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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2048 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliato in CORSO BUTERA, 53 BAGHERIA Parte_1 presso lo studio dell'avv. LO VERSO FABIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Corso Finocchiaro Aprile n. Controparte_1
124, Palermo, presso lo studio dell'avv. MERENDINO PAOLO che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11/04/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato il 07.07.2021, l'attore ha convenuto Parte_1 in giudizio l'odierna comparente, assumendo nei fatti:
- che le parti, in data 23.09.2016, avevano contratto matrimonio civile, poi cessato in virtù di accordo di separazione e successivo accordo per scioglimento di matrimonio, entrambi raggiunti a seguito di negoziazione assistita;
-che dalla condotta assunta dalla NV (guida turistica) che, appena qualche mese dopo aver contratto matrimonio, nel mese di aprile 2017, avrebbe intrattenuto una relazione di circa un mese con un autista tedesco, e che nel mese di agosto 2018 sarebbe andata via di casa sarebbero derivati danni psicofisici e morali per lo stesso attore.
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile L'attore, sulla scorta delle superiori premesse, ha chiesto la condanna della NV al risarcimento del danno morale, non patrimoniale, esistenziale e comunque per lesione delle aspettative e dei diritti costituzionalmente garantiti, danni da quantificarsi ex art. 1226 c.c., secondo l'equo apprezzamento del giudice, in una somma non inferiore ad euro
25.000,00 oltre rivalutazione ed interessi.
. Costituendosi in giudizio, la NV contestava la ricostruzione fattuale operata in citazione e specificatamente le circostanze poste a fondamento dell'azione risarcitoria, negando la sussistenza del danno risarcibile.
In sede di prima udienza il giudice precedente assegnatario del fascicolo, concedeva i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizioni documentali e mediante prove orali ed, all'udienza del 11.4.2025, tenutasi nella modalità c.d. a trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc
2. Merito della lite.
Nessuna delle domande attoree merita accoglimento per le ragioni che si verranno ad esporre.
Parte attrice ha lamentato che dai comportamenti asseritamente illeciti della NV gli sarebbero derivati danni di natura non patrimoniale.
In punto di diritto va rammentato che, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante). (Cassazione civile sez. I, 15/09/2011,
n.18853).
Posto che alla violazione dei doveri ex art. 143, cod. civ. può conseguire il risarcimento del danno, va altresì detto come esso non discende automaticamente dalla mera violazione dei predetti doveri (nemmeno tra una pronuncia di addebito della separazione ed il risarcimento del danno, atteso che potrebbe essere pronunciato l'addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento), dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059, cod. civ. riconnette detta responsabilità. alla condotta violativa dovere di fedeltà: la posizione del coniuge che domanda il risarcimento va “bilanciata” con la situazione soggettiva del coniuge autore della violazione, il quale, dal canto suo, vanta il diritto ad autodeterminarsi nell'ambito della sfera privata e familiare, nonché la libertà delle scelte sentimentali, ontologicamente incoercibili. Nell'ambito di tale bilanciamento, se il diritto alla conservazione dell'unione coniugale prevale nell'ambito del sistema del diritto di famiglia, trovando la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio adeguata sanzione nell'addebito della separazione, fuori da tale sistema non necessariamente il diritto all'integrità della vita familiare è destinato a prevalere, sicché la mera violazione del dovere di fedeltà coniugale non può di per sé sola determinare la condanna al risarcimento del danno che ne deriva.
La violazione del dovere di fedeltà può dar luogo al risarcimento dei danni anche senza la pronuncia di addebito in sede di separazione, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. Allo stesso modo, ed al contrario, la pronuncia di addebito della separazione non può di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità. (cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3496/2024 del 22-07-2024)
L'illecito endofamiliare, dunque, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
Sotto il profilo probatorio, invero, il danno risarcibile per le condotte violative dei doveri coniugali non va considerato in re ipsa, quanto deve essere provato il deterioramento delle condizioni di vita per effetto dell'evento lesivo (cfr. Cass. n.
5652/2012; Cass. n. 11097/2020).
In altri termini, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve provare, oltre il danno e il nesso di causalità, anche il pregiudizio da esso allegato (cfr. Cass. n. 6518/2020); in particolare, deve dare prova delle specifiche compromissioni della qualità della vita subite, con riferimento ai singoli ambiti realizzativi, quale conseguenza di una condotta illecita del danneggiante.
Ciò in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.
6572/2006, a mente del quale, essendo il danno esistenziale indissolubilmente legato all'intima essenza della persona, esso non è apprezzabile sulla scorta di parametri
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile matematici o tabellari, né può essere dimostrato mediante formule stereotipate contenute nell'atto introduttivo del giudizio, ben lontane da una rappresentazione concreta: occorre che di esso fornisca precise e puntuali indicazioni il soggetto che l'ha subito, in quanto egli soltanto può indicare le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.
Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, anche recentemente la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla condizione però dell'avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità
(Cass. civ. 7 marzo 2019, n. 6598; in termini anche Cass. civ., n. 8862/2012, cit.).
Orbene, nel caso di specie, l'attore allega a fondamento della propria richiesta risarcitoria due circostanze fattuali:
-in primo luogo assume che la ex moglie, facendo la guida turistica per gruppi, a fine aprile 2017 era partita per accompagnare un pullman di turisti non facendo ritorno a casa per circa 20 giorni e intrattenendo una relazione extraconiugale con un autista tedesco, senza dare proprie notizie al marito, che non riusciva a contattarla al telefono;
-in secondo luogo assume che la sig.ra , pur avendo iniziato un Controparte_1 percorso per la fecondazione assistita, aveva mantenuto una riserva mentale ingannando l'ex marito in ordine agli aspetti clinici della procedura e non sottoponendosi alla stessa.
Orbene all'esito dell'istruttoria espletata, al di là della mera enunciazione labiale del pregiudizio asseritamente subito a cagione dell'infedeltà coniugale ad opera della NV e della mancata sottoposizione alla procedura medica, null'altro l'attore ha offerto a sostegno delle proprie domande, scarne già in punto di allegazione.
La NV , in sede di interrogatorio formale, ha negato di Controparte_1 avere intrattenuto una relazione extraconiugale;
ha confermato la sua scarsa permanenza a casa nel periodo aprile-maggio 2017, precisando però di essersi allontanata per motivi di lavoro poiché faceva la guida turistica e quindi dormiva negli hotel;
ha confermato che nel suddetto periodo il signor l'aveva contattata telefonicamente più volte e che la
Pt_1 stessa solo in qualche circostanza non aveva risposto, allorchè stava lavorando;
ha negato di avere rinviato, nel mese di agosto 2018, la data per la fecondazione assistita, poiché in quel periodo erano ancora in corso i controlli per verificare se la detta fecondazione fosse fattibile;
ha confermato di avere lasciato il nel mese di agosto 2018; ha confermato
Pt_1 di avere portato via dalla casa coniugale gli arredi acquistati dalla stessa prima del matrimonio, precisando che la sua condotta era dettata dal fatto che il signor
Pt_1 aveva minacciato di bruciarli;
ha negato di avere riferito al signor di non avere
Pt_1 mai avuto intenzione di creare con lui una famiglia.
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile La teste madre della , escussa come teste nella medesima Testimone_1 CP_1 udienza, ha riferito delle circostanze apprese solo de relato.
In generale, non è stata neppure raggiunta la prova delle condotte asseritamente ritenute illecite dall'attore (e da questa contestate) consistenti nella violazione del dovere di fedeltà e nella “riserva mentale” della NV verso la volontà di sottoporsi alla procedura di fecondazione medicalmente assistita.
Tanto basta per affermare che l'onere probatorio gravante sull'attore non è stato affatto soddisfatto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Solo ad abundantiam va rammentato che con la sentenza n. 161 del 2023 la Corte costituzionale ha confermato che, mentre l'uomo non può revocare il consenso alla fecondazione assistita e quindi alla nascita del figlio, anche se l'embrione è stato concepito anni prima e la coppia, nel frattempo, si è separata o ha divorziato;
la donna conserva la possibilità di rifiutare l'impianto dell'embrione, proteggendo così il suo diritto di scelta riguardo alla gravidanza.
La Corte ha infatti precisato che la situazione in cui versa la donna è profondamente diversa da quella dell'uomo, in quanto dopo la fecondazione solo lei resta esposta all'azione medica», che può sempre «legittimamente rifiutarsi di subire», data l'«ovvia incoercibilità del trattamento», al quale si contrappone la tutela dell'integrità psico-fisica della donna.
Sicchè, la mera condotta del rifiuto di sottoporsi alla procedura non può costituire di per sé un illecito, rientrando nell'esercizio di un diritto spettante alla donna.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta ogni domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della NV che liquida in complessivi € 5077,00 oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.p.A.;
Così deciso in Termini Imerese il 17/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2048 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
elettivamente domiciliato in CORSO BUTERA, 53 BAGHERIA Parte_1 presso lo studio dell'avv. LO VERSO FABIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Corso Finocchiaro Aprile n. Controparte_1
124, Palermo, presso lo studio dell'avv. MERENDINO PAOLO che la rappresenta e difende per mandato in atti
CONVENUTA OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti: All'udienza del 11/04/2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione notificato il 07.07.2021, l'attore ha convenuto Parte_1 in giudizio l'odierna comparente, assumendo nei fatti:
- che le parti, in data 23.09.2016, avevano contratto matrimonio civile, poi cessato in virtù di accordo di separazione e successivo accordo per scioglimento di matrimonio, entrambi raggiunti a seguito di negoziazione assistita;
-che dalla condotta assunta dalla NV (guida turistica) che, appena qualche mese dopo aver contratto matrimonio, nel mese di aprile 2017, avrebbe intrattenuto una relazione di circa un mese con un autista tedesco, e che nel mese di agosto 2018 sarebbe andata via di casa sarebbero derivati danni psicofisici e morali per lo stesso attore.
Pagina 1 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile L'attore, sulla scorta delle superiori premesse, ha chiesto la condanna della NV al risarcimento del danno morale, non patrimoniale, esistenziale e comunque per lesione delle aspettative e dei diritti costituzionalmente garantiti, danni da quantificarsi ex art. 1226 c.c., secondo l'equo apprezzamento del giudice, in una somma non inferiore ad euro
25.000,00 oltre rivalutazione ed interessi.
. Costituendosi in giudizio, la NV contestava la ricostruzione fattuale operata in citazione e specificatamente le circostanze poste a fondamento dell'azione risarcitoria, negando la sussistenza del danno risarcibile.
In sede di prima udienza il giudice precedente assegnatario del fascicolo, concedeva i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo acquisizioni documentali e mediante prove orali ed, all'udienza del 11.4.2025, tenutasi nella modalità c.d. a trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di cui all'art. 190 cpc
2. Merito della lite.
Nessuna delle domande attoree merita accoglimento per le ragioni che si verranno ad esporre.
Parte attrice ha lamentato che dai comportamenti asseritamente illeciti della NV gli sarebbero derivati danni di natura non patrimoniale.
In punto di diritto va rammentato che, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante). (Cassazione civile sez. I, 15/09/2011,
n.18853).
Posto che alla violazione dei doveri ex art. 143, cod. civ. può conseguire il risarcimento del danno, va altresì detto come esso non discende automaticamente dalla mera violazione dei predetti doveri (nemmeno tra una pronuncia di addebito della separazione ed il risarcimento del danno, atteso che potrebbe essere pronunciato l'addebito ma non esservi i presupposti per il risarcimento), dovendo, in particolare, riscontrarsi la concomitante
Pagina 2 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059, cod. civ. riconnette detta responsabilità. alla condotta violativa dovere di fedeltà: la posizione del coniuge che domanda il risarcimento va “bilanciata” con la situazione soggettiva del coniuge autore della violazione, il quale, dal canto suo, vanta il diritto ad autodeterminarsi nell'ambito della sfera privata e familiare, nonché la libertà delle scelte sentimentali, ontologicamente incoercibili. Nell'ambito di tale bilanciamento, se il diritto alla conservazione dell'unione coniugale prevale nell'ambito del sistema del diritto di famiglia, trovando la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio adeguata sanzione nell'addebito della separazione, fuori da tale sistema non necessariamente il diritto all'integrità della vita familiare è destinato a prevalere, sicché la mera violazione del dovere di fedeltà coniugale non può di per sé sola determinare la condanna al risarcimento del danno che ne deriva.
La violazione del dovere di fedeltà può dar luogo al risarcimento dei danni anche senza la pronuncia di addebito in sede di separazione, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale. Allo stesso modo, ed al contrario, la pronuncia di addebito della separazione non può di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l'art. 2059 cod. civ., riconnette detta responsabilità. (cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n. 3496/2024 del 22-07-2024)
L'illecito endofamiliare, dunque, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata.
Sotto il profilo probatorio, invero, il danno risarcibile per le condotte violative dei doveri coniugali non va considerato in re ipsa, quanto deve essere provato il deterioramento delle condizioni di vita per effetto dell'evento lesivo (cfr. Cass. n.
5652/2012; Cass. n. 11097/2020).
In altri termini, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve provare, oltre il danno e il nesso di causalità, anche il pregiudizio da esso allegato (cfr. Cass. n. 6518/2020); in particolare, deve dare prova delle specifiche compromissioni della qualità della vita subite, con riferimento ai singoli ambiti realizzativi, quale conseguenza di una condotta illecita del danneggiante.
Ciò in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n.
6572/2006, a mente del quale, essendo il danno esistenziale indissolubilmente legato all'intima essenza della persona, esso non è apprezzabile sulla scorta di parametri
Pagina 3 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile matematici o tabellari, né può essere dimostrato mediante formule stereotipate contenute nell'atto introduttivo del giudizio, ben lontane da una rappresentazione concreta: occorre che di esso fornisca precise e puntuali indicazioni il soggetto che l'ha subito, in quanto egli soltanto può indicare le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita.
Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, anche recentemente la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla condizione però dell'avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità
(Cass. civ. 7 marzo 2019, n. 6598; in termini anche Cass. civ., n. 8862/2012, cit.).
Orbene, nel caso di specie, l'attore allega a fondamento della propria richiesta risarcitoria due circostanze fattuali:
-in primo luogo assume che la ex moglie, facendo la guida turistica per gruppi, a fine aprile 2017 era partita per accompagnare un pullman di turisti non facendo ritorno a casa per circa 20 giorni e intrattenendo una relazione extraconiugale con un autista tedesco, senza dare proprie notizie al marito, che non riusciva a contattarla al telefono;
-in secondo luogo assume che la sig.ra , pur avendo iniziato un Controparte_1 percorso per la fecondazione assistita, aveva mantenuto una riserva mentale ingannando l'ex marito in ordine agli aspetti clinici della procedura e non sottoponendosi alla stessa.
Orbene all'esito dell'istruttoria espletata, al di là della mera enunciazione labiale del pregiudizio asseritamente subito a cagione dell'infedeltà coniugale ad opera della NV e della mancata sottoposizione alla procedura medica, null'altro l'attore ha offerto a sostegno delle proprie domande, scarne già in punto di allegazione.
La NV , in sede di interrogatorio formale, ha negato di Controparte_1 avere intrattenuto una relazione extraconiugale;
ha confermato la sua scarsa permanenza a casa nel periodo aprile-maggio 2017, precisando però di essersi allontanata per motivi di lavoro poiché faceva la guida turistica e quindi dormiva negli hotel;
ha confermato che nel suddetto periodo il signor l'aveva contattata telefonicamente più volte e che la
Pt_1 stessa solo in qualche circostanza non aveva risposto, allorchè stava lavorando;
ha negato di avere rinviato, nel mese di agosto 2018, la data per la fecondazione assistita, poiché in quel periodo erano ancora in corso i controlli per verificare se la detta fecondazione fosse fattibile;
ha confermato di avere lasciato il nel mese di agosto 2018; ha confermato
Pt_1 di avere portato via dalla casa coniugale gli arredi acquistati dalla stessa prima del matrimonio, precisando che la sua condotta era dettata dal fatto che il signor
Pt_1 aveva minacciato di bruciarli;
ha negato di avere riferito al signor di non avere
Pt_1 mai avuto intenzione di creare con lui una famiglia.
Pagina 4 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile La teste madre della , escussa come teste nella medesima Testimone_1 CP_1 udienza, ha riferito delle circostanze apprese solo de relato.
In generale, non è stata neppure raggiunta la prova delle condotte asseritamente ritenute illecite dall'attore (e da questa contestate) consistenti nella violazione del dovere di fedeltà e nella “riserva mentale” della NV verso la volontà di sottoporsi alla procedura di fecondazione medicalmente assistita.
Tanto basta per affermare che l'onere probatorio gravante sull'attore non è stato affatto soddisfatto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
Solo ad abundantiam va rammentato che con la sentenza n. 161 del 2023 la Corte costituzionale ha confermato che, mentre l'uomo non può revocare il consenso alla fecondazione assistita e quindi alla nascita del figlio, anche se l'embrione è stato concepito anni prima e la coppia, nel frattempo, si è separata o ha divorziato;
la donna conserva la possibilità di rifiutare l'impianto dell'embrione, proteggendo così il suo diritto di scelta riguardo alla gravidanza.
La Corte ha infatti precisato che la situazione in cui versa la donna è profondamente diversa da quella dell'uomo, in quanto dopo la fecondazione solo lei resta esposta all'azione medica», che può sempre «legittimamente rifiutarsi di subire», data l'«ovvia incoercibilità del trattamento», al quale si contrappone la tutela dell'integrità psico-fisica della donna.
Sicchè, la mera condotta del rifiuto di sottoporsi alla procedura non può costituire di per sé un illecito, rientrando nell'esercizio di un diritto spettante alla donna.
3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta ogni domanda attorea;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della NV che liquida in complessivi € 5077,00 oltre le spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.p.A.;
Così deciso in Termini Imerese il 17/07/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Pagina 5 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 6 di 6 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile