CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 288/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa RI UI RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 288 del ruolo generale per l'anno 2020 promossa da:
con sede legale in Cagliari, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Valeriano Bonifacio presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale Controparte_2
in Roma e con sede legale in Roma, in persona del rispettivo legale Controparte_3
rappresentante, elettivamente domiciliate a Cagliari in Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marina Olla
e LA CA in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 24 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Illustrissima Corte adita, contrariis reiectis
In via principale
- In totale riforma della impugnata sentenza, mandare assolta l'appellante da qualunque avversa pretesa
In via di mero subordine:
- Previa CTU contabile, già richiesta in primo grado, rideterminare i contributi dovuti secondo i parametri del Ccnl telecomunicazioni, applicato dalla opponente, nonché con riferimento ai soli collaboratori che avessero prestato servizio e dedotti i contributi risultati versati, anche ai fini del calcolo delle sanzioni;
rideterminare i contributi e le sanzioni dovute per le eventuali agevolazioni ottenute e ritenute indebite;
- accertare e dichiarare dovute le sanzioni secondo il criterio della omissione in luogo della evasione
In ogni caso
- Con vittoria delle spese dei gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello adita
- rigettare l'avverso appello;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2010, la ha proposto opposizione CP_1
avverso la cartella di pagamento n. 025 2010 00715360 65000, con la quale le è stato ingiunto il pagamento in favore dell' di complessivi 1.873.693,66 euro, di cui 1.459.831,00 euro a CP_2
titolo di capitale per omissioni contributive asseritamente maturate da gennaio 2006 a dicembre
2009, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, spese di notifica e sanzioni di cui all'art. 36 bis, comma 7 della legge n. 248/2006, come meglio precisato in atti.
Ha soggiunto che tale pretesa trae il suo fondamento dal verbale di accertamento n. 17 00
000074427, inadempienza n. 507, recante prot. n. n. 74197 del 18 maggio 2010, redatto dal personale ispettivo dell' al momento della conclusione dei relativi accertamenti CP_2
amministrativi intervenuta il 21 aprile 2010.
2 A fondamento della opposizione la ha anzitutto eccepito, in via pregiudiziale, CP_1
che la cartella opposta (formata sulla scorta delle risultanze contenute nel predetto verbale di accertamento del maggio 2010), peraltro recante il riferimento ad un DM10/V mai consegnato alla società opponente, risulta adottata in violazione del disposto dell'art. 24 del D. lgs. n.
46/99.
Difatti il ruolo sul quale la stessa si fonda è stato formato il 2 agosto 2010 allorchè era ancora pendente il ricorso amministrativo proposto dalla società il 26 giugno 2010 avverso l'accertamento compiuto dagli organi ispettivi dell . CP_2
Conseguentemente l' , pendente il ricorso anzidetto, non avrebbe potuto cartolarizzare CP_2
alcun credito e pertanto, ha aggiunto la ricorrente, l'iscrizione a ruolo dalla quale è scaturita la cartella di pagamento opposta è illegittima siccome adottata in carenza di potere.
Ha poi rilevato che in violazione della medesima disposizione parte delle pretese vantate dall' riguardano un verbale della Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari avverso il CP_2
quale è pendente un separato giudizio dinanzi al giudice civile del Tribunale di Cagliari (recante r.g. n. 10109/2010).
Dunque, anche per tale ulteriore ragione, stante l'impugnazione dell'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria, non era consentita l'iscrizione a ruolo delle corrispondenti ragioni di credito rivendicate dall' previdenziale. CP_4
Nel merito ha contestato che le somme richieste per le diverse causali esposte siano dovute, deducendo rispettivamente quanto segue con riguardo alle varie pretese vantate dall'Ente impositore:
1. Per i lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto:
a) con riferimento ai 97 lavoratori assunti con contratti di collaborazione a progetto
(CO.CO.PRO.) sono errate le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori dell' avendo CP_2
costoro sostenuto che quanto accertato dalla Direzione Provinciale del Lavoro nel verbale di accertamento del 8 ottobre 2007, ove era stata disconosciuta la natura genuina dei suddetti contratti stante l'esistenza in fatto di altrettanti rapporti di lavoro subordinato, come confermato dal competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro con decisione del 28 maggio 2008, non era stata impugnata in via giurisdizionale.
3 Al contrario risulta pendente dinanzi al tribunale civile il giudizio di opposizione avverso la correlativa ordinanza ingiunzione iscritta al R.G. n. 10109/2009, talchè il presupposto adoperato dal personale per fondare le proprie argomentazioni risulta privo di CP_2
fondamento.
b) l'attività della si è svolta nell'ambito del telecontacting mediante servizi CP_1
outbound correlati ad appalti di breve durata che giustificano per lo svolgimento delle relative attività l'utilizzo di personale non legato da rapporti di lavoro subordinato ma da rapporti flessibili tali, cioè, da consentire al collaboratore di organizzare al meglio la propria attività senza dover sottostare a stringenti direttive datoriale ovvero a rigidi orari di lavoro;
c) tutti i collaboratori interessati dall'accertamento per cui è causa avevano operato nel call center gestito dalla con modalità outbound per la promozione Controparte_5
e vendita dei servizi e prodotti di telecomunicazione, secondo le indicazioni contenute nel progetto allegato al contratto, in assenza di un vincolo d'orario e/o di presenza effettiva in servizio (non essendo infatti previsti l'obbligo di utilizzo di un badge per l'ingresso/uscita,
l'osservanza di un dato orario di lavoro minimo, l'obbligo di giustificare le assenze) dovendosi escludere l'esistenza di forme di eterodirezione della prestazione lavorativa, stante la piena autonomia organizzativa riconosciuta al collaboratore nello svolgimento delle incombenze concordate per le quali esisteva esclusivamente una legittima attività di mero coordinamento endoaziendale espletata dal committente;
d) debbono ritenersi analogamente erronee le affermazioni dei verbalizzanti in ordine alla ritenuta esistenza di forme di retribuzione a cottimo nella specie non ricorrenti tenuto conto che il corrispettivo pattuito era semplicemente costituito da una voce connessa al mero svolgimento della prestazione dedotta in contratto (ossia l'attività di outbound) e l'altra, variabile, era correlata al concreto risultato raggiunto in un'ottica premiante aderente alla natura autonoma del rapporto di collaborazione;
e) del pari illegittimo, in sede di determinazione del quantum dovuto all' , era da CP_2
ritenersi il riferimento ai valori economici del C.C.N.L. in luogo di quello del Parte_1
settore Telecomunicazioni concretamente applicato dalla come pure il computo CP_1
dei contributi asseritamente omessi, all'esito della riqualificazione dei contratti di
4 collaborazione in altrettanti rapporti subordinati a tempo indeterminato con orario di lavoro full time piuttosto che a tempo parziale.
Infatti tale riqualificazione avrebbe dovuto essere operata con riferimento ad un rapporto part time ossia come gli stessi ispettori hanno ipotizzato in ragione di 25 ore settimanali.
Sussistono poi ulteriori profili di illegittimità stante la estensione del calcolo della contribuzione che si assume non corrisposta anche all'istituto di matrice pacificamente collettiva della 14ma mensilità;
f) ulteriore profilo censurabile è costituito dall'erronea determinazione dell'importo ingiunto giacchè non è stata operata la decurtazione delle somme già versate per i suddetti collaboratori nella Gestione Separata dell' come ricavabili nei modelli DM10 e 770 debitamente CP_2
prodotti in giudizio (produzioni sub docc 8 e 9 allegate al ricorso), per un importo complessivo da accertarsi mediante una consulenza tecnica d'ufficio che ne consenta la esatta quantificazione onde procedere alla opportuna compensazione con l'eventuale credito accertato in favore dell' ; CP_2
g) tra i collaboratori indicati nella tabella 6) del verbale di accertamento è stata rilevata l'evasione contributiva assoluta nei confronti di 48 nominativi computando quali giornate di effettiva prestazione lavorativa quelle comprese tra la iscrizione nel libro matricola e quella della rispettiva cessazione senza tener conto che per alcuni tra essi, e Parte_2 Pt_3
ad esempio, le date di cessazione indicate nel verbale sono errate essendo stati entrambi
[...]
assunti il 17 maggio 2007 e cessati il 18 maggio 2007 e comunque per costoro non è stato accertato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa;
per altri, invece, è stata accertata una evasione contributiva assoluta nonostante la loro regolare remunerazione con contestuale versamento della contribuzione alla Gestione Separata come nel caso di Per_1
( mentre per le lavoratrici e , non comprese nell'originario Per_2 Per_3 Parte_4 Pt_5
rapporto ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, è stata accertata la natura subordinata del rispettivo rapporto di lavoro in base alle sole dichiarazioni rese dalle medesime senza procedere sul punto a qualsivoglia riscontro.
h) sono stati illegittimamente inclusi nella tabella 5), recante la rilevazione degli imponibili dovuti in forza dell'applicazione del contratto collettivo dei riferito ai lavoratori Parte_1
per i quali non nemmeno vi è stata una formale assunzione nominativi di lavoratori che, al
5 contrario sono stati regolarmente assunti previa modifica del rapporto di lavoro in subordinato e successiva comunicazione al Centro per l'Impiego (cfr. produzioni sub doc. 13 allegate al ricorso);
2. Per i lavoratori assunti con agevolazioni contributive ai sensi della legge n. 407/1990:
Per quanto concerne i dipendenti per i quali la opponente ha fruito di agevolazioni contributive ai sensi della legge n. 407 del 1990, asseritamente non spettanti, risulta erronea la indicazione tra gli stessi oltre delle lavoratrici e , per le ragioni dianzi indicate, Pt_5 Parte_4
Per_ anche dei lavoratori e Per_5 Per_6
Difatti costoro (per i quali il competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ha accertato la qualità di lavoratori subordinati) erano stati assunti anteriormente rispetto all'intervento della D.P.L., tanto che al momento della costituzione del rapporto essi avevano presentato idoneo certificato al Centro per l'impiego attestante il loro stato di disoccupazione il che vale ad escludere ogni ipotesi di dolo o mala fede del datore di lavoro e/o del lavoratore interessato.
3. Per i lavoratori assunti con contratti di inserimento:
E' illegittima la ritenuta inesistenza dei presupposti di legge onde fruire degli sgravi contributivi con riguardo ai lavoratori che avevano fruito dei contratti di inserimento, in base alla rilevanza preclusiva dovuta all'esistenza di precedenti esperienze lavorative.
Tale valutazione, infatti, non tiene conto del fatto che accanto alla finalità formativa, pur presente, tali contratti sono finalizzati principalmente a garantire la collocazione o la ricollocazione sul mercato di lavoro di soggetti socialmente deboli.
Pertanto per tali lavoratori, a prescindere dalla effettiva formazione impartita sul luogo di lavoro, elemento questo non qualificante né essenziale ai fini della integrazione di tale forma di contratto, risulta preminente favorire l'inserimento nell'ambito di una realtà aziendale, secondo le esigenze della parte datoriale, circostanza effettivamente ricorrente nella specie ove si è passati da un rapporto di collaborazione ad un rapporto subordinato.
In ogni caso erronea è la indicazione relativa ai nominativi di , assunto il Persona_7
10 novembre 2008 con contratto a tempo determinato fino al 9 febbraio 2009, di Persona_8
assunto con contratto di inserimento del 25 maggio 2009, di assunto il 4 Persona_9
maggio 2009, in quanto per tutti e tre il datore di lavoro non ha mai fruito di sgravi contributivi;
6 quanto poi alla posizione di assunta con un contratto di inserimento terminato il Parte_6
17 agosto 2009 ella aveva ricevuto la indennità sostitutiva delle ferie non godute senza prestare, diversamente da quanto ritenuto dagli ispettori, alcuna attività lavorativa in nero per la società opponente, come peraltro già chiarito attraverso le dichiarazioni rese dalla lavoratrice presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari in sede di conciliazione monocratica avvenuta il
30 luglio 2010;
4. Per l'inserimento nei prospetti paga della voce indennità trasferta Italia:
Del pari priva di fondamento è da ritenersi la ulteriore contestazione concernente la natura fittizia dei rimborsi chilometrici e alla indennità di trasferta esposti nei cedolini paga siccome fondata sulla mancanza di documentazione atta a riscontrare l'effettivo invio del dipendente interessato presso in altra sede di lavoro (nella specie ordini di servizio, comandi e fogli di missione, comunque in parte documentati in atti).
Infatti per un verso il datore di lavoro non ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'invio in missione del proprio dipendente e, per altro verso, la negazione della trasferta non comporta automaticamente l'assoggettamento a contribuzione del relativo importo dovendo l'Istituto comprovare a tal fine il titolo costitutivo di tali erogazioni economiche.
Ad ogni modo l'obbligo contributivo deve essere escluso per la indennità di trasferta erogata al socio collaboratore al quale è stato riconosciuto un importo forfetario in Parte_7
considerazione del fatto che per lo svolgimento della sua attività egli era normalmente tenuto ad effettuare continui spostamenti da e per le varie sedi della società;
5. Per il conteggio errato dell'importo dei contributi dovuti e delle relative sanzioni:
Risulta comunque errata l'applicazione da parte dell' del regime sanzionatorio di cui CP_2
all'art. 116 comma 8 lett. b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 previsto per i casi di evasione contributiva anziché di quello contemplato dalla lettera a) per la c.d. omissione contributiva
(consistente nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare é ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie).
Infatti il datore di lavoro ha al più errato rispetto alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro per cui è causa regolarmente registrati e non anche inteso occultare i medesimi onde evitare, in definitiva, di corrispondere la dovuta contribuzione.
*
7 Sulla scorta di tali complessive ed articolate argomentazioni la ha concluso CP_1
chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella opposta, dichiararsi la nullità della iscrizione a ruolo e, per l'effetto, revocarsi la stessa ovvero, in subordine, disporsi la rideterminazione in riduzione, tenuto conto anche delle somme corrisposte alla Gestione
Separata da portare comunque in compensazione, del credito opposto.
E' stata domandata in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste per la ipotesi di omissione contributiva di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000 in luogo di quella relativa all'evasione di cui alla successiva lettera b) del medesimo articolo, stante l'assenza di volontà da parte di di occultare il rapporto e di non versare i CP_1
contributi.
L' , nella contumacia di si è ritualmente costituito in giudizio CP_2 Controparte_6
ed ha resistito alla opposizione contestando, in punto di fatto e in diritto, le avverse deduzioni.
L'Istituto opposto, più in particolare, ha sostenuto che le eccezioni sollevate dalla opponente in ordine alla nullità della iscrizione a ruolo, comunque consentita pur in presenza di un gravame in sede amministrativa, sono inammissibili in quanto tardive siccome proposte oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Nel merito ha esposto che le risultanze delle indagini condotte dapprima con verbale di accertamento del 8 ottobre 2007 dal reparto Vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari come integrate con gli esiti di ulteriori accertamenti eseguiti nel 2010 dal servizio ispettivo dell , alla luce di plurimi riscontri documentali (ossia la documentazione CP_2
acquisita in loco e le concordi dichiarazioni rese da numerosi lavoratori) hanno consentito di accertare che: a) un'ampia maggioranza dei lavoratori impiegati da per la CP_1
vendita in outbound, tramite operatori telefonici, di servizi di telecomunicazioni e prodotti distribuiti dai gestori operanti nel settore seppur assunti nominalmente con contratti di collaborazione a progetto in punto di fatto erano lavoratori subordinati posto che tali contratti mancavano della necessaria specificità del progetto imposta dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, certamente assente nel testo dei contratti standard predisposti da e fatti sottoscrivere in modo indifferenziato ai diversi collaboratori CP_1
inquadrati come team leader o supervisor o come collaboratore o collaboratore back office;
b) in ogni caso anche in sede di esecuzione il rapporto di lavoro degli operatori telefonici, degli
8 addetti al back office, dei team leader e dei supervisor addetti al call center si è concretamente atteggiato con i caratteri tipici del lavoro subordinato dunque con soggezione dei lavoratori al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro o dei suoi preposti e, quindi, con un loro inserimento organico e funzionale nell'organizzazione di impresa;
c) gli orari di lavoro imposti dal committente, la rilevazione delle presenze mediante l'utilizzo di un badge magnetico ovvero attraverso la verifica del login/logout presso la postazione di lavoro utilizzata,
l'imposizione di un apposito format per le chiamate telefoniche ed ancora la previsione di una remunerazione fissa subordinata alla conclusione di un numero minimo di contratti costituivano indici coerenti ed univoci dell'esistenza di rapporti subordinati stante la messa a disposizione delle energie lavorative in difetto della previsione di obiettivi da perseguire, d) nulla ostava alla parziale compensazione tra la contribuzione omessa e quanto corrisposto a valere sulla Gestione Separata dell'Istituto; e) le contestazioni riferite alle singole posizioni di taluni lavoratori (ossia di quelli di cui alle tabelle 5 e 6 allegate al verbale di accertamento nonché quelle relativa alle lavoratrici e ) sono generiche ed infondate siccome Pt_5 Parte_4
indimostrate; f) del pari infondate le ulteriori deduzioni relative all'errato conteggio delle somme aggiuntive computate nella cartella, avendo gli ispettori calcolato le sanzioni civili come morosità e non come evasione in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato ed ancora calcolato tali sanzioni per intero per le altre inadempienze;
g) anche gli sgravi fruiti per assunzioni ex art. 9 della legge n. 407/1990 e per i contratti di inserimento non sono dovuti posti che riguardano lavoratori già in forza alla in veste (fittizia) di CP_1
collaboratori a progetto;
h) le contestazioni relative alla indennità di trasferta e/o chilometrica infine disconosciute e riportate in sede ispettiva a voci retributive sono infondate non avendo i lavoratori, sulla scorta di quanto accertato, effettuato realmente tali trasferte.
Sulla scorta di tali articolate difese l' ha concluso, in via principale, per il rigetto della CP_2
opposizione ed in subordine, per la ipotesi di suo parziale accoglimento, per la rideterminazione della eventuale minore somma dovuta nella misura accertata in causa, oltre somme aggiuntive dalla scadenza al saldo, con vittoria totale o parziale delle spese del giudizio.
*
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi ed acquisizione d'ufficio della sentenza resa dal Tribunale di Cagliari in data 28 settembre 2016 nel procedimento iscritto al
9 n. 10109/2009, in giudicato stante la inammissibilità dell'appello statuita dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 1041/2018 del 30 novembre 2018, è stata decisa con sentenza n.
475/2020 del 25 giugno 2020, previo deposito di conteggi aggiornati da parte dell'Istituto su conforme indicazione del Tribunale.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha rigettato le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa opponente perché proposte tardivamente e dunque in violazione del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e comunque perché infondate nel merito con riguardo alla mancata consegna all'impresa oggetto di accertamento del modello DM/10V posto che da tale contegno omissivo non deriva alcuna conseguenza per l' ed ancora con riferimento alla disposta CP_2
iscrizione a ruolo delle somme ingiunte in pendenza del gravame amministrativo circostanza questa che non esime il giudicante dall'accertare l'esistenza e la misura del credito azionato dall' previdenziale. CP_4
In relazione al merito delle doglianze avanzate dalla ha preliminarmente dato CP_1
atto che nel marzo 2007 era stato avviato dal personale ispettivo della D.T.L. di Cagliari presso i locali adibiti a call center dalla predetta società un posizionamento strategico, ossia una attività informativa/promozionale volta ad istruire i vertici aziendali sulla corretta utilizzazione dei co.co.pro e che all'esito di tale attività dieci lavoratori già in attività come collaboratori a progetto erano stati assunti con contratto di lavoro subordinato;
poco dopo, nel luglio 2017, aveva avuto inizio l'attività ispettiva vera e propria mediante l'accesso ai locali aziendali con l'esame dei libri contabili obbligatori e della prescritta documentazione relativa ai vari rapporti di lavoro;
all'esito di tale attività il personale della D.T.L. operante aveva provveduto a disconoscere 192 contratti di collaborazione a progetto siccome dissimulanti altrettanti rapporti di lavoro subordinato;
in seguito gli ispettori di vigilanza dell' ed CP_2 Persona_10 Per_11
con verbale di accertamento n. 1700 000074427 recante prot. n. 74197 del 18 maggio
[...]
10 contratto di inserimento lavorativo di cui agli artt. 55 – 59 del D.lgs. n. 276/2003 ed ancora la natura imponibile come retribuzione delle somme annotate nei prospetti paga di svariati lavoratori come trasferta Italia in mancanza di documentazione di riscontro ed ancora l'erronea applicazione di una aliquota contributiva del 19,19 % prevista per le lavoratrici femminili assunte nel 2009 nonostante la mancanza del necessario D.M. recante la indicazione delle regioni per le quali valeva tale agevolazione invitando infine la società ricorrente alla regolarizzazione della su posizione contributiva mediante il pagamento di complessivi
1.755.726,00 euro, di cui 1.459.680,00 per contributi ed euro 293.046,00 per somme aggiuntive e 3.000,00 euro per sanzioni ex lege n. 248/2006.
In relazione ai diversi profili contestati dagli ispettori alla lo stesso giudicante CP_1
ha, in sintesi, così statuito:
1) Con riguardo alla effettiva natura giuridica dei rapporti di lavoro intercorsi con il personale assunto con co.co.pro. ha ritenuto, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito in causa, debitamente dimostrata dall' la natura non genuina di tali contratti sia per CP_2
l'assenza di uno specifico progetto o programma di lavoro sia per l'insussistenza dei caratteri propri del rapporto di collaborazione avuto riguardo al concreto atteggiarsi di tali rapporti di collaborazione a progetto.
A tal fine ha riportato, a sostegno di tale convinzione, una parte dell'ampia motivazione contenuta in un precedente, ormai in passato in giudicato, reso dal Tribunale di Cagliari su opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa dalla stessa per questioni CP_1
analoghe a quelle in trattazione nonché la giurisprudenza della Suprema Corte.
Ha quindi rigettato le ragioni della opponente stante la conversione del rapporto a tempo indeterminato fin dal loro inizio operante ope legis ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n. 276/2003 quale sanzione applicabile per tale illecito, come disposto dall' relativamente ai lavoratori CP_2
di cui alle tabelle recanti i nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 allegate al verbale del 18 maggio 2010;
Per quanto concerne il quantum debeatur ha condiviso quanto disposto dall'
[...]
in relazione all'applicazione dei minimali contributivi previsti dalla CP_7
contrattazione collettiva di settore, ossia quella dei lavoratori addetti a call centers anche con riguardo alla conversione dei relativi rapporti, ai fini contributivi, a tempo indeterminato in regime di orario full time e non part time per 25 ore settimanali restando indifferente, in
11 mancanza di apposite pattuizioni sul punto, l'effettivo impegno orario profuso dai collaboratori.
Anche per quanto attiene alle somme aggiuntive addebitate dagli ispettori in cartella ha escluso l'esistenza dei vizi lamentati dalla opponente avendo costoro correttamente calcolato gli importi in parte come morosità ed in parte come evasione contributiva.
Solamente per quanto concerne l'invocata compensazione con le somme già versate a titolo di contribuzione per i rapporti co.co.pro. il Tribunale ha accolto la domanda attorea quantificando in ragione di 194.496,98 euro le somme da portare dunque in compensazione già corrisposte alla Gestione Separata sulla scorta degli importi indicati nelle tabelle nn. 14, 15, 16
e 17 allegate al verbale ispettivo del maggio 2010 in atti per le annualità di interesse ossia 2006,
2007, 2008 e 2009.
2) Quanto alla contestata spettanza degli sgravi contributivi relativamente alla posizione del personale assunto ai sensi della legge n. 407/1990 ha anzitutto evidenziato che l'onere della prova quanto alla ricorrenza dei presupposti per la fruizione di tali agevolazioni grava sul beneficiario delle stesse ossia nel caso specifico sulla Controparte_1
Ha quindi escluso che tale onere sia stato debitamente assolto posto che i lavoratori in
Per_ questione (ossia , , e al momento della assunzione a tempo Pt_5 Parte_4 Per_5 Per_6
indeterminato erano, secondo quanto accertato dagli ispettori, già in forza alla CP_1
quali collaboratori a progetto (peraltro fittizi, trattandosi in realtà di lavoratori subordinati) per i quali, dunque, non si è verificato l'incremento occupazionale che giustifica, secondo l'intenzione del legislatore, l'applicazione delle agevolazioni contributive lucrate dalla datrice di lavoro.
3) Analoghe considerazioni ha svolto il primo giudice in relazione alle assunzioni di personale di cui alla tabella 7) allegata al verbale ispettivo del 18 maggio 2010 con contratti di inserimento lavorativo disciplinati dagli artt. 54 e ss. del D.lgs. n. 276/2003.
Difatti anche per tali soggetti, in quanto collaboratori a progetto fino alla assunzione con la nuova tipologia contrattuale (all'esito della quale hanno, peraltro, proseguito nello svolgimento delle medesime mansioni espletate in precedenza) non ricorreva la condizione di disoccupazione richiesta dalla legge per ottenere il beneficio contributivo.
12 4) Anche per quanto concerne il personale femminile assunto nel 2009 con contratti di inserimento è stata ravvisata la fruizione di sgravi contributivi non consentiti per tale annualità in mancanza di un apposito decreto ministeriale esistente soltanto per le assunzioni disposte nel 2008.
5) Con riferimento, infine, alla indennità di trasferta e rimborsi chilometrici il Tribunale ha del pari ravvisato l'esistenza del debito contributivo nella misura ingiunta dall' stante la CP_2
mancata dimostrazione, gravante sulla società opponente, in ordine alla effettiva esecuzione delle trasferte e/o alla copertura delle spese sostenute dal dipendente interessato per rendere la prestazione lavorativa (indebitamente) sottratta all'onere contributivo presso sedi operative diverse da quelle di assegnazione.
Ha quindi concluso annullando in parte la cartella esattoriale in contestazione dichiarando per l'effetto tenuta la società opponente al pagamento dell'importo ingiunto previa decurtazione del controcredito anzidetto pari a 194.496,98 di cui al superiore punto 1), con conseguente ricalcolo sul capitale residuo relativo a tali posizioni contributive delle correlate sanzioni e degli accessori di legge, ferma la spettanza in favore dell' degli importi contributivi e CP_2
delle relative sanzioni ed accessori richiesti per altre causali azionate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 28 dicembre 2020, la rassegnando le sovrascritte conclusioni. CP_1 Controparte_1
L' ha resistito con apposita memoria difensiva depositata il 12 dicembre 2022 ove, come CP_2
già esposto, ha concluso per il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio preliminarmente dà atto che la parte appellante non ha inteso riproporre in questo giudizio le censure già sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, espressamente disattese dal Tribunale, concernenti profili di tipo formale relativi per un verso alla mancata consegna all'azienda all'atto della notifica del verbale di accertamento del 18 maggio 2010 del modello DM/10V e per altro verso alla disposta iscrizione a ruolo delle somme vantate a credito in pendenza del gravame amministrativo.
Sulle conseguenze processuali che discendono da tale contegno vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale Per sottrarsi alla presunzione di
13 rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore (cfr. Cass. ord. n. 25840/2020).
Ebbene nel presente grado di giudizio alcuna argomentazione è stata svolta con riferimento alle predette eccezioni per le quali, pertanto, tale condotta processuale determina la formazione del giudicato interno stante l'acquiescenza prestata dalla parte interessata.
2. Tanto premesso la società appellante con un primo articolato motivo di gravame, dopo aver riportato un ampio estratto della motivazione della sentenza impugnata, lamenta che il primo giudice abbia errato nella parte in cui ha ravvisato la mancanza di uno specifico progetto o programma di lavoro nel testo dei contratti intercorsi con i collaboratori a progetto.
In particolare rileva che tale progetto trae la sua fonte nella commessa recante ad oggetto il lancio di un nuovo piano tariffario ed è munita di un obiettivo specifico, ossia la imposizione del gestore sul mercato mediante contatti telefonici volti ad ottenere l'acquisizione di 150.000 nuovi clienti entro il 2007.
Richiama inoltre, a sostegno di tali doglianze, il contenuto di una nota ministeriale del 3 dicembre 2008, dalla quale si evincerebbe la correttezza del proprio operato relativamente alla stipula e successiva esecuzione di validi contratti di collaborazione a progetto in presenza di un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne di outbound correlato ad una serie di indici di riferimento ivi elencati.
Tali istruzioni sarebbero state illegittimamente trascurate dagli organi ispettivi ed in ultima istanza dal giudice di primo grado stante l'esistenza di un dato formalmente corretto quale
l'indicazione del progetto contenuta nei singoli contratti che conduce ad escluderne, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la nullità.
2.1. Il motivo di appello è infondato.
2.2. Osserva il Collegio che la disciplina normativa di riferimento operante nella specie è quella contenuta nell'art. 61 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 che nella formulazione vigente ratione temporis testualmente prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo
409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti
14 specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attività lavorativa.
2.2. Questa Corte (cfr. sentenza n. 229/2025 del 9 dicembre 2025, est. Coinu) in una controversia analoga in tema di specificità del progetto/programma di lavoro o delle fasi di esso, ha chiarito con motivazione che si condivide e si riporta anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., che il concetto di specificità del progetto o del programma, pur in data anteriore alle modifiche apportate all'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003 dalla legge 92/2012, comportava la necessità che l'attività affidata ai collaboratori, sebbene non inerente ad un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, non fosse semplicemente coincidente con quest'ultima, né fosse semplicemente finalizzata ad un risultato coincidente con la normale attività di impresa ovvero con la mera disponibilità, da parte del committente, della prestazione del collaboratore (si vedano, sul punto, in particolare, Cass. 5418/2019 e Cass. 24379/17).
Il progetto doveva, quindi, già prima delle modifiche indicate, avere una caratterizzazione autonoma rispetto all'ordinaria attività aziendale e doveva essere finalizzato ad un risultato anch'esso autonomamente caratterizzato rispetto all'ordinaria attività aziendale: doveva, cioè, già essere distinguibile da quest'ultima, pur potendo presentarsi come connesso e non del tutto diverso dalla stessa.
Con riguardo alla caratterizzazione del progetto, nella fattispecie in oggetto, invece, nella quale, nell'ambito di campagne relative a prodotti di telefonia riconducibili a commesse di lavoro affidate alla società opponente da terzi, ai collaboratori era affidato il compito di contattare telefonicamente utenti privati con lo scopo di far conoscere nel dettaglio le potenzialità dei servizi proposti con l'obiettivo di venderne l'attivazione, il progetto veniva nella sostanza a consistere nell'esercizio, distribuito tra i collaboratori, della normale attività aziendale, la quale, come risulta dal preambolo degli stessi contratti a progetto, consisteva appunto nello svolgimento di servizi di assistenza commerciale, promozione e marketing in favore di imprese terze e nelle relative attività accessorie e strumentali (produzione e
15 elaborazione di reportistica, trattamento ed elaborazione di testi, dati di mercato e informazioni commerciali, recupero crediti).
D'altra parte, a conferma di quanto sopra osservato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società attuale appellante aveva chiesto di provare che, “nel periodo intercorrente tra il mese di marzo del 2009 e il mese di aprile del 2010”, essa “svolgeva”
“attività di promozione e vendita di prodotti e servizi telefonici per conto di società di telecomunicazioni terze committenti”……….Premesso, inoltre, che, come anche precisato dalla Suprema Corte (Cass. 5418/19), la verifica del requisito della specificità deve essere operata, non con mero riferimento all'attività affidata al collaboratore, ma con riferimento alla finalizzazione di quell'attività ad un risultato diverso da quello coincidente con la normale attività d'impresa, cosicché può affermarsi che la stretta correlazione tra progetto
e risultato è insita nel concetto di specificità del progetto, quanto all'elemento in questione esso, per come dedotto in contratto (“la conclusione di 80 contratti di vendita al mese o 18 contratti di vendita settimanali ovvero, se preferito, 3 al giorno” ovvero formule similari), malgrado la sua apparente consistenza di obiettivo da raggiungere, costituiva, di fatto, la misura approssimativa della frazione di ordinaria attività aziendale affidata al collaboratore, come risulta, d'altronde, dimostrato dalla mancanza, nei contratti in esame, ancora una volta malgrado le differenti e apparenti enunciazioni di principio (“si terrà conto di tali criteri per la determinazione del compenso che sarà sempre in rapporto alla quantità di contratti di vendita conclusi considerando validi solo quelli andati a buon fine. Si deduce, quindi, che un risultato inferiore determinerà un minor compenso, mentre da risultato superiore ne scaturirà un compenso maggiore” o formule simili), di qualunque correlazione stabilita tra il “risultato” in questione e il compenso previsto per l'operatore, determinato, in realtà (normalmente punto
10 del contratto), in cifra fissa, con l'aggiunta di un obbligo inesistente del committente, in quanto ancorato ad una condizione meramente potestativa (l' “insindacabile giudizio del
Committente”), di elargire al collaboratore eventuali premi aggiuntivi (normalmente sempre il punto 10 del contratto), in alcun modo, tra l'altro, espressamente collegati e commisurati a livelli concreti di produttività.
Né le predette conclusioni risultano in contrasto con quanto indicato dal CP_8
nella circolare n. 17 del 2006, invocata dalla società appellante: a prescindere, infatti,
[...]
16 dal valore delle istruzioni nella stessa contenute, occorre evidenziare come nella stessa fosse ben evidenziato come i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, pur potendo presentarsi come connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa, non potessero totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Cosicché, risultando nella fattispecie l'intera attività aziendale finalizzata allo svolgimento
e all'esecuzione delle c.d. campagne affidate alla società appellante da soggetti terzi,
l'avvenuta indicazione delle stesse nei contratti di collaborazione non risulta sufficiente a soddisfare il requisito della specificità del progetto, rimanendo il medesimo nient'altro che, come già osservato, la mera frazione dell'attività aziendale assegnata al singolo collaboratore, finalizzata, quindi, al raggiungimento di un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività aziendale e rivolta, dunque, a soddisfare esigenze ordinarie
e anche continuative (vista la sistematicità del ricorso ai contratti a progetto) della committente.
Occorre aggiungere, in ogni caso, che, in conformità al rilievo già svolto da questa Corte in un altro procedimento relativo a contratti di collaborazione analoghi a quelli in esame
(sentenza n. 280/2018 del 12 – 24 settembre 2018), nella fattispecie risultano, comunque, del tutto generici i rapporti tra i co.co.pro. e le campagne di vendita cui i medesimi, e, quindi, il progetto negli stessi contenuto, erano funzionali: le campagne e i prodotti offerti risultano, infatti, indicati del tutto genericamente, così come non risulta specificamente individuata la tipologia di clientela da contattare, definita unicamente, invece che con riferimento a specifici requisiti oggettivi e/o soggettivi, con mero generico riferimento alla categoria degli “utenti privati
Tale decisione, d'altra parte, si pone in linea di continuità con il più recente insegnamento della Suprema Corte in materia (cfr. Cass. ord. n. 31204/2025) a mente del quale il progetto
(come il programma di lavoro o fase di esso): (a) deve risultare “specifico”, nel senso della individuazione, di un “contenuto caratterizzante” (art. 62, comma 1, lett. b), d.lgs. n.
276/2003) e cioè di una indicazione, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza
e precisione l'oggetto e la portata;
(b) deve essere gestito “autonomamente dal collaboratore” e (c) tendere, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente, ad un “risultato”, vale a dire al conseguimento di un obiettivo definito, che, se
17 pur non eccezionale o del tutto sconnesso rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, deve nondimeno da questa essere concretamente distinguibile e tale da integrare un apporto collaborativo non circoscritto a un segmento distinto di una più ampia organizzazione produttiva (Cass., sez. lav., 28.10.2020, n. 23768; e in analoga prospettiva
Cass., sez. lav., 25.2.2019, n. 5418, la quale ha messo in luce che, in tema di contratto a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruolo e aspettative di risultati, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro).
2.3. Ebbene dall'esame del testo dei vari contratti a progetto prodotti in atti e del relativo allegato A recante il progetto di lavoro, risulta che l'attività demandata al collaboratore consisteva nel contattare una serie di utenti residenziali, in quel momento legati da un rapporto di servizio con altri gestori, onde proporre loro la stipula di contratti di telefonia col gestore
Tele 2.
Il progetto in questione conteneva poi come obiettivi l'effettuazione di un numero predeterminato minimo sia di contatti telefonici che di contratti da concludere ovvero rimandava a non meglio precisati obbiettivi da fissarsi periodicamente in accordo col Team
Leader di riferimento.
Il primo giudice, richiamando una precedente statuizione, ossia la sentenza del Tribunale
Civile di Cagliari n. 2651/2016, ormai in giudicato, resa in un giudizio promosso dalla odierna appellata contro la ha così argomentato in ordine Controparte_9
alla violazione da parte della società appellata della disciplina testè richiamata: Ancora più consistenti sono i margini di incertezza ed imprecisione con i quali viene individuato nel contratto il progetto assegnato a ciascun collaboratore, identificato come detto in modo identico ed indifferenziato per tutte le figure professionali (operatore telefonico, team leader, supervisor e collaboratore back office) attraverso il generico riferimento al “lancio dei nuovi
18 piani tariffari del gestore X presso gli utenti residenziali che attualmente utilizzano servizi telefonici di altri gestori” , che non risulta in alcun modo specificato attraverso la successiva previsione del seguente obiettivo “ il progetto tende a imporre il gestore sul mercato, attraverso un contatto telefonico diretto volto all'illustrazione delle caratteristiche dei servizi offerti e punta all'acquisizione di 150.000 nuovi clienti entro il 31/12/2007”.
Non v'ha dubbio che tali indicazioni comportino l'assoluta genericità del progetto indicato
– diretto in realtà a dare esecuzione alle commesse acquisite da da parte di soggetti CP_1
gestori operanti nel settore – ma non collegato ad alcun risultato finale cui il collaboratore potesse partecipare attraverso la sua prestazione lavorativa.
E ciò in aperto contrasto con la previsione di legge che prevede, invece, che il progetto o programma di lavoro debba, in primo luogo, essere individuato con riferimento ad una specifica e singola “campagna”, la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto.
In sintonia con quanto previsto dal Ministero del Lavoro con la circolare 11.12.2012 n. 29, inoltre, il progetto deve essere collegato ad un determinato risultato finale, obiettivamente verificabile ed idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
Inoltre, lo stesso pur potendo rientrare nel normale ciclo produttivo dell'impresa, deve avere per oggetto un'attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa
(Tribunale di Milano 18 luglio 2011) e non può pertanto, essere considerato genuino, se consiste in una mera riproduzione dell'oggetto sociale del committente.
La normativa di riferimento prevede, infatti, chiaramente che “il progetto (o il programma) deve essere del collaboratore e non già dell'azienda e deve concretizzarsi in un genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacità specialistica in vista della soddisfazione di esigenze ben individuate e puntuali dell'andamento del ciclo di produzione, spettando in definitiva al collaboratore realizzare il progetto, non all'imprenditore” (cfr.
Tribunale di Milano sentenza n. 11482/13).
Alla stregua delle osservazioni che precedono deve ritenersi – avuto riguardo alle previsioni dei contratti in atti – che nel caso di specie tali requisiti difettino in radice e che, pertanto,
l'assenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sia di per sé sufficiente
a determinare la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 69 D. Lgs. 276/2003”.
19 2.4. Le argomentazioni testè appaiono coerenti con le rigide prescrizioni della normativa contenuta nell'art. 61 del decreto legislativo anzidetto ove raffrontate con il tenore letterale dei contratti di collaborazione in esame e non risultano scalfite dalle ragioni di doglianza prospettate dall'appellante.
A ben vedere il lancio di nuovi piani tariffari presso gli utenti residenziali in vista dell'acquisizione di un determinato numero di nuovi clienti non integra affatto, come ben evidenziato dal primo giudice, uno specifico progetto demandato al collaboratore con la previsione di predeterminati obiettivi suscettibili di adeguata verifica.
Si tratta infatti, al più, di un target numerico generale e meramente tendenziale (ossia l'acquisizione di 150.000 clienti entro il 2007) perseguito non già dal collaboratore, il cui apporto rispetto a tali finalità nemmeno risulta essere stato oggetto di verifica, bensì dal committente siccome interessato a guadagnare sempre più ampie fette di mercato.
Dunque correttamente il primo giudice ha rilevato che il progetto, secondo il modello legale offerto dalla disciplina in esame come declinato alla luce della richiamata giurisprudenza, non può consistere nello svolgimento da parte del collaboratore di attività che coincidono con la ordinaria attività aziendale, ossia nel caso di specie, la vendita a terzi di servizi in vari settori commerciali per conto terzi mediante un offerte telefoniche, ma deve essere caratterizzato ab origine da un risultato finale obiettivamente misurabile e verificabile.
2.4.1. Pare il caso di richiamare quanto evidenziato dall'ispettore della D.T.L. di Cagliari
LA AD nella sua relazione sugli accertamenti eseguiti nel corso della visita ispettiva iniziata il 4 luglio 2007 (cfr. doc. 4bis produzioni ). CP_2
L'operante infatti non manca di rilevare che il personale in forza alla era pari CP_1
a circa 111 unità di cui solo 3 dipendenti e 108 collaboratori, poi ridotti all'esito del posizionamento strategico a 105 con 14 dipendenti.
Tale singolare proporzione, infatti, è indicativa del fatto che i collaboratori a progetto svolgessero la loro attività non a supporto di una struttura aziendale di riferimento bensì con un organico composto in larghissima parte da altri collaboratori circostanza scarsamente verosimile posto che se le collaborazioni fossero davvero state genuine, quindi caratterizzate dalla facoltà del lavoratore di non recarsi al lavoro, l'attività aziendale rischiava di bloccarsi
20 ove i collaboratori avessero deciso di assentarsi con ogni conseguenza sulla prosecuzione rapporto contrattuale con il gestore telefonico che aveva affidato la commessa.
2.4.2. D'altra parte le persuasive argomentazioni adoperate dal giudice di prime cure coincidono con quelle contenute in altra successiva statuizione resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro (cfr. sentenza n. 934/2021 del 21 settembre 2021, est. Per_12
all'esito di una controversia intercorsa le odierne parti, ormai passata in giudicato stante la mancata impugnazione dinanzi a questa Corte, analoga a quella in trattazione, salvo che per il periodo cui si riferiscono le omissioni contributive contestate.
In tale frangente il giudicante, le cui esaustive argomentazioni possono essere richiamate per le finalità ex art. 118 disp. att. c.p.c., nel disattendere le censure della a sostegno CP_1
della opposizione ad una cartella esattoriale emessa per omessa contribuzione per i mesi di marzo ed aprile 2010, si è così espresso Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge la sostanziale identità, al di là della denominazione adottata nei singoli contratti, dei progetti affidati ai collaboratori all'interno della campagna promozionale affidata alla dalla considerato che i primi erano stati pacificamente assegnati CP_1 Parte_8
allo svolgimento di mansioni di operatore telefonico presso il call center gestito dall'opponente al fine di promuovere la vendita di abbonamenti editoriali.
Si tratta di un'attività in nulla differente dall'attività esercitata dalla , CP_1
consistente nel reperire nuovi clienti in vari campi (tra cui la telefonia e l'editoria), operando in più sedi operative (Quartu Sant'Elena, Cagliari e Sanluri), con gestione diretta di call- center ed impiego di personale in prevalenza assunto mediante la tipologia del co.co.pro. per operare nelle sedi indicate con chiamate telefoniche esclusivamente in outbound.
Al collaboratore era affidata l'esecuzione di vari servizi consistenti, in particolare, nella profilazione delle anagrafiche fornite dalla società nella verifica dei dati relativi Parte_8
alle proposte d'acquisto e nell'aggiornamento tempestivo di tali dati in seguito ad ogni variazione successivamente intervenuta, nel contattare i nominativi proposti dal sistema al fine di verificarne l'eventuale interessamento alle proposte d'acquisto, nel formulare alla clientela le proposte di vendita di abbonamenti editoriali.
21 Non è dato capire quale sia stato lo specifico apporto collaborativo che i lavoratori in questione sono stati chiamati a svolgere al fine di concorrere al perseguimento delle finalità per le quali la società è stata costituita.
Sotto altro profilo si osserva come i suindicati contratti non risultino caratterizzati, così come prescritto dall'art. 61 del D. Lgs. 276 del 2003, dalla declinazione di uno specifico progetto, utile a verificare che le prestazioni siano genuinamente autonome, considerato che lo stesso “progetto” è costituito proprio dalla descrizione delle sopra richiamate attività.
Del pari, certamente privo del richiesto carattere di specificità e determinatezza deve essere ritenuto il “programma di lavoro”, integrato dalla semplice previsione in capo al collaboratore del compito, da svolgersi “in piena autonomia temporale e organizzativa”, “di effettuare il contatto telefonico sviluppando le diverse parti del Progetto”.
Gli obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione del progetto altro non sono che
l'effettuazione di un numero minimo di contatti telefonici e il procacciamento di un determinato numero di contratti per tutta la durata del rapporto, da realizzarsi per ciascun mese solare fino alla scadenza del contratto di collaborazione.
E', dunque, evidente che il progetto, consistente nell'attività di promozione e vendita di prodotti del settore editoriale e, dunque, coincidente con l'attività esercitata dalla CP_1
mirasse al raggiungimento di obiettivi perfettamente sovrapponibili allo scopo della
[...]
stessa attività sociale.
Si tratta di considerazioni che il Collegio reputa di poter valorizzare anche nella vicenda in disamina ove il dato documentale, ossia il testo standardizzato dei contratti di collaborazione a progetto utilizzati dalla appellante reca, come già evidenziato nella sentenza gravata, generiche indicazioni in ordine al contenuto del progetto, sostanzialmente coincidente con le attività di offerta di telefonia mediante contatto telefonico in base ad elenchi nominativi forniti dal committente,
2.5. Osserva infine la Corte che, ad ulteriore riprova della infondatezza del motivo di appello in discorso, non assume rilevanza dirimente il contenuto della nota ministeriale del 3 dicembre
2008 (peraltro non prodotta in atti né in primo grado ovvero nel corso del presente giudizio), citata dalla società appellante a sostegno delle sue censure.
22 Secondo tale nota un rapporto di collaborazione a progetto non può essere disconosciuto, all'esito delle attività di verifica, allorchè gli ispettori accertino la contemporanea presenza di una serie di elementi indiziari che riguardano le modalità con le quali tale rapporto si è nella pratica concretamente sviluppato.
Va rilevato anzitutto che tale nota è successiva agli accertamenti ispettivi sfociati nella cartella di pagamento opposta e dunque nemmeno avrebbe potuto essere conosciuta, per quanto possa qui rilevare, dal personale operante.
Inoltre, come è noto, tali atti amministrativi non costituiscono precetti vincolanti per il giudice trattandosi di istruzioni operative destinate al personale impegnato nelle attività ispettive.
Ad ogni modo, e questo è l'elemento dirimente, secondo quanto trascritto nel corpo dell'atto di appello la nota premette che si è in presenza di un genuino progetto, programma di lavoro
o fase di esso con riferimento alle campagne di outbound, ossia proprio la precondizione che nel caso di specie è stata correttamente esclusa dal primo giudice.
Conseguentemente risulta di nessun rilievo quanto in seguito diffusamente esposto nel motivo di appello in esame sulla scorta delle istruzioni ministeriali giacchè si argomenta su questioni
(ad esempio l'esistenza di una specifica e puntuale attività organizzata dal committente che rientri anche nel core business del processo produttivo, l'utilizzo di mezzi, materiali e strumenti posti a disposizione del collaboratore dal committente, l'utilizzo di strumenti di chiamata di tipo automatico che consentono al committente di verificare la presenza del collaboratore, lo svolgimento della prestazione dedotta in contratto all'interno di una struttura posta a disposizione dallo stesso committente assoggettata ad un orario di apertura e chiusura ove il collaboratore possa decidere se e quando svolgere detta prestazione e quanto sospenderla), che attengono alla concreta attuazione del rapporto di collaborazione, dunque ad un profilo irrilevante una volta appurato che ci si trova in presenza per la generalità dei contratti di collaborazione a progetto oggetto di causa di un vizio genetico consistente proprio nella mancanza di tale progetto o programma nei termini declinati dalla legge.
2.6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto essere disatteso il motivo di appello proposto dalla stante la mancanza di un valido progetto (o programma o CP_1
fase di esso) nel testo dei contratti sottoscritti dalla e i collaboratori elencati nelle CP_1
tabelle nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) allegate al verbale di accertamento n. 17 00 000074427,
23 inadempienza n. 507, prot. 74197 del 18 maggio 2010, con conseguente operatività dell'art 69 comma 1 del D.lgs. n. 276/2003 nel testo vigente all'epoca dei fatti in esame secondo il quale
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Consegue pertanto da ciò la conferma sul punto della sentenza impugnata senza che sia necessario procedere ulteriormente quanto all'accertamento delle modalità con le quali i rapporti di collaborazione si sono concretamente atteggiati in fase di esecuzione (cfr. capi 11,
12 e 13 della espositiva dell'atto di appello).
Difatti tali profili di doglianza risultano ormai assorbiti avuto riguardo al consolidato insegnamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non ha ragione di discostarsi, secondo il quale In tema di lavoro a progetto, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art.
1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass. ord n. 32647/2024 nonché, in precedenza, Cass. ord. n. 11428/2017; Cass. sent. 17127/2016, Cass. sent. n. 9471/2016):
2.7. Del pari infondati gli ulteriori motivi di censura avanzati dalla CP_1
relativamente alla esatta determinazione del quantum dovuto a titolo di omessa contribuzione.
2.8. Con il primo di essi l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che i singoli rapporti di collaborazione a progetto, al fine di computare la misura della contribuzione virtualmente dovuta e come tale da recuperare forzosamente, debbano essere convertiti in altrettanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno piuttosto che computato con un regime orario a tempo parziale per la durata pattuita nei singoli contratti.
Sul punto la Corte reputa sufficiente richiamare l'insegnamento, ribadito anche di recente, della Corte di Cassazione secondo il quale nel caso del comma 1 di cui all'art. 69 del d.lgs. n.
24 276 del 2003, “la contribuzione previdenziale vada senz'altro parametrata all'orario proprio del tempo pieno, restando affatto irrilevante la tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti” (Cass. n. 32160 del 2021), in quanto l'imponibile previdenziale persegue diversi e ulteriori obiettivi di carattere solidaristico (art. 38 Cost.) che tendono a far riferimento alla retribuzione effettiva solamente se non inferiore a determinati livelli (c.d. imponibile teorico), al fine di garantire prestazione (previdenziali) adeguate (cfr. Cass. ord. n. 10969/2025).
La decisione adottata in prime cure, che ha confermato la correttezza per quanto concerne tale profilo dell'operato degli organi ispettivi laddove hanno quantificato la contribuzione dovuta sulla base di contratti di lavoro a tempo pieno, appare pertanto esente dai vizi lamentati.
2.9. Allo stesso modo è corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha confermato l'applicazione, già disposta in sede amministrativa, dei minimali contributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore segnatamente dal contratto collettivo nazionale delle aziende di call centers in sede di (ri)calcolo della contribuzione dovuta per i collaboratori a progetto
(inclusi quelli iscritti a libro matricola ma non denunciati all' ) il cui rapporto è stato CP_2
disconosciuto e trasformato per le finalità in parola in rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto la Corte aderisce all'indirizzo ermeneutico tracciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 D.L. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla L. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost. (cfr. Cass. ord. n. 29840/2025 con ampi richiami ad altre analoghe precedenti pronunce).
Dunque appare legittima e come tale priva delle criticità lamentate dall'appellante la scelta operata dagli ispettori dell' , poi validata dal giudice di prime cure, di effettuare il calcolo CP_2
del minimale contributivo sulla scorta dei parametri retributivi offerti dall'accordo collettivo anzidetto e non del CCNL Telecomunicazioni nemmeno menzionato nei contratti di collaborazione per cui è causa.
25 2.10. Deve essere invece dichiarato inammissibile l'ulteriore motivo di doglianza col quale la lamenta che l'attività ispettiva dalla quale sono scaturire le asserite omissioni CP_1
contributive è stata svolta a campione dunque solamente su alcune posizioni piuttosto che la totalità del lavoratori talchè non si è tenuto conto che alcuni rapporti di collaborazione sono durati solo alcuni giorni mentre altri non hanno avuto pratica attuazione elementi questi che depongono per la presumibile validità di tali rapporti siccome caratterizzati da ampia autonomia operativa concessa al collaboratore.
Tale censura, per come prospettata. appare all'evidenza del tutto generica posto che trascura di indicare quali siano le posizioni lavorative non esaminate e, soprattutto, quale sarebbe il pregiudizio che da tale omissione sarebbe derivato alla appellante.
Va aggiunto che il presente giudizio, al pari di quello di prime cure, riguarda non le modalità
e/o gli eventuali e vizi propri dell'attività ispettiva poi sfociata nella cartella opposta ma l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi contestati all'appellante.
Conseguentemente tali argomentazioni non paiono integrare un valido motivo di appello avuto riguardo al disposto dell'art. 342 comma 1 c.p.c. con riferimento, in particolare, alla omessa indicazione dei profili di illegittimità e della loro rilevanza rispetto al contenuto della decisione impugnata.
3. Con un ulteriore motivo di appello la lamenta l'erroneità della sentenza CP_1
gravata laddove ha accertato inesistenza dei presupposti per la fruizione degli sgravi contributivi previsti per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 407/1990, con riguardo, in particolare, alla posizione delle lavoratrici e . Pt_5 Parte_4
Le stesse infatti non risultavano inserite dalla D.T.L., all'esito della attività ispettiva a suo tempo svolta, tra i soggetti per i quali sono state accertate condotte illecite e nondimeno al termine dell'ispezione condotta dall tali nominativi sono stati inclusi tra quelli per i quali CP_2
risulta accertato l'indebito godimento di benefici contributivi.
3.1. La Corte reputa che la decisione del primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia esente dai vizi denunciati.
3.2. In primo luogo la verifica ispettiva effettuata dal personale dell' non era in alcun CP_2
modo vincolata, quanto alla platea dei lavoratori sui quali eseguire le verifiche circa la
26 regolarità della rispettiva posizione contributiva, dalle conclusioni cui era pervenuta la D.T.L. di Cagliari.
Risulta pertanto irrilevante ai fini decisori che il disconoscimento della genuinità del contratto di collaborazione per le due lavoratrici anzidette sia stato disposto esclusivamente dall' e CP_2
non anche dalla D.T.L. di Cagliari e che a tale determinazione si sia pervenuti all'esito di una denuncia delle stesse piuttosto che d'ufficio posto che ricorrevano comunque i presupposti onde disporre la trasformazione del rapporto in subordinato, al pari di quanto avvenuto per il rimanente personale oggetto di verifica ispettiva.
In secondo luogo è pacifico in quanto documentalmente provato (cfr. docc. nn. 12 e 13 produzioni recante i libri matricola tenuti dalla società appellante) che e CP_2 Parte_9
vennero assunte dapprima quali co.co.pro., rispettivamente per il periodo Parte_10
12 gennaio 2006 -17 ottobre 2006 la prima e per il periodo 4 maggio 2006 – 2 febbraio 2007 la seconda, per poi essere (ri)assunte, con i benefici della normativa in parola, senza soluzione di continuità, rispettivamente dal 17 ottobre 2006 al 31 ottobre 2009 la prima e dal 2 febbraio
2007 ad una data non ivi annotata, comunque non contestata dall'appellante, che gli ispettori hanno collocato al 31 marzo 2009 la seconda (cfr. tabella n. 7 allegata al verbale ispettivo del
18 maggio 2010).
La disciplina che regola i benefici lucrati, indebitamente per quanto si dirà, dalla appellante,
è quella contenuta nell'art. 8 comma 9 (e non nell'art. 9 della medesima come erroneamente indicato nel verbale di accertamento del 18 maggio 2010) della legge n. 407/1990 il quale prevede che A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi
1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi.
Ebbene risulta di tutta evidenza che per le due collaboratrici in questione, come correttamente rilevato dagli ispettori e successivamente dal giudice di prime cure, non esistevano i presupposti per ottenere le agevolazioni contributive posto che non rientravano nelle categorie
27 agevolate, ossia i disoccupati o sospesi dal lavoro da almeno 24 mesi ovvero i beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per lo stesso periodo.
Si tratta infatti di collaboratori per i quali è stato disposto il disconoscimento del relativo contratto di collaborazione, con trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato di tipo subordinato nei termini e per le ragioni esposte ai superiori capi 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,
2.5. e 2.6. cui si rinvia.
Dunque alcun effettivo incremento occupazionale si è determinato per effetto della loro assunzione, essendo solo mutato il titolo in forza del quale hanno proseguito nello svolgimento delle rispettive mansioni, con conseguente inesistenza dei presupposti richiesti dalla legge onde conseguire il beneficio rivendicato in causa.
Va d'altro canto escluso, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, che il Tribunale dovesse spiegare per quale ragione vi sia stata una differente valutazione quanto alla genuinità del contratto di collaborazione per la e la tra il personale della D.T.L. e quello Pt_5 Parte_4
dell' . CP_2
Difatti ciò che rileva ai fini decisori, come si è già avuto modo di osservare, non attiene al contenuto dell'attività ispettiva bensì alla ricorrenza dei presupposti di legge per la fruizione dei benefici contributivi, circostanza la cui dimostrazione grava pacificamente sull'impresa che rivendichi il relativo diritto e che, nel caso di specie, come si visto, è mancata.
4. Il successivo motivo di gravame avanzato dalla società appellante verte sulla posizione di quattro lavoratori ossia e che Parte_11 Persona_8 Persona_9 Persona_7
risultano esser stati assunti rispettivamente il 17 novembre 2008, il 25 maggio 2009, il 4 maggio
2009 ed il 10 novembre 2008 con altrettanti contratti di inserimento disciplinati dagli artt. 54 e ss. del D.lgs. n. 276/2003.
Per costoro, secondo l'appellante, sarebbero stati calcolati sgravi indebiti pur non avendo l'azienda fruito di tali benefici.
4.1. Anche tale profilo di doglianza non è meritevole di condivisione.
4.2. Va premesso che il comma 1 del predetto art. 54, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, descrive il contratto di inserimento come una tipologia contrattuale diretta a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
28 lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Si tratta evidentemente di una normativa volta a favorire l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti obiettivamente svantaggiati, ad esempio perché privi di lavoro o non in grado di reperire una occupazione, circostanza che giustifica, con finalità di incentivo alla loro assunzione, l'applicazione di benefici contributivi.
Con riguardo alla posizione dei quattro lavoratori anzidetti risulta documentato in atti (cfr. tabella 7 allegata al verbale di accertamento del 18 maggio 2010) che costoro prima di essere assunti con un contratto di inserimento erano inseriti all'interno della come CP_1
collaboratori a progetto (tranne che era stato assunto quale dipendente ai sensi dell'art. Per_6
8 comma 9 della legge 407/1990 ed è poi stato riassunto con tale forma contrattuale dal 25 settembre 2009).
Per ciascuno di essi il personale ispettivo ha disposto il disconoscimento del rapporto di collaborazione a progetto nei termini e per le ragioni più sopra esposte e conseguentemente, venuta meno la condizione di soggetti svantaggiati richiesta dalla legge siccome utilizzati come lavoratori dipendenti dall'appellante, ha provveduto al ricalcolo della contribuzione effettivamente dovuta senza conteggiare i benefici altrimenti spettanti.
29 La difesa appellante, in realtà, non contesta specificamente l'insussistenza del diritto a fruire degli sgravi previsti per i lavoratori assunti con tali contratti come acclarata nella sentenza impugnata.
Difatti concentra le sue argomentazioni difensive sulla mancata fruizione di sgravi per quanto concerne la posizione dei quattro lavoratori in questione e dunque sul fatto che per costoro alcun indebito sarebbe stato perfezionato.
Osserva la Corte che nel verbale di accertamento redatto dal personale ispettivo dell' CP_2
sono riportati nelle tabelle ad esso allegate non soltanto gli elenchi nominativi e dei periodi di lavoro per i co.co.pro. per i quali si è provveduto al disconoscimento del rapporto di collaborazione siccome dissimulante un rapporto subordinato ma anche, precisamente nelle tabelle 9) e 10), la corrispondente retribuzione denunciata dalla stessa appellata per ciascuno di costoro (seppur nominalmente come co.co.pro.).
Gli ispettori hanno quindi calcolato la intera contribuzione dovuta sulle retribuzioni denunciate dallo stesso datore di lavoro ed hanno redatto i relativi modelli DM10/V le cui annotazioni contabili, analogamente per quanto avvenuto in relazione agli importi recanti le retribuzioni corrisposte ai lavoratori in questione, non sono stati specificamente contestati dall'appellante.
Se così è diventa irrilevante che per costoro vi sia stata o meno la fruizione di sgravi non dovuti da parte della posto che le ragioni di credito complessivamente vantate CP_1
dall' concernono il mancato versamento della contribuzione dovuta all'esito del ricalcolo CP_2
eseguito in sede ispettiva ed è su questo punto che l'appellante risulta inadempiente nella misura accertata in detta sede.
La sentenza appellata pertanto, anche sotto tale profilo, pur con le precisazioni anzidette, risulta corretta avendo il primo giudice confermato la correttezza dell'operato degli ispettori dell' nella parte in cui, disconosciuta la validità dei contratti di inserimento per i quattro CP_2
lavoratori in discorso, ha provveduto al calcolo della complessiva contribuzione effettivamente dovuta.
4.2.1. Va aggiunto che risulta legittimamente addebitata anche la contribuzione sulla posizione di per il periodo di lavoro che va dal 18 agosto 2009 al 26 agosto Parte_6
successivo.
30 Difatti la prosecuzione in fatto del rapporto di lavoro fino a tale ultima data, già accertata dal primo giudice, è confermata non solo dalle sue dichiarazioni ma anche da ulteriori elementi acquisiti in causa.
Quanto alle prime la n sede ispettiva ebbe ad affermare confermo la data di cessazione Pt_6
per il 26 agosto 2009 nonostante l'estratto contributivo riporti il 17 agosto CP_1 CP_2
come data cessazione attività; infatti dal 18 al 26 agosto 2009 sono stata retribuita in nero senza busta paga e dietro mie pressioni in quanto rifiutavano in azienda di corrispondermi quanto dovuto (cfr. doc. 85 produzioni fascicolo del primo grado). CP_2
A conforto di tali dichiarazioni risulta che la stessa lavoratrice dal 27 agosto 2009 ha iniziato a lavorare presso la . società che fa del pari capo a legale rappresentante CP_10 Parte_12
dell'appellante, con sede operativa ubicata sempre nei locali di Via dei Visconti a Cagliari dai quali, pertanto, la non si è mai spostata nel passaggio, avvenuto senza soluzione di Pt_6
continuità, da un datore di lavoro all'altro.
In senso contrario a quanto testè osservato non assume rilevanza dirimente il contenuto del verbale di conciliazione monocratica sottoscritto dalle parti del rapporto di lavoro presso la
D.T.L. di Cagliari il 30 luglio 2010 (dunque successivamente alla conclusione dell'ispezione) ove la vrebbe attestato che nel periodo anzidetto l'azienda era chiusa per ferie. Pt_6
In disparte il fatto che detto verbale non risulta prodotto in atti e dunque non è stato sottoposto al necessario vaglio processuale nel contraddittorio tra le parti, va aggiunto che tale accordo, come è noto, non è opponibile all' quale soggetto terzo che non vi ha preso parte (cfr. CP_2
Cass. ord. n. 12652/2019).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve pertanto, disattese le censure avanzate dalla appellanta, essere confermata la statuizione adottata in prime cure.
5. Con il successivo motivo di appello la contesta la sentenza gravata nella CP_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto non spettanti, almeno nella misura denunciata dalla società opponente……..le agevolazioni da lei fruite in relazione ai contratti di inserimento del personale femminile stipulati nell'anno 2009 osservando in proposito che Per tali assunzioni, infatti, la si è applicata indebitamente la quota di agevolazione prevista per il CP_1
personale assunto nell'anno 2008 ( contribuzione in misura fissa, calcolata come per gli apprendisti, pari alla quota a carico del lavoratore, maggiorato in 10 punti, per un totale di
31 19,19%), senza considerare che la conferma che l'agevolazione in tale misura era subordinata all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale che individua annualmente le regioni nelle quali è possibile usufruire delle agevolazioni nella misura indicata.
Osserva la Corte che, in disparte la fondatezza o meno delle ragioni di doglianza, la relativa causa petendi concernente l'indebita fruizione di sgravi per il personale femminile assunto nel
2009 con contratti di inserimento non risulta ritualmente introdotta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non essendo stata in alcun modo affrontata nè menzionata dalle parti.
D'altra parte nemmeno gli ispettori dell' nel verbale di accertamento del 18 maggio CP_2
2010, dal quale è poi scaturita la cartella di pagamento opposta dalla hanno CP_1
quantificato, diversamente da quanto è avvenuto per le altre tipologie di sgravi oggetto di recupero, la misura della contribuzione dovuta, in quanto hanno solo rilevato l'assenza, allo stato, di un valido titolo (ossia il decreto ministeriale che individua per il 2009 le aree territoriali interessate) onde fruire degli sgravi in questione.
Più in particolare nel punto 4) del verbale in discorso gli operanti hanno testualmente dato atto che con separato verbale si provvederà ad addebitare alla la differenza di CP_1
contribuzione dovuta per il personale assunto nel corso del 2009 e denunciato secondo la normativa in vigore fino a tutto l'anno 2008 senza richiamare, diversamente da quanto avvenuto per le omissioni contributive accertate per altre causali, le tabelle riepilogative allegate allo stesso verbale.
Deve quindi ritenersi, in difetto di elementi di segno contrario, che l'azione di recupero promossa con la cartella di pagamento opposta non ricomprenda anche le omissioni contributive accertate a tal titolo e ciò spiega perché la difesa opponente, coerentemente, nell'ambito del primo giudizio non avesse ritenuto di estendere le proprie ragioni di censura anche a tali ulteriori profili controversi.
Il motivo di gravame in esame, pertanto, è stato sviluppato dalla difesa appellante per ragioni probabilmente di cautela difensiva avendo il primo giudice comunque statuito sul punto.
Consegue da quanto testè esposto che tale motivo di appello risulta estraneo al thema decidendum delimitato dalla causa petendi ritualmente introdotta in causa talchè, esclusa ogni valutazione officiosa sulla violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. in difetto di uno specifico motivo di gravame sul punto (cfr. Cass. sent. n. 10516/2009 e negli stessi termini
32 Cass. sent. n. 4592/2000), la Corte reputa non esservi luogo a provvedere al riguardo anche in ragione della natura non precettiva del verbale di accertamento ispettivo su tale questione.
6. La ha poi ulteriormente contestato la sentenza di primo grado laddove ha CP_1
accertato che le somme annotate nei prospetti paga sotto la dicitura Trasferta Italia dissimulano in realtà voci retributive, come analiticamente quantificate dagli ispettori dell' nelle CP_2
tabelle nn. 11, 12 e 13 allegate al verbale di accertamento del 18 maggio 2010 ed assoggettabili ad obbligo contributivo nella misura quantificata negli allegati 3, 4, 8 e 12.
A sostegno di tale doglianza ha dedotto che il datore di lavoro non ha l'obbligo di formalizzare per iscritto l'invio in missione di un proprio dipendente e che laddove l'Istituto ritenga che le annotazioni recanti la dicitura Trasferta Italia contenuta nei prospetti paga siano frutto di dolo dovrà dimostrare la mancata effettuazione delle trasferte e non limitarsi contestare la correttezza delle erogazioni effettuate a tal titolo.
Ha poi richiamato a sostegno della genuinità di tali annotazioni la documentazione in atti e segnatamente i documenti controfirmati dai lavoratori ove è evidenziato quanto da costoro ottenuto a titolo di rimborso sotto la voce indennità di trasferta.
6.1. Anche tale censura, ad avviso della Corte, non merita di essere accolta.
6.2. Va preliminarmente richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, ribadito dalla
Corte di Cassazione anche recentemente (cfr. Cass. ord. n. 22920/2024), secondo il quale in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta grava sull'ente previdenziale la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme
a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass. 11/01/2011 n. 461).
Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne
l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l'esonero (cfr. Cass. 10/07/2018
n. 18160).
Pertanto, è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che ha l'onere di
33 dimostrare il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 vale a dire la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione e l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale dimostrando le trasferte effettuate e
l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno mentre l deve CP_2
solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro (Cass. 18/06/2018 n. 16033 vedi poi recentemente al riguardo Cass.
09/06/2023 n. 16466 e n.8110 del 2023).
Dunque una volta che l' , come avvenuto nel caso di specie, abbia accertato CP_2
l'erogazione di somme in favore del personale sulla scorta dei prospetti paga formati dallo stesso datore di lavoro ed acquisiti in sede ispettiva, spettava a quest'ultimo offrire la dimostrazione circa l'effettivo spostamento del personale presso sedi diverse da quella di assegnazione ovvero l'autorizzazione ad anticipare le relative spese da parte del dipendente con successivo rimborso da parte dell'azienda.
Tale dimostrazione, ad avviso del Collegio, non è stata fornita, come già ritenuto dal giudice di prime cure.
Difatti la scarna documentazione presente agli atti di causa concerne per un verso una serie fogli, privi di data e di firma, ove sono annotate unitamente al nome del lavoratore ed al periodo di riferimento la targa di una autovettura, una tabella recante la tratta asseritamente seguita e la data in cui tale itinerario sarebbe stato percorso, e, per altro, diverse note indirizzate a vari lavoratori con le quali si comunica loro l'autorizzazione all'uso del proprio automezzo per lo svolgimento del suo lavoro correlata alla esigenza legata alle sue mansioni ed il riconoscimento di una indennità forfettaria mensile ivi meglio quantificata.
Tale documentazione, peraltro, nemmeno risulta essere stata sottoposta nel corso della istruttoria orale ai vari lavoratori interessati onde eventuale ottenere da costoro la eventuale conferma circa la redazione e/o ricezione della stessa.
Come esattamente rilevato dal primo giudice, inoltre, i vari testimoni esaminati sul punto non hanno confermato l'effettuazione di trasferte né sono stati in grado di spiegare compiutamente le ragioni che avevano determinato la società odierna appellante ad inserire nei rispettivi prospetti paga tali voci.
34 Analogamente diversi collaboratori auditi dagli ispettori dell' ( è il caso tra gli altri di CP_2
, , , , i cui verbali sono Per_13 Parte_9 Parte_10 Per_14 Persona_15
stati prodotti dalla difesa dell' ) non sono stati in grado di spiegare le ragioni CP_2
dell'inserimento della voce trasferta Italia nei rispettivi cedolini paga ed hanno rappresentato che anche per altri colleghi era avvenuta la stessa cosa.
Occorre ancora osservare che non vi è traccia di atti aziendali ove sono stati contabilizzati tali compensi, elemento questo che non può che riverberarsi in pregiudizio della società appellante la quale onde fruire dei benefici fiscali era evidentemente tenuta ad annotare tali esborsi ed a conservare i documenti giustificativi anche allo scopo, in caso di verifiche ispettive, di dimostrare l'effettiva corrispondenza tra le singole trasferte ed i relativi esborsi.
D'altra parte nemmeno risulta chiaro il momento in cui fogli sono stati effettivamente formati posto che la nel corso delle operazioni ispettive aveva dichiarato che avendo CP_1
optato per il regime forfettario di cui all'art. 51 TUIR non era previsto alcun tipo di documentazione delle spese sostenute per le prestazioni lavorative eseguite fuori dal territorio comunale in sede diversa da quelle di assegnazione (cfr. doc. 10 produzioni ). CP_2
Da ultimo nemmeno sono presenti in atti altri documenti, quali ordini di servizio o altre comunicazioni interne, che consentano comunque di ricostruire con sufficiente attendibilità
l'effettivo spostamento dei lavoratori e dunque giustificare l'accredito di tali importi.
Le considerazioni che precedono valgono peraltro, al pari di quanto statuito in prime cure, anche per quanto concerne per il quale, analogamente a quanto avvenuto per le Parte_7
ulteriori posizioni contributive sopra richiamate, non è stata fornita la documentazione atta a comprovare gli spostamenti che per ciascun mese di riferimento egli avrebbe effettuato tra le varie sedi aziendali.
Deve in definitiva convenirsi con il giudice di prime cure laddove, nel ritenere corretto l'operato degli ispettori dell , ha qualificato le somme meglio dettagliate nelle tabelle nn. CP_2
11, 12 e 13 allegate al verbale ispettivo del maggio 2010 come retribuzione imponibile sulla quale, di conseguenza, è stata calcolata la misura della contribuzione omessa infine trasfusa nella cartella opposta.
7. E' infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale la lamenta che il CP_1
primo giudice ha omesso di disporre una c.t.u. contabile onde verificare compiutamente
35 ulteriori voci riconoscibili a credito della società da portare in compensazione con le somme delle quali l' ha ingiunto il pagamento mediante la cartella opposta. CP_2
Osserva la Corte che tale scelta appare priva di vizi posto egli ha ritenuto infondate le ragioni di doglianza avanzate dalla opponente quanto alla illegittimità della pretesa contributiva per le varie causali (ossia la natura genuina dei co.co.pro., la spettanza delle agevolazioni contributive e la effettiva natura non retributiva degli esborsi effettuati sotto la dicitura trasferta Italia ovvero sottoforma di rimborso spese per analoghe ragioni) sottese alla cartella di pagamento.
Correttamente si è pertanto limitato a disporre il ricalcolo della contribuzione effettivamente versata presso la Gestione Separata relativamente ai rapporti di collaborazione poi rivelatisi fittizi onde portarla in compensazione col credito azionato dall'Istituto appellato.
D'altra parte la difesa appellante nemmeno ha avanzato motivati e persuasivi rilievi critici sulla correttezza dei calcoli effettuati dal personale ispettivo dell' infine trasfusi nella CP_2
cartella opposte né analoghe critiche ha mosso sui dati contabili contenuti nella documentazione integrativa prodotta dall' su indicazione del Tribunale. CP_2
La consulenza tecnica pertanto, come pure osservato dalla difesa appellata, appariva di tipo eminentemente esplorativo non potendo il giudice mediante l'affidamento di tale incombente sostituirsi alle parti rispetto agli oneri dimostrativi che gravano sulle stesse, oneri che nel caso di specie non erano stati affatto assolti dalla odierna appellante avuto riguardo alle ampie argomentazioni che precedono (cfr. tra le varie pronunce sul punto, Cass. ord. n. 8498/2025).
7.1. Del pari infondato l'ulteriore profilo di doglianza col quale si contesta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 della legge n. 388/2000 in tema di evasione contributiva piuttosto che quello, meno rigoroso, previsto per le fattispecie che integrano una omissione contributiva.
Difatti come insegna la Suprema Corte In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi ritenere che la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti
36 prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. sent. n. 6405/2017).
Nel caso di specie alcun apprezzabile elemento è stato offerto dall'appellante onde dimostrare la sua buona fede avendo la stessa proseguito con il precedente modus operandi per quanto concerne l'utilizzo di co.co.pro. fittizi a fronte di altrettanti rapporti di lavoro subordinati nonostante gli esiti del posizionamento strategico che avevano fatto emergere elementi di criticità in tal senso.
Analoghe considerazioni valgono per la indebita fruizione degli sgravi contributivi e/o delle indennità di trasferta posto che anche in tal caso il datore di lavoro ha occultato, al fine di fruire di sgravi o comunque di vantaggi non dovuti, la reale natura e le effettive modalità di attuazione dei rapporti di lavoro in questione in tal modo distorcendo a proprio vantaggio, mediante l'assunzione di personale già alle sue dipendenze ovvero attraverso la riduzione della misura della contribuzione dovuta, le finalità perseguite dal legislatore.
Al riguardo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 10431/2018) ha chiarito che in tema di violazioni contributive, la condotta del datore di lavoro che tenda a creare una apparenza idonea a nascondere i reali termini della realtà aziendale proprio finalizzata ad ottenere vantaggi contributivi integra l'ipotesi dell'evasione contributiva e non quella, meno grave, dell'omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388 del 2000, che riguarda solo il mancato versamento delle somme "il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie ( Cass. 5773 del 2012);
8. In definitiva l'appello proposto dalla si rileva complessivamente infondato CP_1
dovendosi per l'effetto confermare la sentenza gravata pur con la differente motivazione relativa al solo capo 2c) della stessa per le ragioni esposte al superiore capo 5).
37 9. Le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte appellante in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo (cause di appello, con applicazione, secondo quanto prevede l'art. 6 del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore superiore ad euro 520.0000,00, di un incremento percentuale quantificabile, tenuto conto della ampiezza delle questioni affrontate in diritto ed in fatto dal Collegio, in ragione del 10 % rispetto ai parametrici numerici medi previsti per le controversie di valore fino ad euro
520.000,00 e di un ulteriore incremento del 10 % sull'importo così calcolato per le cause di valore fino a 1.000.000,00 di euro, relativamente a tre fasi di giudizio, ossia studio, introduttiva e decisionale, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' e della Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 475/2020 del 25 giugno 2020 del Tribunale di Cagliari, Controparte_3
in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma con la differente motivazione limitatamente a quanto sopra esposto al superiore capo 8);
2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello Controparte_1
in favore delle parti appellate liquidandole in complessivi 17.229,19 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
3. Dichiara tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo Controparte_1
di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 18 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI UR RI UI RP
38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 avevano del pari accertato la natura subordinata di tutti i co.co.pro. esaminati, inclusi quelli già oggetto di verifica da parte della D.T.L. di Cagliari, la inesistenza dei presupposti per la fruizione di sgravi contributivi di cui alla legge n. 407/1990 per cinque lavoratori siccome in forza alla nei 24 mesi precedenti rispetto all'assunzione in forza di contratti CP_1
di collaborazione solo nominali stante la concreta natura subordinata del pregresso rapporto lavorativo, illecito accertato per la stessa causale anche anche per altri lavoratori assunti con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa RI UI RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI UR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 288 del ruolo generale per l'anno 2020 promossa da:
con sede legale in Cagliari, in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Valeriano Bonifacio presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliato in virtù di procura alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale Controparte_2
in Roma e con sede legale in Roma, in persona del rispettivo legale Controparte_3
rappresentante, elettivamente domiciliate a Cagliari in Via Delitala n. 2 presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marina Olla
e LA CA in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLATE
All'esito della udienza collegiale del 24 settembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Illustrissima Corte adita, contrariis reiectis
In via principale
- In totale riforma della impugnata sentenza, mandare assolta l'appellante da qualunque avversa pretesa
In via di mero subordine:
- Previa CTU contabile, già richiesta in primo grado, rideterminare i contributi dovuti secondo i parametri del Ccnl telecomunicazioni, applicato dalla opponente, nonché con riferimento ai soli collaboratori che avessero prestato servizio e dedotti i contributi risultati versati, anche ai fini del calcolo delle sanzioni;
rideterminare i contributi e le sanzioni dovute per le eventuali agevolazioni ottenute e ritenute indebite;
- accertare e dichiarare dovute le sanzioni secondo il criterio della omissione in luogo della evasione
In ogni caso
- Con vittoria delle spese dei gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'Appello adita
- rigettare l'avverso appello;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 novembre 2010, la ha proposto opposizione CP_1
avverso la cartella di pagamento n. 025 2010 00715360 65000, con la quale le è stato ingiunto il pagamento in favore dell' di complessivi 1.873.693,66 euro, di cui 1.459.831,00 euro a CP_2
titolo di capitale per omissioni contributive asseritamente maturate da gennaio 2006 a dicembre
2009, oltre a somme aggiuntive, interessi di mora, spese di notifica e sanzioni di cui all'art. 36 bis, comma 7 della legge n. 248/2006, come meglio precisato in atti.
Ha soggiunto che tale pretesa trae il suo fondamento dal verbale di accertamento n. 17 00
000074427, inadempienza n. 507, recante prot. n. n. 74197 del 18 maggio 2010, redatto dal personale ispettivo dell' al momento della conclusione dei relativi accertamenti CP_2
amministrativi intervenuta il 21 aprile 2010.
2 A fondamento della opposizione la ha anzitutto eccepito, in via pregiudiziale, CP_1
che la cartella opposta (formata sulla scorta delle risultanze contenute nel predetto verbale di accertamento del maggio 2010), peraltro recante il riferimento ad un DM10/V mai consegnato alla società opponente, risulta adottata in violazione del disposto dell'art. 24 del D. lgs. n.
46/99.
Difatti il ruolo sul quale la stessa si fonda è stato formato il 2 agosto 2010 allorchè era ancora pendente il ricorso amministrativo proposto dalla società il 26 giugno 2010 avverso l'accertamento compiuto dagli organi ispettivi dell . CP_2
Conseguentemente l' , pendente il ricorso anzidetto, non avrebbe potuto cartolarizzare CP_2
alcun credito e pertanto, ha aggiunto la ricorrente, l'iscrizione a ruolo dalla quale è scaturita la cartella di pagamento opposta è illegittima siccome adottata in carenza di potere.
Ha poi rilevato che in violazione della medesima disposizione parte delle pretese vantate dall' riguardano un verbale della Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari avverso il CP_2
quale è pendente un separato giudizio dinanzi al giudice civile del Tribunale di Cagliari (recante r.g. n. 10109/2010).
Dunque, anche per tale ulteriore ragione, stante l'impugnazione dell'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria, non era consentita l'iscrizione a ruolo delle corrispondenti ragioni di credito rivendicate dall' previdenziale. CP_4
Nel merito ha contestato che le somme richieste per le diverse causali esposte siano dovute, deducendo rispettivamente quanto segue con riguardo alle varie pretese vantate dall'Ente impositore:
1. Per i lavoratori assunti con contratto di collaborazione a progetto:
a) con riferimento ai 97 lavoratori assunti con contratti di collaborazione a progetto
(CO.CO.PRO.) sono errate le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori dell' avendo CP_2
costoro sostenuto che quanto accertato dalla Direzione Provinciale del Lavoro nel verbale di accertamento del 8 ottobre 2007, ove era stata disconosciuta la natura genuina dei suddetti contratti stante l'esistenza in fatto di altrettanti rapporti di lavoro subordinato, come confermato dal competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro con decisione del 28 maggio 2008, non era stata impugnata in via giurisdizionale.
3 Al contrario risulta pendente dinanzi al tribunale civile il giudizio di opposizione avverso la correlativa ordinanza ingiunzione iscritta al R.G. n. 10109/2009, talchè il presupposto adoperato dal personale per fondare le proprie argomentazioni risulta privo di CP_2
fondamento.
b) l'attività della si è svolta nell'ambito del telecontacting mediante servizi CP_1
outbound correlati ad appalti di breve durata che giustificano per lo svolgimento delle relative attività l'utilizzo di personale non legato da rapporti di lavoro subordinato ma da rapporti flessibili tali, cioè, da consentire al collaboratore di organizzare al meglio la propria attività senza dover sottostare a stringenti direttive datoriale ovvero a rigidi orari di lavoro;
c) tutti i collaboratori interessati dall'accertamento per cui è causa avevano operato nel call center gestito dalla con modalità outbound per la promozione Controparte_5
e vendita dei servizi e prodotti di telecomunicazione, secondo le indicazioni contenute nel progetto allegato al contratto, in assenza di un vincolo d'orario e/o di presenza effettiva in servizio (non essendo infatti previsti l'obbligo di utilizzo di un badge per l'ingresso/uscita,
l'osservanza di un dato orario di lavoro minimo, l'obbligo di giustificare le assenze) dovendosi escludere l'esistenza di forme di eterodirezione della prestazione lavorativa, stante la piena autonomia organizzativa riconosciuta al collaboratore nello svolgimento delle incombenze concordate per le quali esisteva esclusivamente una legittima attività di mero coordinamento endoaziendale espletata dal committente;
d) debbono ritenersi analogamente erronee le affermazioni dei verbalizzanti in ordine alla ritenuta esistenza di forme di retribuzione a cottimo nella specie non ricorrenti tenuto conto che il corrispettivo pattuito era semplicemente costituito da una voce connessa al mero svolgimento della prestazione dedotta in contratto (ossia l'attività di outbound) e l'altra, variabile, era correlata al concreto risultato raggiunto in un'ottica premiante aderente alla natura autonoma del rapporto di collaborazione;
e) del pari illegittimo, in sede di determinazione del quantum dovuto all' , era da CP_2
ritenersi il riferimento ai valori economici del C.C.N.L. in luogo di quello del Parte_1
settore Telecomunicazioni concretamente applicato dalla come pure il computo CP_1
dei contributi asseritamente omessi, all'esito della riqualificazione dei contratti di
4 collaborazione in altrettanti rapporti subordinati a tempo indeterminato con orario di lavoro full time piuttosto che a tempo parziale.
Infatti tale riqualificazione avrebbe dovuto essere operata con riferimento ad un rapporto part time ossia come gli stessi ispettori hanno ipotizzato in ragione di 25 ore settimanali.
Sussistono poi ulteriori profili di illegittimità stante la estensione del calcolo della contribuzione che si assume non corrisposta anche all'istituto di matrice pacificamente collettiva della 14ma mensilità;
f) ulteriore profilo censurabile è costituito dall'erronea determinazione dell'importo ingiunto giacchè non è stata operata la decurtazione delle somme già versate per i suddetti collaboratori nella Gestione Separata dell' come ricavabili nei modelli DM10 e 770 debitamente CP_2
prodotti in giudizio (produzioni sub docc 8 e 9 allegate al ricorso), per un importo complessivo da accertarsi mediante una consulenza tecnica d'ufficio che ne consenta la esatta quantificazione onde procedere alla opportuna compensazione con l'eventuale credito accertato in favore dell' ; CP_2
g) tra i collaboratori indicati nella tabella 6) del verbale di accertamento è stata rilevata l'evasione contributiva assoluta nei confronti di 48 nominativi computando quali giornate di effettiva prestazione lavorativa quelle comprese tra la iscrizione nel libro matricola e quella della rispettiva cessazione senza tener conto che per alcuni tra essi, e Parte_2 Pt_3
ad esempio, le date di cessazione indicate nel verbale sono errate essendo stati entrambi
[...]
assunti il 17 maggio 2007 e cessati il 18 maggio 2007 e comunque per costoro non è stato accertato l'effettivo svolgimento di attività lavorativa;
per altri, invece, è stata accertata una evasione contributiva assoluta nonostante la loro regolare remunerazione con contestuale versamento della contribuzione alla Gestione Separata come nel caso di Per_1
( mentre per le lavoratrici e , non comprese nell'originario Per_2 Per_3 Parte_4 Pt_5
rapporto ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, è stata accertata la natura subordinata del rispettivo rapporto di lavoro in base alle sole dichiarazioni rese dalle medesime senza procedere sul punto a qualsivoglia riscontro.
h) sono stati illegittimamente inclusi nella tabella 5), recante la rilevazione degli imponibili dovuti in forza dell'applicazione del contratto collettivo dei riferito ai lavoratori Parte_1
per i quali non nemmeno vi è stata una formale assunzione nominativi di lavoratori che, al
5 contrario sono stati regolarmente assunti previa modifica del rapporto di lavoro in subordinato e successiva comunicazione al Centro per l'Impiego (cfr. produzioni sub doc. 13 allegate al ricorso);
2. Per i lavoratori assunti con agevolazioni contributive ai sensi della legge n. 407/1990:
Per quanto concerne i dipendenti per i quali la opponente ha fruito di agevolazioni contributive ai sensi della legge n. 407 del 1990, asseritamente non spettanti, risulta erronea la indicazione tra gli stessi oltre delle lavoratrici e , per le ragioni dianzi indicate, Pt_5 Parte_4
Per_ anche dei lavoratori e Per_5 Per_6
Difatti costoro (per i quali il competente Comitato Regionale per i rapporti di lavoro ha accertato la qualità di lavoratori subordinati) erano stati assunti anteriormente rispetto all'intervento della D.P.L., tanto che al momento della costituzione del rapporto essi avevano presentato idoneo certificato al Centro per l'impiego attestante il loro stato di disoccupazione il che vale ad escludere ogni ipotesi di dolo o mala fede del datore di lavoro e/o del lavoratore interessato.
3. Per i lavoratori assunti con contratti di inserimento:
E' illegittima la ritenuta inesistenza dei presupposti di legge onde fruire degli sgravi contributivi con riguardo ai lavoratori che avevano fruito dei contratti di inserimento, in base alla rilevanza preclusiva dovuta all'esistenza di precedenti esperienze lavorative.
Tale valutazione, infatti, non tiene conto del fatto che accanto alla finalità formativa, pur presente, tali contratti sono finalizzati principalmente a garantire la collocazione o la ricollocazione sul mercato di lavoro di soggetti socialmente deboli.
Pertanto per tali lavoratori, a prescindere dalla effettiva formazione impartita sul luogo di lavoro, elemento questo non qualificante né essenziale ai fini della integrazione di tale forma di contratto, risulta preminente favorire l'inserimento nell'ambito di una realtà aziendale, secondo le esigenze della parte datoriale, circostanza effettivamente ricorrente nella specie ove si è passati da un rapporto di collaborazione ad un rapporto subordinato.
In ogni caso erronea è la indicazione relativa ai nominativi di , assunto il Persona_7
10 novembre 2008 con contratto a tempo determinato fino al 9 febbraio 2009, di Persona_8
assunto con contratto di inserimento del 25 maggio 2009, di assunto il 4 Persona_9
maggio 2009, in quanto per tutti e tre il datore di lavoro non ha mai fruito di sgravi contributivi;
6 quanto poi alla posizione di assunta con un contratto di inserimento terminato il Parte_6
17 agosto 2009 ella aveva ricevuto la indennità sostitutiva delle ferie non godute senza prestare, diversamente da quanto ritenuto dagli ispettori, alcuna attività lavorativa in nero per la società opponente, come peraltro già chiarito attraverso le dichiarazioni rese dalla lavoratrice presso la
Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari in sede di conciliazione monocratica avvenuta il
30 luglio 2010;
4. Per l'inserimento nei prospetti paga della voce indennità trasferta Italia:
Del pari priva di fondamento è da ritenersi la ulteriore contestazione concernente la natura fittizia dei rimborsi chilometrici e alla indennità di trasferta esposti nei cedolini paga siccome fondata sulla mancanza di documentazione atta a riscontrare l'effettivo invio del dipendente interessato presso in altra sede di lavoro (nella specie ordini di servizio, comandi e fogli di missione, comunque in parte documentati in atti).
Infatti per un verso il datore di lavoro non ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'invio in missione del proprio dipendente e, per altro verso, la negazione della trasferta non comporta automaticamente l'assoggettamento a contribuzione del relativo importo dovendo l'Istituto comprovare a tal fine il titolo costitutivo di tali erogazioni economiche.
Ad ogni modo l'obbligo contributivo deve essere escluso per la indennità di trasferta erogata al socio collaboratore al quale è stato riconosciuto un importo forfetario in Parte_7
considerazione del fatto che per lo svolgimento della sua attività egli era normalmente tenuto ad effettuare continui spostamenti da e per le varie sedi della società;
5. Per il conteggio errato dell'importo dei contributi dovuti e delle relative sanzioni:
Risulta comunque errata l'applicazione da parte dell' del regime sanzionatorio di cui CP_2
all'art. 116 comma 8 lett. b) della legge 23 dicembre 2000 n. 388 previsto per i casi di evasione contributiva anziché di quello contemplato dalla lettera a) per la c.d. omissione contributiva
(consistente nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare é ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie).
Infatti il datore di lavoro ha al più errato rispetto alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro per cui è causa regolarmente registrati e non anche inteso occultare i medesimi onde evitare, in definitiva, di corrispondere la dovuta contribuzione.
*
7 Sulla scorta di tali complessive ed articolate argomentazioni la ha concluso CP_1
chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva della cartella opposta, dichiararsi la nullità della iscrizione a ruolo e, per l'effetto, revocarsi la stessa ovvero, in subordine, disporsi la rideterminazione in riduzione, tenuto conto anche delle somme corrisposte alla Gestione
Separata da portare comunque in compensazione, del credito opposto.
E' stata domandata in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste per la ipotesi di omissione contributiva di cui all'art. 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388/2000 in luogo di quella relativa all'evasione di cui alla successiva lettera b) del medesimo articolo, stante l'assenza di volontà da parte di di occultare il rapporto e di non versare i CP_1
contributi.
L' , nella contumacia di si è ritualmente costituito in giudizio CP_2 Controparte_6
ed ha resistito alla opposizione contestando, in punto di fatto e in diritto, le avverse deduzioni.
L'Istituto opposto, più in particolare, ha sostenuto che le eccezioni sollevate dalla opponente in ordine alla nullità della iscrizione a ruolo, comunque consentita pur in presenza di un gravame in sede amministrativa, sono inammissibili in quanto tardive siccome proposte oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
Nel merito ha esposto che le risultanze delle indagini condotte dapprima con verbale di accertamento del 8 ottobre 2007 dal reparto Vigilanza della Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari come integrate con gli esiti di ulteriori accertamenti eseguiti nel 2010 dal servizio ispettivo dell , alla luce di plurimi riscontri documentali (ossia la documentazione CP_2
acquisita in loco e le concordi dichiarazioni rese da numerosi lavoratori) hanno consentito di accertare che: a) un'ampia maggioranza dei lavoratori impiegati da per la CP_1
vendita in outbound, tramite operatori telefonici, di servizi di telecomunicazioni e prodotti distribuiti dai gestori operanti nel settore seppur assunti nominalmente con contratti di collaborazione a progetto in punto di fatto erano lavoratori subordinati posto che tali contratti mancavano della necessaria specificità del progetto imposta dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, certamente assente nel testo dei contratti standard predisposti da e fatti sottoscrivere in modo indifferenziato ai diversi collaboratori CP_1
inquadrati come team leader o supervisor o come collaboratore o collaboratore back office;
b) in ogni caso anche in sede di esecuzione il rapporto di lavoro degli operatori telefonici, degli
8 addetti al back office, dei team leader e dei supervisor addetti al call center si è concretamente atteggiato con i caratteri tipici del lavoro subordinato dunque con soggezione dei lavoratori al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro o dei suoi preposti e, quindi, con un loro inserimento organico e funzionale nell'organizzazione di impresa;
c) gli orari di lavoro imposti dal committente, la rilevazione delle presenze mediante l'utilizzo di un badge magnetico ovvero attraverso la verifica del login/logout presso la postazione di lavoro utilizzata,
l'imposizione di un apposito format per le chiamate telefoniche ed ancora la previsione di una remunerazione fissa subordinata alla conclusione di un numero minimo di contratti costituivano indici coerenti ed univoci dell'esistenza di rapporti subordinati stante la messa a disposizione delle energie lavorative in difetto della previsione di obiettivi da perseguire, d) nulla ostava alla parziale compensazione tra la contribuzione omessa e quanto corrisposto a valere sulla Gestione Separata dell'Istituto; e) le contestazioni riferite alle singole posizioni di taluni lavoratori (ossia di quelli di cui alle tabelle 5 e 6 allegate al verbale di accertamento nonché quelle relativa alle lavoratrici e ) sono generiche ed infondate siccome Pt_5 Parte_4
indimostrate; f) del pari infondate le ulteriori deduzioni relative all'errato conteggio delle somme aggiuntive computate nella cartella, avendo gli ispettori calcolato le sanzioni civili come morosità e non come evasione in caso di trasformazione del rapporto di lavoro in subordinato ed ancora calcolato tali sanzioni per intero per le altre inadempienze;
g) anche gli sgravi fruiti per assunzioni ex art. 9 della legge n. 407/1990 e per i contratti di inserimento non sono dovuti posti che riguardano lavoratori già in forza alla in veste (fittizia) di CP_1
collaboratori a progetto;
h) le contestazioni relative alla indennità di trasferta e/o chilometrica infine disconosciute e riportate in sede ispettiva a voci retributive sono infondate non avendo i lavoratori, sulla scorta di quanto accertato, effettuato realmente tali trasferte.
Sulla scorta di tali articolate difese l' ha concluso, in via principale, per il rigetto della CP_2
opposizione ed in subordine, per la ipotesi di suo parziale accoglimento, per la rideterminazione della eventuale minore somma dovuta nella misura accertata in causa, oltre somme aggiuntive dalla scadenza al saldo, con vittoria totale o parziale delle spese del giudizio.
*
La causa, istruita con produzioni documentali, prova per testi ed acquisizione d'ufficio della sentenza resa dal Tribunale di Cagliari in data 28 settembre 2016 nel procedimento iscritto al
9 n. 10109/2009, in giudicato stante la inammissibilità dell'appello statuita dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza n. 1041/2018 del 30 novembre 2018, è stata decisa con sentenza n.
475/2020 del 25 giugno 2020, previo deposito di conteggi aggiornati da parte dell'Istituto su conforme indicazione del Tribunale.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha rigettato le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa opponente perché proposte tardivamente e dunque in violazione del termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. e comunque perché infondate nel merito con riguardo alla mancata consegna all'impresa oggetto di accertamento del modello DM/10V posto che da tale contegno omissivo non deriva alcuna conseguenza per l' ed ancora con riferimento alla disposta CP_2
iscrizione a ruolo delle somme ingiunte in pendenza del gravame amministrativo circostanza questa che non esime il giudicante dall'accertare l'esistenza e la misura del credito azionato dall' previdenziale. CP_4
In relazione al merito delle doglianze avanzate dalla ha preliminarmente dato CP_1
atto che nel marzo 2007 era stato avviato dal personale ispettivo della D.T.L. di Cagliari presso i locali adibiti a call center dalla predetta società un posizionamento strategico, ossia una attività informativa/promozionale volta ad istruire i vertici aziendali sulla corretta utilizzazione dei co.co.pro e che all'esito di tale attività dieci lavoratori già in attività come collaboratori a progetto erano stati assunti con contratto di lavoro subordinato;
poco dopo, nel luglio 2017, aveva avuto inizio l'attività ispettiva vera e propria mediante l'accesso ai locali aziendali con l'esame dei libri contabili obbligatori e della prescritta documentazione relativa ai vari rapporti di lavoro;
all'esito di tale attività il personale della D.T.L. operante aveva provveduto a disconoscere 192 contratti di collaborazione a progetto siccome dissimulanti altrettanti rapporti di lavoro subordinato;
in seguito gli ispettori di vigilanza dell' ed CP_2 Persona_10 Per_11
con verbale di accertamento n. 1700 000074427 recante prot. n. 74197 del 18 maggio
[...]
10 contratto di inserimento lavorativo di cui agli artt. 55 – 59 del D.lgs. n. 276/2003 ed ancora la natura imponibile come retribuzione delle somme annotate nei prospetti paga di svariati lavoratori come trasferta Italia in mancanza di documentazione di riscontro ed ancora l'erronea applicazione di una aliquota contributiva del 19,19 % prevista per le lavoratrici femminili assunte nel 2009 nonostante la mancanza del necessario D.M. recante la indicazione delle regioni per le quali valeva tale agevolazione invitando infine la società ricorrente alla regolarizzazione della su posizione contributiva mediante il pagamento di complessivi
1.755.726,00 euro, di cui 1.459.680,00 per contributi ed euro 293.046,00 per somme aggiuntive e 3.000,00 euro per sanzioni ex lege n. 248/2006.
In relazione ai diversi profili contestati dagli ispettori alla lo stesso giudicante CP_1
ha, in sintesi, così statuito:
1) Con riguardo alla effettiva natura giuridica dei rapporti di lavoro intercorsi con il personale assunto con co.co.pro. ha ritenuto, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito in causa, debitamente dimostrata dall' la natura non genuina di tali contratti sia per CP_2
l'assenza di uno specifico progetto o programma di lavoro sia per l'insussistenza dei caratteri propri del rapporto di collaborazione avuto riguardo al concreto atteggiarsi di tali rapporti di collaborazione a progetto.
A tal fine ha riportato, a sostegno di tale convinzione, una parte dell'ampia motivazione contenuta in un precedente, ormai in passato in giudicato, reso dal Tribunale di Cagliari su opposizione ad ordinanza ingiunzione promossa dalla stessa per questioni CP_1
analoghe a quelle in trattazione nonché la giurisprudenza della Suprema Corte.
Ha quindi rigettato le ragioni della opponente stante la conversione del rapporto a tempo indeterminato fin dal loro inizio operante ope legis ai sensi dell'art. 69 del D.lgs. n. 276/2003 quale sanzione applicabile per tale illecito, come disposto dall' relativamente ai lavoratori CP_2
di cui alle tabelle recanti i nn. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 allegate al verbale del 18 maggio 2010;
Per quanto concerne il quantum debeatur ha condiviso quanto disposto dall'
[...]
in relazione all'applicazione dei minimali contributivi previsti dalla CP_7
contrattazione collettiva di settore, ossia quella dei lavoratori addetti a call centers anche con riguardo alla conversione dei relativi rapporti, ai fini contributivi, a tempo indeterminato in regime di orario full time e non part time per 25 ore settimanali restando indifferente, in
11 mancanza di apposite pattuizioni sul punto, l'effettivo impegno orario profuso dai collaboratori.
Anche per quanto attiene alle somme aggiuntive addebitate dagli ispettori in cartella ha escluso l'esistenza dei vizi lamentati dalla opponente avendo costoro correttamente calcolato gli importi in parte come morosità ed in parte come evasione contributiva.
Solamente per quanto concerne l'invocata compensazione con le somme già versate a titolo di contribuzione per i rapporti co.co.pro. il Tribunale ha accolto la domanda attorea quantificando in ragione di 194.496,98 euro le somme da portare dunque in compensazione già corrisposte alla Gestione Separata sulla scorta degli importi indicati nelle tabelle nn. 14, 15, 16
e 17 allegate al verbale ispettivo del maggio 2010 in atti per le annualità di interesse ossia 2006,
2007, 2008 e 2009.
2) Quanto alla contestata spettanza degli sgravi contributivi relativamente alla posizione del personale assunto ai sensi della legge n. 407/1990 ha anzitutto evidenziato che l'onere della prova quanto alla ricorrenza dei presupposti per la fruizione di tali agevolazioni grava sul beneficiario delle stesse ossia nel caso specifico sulla Controparte_1
Ha quindi escluso che tale onere sia stato debitamente assolto posto che i lavoratori in
Per_ questione (ossia , , e al momento della assunzione a tempo Pt_5 Parte_4 Per_5 Per_6
indeterminato erano, secondo quanto accertato dagli ispettori, già in forza alla CP_1
quali collaboratori a progetto (peraltro fittizi, trattandosi in realtà di lavoratori subordinati) per i quali, dunque, non si è verificato l'incremento occupazionale che giustifica, secondo l'intenzione del legislatore, l'applicazione delle agevolazioni contributive lucrate dalla datrice di lavoro.
3) Analoghe considerazioni ha svolto il primo giudice in relazione alle assunzioni di personale di cui alla tabella 7) allegata al verbale ispettivo del 18 maggio 2010 con contratti di inserimento lavorativo disciplinati dagli artt. 54 e ss. del D.lgs. n. 276/2003.
Difatti anche per tali soggetti, in quanto collaboratori a progetto fino alla assunzione con la nuova tipologia contrattuale (all'esito della quale hanno, peraltro, proseguito nello svolgimento delle medesime mansioni espletate in precedenza) non ricorreva la condizione di disoccupazione richiesta dalla legge per ottenere il beneficio contributivo.
12 4) Anche per quanto concerne il personale femminile assunto nel 2009 con contratti di inserimento è stata ravvisata la fruizione di sgravi contributivi non consentiti per tale annualità in mancanza di un apposito decreto ministeriale esistente soltanto per le assunzioni disposte nel 2008.
5) Con riferimento, infine, alla indennità di trasferta e rimborsi chilometrici il Tribunale ha del pari ravvisato l'esistenza del debito contributivo nella misura ingiunta dall' stante la CP_2
mancata dimostrazione, gravante sulla società opponente, in ordine alla effettiva esecuzione delle trasferte e/o alla copertura delle spese sostenute dal dipendente interessato per rendere la prestazione lavorativa (indebitamente) sottratta all'onere contributivo presso sedi operative diverse da quelle di assegnazione.
Ha quindi concluso annullando in parte la cartella esattoriale in contestazione dichiarando per l'effetto tenuta la società opponente al pagamento dell'importo ingiunto previa decurtazione del controcredito anzidetto pari a 194.496,98 di cui al superiore punto 1), con conseguente ricalcolo sul capitale residuo relativo a tali posizioni contributive delle correlate sanzioni e degli accessori di legge, ferma la spettanza in favore dell' degli importi contributivi e CP_2
delle relative sanzioni ed accessori richiesti per altre causali azionate.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con ricorso depositato il 28 dicembre 2020, la rassegnando le sovrascritte conclusioni. CP_1 Controparte_1
L' ha resistito con apposita memoria difensiva depositata il 12 dicembre 2022 ove, come CP_2
già esposto, ha concluso per il rigetto dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio preliminarmente dà atto che la parte appellante non ha inteso riproporre in questo giudizio le censure già sollevate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, espressamente disattese dal Tribunale, concernenti profili di tipo formale relativi per un verso alla mancata consegna all'azienda all'atto della notifica del verbale di accertamento del 18 maggio 2010 del modello DM/10V e per altro verso alla disposta iscrizione a ruolo delle somme vantate a credito in pendenza del gravame amministrativo.
Sulle conseguenze processuali che discendono da tale contegno vale richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale Per sottrarsi alla presunzione di
13 rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., l'appellante ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore (cfr. Cass. ord. n. 25840/2020).
Ebbene nel presente grado di giudizio alcuna argomentazione è stata svolta con riferimento alle predette eccezioni per le quali, pertanto, tale condotta processuale determina la formazione del giudicato interno stante l'acquiescenza prestata dalla parte interessata.
2. Tanto premesso la società appellante con un primo articolato motivo di gravame, dopo aver riportato un ampio estratto della motivazione della sentenza impugnata, lamenta che il primo giudice abbia errato nella parte in cui ha ravvisato la mancanza di uno specifico progetto o programma di lavoro nel testo dei contratti intercorsi con i collaboratori a progetto.
In particolare rileva che tale progetto trae la sua fonte nella commessa recante ad oggetto il lancio di un nuovo piano tariffario ed è munita di un obiettivo specifico, ossia la imposizione del gestore sul mercato mediante contatti telefonici volti ad ottenere l'acquisizione di 150.000 nuovi clienti entro il 2007.
Richiama inoltre, a sostegno di tali doglianze, il contenuto di una nota ministeriale del 3 dicembre 2008, dalla quale si evincerebbe la correttezza del proprio operato relativamente alla stipula e successiva esecuzione di validi contratti di collaborazione a progetto in presenza di un genuino progetto, programma di lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne di outbound correlato ad una serie di indici di riferimento ivi elencati.
Tali istruzioni sarebbero state illegittimamente trascurate dagli organi ispettivi ed in ultima istanza dal giudice di primo grado stante l'esistenza di un dato formalmente corretto quale
l'indicazione del progetto contenuta nei singoli contratti che conduce ad escluderne, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, la nullità.
2.1. Il motivo di appello è infondato.
2.2. Osserva il Collegio che la disciplina normativa di riferimento operante nella specie è quella contenuta nell'art. 61 comma 1 del D.Lgs. n. 276/2003 che nella formulazione vigente ratione temporis testualmente prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo
409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti
14 specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione della attività lavorativa.
2.2. Questa Corte (cfr. sentenza n. 229/2025 del 9 dicembre 2025, est. Coinu) in una controversia analoga in tema di specificità del progetto/programma di lavoro o delle fasi di esso, ha chiarito con motivazione che si condivide e si riporta anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., che il concetto di specificità del progetto o del programma, pur in data anteriore alle modifiche apportate all'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003 dalla legge 92/2012, comportava la necessità che l'attività affidata ai collaboratori, sebbene non inerente ad un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, non fosse semplicemente coincidente con quest'ultima, né fosse semplicemente finalizzata ad un risultato coincidente con la normale attività di impresa ovvero con la mera disponibilità, da parte del committente, della prestazione del collaboratore (si vedano, sul punto, in particolare, Cass. 5418/2019 e Cass. 24379/17).
Il progetto doveva, quindi, già prima delle modifiche indicate, avere una caratterizzazione autonoma rispetto all'ordinaria attività aziendale e doveva essere finalizzato ad un risultato anch'esso autonomamente caratterizzato rispetto all'ordinaria attività aziendale: doveva, cioè, già essere distinguibile da quest'ultima, pur potendo presentarsi come connesso e non del tutto diverso dalla stessa.
Con riguardo alla caratterizzazione del progetto, nella fattispecie in oggetto, invece, nella quale, nell'ambito di campagne relative a prodotti di telefonia riconducibili a commesse di lavoro affidate alla società opponente da terzi, ai collaboratori era affidato il compito di contattare telefonicamente utenti privati con lo scopo di far conoscere nel dettaglio le potenzialità dei servizi proposti con l'obiettivo di venderne l'attivazione, il progetto veniva nella sostanza a consistere nell'esercizio, distribuito tra i collaboratori, della normale attività aziendale, la quale, come risulta dal preambolo degli stessi contratti a progetto, consisteva appunto nello svolgimento di servizi di assistenza commerciale, promozione e marketing in favore di imprese terze e nelle relative attività accessorie e strumentali (produzione e
15 elaborazione di reportistica, trattamento ed elaborazione di testi, dati di mercato e informazioni commerciali, recupero crediti).
D'altra parte, a conferma di quanto sopra osservato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società attuale appellante aveva chiesto di provare che, “nel periodo intercorrente tra il mese di marzo del 2009 e il mese di aprile del 2010”, essa “svolgeva”
“attività di promozione e vendita di prodotti e servizi telefonici per conto di società di telecomunicazioni terze committenti”……….Premesso, inoltre, che, come anche precisato dalla Suprema Corte (Cass. 5418/19), la verifica del requisito della specificità deve essere operata, non con mero riferimento all'attività affidata al collaboratore, ma con riferimento alla finalizzazione di quell'attività ad un risultato diverso da quello coincidente con la normale attività d'impresa, cosicché può affermarsi che la stretta correlazione tra progetto
e risultato è insita nel concetto di specificità del progetto, quanto all'elemento in questione esso, per come dedotto in contratto (“la conclusione di 80 contratti di vendita al mese o 18 contratti di vendita settimanali ovvero, se preferito, 3 al giorno” ovvero formule similari), malgrado la sua apparente consistenza di obiettivo da raggiungere, costituiva, di fatto, la misura approssimativa della frazione di ordinaria attività aziendale affidata al collaboratore, come risulta, d'altronde, dimostrato dalla mancanza, nei contratti in esame, ancora una volta malgrado le differenti e apparenti enunciazioni di principio (“si terrà conto di tali criteri per la determinazione del compenso che sarà sempre in rapporto alla quantità di contratti di vendita conclusi considerando validi solo quelli andati a buon fine. Si deduce, quindi, che un risultato inferiore determinerà un minor compenso, mentre da risultato superiore ne scaturirà un compenso maggiore” o formule simili), di qualunque correlazione stabilita tra il “risultato” in questione e il compenso previsto per l'operatore, determinato, in realtà (normalmente punto
10 del contratto), in cifra fissa, con l'aggiunta di un obbligo inesistente del committente, in quanto ancorato ad una condizione meramente potestativa (l' “insindacabile giudizio del
Committente”), di elargire al collaboratore eventuali premi aggiuntivi (normalmente sempre il punto 10 del contratto), in alcun modo, tra l'altro, espressamente collegati e commisurati a livelli concreti di produttività.
Né le predette conclusioni risultano in contrasto con quanto indicato dal CP_8
nella circolare n. 17 del 2006, invocata dalla società appellante: a prescindere, infatti,
[...]
16 dal valore delle istruzioni nella stessa contenute, occorre evidenziare come nella stessa fosse ben evidenziato come i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, pur potendo presentarsi come connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa, non potessero totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Cosicché, risultando nella fattispecie l'intera attività aziendale finalizzata allo svolgimento
e all'esecuzione delle c.d. campagne affidate alla società appellante da soggetti terzi,
l'avvenuta indicazione delle stesse nei contratti di collaborazione non risulta sufficiente a soddisfare il requisito della specificità del progetto, rimanendo il medesimo nient'altro che, come già osservato, la mera frazione dell'attività aziendale assegnata al singolo collaboratore, finalizzata, quindi, al raggiungimento di un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività aziendale e rivolta, dunque, a soddisfare esigenze ordinarie
e anche continuative (vista la sistematicità del ricorso ai contratti a progetto) della committente.
Occorre aggiungere, in ogni caso, che, in conformità al rilievo già svolto da questa Corte in un altro procedimento relativo a contratti di collaborazione analoghi a quelli in esame
(sentenza n. 280/2018 del 12 – 24 settembre 2018), nella fattispecie risultano, comunque, del tutto generici i rapporti tra i co.co.pro. e le campagne di vendita cui i medesimi, e, quindi, il progetto negli stessi contenuto, erano funzionali: le campagne e i prodotti offerti risultano, infatti, indicati del tutto genericamente, così come non risulta specificamente individuata la tipologia di clientela da contattare, definita unicamente, invece che con riferimento a specifici requisiti oggettivi e/o soggettivi, con mero generico riferimento alla categoria degli “utenti privati
Tale decisione, d'altra parte, si pone in linea di continuità con il più recente insegnamento della Suprema Corte in materia (cfr. Cass. ord. n. 31204/2025) a mente del quale il progetto
(come il programma di lavoro o fase di esso): (a) deve risultare “specifico”, nel senso della individuazione, di un “contenuto caratterizzante” (art. 62, comma 1, lett. b), d.lgs. n.
276/2003) e cioè di una indicazione, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza
e precisione l'oggetto e la portata;
(b) deve essere gestito “autonomamente dal collaboratore” e (c) tendere, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente, ad un “risultato”, vale a dire al conseguimento di un obiettivo definito, che, se
17 pur non eccezionale o del tutto sconnesso rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, deve nondimeno da questa essere concretamente distinguibile e tale da integrare un apporto collaborativo non circoscritto a un segmento distinto di una più ampia organizzazione produttiva (Cass., sez. lav., 28.10.2020, n. 23768; e in analoga prospettiva
Cass., sez. lav., 25.2.2019, n. 5418, la quale ha messo in luce che, in tema di contratto a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruolo e aspettative di risultati, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro).
2.3. Ebbene dall'esame del testo dei vari contratti a progetto prodotti in atti e del relativo allegato A recante il progetto di lavoro, risulta che l'attività demandata al collaboratore consisteva nel contattare una serie di utenti residenziali, in quel momento legati da un rapporto di servizio con altri gestori, onde proporre loro la stipula di contratti di telefonia col gestore
Tele 2.
Il progetto in questione conteneva poi come obiettivi l'effettuazione di un numero predeterminato minimo sia di contatti telefonici che di contratti da concludere ovvero rimandava a non meglio precisati obbiettivi da fissarsi periodicamente in accordo col Team
Leader di riferimento.
Il primo giudice, richiamando una precedente statuizione, ossia la sentenza del Tribunale
Civile di Cagliari n. 2651/2016, ormai in giudicato, resa in un giudizio promosso dalla odierna appellata contro la ha così argomentato in ordine Controparte_9
alla violazione da parte della società appellata della disciplina testè richiamata: Ancora più consistenti sono i margini di incertezza ed imprecisione con i quali viene individuato nel contratto il progetto assegnato a ciascun collaboratore, identificato come detto in modo identico ed indifferenziato per tutte le figure professionali (operatore telefonico, team leader, supervisor e collaboratore back office) attraverso il generico riferimento al “lancio dei nuovi
18 piani tariffari del gestore X presso gli utenti residenziali che attualmente utilizzano servizi telefonici di altri gestori” , che non risulta in alcun modo specificato attraverso la successiva previsione del seguente obiettivo “ il progetto tende a imporre il gestore sul mercato, attraverso un contatto telefonico diretto volto all'illustrazione delle caratteristiche dei servizi offerti e punta all'acquisizione di 150.000 nuovi clienti entro il 31/12/2007”.
Non v'ha dubbio che tali indicazioni comportino l'assoluta genericità del progetto indicato
– diretto in realtà a dare esecuzione alle commesse acquisite da da parte di soggetti CP_1
gestori operanti nel settore – ma non collegato ad alcun risultato finale cui il collaboratore potesse partecipare attraverso la sua prestazione lavorativa.
E ciò in aperto contrasto con la previsione di legge che prevede, invece, che il progetto o programma di lavoro debba, in primo luogo, essere individuato con riferimento ad una specifica e singola “campagna”, la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto.
In sintonia con quanto previsto dal Ministero del Lavoro con la circolare 11.12.2012 n. 29, inoltre, il progetto deve essere collegato ad un determinato risultato finale, obiettivamente verificabile ed idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
Inoltre, lo stesso pur potendo rientrare nel normale ciclo produttivo dell'impresa, deve avere per oggetto un'attività che si affianca all'attività principale senza confondersi con essa
(Tribunale di Milano 18 luglio 2011) e non può pertanto, essere considerato genuino, se consiste in una mera riproduzione dell'oggetto sociale del committente.
La normativa di riferimento prevede, infatti, chiaramente che “il progetto (o il programma) deve essere del collaboratore e non già dell'azienda e deve concretizzarsi in un genuino apporto del prestatore di lavoro al committente di una capacità specialistica in vista della soddisfazione di esigenze ben individuate e puntuali dell'andamento del ciclo di produzione, spettando in definitiva al collaboratore realizzare il progetto, non all'imprenditore” (cfr.
Tribunale di Milano sentenza n. 11482/13).
Alla stregua delle osservazioni che precedono deve ritenersi – avuto riguardo alle previsioni dei contratti in atti – che nel caso di specie tali requisiti difettino in radice e che, pertanto,
l'assenza di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sia di per sé sufficiente
a determinare la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 69 D. Lgs. 276/2003”.
19 2.4. Le argomentazioni testè appaiono coerenti con le rigide prescrizioni della normativa contenuta nell'art. 61 del decreto legislativo anzidetto ove raffrontate con il tenore letterale dei contratti di collaborazione in esame e non risultano scalfite dalle ragioni di doglianza prospettate dall'appellante.
A ben vedere il lancio di nuovi piani tariffari presso gli utenti residenziali in vista dell'acquisizione di un determinato numero di nuovi clienti non integra affatto, come ben evidenziato dal primo giudice, uno specifico progetto demandato al collaboratore con la previsione di predeterminati obiettivi suscettibili di adeguata verifica.
Si tratta infatti, al più, di un target numerico generale e meramente tendenziale (ossia l'acquisizione di 150.000 clienti entro il 2007) perseguito non già dal collaboratore, il cui apporto rispetto a tali finalità nemmeno risulta essere stato oggetto di verifica, bensì dal committente siccome interessato a guadagnare sempre più ampie fette di mercato.
Dunque correttamente il primo giudice ha rilevato che il progetto, secondo il modello legale offerto dalla disciplina in esame come declinato alla luce della richiamata giurisprudenza, non può consistere nello svolgimento da parte del collaboratore di attività che coincidono con la ordinaria attività aziendale, ossia nel caso di specie, la vendita a terzi di servizi in vari settori commerciali per conto terzi mediante un offerte telefoniche, ma deve essere caratterizzato ab origine da un risultato finale obiettivamente misurabile e verificabile.
2.4.1. Pare il caso di richiamare quanto evidenziato dall'ispettore della D.T.L. di Cagliari
LA AD nella sua relazione sugli accertamenti eseguiti nel corso della visita ispettiva iniziata il 4 luglio 2007 (cfr. doc. 4bis produzioni ). CP_2
L'operante infatti non manca di rilevare che il personale in forza alla era pari CP_1
a circa 111 unità di cui solo 3 dipendenti e 108 collaboratori, poi ridotti all'esito del posizionamento strategico a 105 con 14 dipendenti.
Tale singolare proporzione, infatti, è indicativa del fatto che i collaboratori a progetto svolgessero la loro attività non a supporto di una struttura aziendale di riferimento bensì con un organico composto in larghissima parte da altri collaboratori circostanza scarsamente verosimile posto che se le collaborazioni fossero davvero state genuine, quindi caratterizzate dalla facoltà del lavoratore di non recarsi al lavoro, l'attività aziendale rischiava di bloccarsi
20 ove i collaboratori avessero deciso di assentarsi con ogni conseguenza sulla prosecuzione rapporto contrattuale con il gestore telefonico che aveva affidato la commessa.
2.4.2. D'altra parte le persuasive argomentazioni adoperate dal giudice di prime cure coincidono con quelle contenute in altra successiva statuizione resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del lavoro (cfr. sentenza n. 934/2021 del 21 settembre 2021, est. Per_12
all'esito di una controversia intercorsa le odierne parti, ormai passata in giudicato stante la mancata impugnazione dinanzi a questa Corte, analoga a quella in trattazione, salvo che per il periodo cui si riferiscono le omissioni contributive contestate.
In tale frangente il giudicante, le cui esaustive argomentazioni possono essere richiamate per le finalità ex art. 118 disp. att. c.p.c., nel disattendere le censure della a sostegno CP_1
della opposizione ad una cartella esattoriale emessa per omessa contribuzione per i mesi di marzo ed aprile 2010, si è così espresso Dall'esame della documentazione prodotta in atti emerge la sostanziale identità, al di là della denominazione adottata nei singoli contratti, dei progetti affidati ai collaboratori all'interno della campagna promozionale affidata alla dalla considerato che i primi erano stati pacificamente assegnati CP_1 Parte_8
allo svolgimento di mansioni di operatore telefonico presso il call center gestito dall'opponente al fine di promuovere la vendita di abbonamenti editoriali.
Si tratta di un'attività in nulla differente dall'attività esercitata dalla , CP_1
consistente nel reperire nuovi clienti in vari campi (tra cui la telefonia e l'editoria), operando in più sedi operative (Quartu Sant'Elena, Cagliari e Sanluri), con gestione diretta di call- center ed impiego di personale in prevalenza assunto mediante la tipologia del co.co.pro. per operare nelle sedi indicate con chiamate telefoniche esclusivamente in outbound.
Al collaboratore era affidata l'esecuzione di vari servizi consistenti, in particolare, nella profilazione delle anagrafiche fornite dalla società nella verifica dei dati relativi Parte_8
alle proposte d'acquisto e nell'aggiornamento tempestivo di tali dati in seguito ad ogni variazione successivamente intervenuta, nel contattare i nominativi proposti dal sistema al fine di verificarne l'eventuale interessamento alle proposte d'acquisto, nel formulare alla clientela le proposte di vendita di abbonamenti editoriali.
21 Non è dato capire quale sia stato lo specifico apporto collaborativo che i lavoratori in questione sono stati chiamati a svolgere al fine di concorrere al perseguimento delle finalità per le quali la società è stata costituita.
Sotto altro profilo si osserva come i suindicati contratti non risultino caratterizzati, così come prescritto dall'art. 61 del D. Lgs. 276 del 2003, dalla declinazione di uno specifico progetto, utile a verificare che le prestazioni siano genuinamente autonome, considerato che lo stesso “progetto” è costituito proprio dalla descrizione delle sopra richiamate attività.
Del pari, certamente privo del richiesto carattere di specificità e determinatezza deve essere ritenuto il “programma di lavoro”, integrato dalla semplice previsione in capo al collaboratore del compito, da svolgersi “in piena autonomia temporale e organizzativa”, “di effettuare il contatto telefonico sviluppando le diverse parti del Progetto”.
Gli obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione del progetto altro non sono che
l'effettuazione di un numero minimo di contatti telefonici e il procacciamento di un determinato numero di contratti per tutta la durata del rapporto, da realizzarsi per ciascun mese solare fino alla scadenza del contratto di collaborazione.
E', dunque, evidente che il progetto, consistente nell'attività di promozione e vendita di prodotti del settore editoriale e, dunque, coincidente con l'attività esercitata dalla CP_1
mirasse al raggiungimento di obiettivi perfettamente sovrapponibili allo scopo della
[...]
stessa attività sociale.
Si tratta di considerazioni che il Collegio reputa di poter valorizzare anche nella vicenda in disamina ove il dato documentale, ossia il testo standardizzato dei contratti di collaborazione a progetto utilizzati dalla appellante reca, come già evidenziato nella sentenza gravata, generiche indicazioni in ordine al contenuto del progetto, sostanzialmente coincidente con le attività di offerta di telefonia mediante contatto telefonico in base ad elenchi nominativi forniti dal committente,
2.5. Osserva infine la Corte che, ad ulteriore riprova della infondatezza del motivo di appello in discorso, non assume rilevanza dirimente il contenuto della nota ministeriale del 3 dicembre
2008 (peraltro non prodotta in atti né in primo grado ovvero nel corso del presente giudizio), citata dalla società appellante a sostegno delle sue censure.
22 Secondo tale nota un rapporto di collaborazione a progetto non può essere disconosciuto, all'esito delle attività di verifica, allorchè gli ispettori accertino la contemporanea presenza di una serie di elementi indiziari che riguardano le modalità con le quali tale rapporto si è nella pratica concretamente sviluppato.
Va rilevato anzitutto che tale nota è successiva agli accertamenti ispettivi sfociati nella cartella di pagamento opposta e dunque nemmeno avrebbe potuto essere conosciuta, per quanto possa qui rilevare, dal personale operante.
Inoltre, come è noto, tali atti amministrativi non costituiscono precetti vincolanti per il giudice trattandosi di istruzioni operative destinate al personale impegnato nelle attività ispettive.
Ad ogni modo, e questo è l'elemento dirimente, secondo quanto trascritto nel corpo dell'atto di appello la nota premette che si è in presenza di un genuino progetto, programma di lavoro
o fase di esso con riferimento alle campagne di outbound, ossia proprio la precondizione che nel caso di specie è stata correttamente esclusa dal primo giudice.
Conseguentemente risulta di nessun rilievo quanto in seguito diffusamente esposto nel motivo di appello in esame sulla scorta delle istruzioni ministeriali giacchè si argomenta su questioni
(ad esempio l'esistenza di una specifica e puntuale attività organizzata dal committente che rientri anche nel core business del processo produttivo, l'utilizzo di mezzi, materiali e strumenti posti a disposizione del collaboratore dal committente, l'utilizzo di strumenti di chiamata di tipo automatico che consentono al committente di verificare la presenza del collaboratore, lo svolgimento della prestazione dedotta in contratto all'interno di una struttura posta a disposizione dallo stesso committente assoggettata ad un orario di apertura e chiusura ove il collaboratore possa decidere se e quando svolgere detta prestazione e quanto sospenderla), che attengono alla concreta attuazione del rapporto di collaborazione, dunque ad un profilo irrilevante una volta appurato che ci si trova in presenza per la generalità dei contratti di collaborazione a progetto oggetto di causa di un vizio genetico consistente proprio nella mancanza di tale progetto o programma nei termini declinati dalla legge.
2.6. Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto essere disatteso il motivo di appello proposto dalla stante la mancanza di un valido progetto (o programma o CP_1
fase di esso) nel testo dei contratti sottoscritti dalla e i collaboratori elencati nelle CP_1
tabelle nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6) allegate al verbale di accertamento n. 17 00 000074427,
23 inadempienza n. 507, prot. 74197 del 18 maggio 2010, con conseguente operatività dell'art 69 comma 1 del D.lgs. n. 276/2003 nel testo vigente all'epoca dei fatti in esame secondo il quale
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Consegue pertanto da ciò la conferma sul punto della sentenza impugnata senza che sia necessario procedere ulteriormente quanto all'accertamento delle modalità con le quali i rapporti di collaborazione si sono concretamente atteggiati in fase di esecuzione (cfr. capi 11,
12 e 13 della espositiva dell'atto di appello).
Difatti tali profili di doglianza risultano ormai assorbiti avuto riguardo al consolidato insegnamento della Suprema Corte, dal quale la Corte non ha ragione di discostarsi, secondo il quale In tema di lavoro a progetto, del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla L. n. 92 del 2012, art.
1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (cfr. Cass. ord n. 32647/2024 nonché, in precedenza, Cass. ord. n. 11428/2017; Cass. sent. 17127/2016, Cass. sent. n. 9471/2016):
2.7. Del pari infondati gli ulteriori motivi di censura avanzati dalla CP_1
relativamente alla esatta determinazione del quantum dovuto a titolo di omessa contribuzione.
2.8. Con il primo di essi l'appellante sostiene che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che i singoli rapporti di collaborazione a progetto, al fine di computare la misura della contribuzione virtualmente dovuta e come tale da recuperare forzosamente, debbano essere convertiti in altrettanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno piuttosto che computato con un regime orario a tempo parziale per la durata pattuita nei singoli contratti.
Sul punto la Corte reputa sufficiente richiamare l'insegnamento, ribadito anche di recente, della Corte di Cassazione secondo il quale nel caso del comma 1 di cui all'art. 69 del d.lgs. n.
24 276 del 2003, “la contribuzione previdenziale vada senz'altro parametrata all'orario proprio del tempo pieno, restando affatto irrilevante la tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti” (Cass. n. 32160 del 2021), in quanto l'imponibile previdenziale persegue diversi e ulteriori obiettivi di carattere solidaristico (art. 38 Cost.) che tendono a far riferimento alla retribuzione effettiva solamente se non inferiore a determinati livelli (c.d. imponibile teorico), al fine di garantire prestazione (previdenziali) adeguate (cfr. Cass. ord. n. 10969/2025).
La decisione adottata in prime cure, che ha confermato la correttezza per quanto concerne tale profilo dell'operato degli organi ispettivi laddove hanno quantificato la contribuzione dovuta sulla base di contratti di lavoro a tempo pieno, appare pertanto esente dai vizi lamentati.
2.9. Allo stesso modo è corretta la decisione del Tribunale nella parte in cui ha confermato l'applicazione, già disposta in sede amministrativa, dei minimali contributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore segnatamente dal contratto collettivo nazionale delle aziende di call centers in sede di (ri)calcolo della contribuzione dovuta per i collaboratori a progetto
(inclusi quelli iscritti a libro matricola ma non denunciati all' ) il cui rapporto è stato CP_2
disconosciuto e trasformato per le finalità in parola in rapporto di lavoro subordinato.
Sul punto la Corte aderisce all'indirizzo ermeneutico tracciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali (cd. minimale contributivo) ex art. 1 D.L. n. 338 n. 1989, conv. con modif. dalla L. n. 389 del 1989, è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa ai sensi dell'art. 2070 c.c., dovendosi far riferimento ad un criterio oggettivo e predeterminato che non lasci spazio a scelte discrezionali o a processi di autodeterminazione normativa, che restano viceversa possibili solo in relazione al trattamento economico e normativo dei lavoratori nei limiti dell'art. 36 Cost. (cfr. Cass. ord. n. 29840/2025 con ampi richiami ad altre analoghe precedenti pronunce).
Dunque appare legittima e come tale priva delle criticità lamentate dall'appellante la scelta operata dagli ispettori dell' , poi validata dal giudice di prime cure, di effettuare il calcolo CP_2
del minimale contributivo sulla scorta dei parametri retributivi offerti dall'accordo collettivo anzidetto e non del CCNL Telecomunicazioni nemmeno menzionato nei contratti di collaborazione per cui è causa.
25 2.10. Deve essere invece dichiarato inammissibile l'ulteriore motivo di doglianza col quale la lamenta che l'attività ispettiva dalla quale sono scaturire le asserite omissioni CP_1
contributive è stata svolta a campione dunque solamente su alcune posizioni piuttosto che la totalità del lavoratori talchè non si è tenuto conto che alcuni rapporti di collaborazione sono durati solo alcuni giorni mentre altri non hanno avuto pratica attuazione elementi questi che depongono per la presumibile validità di tali rapporti siccome caratterizzati da ampia autonomia operativa concessa al collaboratore.
Tale censura, per come prospettata. appare all'evidenza del tutto generica posto che trascura di indicare quali siano le posizioni lavorative non esaminate e, soprattutto, quale sarebbe il pregiudizio che da tale omissione sarebbe derivato alla appellante.
Va aggiunto che il presente giudizio, al pari di quello di prime cure, riguarda non le modalità
e/o gli eventuali e vizi propri dell'attività ispettiva poi sfociata nella cartella opposta ma l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi contestati all'appellante.
Conseguentemente tali argomentazioni non paiono integrare un valido motivo di appello avuto riguardo al disposto dell'art. 342 comma 1 c.p.c. con riferimento, in particolare, alla omessa indicazione dei profili di illegittimità e della loro rilevanza rispetto al contenuto della decisione impugnata.
3. Con un ulteriore motivo di appello la lamenta l'erroneità della sentenza CP_1
gravata laddove ha accertato inesistenza dei presupposti per la fruizione degli sgravi contributivi previsti per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 407/1990, con riguardo, in particolare, alla posizione delle lavoratrici e . Pt_5 Parte_4
Le stesse infatti non risultavano inserite dalla D.T.L., all'esito della attività ispettiva a suo tempo svolta, tra i soggetti per i quali sono state accertate condotte illecite e nondimeno al termine dell'ispezione condotta dall tali nominativi sono stati inclusi tra quelli per i quali CP_2
risulta accertato l'indebito godimento di benefici contributivi.
3.1. La Corte reputa che la decisione del primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sia esente dai vizi denunciati.
3.2. In primo luogo la verifica ispettiva effettuata dal personale dell' non era in alcun CP_2
modo vincolata, quanto alla platea dei lavoratori sui quali eseguire le verifiche circa la
26 regolarità della rispettiva posizione contributiva, dalle conclusioni cui era pervenuta la D.T.L. di Cagliari.
Risulta pertanto irrilevante ai fini decisori che il disconoscimento della genuinità del contratto di collaborazione per le due lavoratrici anzidette sia stato disposto esclusivamente dall' e CP_2
non anche dalla D.T.L. di Cagliari e che a tale determinazione si sia pervenuti all'esito di una denuncia delle stesse piuttosto che d'ufficio posto che ricorrevano comunque i presupposti onde disporre la trasformazione del rapporto in subordinato, al pari di quanto avvenuto per il rimanente personale oggetto di verifica ispettiva.
In secondo luogo è pacifico in quanto documentalmente provato (cfr. docc. nn. 12 e 13 produzioni recante i libri matricola tenuti dalla società appellante) che e CP_2 Parte_9
vennero assunte dapprima quali co.co.pro., rispettivamente per il periodo Parte_10
12 gennaio 2006 -17 ottobre 2006 la prima e per il periodo 4 maggio 2006 – 2 febbraio 2007 la seconda, per poi essere (ri)assunte, con i benefici della normativa in parola, senza soluzione di continuità, rispettivamente dal 17 ottobre 2006 al 31 ottobre 2009 la prima e dal 2 febbraio
2007 ad una data non ivi annotata, comunque non contestata dall'appellante, che gli ispettori hanno collocato al 31 marzo 2009 la seconda (cfr. tabella n. 7 allegata al verbale ispettivo del
18 maggio 2010).
La disciplina che regola i benefici lucrati, indebitamente per quanto si dirà, dalla appellante,
è quella contenuta nell'art. 8 comma 9 (e non nell'art. 9 della medesima come erroneamente indicato nel verbale di accertamento del 18 maggio 2010) della legge n. 407/1990 il quale prevede che A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi
1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi.
Ebbene risulta di tutta evidenza che per le due collaboratrici in questione, come correttamente rilevato dagli ispettori e successivamente dal giudice di prime cure, non esistevano i presupposti per ottenere le agevolazioni contributive posto che non rientravano nelle categorie
27 agevolate, ossia i disoccupati o sospesi dal lavoro da almeno 24 mesi ovvero i beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per lo stesso periodo.
Si tratta infatti di collaboratori per i quali è stato disposto il disconoscimento del relativo contratto di collaborazione, con trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato di tipo subordinato nei termini e per le ragioni esposte ai superiori capi 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.,
2.5. e 2.6. cui si rinvia.
Dunque alcun effettivo incremento occupazionale si è determinato per effetto della loro assunzione, essendo solo mutato il titolo in forza del quale hanno proseguito nello svolgimento delle rispettive mansioni, con conseguente inesistenza dei presupposti richiesti dalla legge onde conseguire il beneficio rivendicato in causa.
Va d'altro canto escluso, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, che il Tribunale dovesse spiegare per quale ragione vi sia stata una differente valutazione quanto alla genuinità del contratto di collaborazione per la e la tra il personale della D.T.L. e quello Pt_5 Parte_4
dell' . CP_2
Difatti ciò che rileva ai fini decisori, come si è già avuto modo di osservare, non attiene al contenuto dell'attività ispettiva bensì alla ricorrenza dei presupposti di legge per la fruizione dei benefici contributivi, circostanza la cui dimostrazione grava pacificamente sull'impresa che rivendichi il relativo diritto e che, nel caso di specie, come si visto, è mancata.
4. Il successivo motivo di gravame avanzato dalla società appellante verte sulla posizione di quattro lavoratori ossia e che Parte_11 Persona_8 Persona_9 Persona_7
risultano esser stati assunti rispettivamente il 17 novembre 2008, il 25 maggio 2009, il 4 maggio
2009 ed il 10 novembre 2008 con altrettanti contratti di inserimento disciplinati dagli artt. 54 e ss. del D.lgs. n. 276/2003.
Per costoro, secondo l'appellante, sarebbero stati calcolati sgravi indebiti pur non avendo l'azienda fruito di tali benefici.
4.1. Anche tale profilo di doglianza non è meritevole di condivisione.
4.2. Va premesso che il comma 1 del predetto art. 54, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, descrive il contratto di inserimento come una tipologia contrattuale diretta a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del
28 lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile
o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Si tratta evidentemente di una normativa volta a favorire l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti obiettivamente svantaggiati, ad esempio perché privi di lavoro o non in grado di reperire una occupazione, circostanza che giustifica, con finalità di incentivo alla loro assunzione, l'applicazione di benefici contributivi.
Con riguardo alla posizione dei quattro lavoratori anzidetti risulta documentato in atti (cfr. tabella 7 allegata al verbale di accertamento del 18 maggio 2010) che costoro prima di essere assunti con un contratto di inserimento erano inseriti all'interno della come CP_1
collaboratori a progetto (tranne che era stato assunto quale dipendente ai sensi dell'art. Per_6
8 comma 9 della legge 407/1990 ed è poi stato riassunto con tale forma contrattuale dal 25 settembre 2009).
Per ciascuno di essi il personale ispettivo ha disposto il disconoscimento del rapporto di collaborazione a progetto nei termini e per le ragioni più sopra esposte e conseguentemente, venuta meno la condizione di soggetti svantaggiati richiesta dalla legge siccome utilizzati come lavoratori dipendenti dall'appellante, ha provveduto al ricalcolo della contribuzione effettivamente dovuta senza conteggiare i benefici altrimenti spettanti.
29 La difesa appellante, in realtà, non contesta specificamente l'insussistenza del diritto a fruire degli sgravi previsti per i lavoratori assunti con tali contratti come acclarata nella sentenza impugnata.
Difatti concentra le sue argomentazioni difensive sulla mancata fruizione di sgravi per quanto concerne la posizione dei quattro lavoratori in questione e dunque sul fatto che per costoro alcun indebito sarebbe stato perfezionato.
Osserva la Corte che nel verbale di accertamento redatto dal personale ispettivo dell' CP_2
sono riportati nelle tabelle ad esso allegate non soltanto gli elenchi nominativi e dei periodi di lavoro per i co.co.pro. per i quali si è provveduto al disconoscimento del rapporto di collaborazione siccome dissimulante un rapporto subordinato ma anche, precisamente nelle tabelle 9) e 10), la corrispondente retribuzione denunciata dalla stessa appellata per ciascuno di costoro (seppur nominalmente come co.co.pro.).
Gli ispettori hanno quindi calcolato la intera contribuzione dovuta sulle retribuzioni denunciate dallo stesso datore di lavoro ed hanno redatto i relativi modelli DM10/V le cui annotazioni contabili, analogamente per quanto avvenuto in relazione agli importi recanti le retribuzioni corrisposte ai lavoratori in questione, non sono stati specificamente contestati dall'appellante.
Se così è diventa irrilevante che per costoro vi sia stata o meno la fruizione di sgravi non dovuti da parte della posto che le ragioni di credito complessivamente vantate CP_1
dall' concernono il mancato versamento della contribuzione dovuta all'esito del ricalcolo CP_2
eseguito in sede ispettiva ed è su questo punto che l'appellante risulta inadempiente nella misura accertata in detta sede.
La sentenza appellata pertanto, anche sotto tale profilo, pur con le precisazioni anzidette, risulta corretta avendo il primo giudice confermato la correttezza dell'operato degli ispettori dell' nella parte in cui, disconosciuta la validità dei contratti di inserimento per i quattro CP_2
lavoratori in discorso, ha provveduto al calcolo della complessiva contribuzione effettivamente dovuta.
4.2.1. Va aggiunto che risulta legittimamente addebitata anche la contribuzione sulla posizione di per il periodo di lavoro che va dal 18 agosto 2009 al 26 agosto Parte_6
successivo.
30 Difatti la prosecuzione in fatto del rapporto di lavoro fino a tale ultima data, già accertata dal primo giudice, è confermata non solo dalle sue dichiarazioni ma anche da ulteriori elementi acquisiti in causa.
Quanto alle prime la n sede ispettiva ebbe ad affermare confermo la data di cessazione Pt_6
per il 26 agosto 2009 nonostante l'estratto contributivo riporti il 17 agosto CP_1 CP_2
come data cessazione attività; infatti dal 18 al 26 agosto 2009 sono stata retribuita in nero senza busta paga e dietro mie pressioni in quanto rifiutavano in azienda di corrispondermi quanto dovuto (cfr. doc. 85 produzioni fascicolo del primo grado). CP_2
A conforto di tali dichiarazioni risulta che la stessa lavoratrice dal 27 agosto 2009 ha iniziato a lavorare presso la . società che fa del pari capo a legale rappresentante CP_10 Parte_12
dell'appellante, con sede operativa ubicata sempre nei locali di Via dei Visconti a Cagliari dai quali, pertanto, la non si è mai spostata nel passaggio, avvenuto senza soluzione di Pt_6
continuità, da un datore di lavoro all'altro.
In senso contrario a quanto testè osservato non assume rilevanza dirimente il contenuto del verbale di conciliazione monocratica sottoscritto dalle parti del rapporto di lavoro presso la
D.T.L. di Cagliari il 30 luglio 2010 (dunque successivamente alla conclusione dell'ispezione) ove la vrebbe attestato che nel periodo anzidetto l'azienda era chiusa per ferie. Pt_6
In disparte il fatto che detto verbale non risulta prodotto in atti e dunque non è stato sottoposto al necessario vaglio processuale nel contraddittorio tra le parti, va aggiunto che tale accordo, come è noto, non è opponibile all' quale soggetto terzo che non vi ha preso parte (cfr. CP_2
Cass. ord. n. 12652/2019).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve pertanto, disattese le censure avanzate dalla appellanta, essere confermata la statuizione adottata in prime cure.
5. Con il successivo motivo di appello la contesta la sentenza gravata nella CP_1
parte in cui il Tribunale ha ritenuto non spettanti, almeno nella misura denunciata dalla società opponente……..le agevolazioni da lei fruite in relazione ai contratti di inserimento del personale femminile stipulati nell'anno 2009 osservando in proposito che Per tali assunzioni, infatti, la si è applicata indebitamente la quota di agevolazione prevista per il CP_1
personale assunto nell'anno 2008 ( contribuzione in misura fissa, calcolata come per gli apprendisti, pari alla quota a carico del lavoratore, maggiorato in 10 punti, per un totale di
31 19,19%), senza considerare che la conferma che l'agevolazione in tale misura era subordinata all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale che individua annualmente le regioni nelle quali è possibile usufruire delle agevolazioni nella misura indicata.
Osserva la Corte che, in disparte la fondatezza o meno delle ragioni di doglianza, la relativa causa petendi concernente l'indebita fruizione di sgravi per il personale femminile assunto nel
2009 con contratti di inserimento non risulta ritualmente introdotta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non essendo stata in alcun modo affrontata nè menzionata dalle parti.
D'altra parte nemmeno gli ispettori dell' nel verbale di accertamento del 18 maggio CP_2
2010, dal quale è poi scaturita la cartella di pagamento opposta dalla hanno CP_1
quantificato, diversamente da quanto è avvenuto per le altre tipologie di sgravi oggetto di recupero, la misura della contribuzione dovuta, in quanto hanno solo rilevato l'assenza, allo stato, di un valido titolo (ossia il decreto ministeriale che individua per il 2009 le aree territoriali interessate) onde fruire degli sgravi in questione.
Più in particolare nel punto 4) del verbale in discorso gli operanti hanno testualmente dato atto che con separato verbale si provvederà ad addebitare alla la differenza di CP_1
contribuzione dovuta per il personale assunto nel corso del 2009 e denunciato secondo la normativa in vigore fino a tutto l'anno 2008 senza richiamare, diversamente da quanto avvenuto per le omissioni contributive accertate per altre causali, le tabelle riepilogative allegate allo stesso verbale.
Deve quindi ritenersi, in difetto di elementi di segno contrario, che l'azione di recupero promossa con la cartella di pagamento opposta non ricomprenda anche le omissioni contributive accertate a tal titolo e ciò spiega perché la difesa opponente, coerentemente, nell'ambito del primo giudizio non avesse ritenuto di estendere le proprie ragioni di censura anche a tali ulteriori profili controversi.
Il motivo di gravame in esame, pertanto, è stato sviluppato dalla difesa appellante per ragioni probabilmente di cautela difensiva avendo il primo giudice comunque statuito sul punto.
Consegue da quanto testè esposto che tale motivo di appello risulta estraneo al thema decidendum delimitato dalla causa petendi ritualmente introdotta in causa talchè, esclusa ogni valutazione officiosa sulla violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. in difetto di uno specifico motivo di gravame sul punto (cfr. Cass. sent. n. 10516/2009 e negli stessi termini
32 Cass. sent. n. 4592/2000), la Corte reputa non esservi luogo a provvedere al riguardo anche in ragione della natura non precettiva del verbale di accertamento ispettivo su tale questione.
6. La ha poi ulteriormente contestato la sentenza di primo grado laddove ha CP_1
accertato che le somme annotate nei prospetti paga sotto la dicitura Trasferta Italia dissimulano in realtà voci retributive, come analiticamente quantificate dagli ispettori dell' nelle CP_2
tabelle nn. 11, 12 e 13 allegate al verbale di accertamento del 18 maggio 2010 ed assoggettabili ad obbligo contributivo nella misura quantificata negli allegati 3, 4, 8 e 12.
A sostegno di tale doglianza ha dedotto che il datore di lavoro non ha l'obbligo di formalizzare per iscritto l'invio in missione di un proprio dipendente e che laddove l'Istituto ritenga che le annotazioni recanti la dicitura Trasferta Italia contenuta nei prospetti paga siano frutto di dolo dovrà dimostrare la mancata effettuazione delle trasferte e non limitarsi contestare la correttezza delle erogazioni effettuate a tal titolo.
Ha poi richiamato a sostegno della genuinità di tali annotazioni la documentazione in atti e segnatamente i documenti controfirmati dai lavoratori ove è evidenziato quanto da costoro ottenuto a titolo di rimborso sotto la voce indennità di trasferta.
6.1. Anche tale censura, ad avviso della Corte, non merita di essere accolta.
6.2. Va preliminarmente richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, ribadito dalla
Corte di Cassazione anche recentemente (cfr. Cass. ord. n. 22920/2024), secondo il quale in tema di assoggettamento a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta grava sull'ente previdenziale la prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme
a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro. Per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione dell'obbligo contributivo (cfr.
Cass. 11/01/2011 n. 461).
Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne
l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato. Chi rivendichi l'eccezione in senso riduttivo dell'obbligo ha l'onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l'esonero (cfr. Cass. 10/07/2018
n. 18160).
Pertanto, è il datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio che ha l'onere di
33 dimostrare il rispetto dei limiti di esenzione di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 vale a dire la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione e l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale dimostrando le trasferte effettuate e
l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno mentre l deve CP_2
solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro (Cass. 18/06/2018 n. 16033 vedi poi recentemente al riguardo Cass.
09/06/2023 n. 16466 e n.8110 del 2023).
Dunque una volta che l' , come avvenuto nel caso di specie, abbia accertato CP_2
l'erogazione di somme in favore del personale sulla scorta dei prospetti paga formati dallo stesso datore di lavoro ed acquisiti in sede ispettiva, spettava a quest'ultimo offrire la dimostrazione circa l'effettivo spostamento del personale presso sedi diverse da quella di assegnazione ovvero l'autorizzazione ad anticipare le relative spese da parte del dipendente con successivo rimborso da parte dell'azienda.
Tale dimostrazione, ad avviso del Collegio, non è stata fornita, come già ritenuto dal giudice di prime cure.
Difatti la scarna documentazione presente agli atti di causa concerne per un verso una serie fogli, privi di data e di firma, ove sono annotate unitamente al nome del lavoratore ed al periodo di riferimento la targa di una autovettura, una tabella recante la tratta asseritamente seguita e la data in cui tale itinerario sarebbe stato percorso, e, per altro, diverse note indirizzate a vari lavoratori con le quali si comunica loro l'autorizzazione all'uso del proprio automezzo per lo svolgimento del suo lavoro correlata alla esigenza legata alle sue mansioni ed il riconoscimento di una indennità forfettaria mensile ivi meglio quantificata.
Tale documentazione, peraltro, nemmeno risulta essere stata sottoposta nel corso della istruttoria orale ai vari lavoratori interessati onde eventuale ottenere da costoro la eventuale conferma circa la redazione e/o ricezione della stessa.
Come esattamente rilevato dal primo giudice, inoltre, i vari testimoni esaminati sul punto non hanno confermato l'effettuazione di trasferte né sono stati in grado di spiegare compiutamente le ragioni che avevano determinato la società odierna appellante ad inserire nei rispettivi prospetti paga tali voci.
34 Analogamente diversi collaboratori auditi dagli ispettori dell' ( è il caso tra gli altri di CP_2
, , , , i cui verbali sono Per_13 Parte_9 Parte_10 Per_14 Persona_15
stati prodotti dalla difesa dell' ) non sono stati in grado di spiegare le ragioni CP_2
dell'inserimento della voce trasferta Italia nei rispettivi cedolini paga ed hanno rappresentato che anche per altri colleghi era avvenuta la stessa cosa.
Occorre ancora osservare che non vi è traccia di atti aziendali ove sono stati contabilizzati tali compensi, elemento questo che non può che riverberarsi in pregiudizio della società appellante la quale onde fruire dei benefici fiscali era evidentemente tenuta ad annotare tali esborsi ed a conservare i documenti giustificativi anche allo scopo, in caso di verifiche ispettive, di dimostrare l'effettiva corrispondenza tra le singole trasferte ed i relativi esborsi.
D'altra parte nemmeno risulta chiaro il momento in cui fogli sono stati effettivamente formati posto che la nel corso delle operazioni ispettive aveva dichiarato che avendo CP_1
optato per il regime forfettario di cui all'art. 51 TUIR non era previsto alcun tipo di documentazione delle spese sostenute per le prestazioni lavorative eseguite fuori dal territorio comunale in sede diversa da quelle di assegnazione (cfr. doc. 10 produzioni ). CP_2
Da ultimo nemmeno sono presenti in atti altri documenti, quali ordini di servizio o altre comunicazioni interne, che consentano comunque di ricostruire con sufficiente attendibilità
l'effettivo spostamento dei lavoratori e dunque giustificare l'accredito di tali importi.
Le considerazioni che precedono valgono peraltro, al pari di quanto statuito in prime cure, anche per quanto concerne per il quale, analogamente a quanto avvenuto per le Parte_7
ulteriori posizioni contributive sopra richiamate, non è stata fornita la documentazione atta a comprovare gli spostamenti che per ciascun mese di riferimento egli avrebbe effettuato tra le varie sedi aziendali.
Deve in definitiva convenirsi con il giudice di prime cure laddove, nel ritenere corretto l'operato degli ispettori dell , ha qualificato le somme meglio dettagliate nelle tabelle nn. CP_2
11, 12 e 13 allegate al verbale ispettivo del maggio 2010 come retribuzione imponibile sulla quale, di conseguenza, è stata calcolata la misura della contribuzione omessa infine trasfusa nella cartella opposta.
7. E' infondato anche l'ultimo motivo di appello con il quale la lamenta che il CP_1
primo giudice ha omesso di disporre una c.t.u. contabile onde verificare compiutamente
35 ulteriori voci riconoscibili a credito della società da portare in compensazione con le somme delle quali l' ha ingiunto il pagamento mediante la cartella opposta. CP_2
Osserva la Corte che tale scelta appare priva di vizi posto egli ha ritenuto infondate le ragioni di doglianza avanzate dalla opponente quanto alla illegittimità della pretesa contributiva per le varie causali (ossia la natura genuina dei co.co.pro., la spettanza delle agevolazioni contributive e la effettiva natura non retributiva degli esborsi effettuati sotto la dicitura trasferta Italia ovvero sottoforma di rimborso spese per analoghe ragioni) sottese alla cartella di pagamento.
Correttamente si è pertanto limitato a disporre il ricalcolo della contribuzione effettivamente versata presso la Gestione Separata relativamente ai rapporti di collaborazione poi rivelatisi fittizi onde portarla in compensazione col credito azionato dall'Istituto appellato.
D'altra parte la difesa appellante nemmeno ha avanzato motivati e persuasivi rilievi critici sulla correttezza dei calcoli effettuati dal personale ispettivo dell' infine trasfusi nella CP_2
cartella opposte né analoghe critiche ha mosso sui dati contabili contenuti nella documentazione integrativa prodotta dall' su indicazione del Tribunale. CP_2
La consulenza tecnica pertanto, come pure osservato dalla difesa appellata, appariva di tipo eminentemente esplorativo non potendo il giudice mediante l'affidamento di tale incombente sostituirsi alle parti rispetto agli oneri dimostrativi che gravano sulle stesse, oneri che nel caso di specie non erano stati affatto assolti dalla odierna appellante avuto riguardo alle ampie argomentazioni che precedono (cfr. tra le varie pronunce sul punto, Cass. ord. n. 8498/2025).
7.1. Del pari infondato l'ulteriore profilo di doglianza col quale si contesta l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 116 della legge n. 388/2000 in tema di evasione contributiva piuttosto che quello, meno rigoroso, previsto per le fattispecie che integrano una omissione contributiva.
Difatti come insegna la Suprema Corte In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto per la mancanza di uno specifico progetto, benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi ritenere che la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti
36 prescritti dalla legge implichi occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta;
in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata (cfr. Cass. sent. n. 6405/2017).
Nel caso di specie alcun apprezzabile elemento è stato offerto dall'appellante onde dimostrare la sua buona fede avendo la stessa proseguito con il precedente modus operandi per quanto concerne l'utilizzo di co.co.pro. fittizi a fronte di altrettanti rapporti di lavoro subordinati nonostante gli esiti del posizionamento strategico che avevano fatto emergere elementi di criticità in tal senso.
Analoghe considerazioni valgono per la indebita fruizione degli sgravi contributivi e/o delle indennità di trasferta posto che anche in tal caso il datore di lavoro ha occultato, al fine di fruire di sgravi o comunque di vantaggi non dovuti, la reale natura e le effettive modalità di attuazione dei rapporti di lavoro in questione in tal modo distorcendo a proprio vantaggio, mediante l'assunzione di personale già alle sue dipendenze ovvero attraverso la riduzione della misura della contribuzione dovuta, le finalità perseguite dal legislatore.
Al riguardo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 10431/2018) ha chiarito che in tema di violazioni contributive, la condotta del datore di lavoro che tenda a creare una apparenza idonea a nascondere i reali termini della realtà aziendale proprio finalizzata ad ottenere vantaggi contributivi integra l'ipotesi dell'evasione contributiva e non quella, meno grave, dell'omissione di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388 del 2000, che riguarda solo il mancato versamento delle somme "il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie ( Cass. 5773 del 2012);
8. In definitiva l'appello proposto dalla si rileva complessivamente infondato CP_1
dovendosi per l'effetto confermare la sentenza gravata pur con la differente motivazione relativa al solo capo 2c) della stessa per le ragioni esposte al superiore capo 5).
37 9. Le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte appellante in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo (cause di appello, con applicazione, secondo quanto prevede l'art. 6 del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore superiore ad euro 520.0000,00, di un incremento percentuale quantificabile, tenuto conto della ampiezza delle questioni affrontate in diritto ed in fatto dal Collegio, in ragione del 10 % rispetto ai parametrici numerici medi previsti per le controversie di valore fino ad euro
520.000,00 e di un ulteriore incremento del 10 % sull'importo così calcolato per le cause di valore fino a 1.000.000,00 di euro, relativamente a tre fasi di giudizio, ossia studio, introduttiva e decisionale, con esclusione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, nella sostanza non svoltasi).
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' e della Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 475/2020 del 25 giugno 2020 del Tribunale di Cagliari, Controparte_3
in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma con la differente motivazione limitatamente a quanto sopra esposto al superiore capo 8);
2. Condanna alla rifusione delle spese del giudizio di appello Controparte_1
in favore delle parti appellate liquidandole in complessivi 17.229,19 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge;
3. Dichiara tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo Controparte_1
di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 18 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
GI UR RI UI RP
38 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 avevano del pari accertato la natura subordinata di tutti i co.co.pro. esaminati, inclusi quelli già oggetto di verifica da parte della D.T.L. di Cagliari, la inesistenza dei presupposti per la fruizione di sgravi contributivi di cui alla legge n. 407/1990 per cinque lavoratori siccome in forza alla nei 24 mesi precedenti rispetto all'assunzione in forza di contratti CP_1
di collaborazione solo nominali stante la concreta natura subordinata del pregresso rapporto lavorativo, illecito accertato per la stessa causale anche anche per altri lavoratori assunti con