Art. 6.
Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, e' data facolta' agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui ai precedente articolo, anziche' per ogni, polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente ed incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.
L'esercizio di questa facolta' e' subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:
a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;
b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;
c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.
Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresi' copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.
Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.
Per le partite riscosse a mezzo di agenti o incaricati, con o senza formale procura, e' data facolta' agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui ai precedente articolo, anziche' per ogni, polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente ed incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultate da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo.
L'esercizio di questa facolta' e' subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:
a) siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;
b) presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;
c) siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.
Quando gli assicuratori si avvalgono della facolta' di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresi' copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.
Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.