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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del
22.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 237/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
– c.f. - in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Eboli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Portici (Na) al corso Garibaldi n. 85
-appellante-
E
-appellato n.c.- Controparte_1
-appellato n.c.- CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata– Sezione
Lavoro n. 24/2022, pubblicata in data 11.1.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2022, l ha Parte_2 impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito aveva accolto l'opposizione proposta da avverso due intimazioni di pagamento notificate il Controparte_1 20.5.2020, dichiarando la prescrizione dei crediti di cui alle intimazioni impugnate;
ha CP_ compensato le spese nei confronti dell' e condannato l al pagamento in favore Pt_2 dello delle spese di lite. CP_1
L' ha censurato la sentenza, deducendo il difetto di interesse del ricorrente al mero Pt_2 accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito maturato dopo la notifica della cartella ex art. 100 c.p.c., difettando una minaccia attuale di atti esecutivi e sussistendo la possibilità della eliminazione del credito in autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva.
Disposta la trattazione scritta con decreto in data 5.4.2024, ex art. 127 ter c.p.c., instaurato CP_ il contraddittorio, non si sono costituiti gli appellati e , a cui era stato Controparte_1 ritualmente notificato il ricorso in appello, come da messaggio eml allegato alle note di trattazione dell'11.10.2024.
Con ordinanza del 14.10.2024 il Collegio, rilevato il mancato deposito delle relate di notifica del ricorso in appello, ha rinviato la causa all'udienza del 14.4.2025, onerando l di provvedere al deposito dell'appello con la prova della rituale notificazione. Pt_2
Alla suddetta udienza del 14.4.2025 il Collegio – con messaggio della cancelleria consegnato in pari data alle ore 14.52.07 presso l'indirizzo pec dell'avv. Eboli, procuratore costituito di - rilevato che l'Agenzia aveva provveduto al deposito della sola Pt_2 notificazione all'avv. Imperatore, procuratore dello , ritenuta la necessità di CP_1
CP_ acquisire la prova della notificazione del gravame all' o, condizionatamente alla mancata notifica, di estendere il contraddittorio all' (parte processuale nel giudizio di CP_3 primo grado), ha rinviato la causa al 22.9.2025, in prosieguo di trattazione scritta, per il CP_ deposito della prova della notificazione all' o, in caso di mancata notifica, per l'integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine di legge.
Alla odierna udienza del 22.9.2025 parte appellante ha chiesto l'assegnazione a sentenza della causa, senza ottemperare all'ordine di deposito della prova della notificazione dell'appello all' , né alla integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_4 medesimo, quale litisconsorte necessario processuale, in quanto parte nel primo grado di giudizio.
Il presente giudizio va quindi dichiarato estinto ex art. 307, commi 3 e 4 c.p.c., per non avere l appellante ottemperato agli incombenti ordinati dal Collegio con la Pt_1 predetta ordinanza del 14.4.2025.
Prevede infatti la legge l'estinzione del giudizio, qualora non abbiano provveduto all'integrazione “le parti alle quali spetta di (...) integrare il giudizio” (art. 307 comma 3) e tali devono ritenersi le parti aventi interesse ad impedire l'estinzione (v. Cass. 3967/12 “In caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.”).
Come inoltre affermato dalla Suprema Corte, l'art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. civ. ord. 27.4.2021,
n. 11044). CP_ Il mancato deposito della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso in appello all' e la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato ha, quindi, determinato l'estinzione del giudizio.
La superiore pronuncia in rito comporta l'assorbimento di ogni motivo di appello proposto dall'Istituto nel presente giudizio.
Le spese del processo estinto, secondo l'art. 310 ult. comma c.p.c., stanno a carico della parte che le ha anticipate. Nella fattispecie i convenuti non si sono costituiti e, di conseguenza, nulla va disposto sulle relative spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 22.9.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
Dr. Paolo Barletta Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del
22.9.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 237/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
– c.f. - in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Eboli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Portici (Na) al corso Garibaldi n. 85
-appellante-
E
-appellato n.c.- Controparte_1
-appellato n.c.- CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata– Sezione
Lavoro n. 24/2022, pubblicata in data 11.1.2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.2.2022, l ha Parte_2 impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito aveva accolto l'opposizione proposta da avverso due intimazioni di pagamento notificate il Controparte_1 20.5.2020, dichiarando la prescrizione dei crediti di cui alle intimazioni impugnate;
ha CP_ compensato le spese nei confronti dell' e condannato l al pagamento in favore Pt_2 dello delle spese di lite. CP_1
L' ha censurato la sentenza, deducendo il difetto di interesse del ricorrente al mero Pt_2 accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito maturato dopo la notifica della cartella ex art. 100 c.p.c., difettando una minaccia attuale di atti esecutivi e sussistendo la possibilità della eliminazione del credito in autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva.
Disposta la trattazione scritta con decreto in data 5.4.2024, ex art. 127 ter c.p.c., instaurato CP_ il contraddittorio, non si sono costituiti gli appellati e , a cui era stato Controparte_1 ritualmente notificato il ricorso in appello, come da messaggio eml allegato alle note di trattazione dell'11.10.2024.
Con ordinanza del 14.10.2024 il Collegio, rilevato il mancato deposito delle relate di notifica del ricorso in appello, ha rinviato la causa all'udienza del 14.4.2025, onerando l di provvedere al deposito dell'appello con la prova della rituale notificazione. Pt_2
Alla suddetta udienza del 14.4.2025 il Collegio – con messaggio della cancelleria consegnato in pari data alle ore 14.52.07 presso l'indirizzo pec dell'avv. Eboli, procuratore costituito di - rilevato che l'Agenzia aveva provveduto al deposito della sola Pt_2 notificazione all'avv. Imperatore, procuratore dello , ritenuta la necessità di CP_1
CP_ acquisire la prova della notificazione del gravame all' o, condizionatamente alla mancata notifica, di estendere il contraddittorio all' (parte processuale nel giudizio di CP_3 primo grado), ha rinviato la causa al 22.9.2025, in prosieguo di trattazione scritta, per il CP_ deposito della prova della notificazione all' o, in caso di mancata notifica, per l'integrazione del contraddittorio nel rispetto del termine di legge.
Alla odierna udienza del 22.9.2025 parte appellante ha chiesto l'assegnazione a sentenza della causa, senza ottemperare all'ordine di deposito della prova della notificazione dell'appello all' , né alla integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_4 medesimo, quale litisconsorte necessario processuale, in quanto parte nel primo grado di giudizio.
Il presente giudizio va quindi dichiarato estinto ex art. 307, commi 3 e 4 c.p.c., per non avere l appellante ottemperato agli incombenti ordinati dal Collegio con la Pt_1 predetta ordinanza del 14.4.2025.
Prevede infatti la legge l'estinzione del giudizio, qualora non abbiano provveduto all'integrazione “le parti alle quali spetta di (...) integrare il giudizio” (art. 307 comma 3) e tali devono ritenersi le parti aventi interesse ad impedire l'estinzione (v. Cass. 3967/12 “In caso di ordine d'integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all'omissione consegue l'estinzione del giudizio, deve ritenersi che all'incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ.”).
Come inoltre affermato dalla Suprema Corte, l'art. 331 c.p.c. si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado sia da ricondurre a ragioni di ordine sostanziale (contitolarità del rapporto azionato in giudizio), ma anche a quelle del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, che ricorrono ogni qual volta la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. civ. ord. 27.4.2021,
n. 11044). CP_ Il mancato deposito della prova dell'avvenuta notificazione del ricorso in appello all' e la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato ha, quindi, determinato l'estinzione del giudizio.
La superiore pronuncia in rito comporta l'assorbimento di ogni motivo di appello proposto dall'Istituto nel presente giudizio.
Le spese del processo estinto, secondo l'art. 310 ult. comma c.p.c., stanno a carico della parte che le ha anticipate. Nella fattispecie i convenuti non si sono costituiti e, di conseguenza, nulla va disposto sulle relative spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 22.9.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
Dr. Paolo Barletta Dr.ssa Anna Carla Catalano