostruttive sulla scomparsa di quest’ultima in relazione alle informazioni tratte dalla cronaca. 10. Varrà ribadire come, sul piano definitorio, il giornalismo d’inchiesta si caratterizzi - al di là e ben oltre l’esercizio del mero diritto di cronaca o di critica - per le finalità proprie dell’attività giornalistica esercitata, essendo quest’ultima specificamente diretta a promuovere un approfondimento di particolari aspetti, settori o vicende della vita collettiva in vista della relativa rappresentazione attraverso chiavi, letture o ricostruzioni che, sia pure in termini ipotetici, valgano a sollecitare la capacità del pubblico di attivare in modo autonomo una propria considerazione critica della realtà. Proprio sulla base di queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ricorrente l’ipotesi del giornalismo di inchiesta allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia, ma provveda egli stesso alla raccolta delle informazioni dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico (Sez. 1, ordinanza n. 30522 del 3/11/2023, Rv. 669364 - 01). 11. Se, dunque (come la stessa Corte territoriale ha riconosciuto, non ponendolo neppure in dubbio), deve ritenersi indiscussa l’acquisizione al processo delle circostanze di fatto idonee a identificare il tipo di attività giornalistica che veniva realizzandosi nella puntata di Chi l’ha visto? oggetto dell’odierno esame (come attività giornalistica specificamente ‘di inchiesta’), sarebbe allora spettato al giudice di merito il compito di 12 elaborare una coerente configurazione dei limiti del diritto di informazione nel quadro di tale tipo di giornalismo, allo scopo (non solo di individuare in modo adeguato la portata dell’indagine sulla verità dell’esposizione, ma soprattutto) di parametrare in modo corretto la diretta pertinenza (e, dunque, l’essenzialità come risvolto della continenza formale) delle informazioni fornite durante la trasmissione: informazioni (quelle relative ai nominativi dei possessori dei terreni della SP) che la stessa Corte territoriale ha ritenuto inessenziali e, dunque, debordanti rispetto ai limiti del diritto di informazione. 12. Nello svolgere questo compito, tuttavia, il giudice d’appello ha ritenuto di commisurare il limite del diritto di informazione riconoscibile in capo alla SC all’esercizio, da parte di quest’ultima, di una mera attività di cronaca, trascurando di valorizzare quei fatti materiali che la stessa Corte territoriale aveva dato per indiscussi e che ha, contestualmente, del tutto mancato di individuare per quelli che oggettivamente erano sul piano ontologico, ossia fatti materiali (catalogazione di informazioni acquisite sulla base di indagini autonomamente disposte;
ipotesi sulla scomparsa della donna;
indicazione di possibili responsabili di detta scomparsa;
etc.) specificamente identificativi di quella ben determinata tipologia giornalistica (il giornalismo d’inchiesta) che proprio la trasmissione Chi l’ha visto? veniva conducendo in coerenza con la propria decennale tradizione di successo televisivo a livello nazionale. Come già chiarito da questa Corte (v., più di recente, Sez. 3, ordinanza n. 4955 del 23/2/2024), il giornalismo d’inchiesta rappresenta una particolare forma di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (di cui all’art. 21 Cost.) caratterizzato proprio dal fatto che l'acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne - non essendo, in particolare, mediata dalla ricezione ‘passiva’ di 13 informazioni fornite da un soggetto terzo, che si dichiara informato dei fatti e in cui i fatti esposti possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 15755 del 5/6/2024, Rv. 671260 - 01). A tale, del tutto peculiare, forma di giornalismo, intesa quale species più rilevante della attività di informazione, connotata dalla ricerca e acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia e di continenza espositiva;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione ‘passiva’ di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, è tenuto a ispirarsi ai criteri etico- deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge n. 69 del 3 febbraio 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (cfr. Sez. 3, sentenza n. 16236 del 9/7/2010, Rv. 614076 – 01; v. altresì Corte EDU, sentenza Goodwin
contro
Regno Unito del 27 marzo 1996, con riguardo al valore della protezione e della segretezza delle fonti che, in quanto diritto essenziale del giornalista, ne riconosce il ruolo cruciale nell’ambito dei sistemi democratici allo scopo di garantire la libertà del dibattito pubblico). 13. Trascurando di muoversi nel quadro di tale prospettiva, la Corte territoriale ha quindi erroneamente (e, dunque, illegittimamente) mancato di percepire il diverso spessore, la rilevanza e l’essenzialità dell’informazione relativa ai rapporti tra la SP s.r.l. e AN VO, potendo da tale informazione ricavarsi un principio di plausibilità dell’ipotesi legata al convincimento, da parte della stessa autorità 14 giudiziaria, che la CL non fosse affatto scomparsa (come da lungo tempo sostenuto dalla redazione di Chi l’ha visto?), ma fosse piuttosto rimasta uccisa, verosimilmente per mano dello stesso AN VO indicato come il sospettato principale. E sarebbe allora potuto apparire come sostanzialmente priva di rilievo la circostanza dell’esito negativo della perquisizione nei terreni della SP s.r.l., poiché il cuore dell’informazione critica fornita dalla trasmissione, attraverso la notizia della perquisizione dei terreni della SP s.r.l., era piuttosto individuabile (non già nella perquisizione in sé, bensì) nella valorizzazione del ‘cambio di passo’ dell’autorità giudiziaria, verosimilmente decisa a indagare in modo più approfondito la storia di AN VO (come soggetto dai significativi e rilevanti legami personali e familiari con la SP s.r.l.) in quanto (allora) possibile (o anche probabile) omicida della CL, rispetto all’originaria ipotesi della mera scomparsa della ragazza. Nella fattispecie in esame, il giudice di appello ha dunque del tutto omesso di valutare la fattispecie concreta alla luce di tali principi, e cioè di considerare, attraverso i criteri che gravitano nell’orbita della diversa dimensione del giornalismo d’inchiesta, la tipologia dei fatti sottesi alla critica giornalistica. L’errore in cui è incorso il giudice di merito è quello di aver limitato la propria analisi alla luce dei principi di diritto applicabili al diritto di cronaca e non a quelli che attengono all’esercizio del giornalismo d’inchiesta, il cui stesso ubi consistam è rappresentato proprio dalla congerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire, affinché lo spettatore televisivo abbia a formarsi, in assoluta libertà e autonomia, una propria personale opinione e possa formulare un proprio giudizio in relazione a quei medesimi fatti. L’evidente falsa applicazione delle norme che attengono all’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero nell’ambito del giornalismo di 15 inchiesta, e il conseguente errore di diritto riscontrabile nell’individuazione dei parametri concernenti il requisito scriminante della continenza espressiva (segnatamente nell’articolazione che attiene al carattere ‘essenziale’ o meno delle informazioni pubblicamente diffuse), in quanto vizi che inficiano la legittimità della sentenza impugnata, impongono la cassazione di quest’ultima, con il conseguente rinvio ad altra Corte d’appello (che il Collegio ritiene di individuare in quella di Bari), affinché provveda alla rinnovazione del giudizio in esame alla luce dei principi di diritto in precedenza, richiamati. 14. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio ad altra Corte d’appello, che si designa in quella di Bari, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/12/2025. Il Consigliere Marco dell'Utri Il Presidente TA RI
- ricorrenti -
contro MAURIZIO DE NO, in proprio e quale legale rappresentante di SPIX ITALIA S.R.L., DA RO, LU DE NO e AI DE NO, tutti rappresentai e difesi dagli avv.ti STEFANO VINTI, IC CO, CH ER e CE MO, con domicilio digitale ex lege;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 346/2023 della CORTE D’APPELLO DI POTENZA, depositata in data 13/6/2023. Civile Sent. Sez. 3 Num. 5060 Anno 2026 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 06/03/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI. Udito il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, in persona del dott. MAURO VITIELLO. Uditi i difensori delle parti comparsi in udienza. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza resa in data 13/6/2023, la Corte d’appello di Potenza, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato la Rai s.p.a. e ER SC al risarcimento dei danni subiti da ZI De NO, dalla SP TA s.r.l., da AN OS, da UC De NO e da ID De NO, in conseguenza della divulgazione sul canale Rai Tre, in data 15/12/2008, della trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, in occasione della quale la giornalista ER SC aveva dato notizia dell’avvenuta perquisizione di alcuni terreni di proprietà della SP TA s.r.l. alla ricerca dell’eventuale presenza del cadavere di una donna, EL CL, da molti anni data per scomparsa. 2. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato come la diffusione, nel corso della trasmissione televisiva, del nome di ZI De NO e della SP TA s.r.l. (società amministrata dal primo) come soggetti legati alla disponibilità del terreno all’interno del quale veniva ricercato il cadavere di EL CL, aveva obiettivamente assunto carattere diffamatorio nei confronti della SP TA s.r.l., del suo amministratore e della famiglia di quest’ultimo, dovendo escludersi l’essenzialità della propalazione dei nominativi degli attori ai fini dell’informazione fornita, ed avendo la giornalista comunque taciuto la circostanza, all’epoca conosciuta o in ogni caso conoscibile, dell’esito negativo della perquisizione avvenuta. 3 3. Avverso la sentenza d’appello, la Rai s.p.a. e ER SC propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. 4. ZI De NO, in proprio e quale legale rappresentante di SP TA s.r.l., AN OS, UC De NO e ID De NO resistono con controricorso. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 6377/2025 del 10/3/2025, la Terza Sezione civile di questa Corte ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. 6. Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità, ovvero, in subordine, il rigetto del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di esercizio del diritto di cronaca, con specifico riferimento al principio di essenzialità dell’informazione ex artt. 2 e 21 Cost., art. 2043 c.c., artt. 137 e 139 Codice in materia di protezione dei dati personali e artt. 5 e 6 Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente parametrato il giudizio relativo all’essenzialità dell’informazione fornita nel corso della trasmissione televisiva Chi l’ha visto? all’ipotesi dell’esercizio, da parte della giornalista ER SC, del diritto di cronaca, anziché al diverso paradigma dell’esercizio del diritto di inchiesta giornalistica (idoneo a giustificare una diversa e più larga considerazione dei limiti connessi all’esercizio del diritto di informazione), tenuto conto che la natura della trasmissione in esame, lungi dal limitarsi alla mera comunicazione di informazioni di interesse pubblico, era concepita come strumento pubblico 4 di interrogazione critica sui fatti di cronaca legati alla scomparsa delle persone, con la conseguente indispensabilità della formulazione di ipotesi e ricostruzioni possibili alla luce degli elementi di fatto forniti dalla cronaca quotidiana. In forza di tali premesse, l’estensione dell’informazione fornita dalla trasmissione della Rai ai nominativi dei possessori dei terreni all’interno dei quali l’autorità giudiziaria si era posta alla ricerca del corpo di EL CL veniva assumendo un carattere essenziale, tenuto conto delle relazioni già in passato documentate tra la società SP TA s.r.l. e la persona di AN VO, a quel momento individuato come il principale sospettato dell’assassinio di EL CL (come, peraltro, positivamente accertato in seguito). Da questa prospettiva, conseguentemente, proprio l’individuazione di un (sia pur tenue e risalente) legame tra la SP TA s.r.l. e AN VO consentiva all’autrice della trasmissione televisiva di accreditare l’idea dell’avvenuto convincimento, da parte della stessa autorità giudiziaria, della concreta fondatezza dell’ipotesi volta a individuare in AN VO il possibile autore dell’omicidio della CL, come da lungo tempo ipotizzato dalla stessa giornalista. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di esercizio del diritto di cronaca, con specifico riferimento al giornalismo di inchiesta ex artt. 2 e 21 Cost., art. 2043 c.c., art. 51 e 595 c.p. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto l’insussistenza, nel caso di specie, del requisito della continenza formale nell’esposizione della trasmissione televisiva in esame sul presupposto dell’ingiustificato accostamento tra la notizia dell’avvenuta perquisizione e il fatto che “14 anni prima AN VO avesse lavorato presso la SP TA s.r.l.”, in tal modo, inducendo imprudentemente l’uditorio ad accostare, le persone nella cui disponibilità 5 si trovavano i terreni perquisiti, alla scomparsa, quando non all’eventuale uccisione, di EL CL. Osservano i ricorrenti come, al contrario, proprio quell’accostamento tra la SP TA s.r.l. e AN VO costituiva un’indiretta conferma dell’ipotesi investigativa dell’omicidio della ragazza già da molto tempo accreditata dalla trasmissione. In particolare, proprio la circostanza che anche l’autorità giudiziaria, dopo aver lungamente sostenuto l’idea di una mera scomparsa della CL, si fosse convinta ad approfondire l’indagine nei confronti di AN VO (nella prospettiva dell’ipotizzata azione omicidiaria di quest’ultimo), valeva a integrare un ulteriore positivo riscontro del lavoro di inchiesta da tempo condotto dalla trasmissione televisiva. 3. Ritiene il Collegio che i due motivi in esame - congiuntamente considerabili per l’oggettiva connessione delle questioni dedotte - siano fondati. 4. Occorre preliminarmente affrontare (a seguito della sollecitazione proveniente dalla corrispondente eccezione sollevata dagli odierni controricorrenti e rilevata, in termini decisivi, nelle conclusioni scritte e in quelle orali assunte dal Sostituto Procuratore generale nella pubblica udienza di discussone del ricorso) la questione relativa al preteso carattere di ‘novità’ (come estremo suscettibile di sancirne l’inammissibile considerazione in questa sede) della questione concernente il ricorso dei presupposti per l’applicazione della scriminante di cui all’art. 21 Cost. all’attività di diffusione televisiva oggetto dell’odierno esame. In particolare, varrà considerare l’eventuale inammissibilità della prospettazione in questa sede, per la prima volta, della tesi che vorrebbe modulata, la valutazione relativa al ricorso dei presupposti per l’applicazione della scriminante del diritto di manifestazione del pensiero, alla specifica natura dell’attività giornalistica esercitata dagli odierni 6 ricorrenti, dagli stessi ricondotta al paradigma del c.d. ‘giornalismo di inchiesta’. 5. Converrà sul punto rammentare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre deve ritenersi pacificamente non consentita l’introduzione, dinanzi alla Corte di cassazione, di circostanze di fatto mai precedentemente sottoposte al contraddittorio tra le parti, deve, al contrario, ritenersi ammissibile la proposizione per la prima volta, in sede di legittimità, di una diversa qualificazione giuridica di fatti già acquisiti al processo, così come la deduzione, per la prima volta nel giudizio di legittimità, di una diversa normativa rispetto a quella invocata nei gradi di merito, salvo che ciò non comporti il necessario esame nel merito dei presupposti di fatto richiesti dalla differente disciplina per la riconoscibilità del diritto controverso (cfr. Sez. L, ordinanza n. 25863 del 16/10/2018, Rv. 650861 – 01; Sez. 3, sentenza n. 26906 del 19/12/2014, Rv. 633816 - 01), ovvero che la diversa qualificazione giuridica o la diversa normativa richiamata non comportino la prospettazione di nuovi temi di decisione o di nuovi temi di prova. Detto in altri termini, nel giudizio di cassazione non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o di contestazioni la cui discussione necessariamente comporti una modificazione del thema decidendum o necessariamente implichi indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, ordinanza n. 2193 del 30/1/2020, Rv. 656856 – 01; Sez. 2, sentenza n. 14477 del 6/6/2018, Rv. 648975 - 02). 6. Con specifico riferimento all’indagine concernente lo ‘statuto giuridico’ proprio dell’attività giornalistica sottoposta all’esame del giudice di legittimità (con particolare riguardo proprio alla previa riconducibilità, dell’attività giornalistica considerata, al paradigma del c.d. ‘giornalismo d’inchiesta’), questa Corte ha già avuto modo di sottolineare (sulla base di 7 considerazioni che questo Collegio condivide nella loro interezza e che intende ribadire e riproporre in questa sede al fine di assicurarne continuità) come, in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività di qualificazione giuridica dell’attività giornalistica intesa come fatto storico, così come emergente nella sua realtà storica dagli atti del processo di merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, deve ritenersi suscettibile di verifica e di riesame in sede di legittimità, anche per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte e individuata d'ufficio (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 4955 del 23/2/2024, Rv. 670125 - 02). In breve, là dove agli atti del processo sia stata definitivamente acquisita, con carattere di certezza, la delineazione ‘in fatto’ del tipo di attività giornalistica effettivamente esercitata dal preteso diffamatore – sì che l’evocazione di tale ‘paradigma giornalistico’ sia tale da non imporre alcuna nuova indagine in fatto eventualmente volta ad accertarne il ricorso in concreto – deve ritenersi pienamente consentita - sia pure per la prima volta in sede di legittimità - la discussione in ordine all’eventuale disciplina normativa applicabile a tale ‘fatto’ (a quel tipo di attività giornalistica) e, segnatamente, in ordine alle modalità di articolazione del giudizio di verità e di continenza dei fatti pubblicamente riferiti, al fine di pervenire all’accertamento, in iure, del carattere effettivamente illecito, ovvero del tutto legittimo, della propalazione giornalistica denunciata. 7. Sulla base di tali premesse - così approssimandosi al caso oggetto dell’odierno esame - ritiene il Collegio, in coerenza alle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità (e contrariamente a quanto eccepito dagli odierni resistenti e sostenuto dal Sostituto Procuratore generale), come il vizio di violazione e falsa applicazione evocato dagli odierni ricorrenti non risulti affatto vòlto ad ottenere un nuovo accertamento dei fatti, bensì a individuare, in modo giuridicamente corretto, le norme e i principi dettati dalla giurisprudenza al fine di 8 procedere alla ricognizione della disciplina e alla regolazione degli effetti della diffamazione a mezzo stampa. Si tratterà, in breve, sulla base dei fatti già accertati con carattere di definitività nel corso del giudizio di merito, di procedere al giudizio volto a definire, in iure, i principi che presiedono all’individuazione delle scriminanti relative all’attività giornalistica accertata, necessariamente destinate ad essere articolate o riarticolate in dipendenza del particolare tipo di attività giornalistica considerata. 8. In tal guisa le censure proposte dagli odierni ricorrenti si pongono in modo coerente rispetto ai principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui le espressioni ‘violazione o falsa applicazione di legge’, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto;
b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata. A sua volta, il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice (perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla), o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Viceversa, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta 9 interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14/1/2019, Rv. 652398 - 01). 9. Ferme tali premesse e pervenendo allo scrutinio dei motivi d’impugnazione in esame, varrà evidenziare come, secondo quanto ricostruito nella stessa sentenza impugnata, il tipo di informazione che si veniva confezionando nella trasmissione televisiva oggetto dell’originaria denuncia degli odierni resistenti (in coerenza, del resto, con le caratteristiche proprie, o con il format, delle puntate di Chi l’ha visto? - notoriamente concepite come appuntamenti televisivi di discussione pubblica sulle ipotetiche ricostruzioni dei fatti legati a vicende di persone scomparse) non si appuntava affatto sulla mera diffusione di informazioni in possesso della redazione giornalistica, estendendosi bensì all’analisi delle possibili ragioni, alle plausibili ricostruzioni dei fatti non noti e alla formulazione delle più accreditabili ipotesi connesse alla scomparsa di EL CL. Afferma, sul punto, la Corte territoriale: «Sulla realtà del fatto storico (perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Salerno presso alcuni terreni nella disponibilità della SP TA Sri) e sulla pubblica rilevanza della triste vicenda della povera EL CL non sono infatti eccepibili dubbi, di guisa che l'unico profilo che viene ad essere posto sotto esame è appunto quello della continenza, che, ad avviso di questa Corte, deve nel presente caso essere valutato sotto il profilo della necessità o meno, dal punto di vista di un corretto esercizio del diritto di cronaca, del fare menzione del nome del soggetto nella cui disponibilità si trovavano i terreni oggetto di perquisizione, posto che, per ammissione della stessa appellata D.ssa SC, la parte importante della notizia relativa alla perquisizione era che la stessa era diretta a ricercare il corpo di EL CL o sue tracce, così comportando per la prima volta dalla scomparsa della ragazza, avvenuta ben quindici anni prima, il mutamento 10 dell'ipotesi investigativa da ricerca di persona scomparsa a omicidio e occultamento di cadavere. «In particolare, in sede di suo interrogatorio formale, la D.ssa SC ebbe a riferire che "la notizia importante per noi di
pochi mesi prima era stato fatto fare un invecchiamento della ragazza da parte della polizia scientifica e noi avevamo criticato questa scelta in quanto diretta alla ricerca di una persona viva mentre noi da subito avevamo ipotizzato l'omicidio e l'occultamento di cadavere;
il fatto che la polizia scientifica avesse cercato un corpo dal punto di vista del dovere di cronaca era per noi importante in modo particolare ... ", e la stessa difesa degli appellanti rimarca che "La notizia rilevante in sé, quindi, per una trasmissione di inchiesta, quale era ed è "Chi l'ha visto", era l'avvenuta perquisizione, in quanto sintomatica di un 'ipotesi investigativa che presupponeva un omicidio" (pag. 9, ult. cpv. dell'atto di appello). «Premessa come gli stessi appellanti premettono quale effettivamente fosse la questione per essi rilevante, vale a dire la presa in esame, da parte degli inquirenti, dell'ipotesi investigativa dell'omicidio, se pure è indiscutibile la soddisfazione professionale del giornalista che vede la sua ipotesi suffragata dagli indizi investigativi della magistratura, ciò che bisogna chiedersi nel caso in esame è se realmente sussisteva la necessità, al fine di offrire una completa e corretta informazione, che venisse reso noto anche il nome del soggetto nella cui disponibilità si trovavano i terreni nei quali era stata eseguita la perquisizione. «A maggior ragione se si considera che tale atto di indagine aveva dato esito negativo e che la circostanza era nota - o comunque era conoscibile da parte degli odierni appellanti - al momento della messa in onda del servizio a cura del giornalista Giovanni Loreto Carbone andato in onda nel corso della trasmissione "Chi l'ha visto?" del 15.12.2008» (pagg. 7-8 della sentenza impugnata). 11 Dalla stessa lettura del provvedimento impugnato emerge con evidenza il fatto – accettato come tale, descritto e non discusso dalla Corte territoriale – come la trasmissione televisiva in esame fosse diretta (in coerenza con la propria natura, ben nota da anni a livello nazionale), non già a fornire informazioni più o meno direttamente connesse alla vicenda di EL CL, quanto piuttosto a discutere ipotesi ricostruttive sulla scomparsa di quest’ultima in relazione alle informazioni tratte dalla cronaca. 10. Varrà ribadire come, sul piano definitorio, il giornalismo d’inchiesta si caratterizzi - al di là e ben oltre l’esercizio del mero diritto di cronaca o di critica - per le finalità proprie dell’attività giornalistica esercitata, essendo quest’ultima specificamente diretta a promuovere un approfondimento di particolari aspetti, settori o vicende della vita collettiva in vista della relativa rappresentazione attraverso chiavi, letture o ricostruzioni che, sia pure in termini ipotetici, valgano a sollecitare la capacità del pubblico di attivare in modo autonomo una propria considerazione critica della realtà. Proprio sulla base di queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ricorrente l’ipotesi del giornalismo di inchiesta allorquando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia, ma provveda egli stesso alla raccolta delle informazioni dalle fonti, attraverso un'opera personale di elaborazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico (Sez. 1, ordinanza n. 30522 del 3/11/2023, Rv. 669364 - 01). 11. Se, dunque (come la stessa Corte territoriale ha riconosciuto, non ponendolo neppure in dubbio), deve ritenersi indiscussa l’acquisizione al processo delle circostanze di fatto idonee a identificare il tipo di attività giornalistica che veniva realizzandosi nella puntata di Chi l’ha visto? oggetto dell’odierno esame (come attività giornalistica specificamente ‘di inchiesta’), sarebbe allora spettato al giudice di merito il compito di 12 elaborare una coerente configurazione dei limiti del diritto di informazione nel quadro di tale tipo di giornalismo, allo scopo (non solo di individuare in modo adeguato la portata dell’indagine sulla verità dell’esposizione, ma soprattutto) di parametrare in modo corretto la diretta pertinenza (e, dunque, l’essenzialità come risvolto della continenza formale) delle informazioni fornite durante la trasmissione: informazioni (quelle relative ai nominativi dei possessori dei terreni della SP) che la stessa Corte territoriale ha ritenuto inessenziali e, dunque, debordanti rispetto ai limiti del diritto di informazione. 12. Nello svolgere questo compito, tuttavia, il giudice d’appello ha ritenuto di commisurare il limite del diritto di informazione riconoscibile in capo alla SC all’esercizio, da parte di quest’ultima, di una mera attività di cronaca, trascurando di valorizzare quei fatti materiali che la stessa Corte territoriale aveva dato per indiscussi e che ha, contestualmente, del tutto mancato di individuare per quelli che oggettivamente erano sul piano ontologico, ossia fatti materiali (catalogazione di informazioni acquisite sulla base di indagini autonomamente disposte;
ipotesi sulla scomparsa della donna;
indicazione di possibili responsabili di detta scomparsa;
etc.) specificamente identificativi di quella ben determinata tipologia giornalistica (il giornalismo d’inchiesta) che proprio la trasmissione Chi l’ha visto? veniva conducendo in coerenza con la propria decennale tradizione di successo televisivo a livello nazionale. Come già chiarito da questa Corte (v., più di recente, Sez. 3, ordinanza n. 4955 del 23/2/2024), il giornalismo d’inchiesta rappresenta una particolare forma di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero (di cui all’art. 21 Cost.) caratterizzato proprio dal fatto che l'acquisizione della notizia avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte del professionista, senza la mediazione di fonti esterne - non essendo, in particolare, mediata dalla ricezione ‘passiva’ di 13 informazioni fornite da un soggetto terzo, che si dichiara informato dei fatti e in cui i fatti esposti possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico (cfr. Sez. 3, ordinanza n. 15755 del 5/6/2024, Rv. 671260 - 01). A tale, del tutto peculiare, forma di giornalismo, intesa quale species più rilevante della attività di informazione, connotata dalla ricerca e acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia e di continenza espositiva;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione ‘passiva’ di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, è tenuto a ispirarsi ai criteri etico- deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella legge n. 69 del 3 febbraio 1963 e nella Carta dei doveri del giornalista (cfr. Sez. 3, sentenza n. 16236 del 9/7/2010, Rv. 614076 – 01; v. altresì Corte EDU, sentenza Goodwin
contro
Regno Unito del 27 marzo 1996, con riguardo al valore della protezione e della segretezza delle fonti che, in quanto diritto essenziale del giornalista, ne riconosce il ruolo cruciale nell’ambito dei sistemi democratici allo scopo di garantire la libertà del dibattito pubblico). 13. Trascurando di muoversi nel quadro di tale prospettiva, la Corte territoriale ha quindi erroneamente (e, dunque, illegittimamente) mancato di percepire il diverso spessore, la rilevanza e l’essenzialità dell’informazione relativa ai rapporti tra la SP s.r.l. e AN VO, potendo da tale informazione ricavarsi un principio di plausibilità dell’ipotesi legata al convincimento, da parte della stessa autorità 14 giudiziaria, che la CL non fosse affatto scomparsa (come da lungo tempo sostenuto dalla redazione di Chi l’ha visto?), ma fosse piuttosto rimasta uccisa, verosimilmente per mano dello stesso AN VO indicato come il sospettato principale. E sarebbe allora potuto apparire come sostanzialmente priva di rilievo la circostanza dell’esito negativo della perquisizione nei terreni della SP s.r.l., poiché il cuore dell’informazione critica fornita dalla trasmissione, attraverso la notizia della perquisizione dei terreni della SP s.r.l., era piuttosto individuabile (non già nella perquisizione in sé, bensì) nella valorizzazione del ‘cambio di passo’ dell’autorità giudiziaria, verosimilmente decisa a indagare in modo più approfondito la storia di AN VO (come soggetto dai significativi e rilevanti legami personali e familiari con la SP s.r.l.) in quanto (allora) possibile (o anche probabile) omicida della CL, rispetto all’originaria ipotesi della mera scomparsa della ragazza. Nella fattispecie in esame, il giudice di appello ha dunque del tutto omesso di valutare la fattispecie concreta alla luce di tali principi, e cioè di considerare, attraverso i criteri che gravitano nell’orbita della diversa dimensione del giornalismo d’inchiesta, la tipologia dei fatti sottesi alla critica giornalistica. L’errore in cui è incorso il giudice di merito è quello di aver limitato la propria analisi alla luce dei principi di diritto applicabili al diritto di cronaca e non a quelli che attengono all’esercizio del giornalismo d’inchiesta, il cui stesso ubi consistam è rappresentato proprio dalla congerie di interpretazioni che una pluralità di fatti veri può consentire, affinché lo spettatore televisivo abbia a formarsi, in assoluta libertà e autonomia, una propria personale opinione e possa formulare un proprio giudizio in relazione a quei medesimi fatti. L’evidente falsa applicazione delle norme che attengono all’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero nell’ambito del giornalismo di 15 inchiesta, e il conseguente errore di diritto riscontrabile nell’individuazione dei parametri concernenti il requisito scriminante della continenza espressiva (segnatamente nell’articolazione che attiene al carattere ‘essenziale’ o meno delle informazioni pubblicamente diffuse), in quanto vizi che inficiano la legittimità della sentenza impugnata, impongono la cassazione di quest’ultima, con il conseguente rinvio ad altra Corte d’appello (che il Collegio ritiene di individuare in quella di Bari), affinché provveda alla rinnovazione del giudizio in esame alla luce dei principi di diritto in precedenza, richiamati. 14. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio ad altra Corte d’appello, che si designa in quella di Bari, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 17/12/2025. Il Consigliere Marco dell'Utri Il Presidente TA RI