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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/09/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 23.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castel San Giovanni, rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Marzi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
19.03.1982 a Nurachi (OR), rappresentato e difeso dall' Avv. Elena
Marzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
Borgonovo Val Tidone (PC) in data 22.9.2017 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1) i coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliersi la propria residenza, nel mutuo rispetto;
2) i ricorrenti, disponendo ciascuno di propria attività lavorativa, ed essendo pertanto economicamente indipendenti ed in grado di provvedere
2 ciascuno alle proprie necessità, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento o alimentare;
3) la figlia minore , oggi di anni sette, viene Persona_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la propria madre, nella abitazione della stessa (già casa coniugale), sita in Borgonov o V.T. (PC) Via Fosse
Ardeatine n. 3;
4) nello spirito dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori si impegnano a partecipare attivamente alla vita della figlia, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima,
concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle esigenze della minore;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno invece decise autonomamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza, in cui ognuno di essi avrà la custodia e la cura della minore.
I genitori si impegnano inoltre a mantenere un dialogo costante e costruttivo e a collaborare positivamente per il benessere e la serenità della propria figlia, anteponendo il suo interesse ai propr i;
5) al sig. è riconosciuto ampio diritto di far visita, anche CP_1
quotidianamente, alla figlia minore e di tenerla con sé, compatibilmente con i propri impegni lavorativi (turni) e quelli scolastici (tempo pieno sino alle ore 16.00) della minore, prev io accordo con la madre, che si impegna a favorire i rapporti padre-figlia: i ricorrenti hanno infatti scelto di abitare vicini proprio per consentire ad di mantenere un Persona_1
rapporto pressochè quotidiano anche con il padre.
3 In ogni caso, come già avviene, il sig. , nel corso di ogni CP_1
settimana:
- terrà con sé la figlia almeno due pomeriggi dopo la scuola, riportandola subito dopo cena alla madre ovvero - almeno una volta alla settimana - con pernottamento presso il padre che la accompagnerà a scuola il giorno seguente;
- durante il weekend, starà con il proprio padre, Persona_1
alternativamente a seconda dei suoi impegni lavorativi, o nella giornata di sabato ovvero nella giornata di domenica e - a seconda dei suoi turni di lavoro – pernotterà presso di lui o il venerdì sera o il sabato sera ovvero la domenica sera quando potrà accompagnarla a scuola il lunedì mattina;
I suindicati giorni di permanenza di presso il proprio Persona_1
padre verranno concretamente individuati dai genitori di settimana in settimana, a seconda dei turni di lavoro del sig. non appena a CP_1
conoscenza degli stessi;
Nel caso, in futuro, il sig. non dovesse più lavorare nel corso CP_1
del weekend, i genitori potranno introdurre, come modalità di permanenza di , i fine -settimana alternati presso ciascuno di essi;
Persona_1
6) la minore trascorrerà le giornate di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
i ricorrenti si accorderanno, di volta in volta,
sulle restanti festività e sui successivi giorni di vacanze natalizie e pasquali che la figlia trascorrerà con ciascuno di essi;
7) durante le vacanze estive, potrà trascorrere con il Persona_1
padre due settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
4 tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Ciascun
genitore dovrà dare comunicazione all'altro della località prescelta e fornire anticipatamente tutte le informazioni al riguardo (località di destinazione, indirizzo, mezzo di trasporto , date di partenza e ritorno,
recapito telefonico);
8) durante le vacanze estive, i genitori concordano che la minore potrà
frequentare i centri estivi, nonché durante l'anno scolastico un'attività
sportiva da individuarsi in base ai desideri ed alle inclinazioni della bambina: attualmente pratica danza. Le relative spese, Persona_1
essendo di natura straordinaria, saranno sostenute al 50% dai genitori;
9) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e sino all'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annual mente secondo gli indici Istat
a decorrere dal 1° gennaio 2026; detta somma dovrà essere corrisposta in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario.
L'importo del concorso al mantenimento è stato stabilito dalle parti in base all'attuale età della figlia, al tenore di vita ad oggi goduto, alle odierne risorse economiche dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi, alla valenza economic a dei compiti domestici e di cura;
qualora in futuro dette condizioni dovessero cambiare, si terrà conto di tale circostanza per un eventuale aumento dell'importo del contributo del padre al mantenimento della figlia;
10) i genitori sosterranno altresì nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse di
5 , così come specificate e disciplinate nelle “linee guida Persona_1
per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle
cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.17, di cui ciascuna parte ha copia;
11) le parti concordano che l'assegno unico (o altra futura misura equipollente) - attualmente richiesto e percepito unicamente dalla sig.ra e pari alla somma mensili di € 233,00 - continui ad essere Pt_1
assegnato e percepito integralmente dalla medesi ma;
12) l'autovettura Toyota Yaris targata GS902SB, di cui la sig.ra è Pt_1
intestataria unitamente al proprio padre, sig. , rimane, Parte_2
per la quota di sua spettanza, di proprietà esclusiva della stessa, la quale provvederà a sostenere (al 50 % con il proprio padre) sia le tasse automobilistiche (bollo) sia la copertura assicurativa sia la rata del finanziamento acceso per il relativo acquisto sino ad estinzione dello stesso;
13) i coniugi si concedono reciprocamente autorizzazione per il rilascio o il rinnovo di documentazione valida per l'espatrio, anche per la figlia minore;
Persona_1
14) le parti concordano che le competenze legali concernenti il presente procedimento vengano sostenute al 50% ciascuno .“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
6 Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi dell a stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
7 Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) perché provveda
8 all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 10, anno 2017, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione promossa con ricorso con domanda cumulativa di separazione personale e di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49-51 c.p.c. per separazione consensuale e divorzio depositato in data 23.4.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Castel San Giovanni, rappresentata e difesa dall' Avv. Elena Marzi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
1
- RICORRENTE -
e
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
19.03.1982 a Nurachi (OR), rappresentato e difeso dall' Avv. Elena
Marzi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di
Borgonovo Val Tidone (PC) in data 22.9.2017 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 23.4.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1) i coniugi vivranno separati e liberi ciascuno di scegliersi la propria residenza, nel mutuo rispetto;
2) i ricorrenti, disponendo ciascuno di propria attività lavorativa, ed essendo pertanto economicamente indipendenti ed in grado di provvedere
2 ciascuno alle proprie necessità, rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento o alimentare;
3) la figlia minore , oggi di anni sette, viene Persona_1
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la propria madre, nella abitazione della stessa (già casa coniugale), sita in Borgonov o V.T. (PC) Via Fosse
Ardeatine n. 3;
4) nello spirito dell'affidamento condiviso, entrambi i genitori si impegnano a partecipare attivamente alla vita della figlia, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la medesima,
concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni e delle esigenze della minore;
le questioni di ordinaria amministrazione saranno invece decise autonomamente da ciascun genitore nei rispettivi tempi di permanenza, in cui ognuno di essi avrà la custodia e la cura della minore.
I genitori si impegnano inoltre a mantenere un dialogo costante e costruttivo e a collaborare positivamente per il benessere e la serenità della propria figlia, anteponendo il suo interesse ai propr i;
5) al sig. è riconosciuto ampio diritto di far visita, anche CP_1
quotidianamente, alla figlia minore e di tenerla con sé, compatibilmente con i propri impegni lavorativi (turni) e quelli scolastici (tempo pieno sino alle ore 16.00) della minore, prev io accordo con la madre, che si impegna a favorire i rapporti padre-figlia: i ricorrenti hanno infatti scelto di abitare vicini proprio per consentire ad di mantenere un Persona_1
rapporto pressochè quotidiano anche con il padre.
3 In ogni caso, come già avviene, il sig. , nel corso di ogni CP_1
settimana:
- terrà con sé la figlia almeno due pomeriggi dopo la scuola, riportandola subito dopo cena alla madre ovvero - almeno una volta alla settimana - con pernottamento presso il padre che la accompagnerà a scuola il giorno seguente;
- durante il weekend, starà con il proprio padre, Persona_1
alternativamente a seconda dei suoi impegni lavorativi, o nella giornata di sabato ovvero nella giornata di domenica e - a seconda dei suoi turni di lavoro – pernotterà presso di lui o il venerdì sera o il sabato sera ovvero la domenica sera quando potrà accompagnarla a scuola il lunedì mattina;
I suindicati giorni di permanenza di presso il proprio Persona_1
padre verranno concretamente individuati dai genitori di settimana in settimana, a seconda dei turni di lavoro del sig. non appena a CP_1
conoscenza degli stessi;
Nel caso, in futuro, il sig. non dovesse più lavorare nel corso CP_1
del weekend, i genitori potranno introdurre, come modalità di permanenza di , i fine -settimana alternati presso ciascuno di essi;
Persona_1
6) la minore trascorrerà le giornate di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
i ricorrenti si accorderanno, di volta in volta,
sulle restanti festività e sui successivi giorni di vacanze natalizie e pasquali che la figlia trascorrerà con ciascuno di essi;
7) durante le vacanze estive, potrà trascorrere con il Persona_1
padre due settimane, anche non consecutive. Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
4 tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori. Ciascun
genitore dovrà dare comunicazione all'altro della località prescelta e fornire anticipatamente tutte le informazioni al riguardo (località di destinazione, indirizzo, mezzo di trasporto , date di partenza e ritorno,
recapito telefonico);
8) durante le vacanze estive, i genitori concordano che la minore potrà
frequentare i centri estivi, nonché durante l'anno scolastico un'attività
sportiva da individuarsi in base ai desideri ed alle inclinazioni della bambina: attualmente pratica danza. Le relative spese, Persona_1
essendo di natura straordinaria, saranno sostenute al 50% dai genitori;
9) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , CP_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e sino all'indipendenza economica della stessa, la somma mensile di € 250,00
(duecentocinquanta/00), rivalutabile annual mente secondo gli indici Istat
a decorrere dal 1° gennaio 2026; detta somma dovrà essere corrisposta in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario.
L'importo del concorso al mantenimento è stato stabilito dalle parti in base all'attuale età della figlia, al tenore di vita ad oggi goduto, alle odierne risorse economiche dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno di essi, alla valenza economic a dei compiti domestici e di cura;
qualora in futuro dette condizioni dovessero cambiare, si terrà conto di tale circostanza per un eventuale aumento dell'importo del contributo del padre al mantenimento della figlia;
10) i genitori sosterranno altresì nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse di
5 , così come specificate e disciplinate nelle “linee guida Persona_1
per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle
cause di diritto familiare” approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 14.07.17, di cui ciascuna parte ha copia;
11) le parti concordano che l'assegno unico (o altra futura misura equipollente) - attualmente richiesto e percepito unicamente dalla sig.ra e pari alla somma mensili di € 233,00 - continui ad essere Pt_1
assegnato e percepito integralmente dalla medesi ma;
12) l'autovettura Toyota Yaris targata GS902SB, di cui la sig.ra è Pt_1
intestataria unitamente al proprio padre, sig. , rimane, Parte_2
per la quota di sua spettanza, di proprietà esclusiva della stessa, la quale provvederà a sostenere (al 50 % con il proprio padre) sia le tasse automobilistiche (bollo) sia la copertura assicurativa sia la rata del finanziamento acceso per il relativo acquisto sino ad estinzione dello stesso;
13) i coniugi si concedono reciprocamente autorizzazione per il rilascio o il rinnovo di documentazione valida per l'espatrio, anche per la figlia minore;
Persona_1
14) le parti concordano che le competenze legali concernenti il presente procedimento vengano sostenute al 50% ciascuno .“
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
6 Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi dell a stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
7 Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, ma tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b, della legge n.898/70 e successive modificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, tr ascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire, sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento all o scioglimento del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art.473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) perché provveda
8 all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 10, anno 2017, parte I).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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