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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/10/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ER
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5269/2022, avente ad oggetto: cessione di crediti
TRA
(P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori, dalle Avvocatesse Concetta
TI e RB AL, presso il cui indirizzo PEC elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti Rep. n. 18980,
Racc. n. 3948 per Notar Dott. del 16/12/2019 e Determina del Persona_1
Dirigente del Settore Avvocatura, dall'Avv. Luigi Tepedino, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso l'avvocatura, sito in al CP_1
largo Pioppi n. 1;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi note depositate per l'udienza del 05/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la ha Parte_1
convenuto in giudizio la , deducendo: che in forza Controparte_1
di atto di cessione del credito, mediante scrittura privata, sottoscritta in data 04/9/2020, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito con L. n. 89/2014, essa è divenuta cessionaria dei crediti vantati, nei confronti della , dalla NO S.R.L. (cedente) CP_1 CP_1
ed oggetto di certificazione n. 9525325000000006 per l'importo in linea capitale di € 462.496,81, rilasciata della in Controparte_1
13/8/2020 e riportante quale data di pagamento il 30/10/2020; che la cessione veniva effettuata “pro soluto” e comprendeva oltre alla sorte capitale anche i relativi accessori;
che i crediti ceduti fanno riferimento al contratto di appalto per “lavori di adeguamento strutturale e antisismico del liceo M.T. Cicerone di sala Consilina (SA)”, stipulato tra la CP_1
e la società NO S.R.L., a fronte del quale la cedente
[...]
emetteva la fattura n. 17 del 31/7/2020 di € 462.496,81; che ai sensi dell'articolo 37, comma 7-bis, del D.L. n. 66/2014, il contratto di cessione veniva notificato alla CI , attraverso l'immissione e la CP_1
comunicazione sulla Piattaforma MEF avvenuta in data 04/9/2020; che la cessione non veniva opposta dalla CI DI ER entro i sette giorni successivi alla notifica, sicché la stessa è divenuta valida ed opponibile al debitore ceduto;
che ad oggi nulla ha corrisposto l'Ente
Provinciale; che dunque essa, quale cessionaria del credito, si vede pertanto costretta ad agire nei confronti della per vedersi Controparte_1
riconoscere il proprio diritto al pagamento del credito certificato di cui alla fattura n. fattura n. 17 del 31/7/2020 di € 462.496,81 nonché per il pagamento degli interessi moratori, ex D.Lgs. n. 231/2002 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, maturati e maturandi sulla stessa dalla
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza data di scadenza sino alla data del saldo effettivo;
che la materia relativa ai pagamenti delle transazioni commerciali, anche da parte delle pubbliche amministrazioni, ha trovato un'avanzata disciplina normativa nella Direttiva
Europea 2000/35/CE recepita in Italia con il D.Lgs. n. 231/2002; che come segnalato dalla rubrica, intitolata "Ambito di applicazione", la disposizione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 231/2002 disciplina l'area di incidenza della normativa dando così attuazione all'art. 1 della Dir. 2000/35/CE; che viene quindi delimitato in positivo il campo di applicazione della disciplina e, analogamente alla previsione della direttiva, l'articolo citato statuisce che "le disposizioni del presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"; che l'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2002 non potrebbe quindi essere efficacemente individuato senza ricorrere ad una lettura dell'art. 1, primo comma, in combinato disposto con l'art. 2, rubricato "definizioni", ove è infatti racchiusa la nozione di "transazione commerciale", (art. 2, lett. a) che a sua volta si chiarisce, almeno con riferimento ai profili soggettivi, avendo riguardo alle definizioni di "pubblica amministrazione" e di "imprenditore" dettate dalle successive lettere b) e c); che nel contesto del D.Lgs. n.
231/2002, il termine "transazione" è adoperato nel significato economico di operazione commerciale non limitata alla compravendita ma estesa a tutti "i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo"; che la norma citata ricomprende quindi tutte le operazioni di carattere economico in cui vi sia un nesso di corrispettività tra prestazione e compenso, senza alcuna limitazione di carattere soggettivo;
che la P.A., quindi, al pari dei contraenti privati, è tenuta al rispetto di queste cogenti norme imperative tenuto conto che l'art. 2 (“Definizioni”) definisce per “Pubblica
Amministrazione” espressamente “le amministrazioni dello stato, le regioni,
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza le province autonome …. Gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici ecc…”; che l'art. 5, co. 4, D.Lgs. n. 231/2002, stabilisce che: “nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”; che i crediti da essa acquistati riguardano il contratto di appalto per “lavori di adeguamento strutturale e antisismico del liceo M.T. Cicerone di sala Consilina (SA)”, reso dalla società NO
S.R.L.; che il rapporto intercorso tra la cedente e la CP_1
, ben rientra, dunque, nella nozione di transazione commerciale,
[...]
di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.; che essa ha quindi diritto a vedersi corrispondere gli interessi di mora di cui al D.Lgs. n.
231/2002 e ss.mm.ii. maturati sulla fattura n. 17 del 31/7/2020, maturati e maturandi dalla data di scadenza della stessa fino alla data dell'effettivo pagamento.
In virtù di quanto innanzi esposto la ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: previo accertamento dell'esistenza del credito certificato di cui alla fattura n. 17 del 31/7/2020 e, della validità, dell'efficacia e della opponibilità alla CI DI ER, dell'atto di cessione del credito, mediante scrittura privata, stipulato in data
04/09/2020, tra la società NO S.R.L. e Parte_1
accertare e dichiarare il diritto di quale cessionaria Parte_1
del credito certificato, al pagamento della fattura n. 17 del 31/7/2020 di €
462.496,81, e per l'effetto condannare la CI DI ER al pagamento, in favore di dell'importo pari ad €. Parte_1
462.496,81, pari al saldo della fattura n. 17 del 31/7/2020 oltre interessi
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza moratori, ex D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.
192/2012, maturati e maturandi dalla data di scadenza della fattura sino al saldo effettivo;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la CI DI ER, deducendo: che la cessione del credito dall'impresa NO S.R.L. in favore dell'attrice riguarda l'anticipazione del 20% del corrispettivo Parte_1
per i lavori di adeguamento strutturale ed antisismico del liceo M.T. Cicelore di Sala Consilina;
che tale intervento è stato integralmente finanziato dal ai sensi del D.L. n. 50/2017, art. 25 con Decreto Controparte_2
Ministeriale n. 607/2017 integrato dal Decreto Ministeriale n. 376/2018; che il , assegnando alla la Controparte_2 Controparte_1
somma complessiva di € 3.209.568,00 per l'adeguamento del Liceo M.T.
Cicerone di Sala Consilina, si impegnava all'erogazione del 20% del finanziamento “a richiesta dell'ente locale”; che i lavori venivano affidati (in seguito a gara d'appalto) all'impresa NO S.R.L. e, sussistendone i presupposti, in quanto l'intervento aveva avuto effettivo inizio, veniva richiesta al l'erogazione del 20% ai sensi dell'art. 3 Controparte_2
D.M. n. 607/2017 e veniva contestualmente certificato il credito di €
462.496,81 portato dalla fattura n.17 del 31/7/2020; che, nonostante una serrata interlocuzione con il quale ente Controparte_2
finanziatore, non si riusciva a superare l'impasse derivante dalla surreale circostanza che la piattaforma informatica predisposta dal , mezzo CP_2
da utilizzare obbligatoriamente per la trasmissione dei dati relativi al finanziamento, non contemplasse la tipologia “dell'appalto integrato” aggiudicato alla NO S.R.L. e quindi la , Controparte_1
nonostante i reiterati tentativi, non riusciva ad ottenere la provvista finanziaria necessaria per adempiere all'obbligazione di pagamento in favore dell'appaltatore; che la piattaforma informatica, peraltro, consentiva
(inspiegabilmente) di caricare la documentazione relativa al finanziamento
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza solo in determinate finestre temporali dell'anno; che il 14 Settembre 2022 il ha comunicato l'avvenuta validazione del quadro Controparte_2
tecnico economico, sbloccando quindi l'erogazione dell'anticipazione che dovrebbe essere materialmente accreditata in favore della CP_1
entro il corrente mese di Ottobre;
che, in concreto, essa conferma
[...]
che adempierà spontaneamente al pagamento della somma di € 462.496,81 portata dalla fattura n. 17 del 31/7/2020 (già certificata dall'Ente Locale) non appena il Ministero accrediterà materialmente la provvista necessaria, cosa che dovrebbe avvenire entro tempi ragionevolmente brevi nell'arco del corrente mese di Ottobre;
che con riferimento, invece, alla richiesta di pagamento degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, si ritiene non sussistere colpa del debitore avendo la operato Controparte_1
tempestivamente e diligentemente per ottenere, nell'ambito del finanziamento concesso dal per la realizzazione dell'intervento de quo, CP_3
la provvista necessaria ad effettuare il pagamento in favore dell'impresa
NO S.R.L., circostanza ritardata per elementi non riconducibili a responsabilità dell'ente locale.
In virtù di quanto innanzi esposto la CI DI ER ha formulato le seguenti conclusioni: - con riferimento alla domanda principale attinente alla sorta capitale portata dalla fattura n. 17 del 31/7/2020 emessa dall'impresa NO S.R.L., conferma la propria volontà di adempiere spontaneamente al pagamento della somma di €_462.496,81 non appena il Ministero accrediterà materialmente la provvista necessaria, cosa che dovrebbe avvenire entro tempi ragionevolmente brevi nell'arco del corrente mese di ottobre;
- con riferimento alla domanda attinente al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, insiste per il rigetto non sussistendo colpa per il riardo.
Alla prima udienza questo Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 05/6/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE ATTOREE
1. – Innanzitutto occorre dare atto che con le note depositate telematicamente il 20/8/2024 ed il 30/4/2025 (cfr.) la CP_1
ha dichiarato che in data 08/8/2024 essa ha provveduto, con
[...]
Determinazione CID 917 – RG 2116 del 08/8/2024, alla liquidazione dell'importo richiesto dalla per la sorte capitale Parte_1
della fattura n. 17 del 31/7/2020, liquidando in favore della cessionaria- attrice la somma di € 462.496,81 oltre ad € 46.249,68 per rimborso I.V.A. al
10% soggetta alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 art. 17-ter (c.d. “split-payment”).
Pertanto, considerato che la convenuta ha fornito Controparte_1
la prova di avere provveduto al pagamento dell'importo di cui alla fattura n.
17 del 31/7/2020 (cfr. Determinazione allegata alle note di trattazione scritta del 29/8/2024 di parte convenuta) e che la Parte_1
ha confermato di avere ricevuto il suddetto pagamento (cfr.
[...]
comparsa conclusionale di parte attrice) ne consegue che in relazione alla domanda attorea di accertamento del diritto di credito al pagamento del corrispettivo della fattura n. 17 del 31/7/2020 e di condanna della al pagamento del relativo importo va dichiarata la Controparte_1
cessazione della materia del contendere.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, occorre procedere ad esaminare l'ulteriore domanda attorea di condanna della al Controparte_1
pagamento, in suo favore, degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 5
D.Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi dalla data di scadenza della
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza fattura n. 17 del 31/7/2020 fino al saldo effettivo, avvenuto con il pagamento del 08/8/2024 (cfr. Determinazione allegata alel note di trattazione scritta del 28/8/2024 di parte convenuta), atteso che i suddetti interessi non sono stati corrisposti dall'Ente Provinciale.
La domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Sul punto la ha eccepito, fin dalla comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, che essa non potrebbe essere condannata al pagamento degli interessi moratori di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 in favore della cessionaria non sussistendo alcuna Parte_1
sua colpa, essendosi l'Ente Provinciale attivato ed adoperato tempestivamente e diligentemente per per ottenere, nell'ambito del finanziamento concesso dal per la realizzazione dell'intervento CP_3
oggetto di appalto con la NO S.R.L., la provvista necessaria ad effettuare il pagamento in favore di quest'ultima, laddove ciò non è poi accaduto per causa ad essa non imputabile.
Orbene, sul punto deve richiamarsi quanto sancito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità in ordine all'obbligo di corrispondere gli interessi moratori in caso di mancato o ritardato pagamento nell'ambito dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. I, n.
21180/2018), secondo cui “…5. In riferimento all'asserita mancanza di responsabilità del ricorrente, va osservato che, secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata. In particolare, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ed al riguardo, questa Corte (Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza principio secondo cui: in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e CP_4
del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento. 6. Ovvero, come rilevato nella sentenza impugnata, mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante- debitrice, patto che questa Corte ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n.
2509 del 2018; n. 22996 del 2014; 3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso.”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne consegue che non avendo la , la quale ha eccepito l'assenza di Controparte_1
colpa nel ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento della fattura n. 17 del 31/7/2020 emessa dalla NO S.R.L., provato l'esistenza di una convenzione ulteriore con il finanziatore, che CP_3
garantiva la tempestiva erogazione del finanziamento (cfr. Decreto CP_3
n. 607/2017 – all. 1 della produzione di parte convenuta), né la stipula di un accordo con la appaltatrice NO S.R.L. (poi cedente il credito) con cui si determinava il tempo dell'adempimento dell'obbligazione e, quindi,
l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza accreditate alla Stazione Appaltante (essendo stata pattuita solo l'obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte della CP_1
, senza ulteriori accordi - cfr. all. 3 dell'atto di citazione), l'Ente
[...]
Provinciale può ritenersi esente da responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 c.c. e, di conseguenza, dell'obbligazione “ex lege” di corrispondere gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura n. 17 del 31/7/2020 fino all'effettivo soddisfo (08/8/2024).
Quanto poi all'eccezione, sollevata dalla convenuta soltanto con la comparsa conclusionale depositata telematicamente il 31/7/2025 (cfr.), secondo cui nel caso di specie il contratto d'appalto non prevede alcun termine per il pagamento, operando dunque l'articolo 35, comma 18, D.Lgs.
n. 50/2016, che fissa un termine di 15 giorni dall'effettivo avvio dei lavori, circostanza tuttavia né provata né (tantomeno) dichiarata dall'attrice, ragion per cui non sussisterebbe alcun diritto alla corresponsione degli interessi moratori, deve osservarsi da un lato che tale eccezione è tardiva e, come tale, inammissibile e, in ogni caso, infondata, atteso che risulta smentita dalla circostanza che proprio la DI ER ha provveduto, CP_1
ancorchè tardivamente, a pagare il corrispettivo di cui alla fattura n. 17 del
31/7/2020 emessa dall'appaltatrice NO S.R.L. poi cedente il credito alla odierna attrice, comportamento evidentemente incompatibile con la precednete mancata esecuzione dei lavori, atteso che altrimenti opinando non si comprenderebbero le ragioni per cui una Pubblica Amministrazione abbia pagato per dei lavori che non sono mai stati neppure intrapresi.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda attorea è fondata e va accolta e, per l'effetto, la CI DI ER va condannata al pagamento, in favore della degli Parte_1
interessi moratori al saggio di cui all'articolo 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 17 del 31/7/2020 fino all'avvenuto pagamento
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza della stessa (08/8/2024).
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. – Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante la parziale declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riconoscimento della debenza della fondatezza della domanda attorea per la sorte capitale della fattura n.
17/2020 (avendo la convenuta pagato il relativo importo in corso di causa) e l'accoglimento della domanda di parte attrice in relazione agli interessi moratori, sono poste a carico della e, tenuto Controparte_1
conto della natura della controversia, del valore (€ 462.496,81, pari a quello oggetto della domanda) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 11.229,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 1.772,00 per la fase di studio;
€ 1.169,00 per la fase introduttiva;
€ 5.206,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
3.082,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad €
1.241,00 (per C.U. e marca da bollo), rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda attorea di accertamento del diritto di credito della Parte_1
al pagamento del corrispettivo della fattura n. 17 del
[...]
31/7/2020 e di condanna della CI DI ER al pagamento del relativo importo;
2) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna la CP_1
al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza degli interessi moratori al saggio di cui all'articolo 5 D.Lgs. n.
231/2002 dalla scadenza della fattura n. 17 del 31/7/2020 fino all'avvenuto pagamento della stessa (08/8/2024);
3) Condanna la alla refusione, in favore della Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
complessivi € 11.229,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 1.241,00, rimborso spese generali nella misura del
15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5269/2022 - Sentenza