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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/02/2024, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 14/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Maria Teresa Latella presidente dott. Ada Cappello giudice relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. COPPOLA Parte_1
MARZIA ricorrente nei confronti di: appresentato e difeso dall'Avv. GARLASCHE' ALICE Controparte_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 ha domandato la Parte_1
separazione personale dal marito con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in data 10.7.1993 a Melegnano, l'assegnazione della casa coniugale ove la ricorrente vivrà con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento dei figli pari a euro
1.200,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.2.2023 si è costituito Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione della casa alla moglie ma non alle ulteriori domande. In particolare, il ricorrente ha domandato il versamento di un contributo paterno esclusivamente per il figlio di importo pari a euro 350,00 oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie, nulla riconoscendo a favore della figlia Per_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.3.2023, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, fissando per la prosecuzione del giudizio udienza avanti al Giudice
Relatore.
Successivamente, all'udienza del 30.1.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
unitisi in matrimonio concordatario in data 10.7.1993 a Melegnano, CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile di Melegnano, atto n. 57, parte II, serie A;
pagina 2 di 6 - manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melegnano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- prende atto che tra le parti sono intervenuti i seguenti accordi:
1) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
2) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio , un assegno di mantenimento di E. 450,00 Per_1
mensili a mezzo bonifico bancario da versarsi mensilmente entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento marzo 2024);
3) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia un assegno di mantenimento di E. 100,00 Per_2
mensili a mezzo bonifico bancario da versarsi mensilmente entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento decorrerà l'anno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa ovvero l'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione), sino a quando la ragazza avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
4) Porre a carico del sig. in ragione del 60%, le spese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse dei figli di seguito elencate secondo le Linee Guida recepite da questo Tribunale di seguito riportate, il tutto sino alla indipendenza economica dei figli. Ed in particolare:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o
pagina 3 di 6 affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà
(funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) Organizzazione_1
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
[...]
, ovvero previsti dal ma Organizzazione_1 Organizzazione_1
effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per
pagina 4 di 6 mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o
e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Disporre che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologa ovvero della sentenza di separazione:
a- il sig. provveda a svincolare la Polizza assicurativa ed a CP_1 CP_2
versare il 50% delle somme liquidate alla sig.ra , mostrando alla Parte_1
pagina 5 di 6 moglie, a mezzo mail, la documentazione attestante il saldo della polizza
; CP_2
b- i coniugi provvedano ad estinguere il conto corrente esistente presso con divisione delle somme al 50%, al netto delle spese di Org_2
chiusura del conto e di qualsiasi altro costo o somma richiesta dalla banca, tra i figli;
c- il sig. provveda a versare la somma di E.3.533,00 quale CP_1
compensazione delle somme in relazione alla differenza del valore delle auto dei coniugi;
6) Le parti rinunciano espressamente a tutte le altre domande formulate nei rispettivi atti;
7) Spese legali compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà passiva ex art. 8 c. 13 Nuova Legge Professionale.
Lodi, 7 febbraio 2024
Il giudice estensore Il presidente dott. Ada Cappello dott. Maria Teresa Latella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Maria Teresa Latella presidente dott. Ada Cappello giudice relatore dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. COPPOLA Parte_1
MARZIA ricorrente nei confronti di: appresentato e difeso dall'Avv. GARLASCHE' ALICE Controparte_1
resistente
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.12.2022 ha domandato la Parte_1
separazione personale dal marito con cui ha contratto matrimonio Controparte_1
concordatario in data 10.7.1993 a Melegnano, l'assegnazione della casa coniugale ove la ricorrente vivrà con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, il versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento dei figli pari a euro
1.200,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa di costituzione depositata in data 17.2.2023 si è costituito Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione e di assegnazione della casa alla moglie ma non alle ulteriori domande. In particolare, il ricorrente ha domandato il versamento di un contributo paterno esclusivamente per il figlio di importo pari a euro 350,00 oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie, nulla riconoscendo a favore della figlia Per_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 23.3.2023, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti, fissando per la prosecuzione del giudizio udienza avanti al Giudice
Relatore.
Successivamente, all'udienza del 30.1.2024 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
unitisi in matrimonio concordatario in data 10.7.1993 a Melegnano, CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile di Melegnano, atto n. 57, parte II, serie A;
pagina 2 di 6 - manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Melegnano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- prende atto che tra le parti sono intervenuti i seguenti accordi:
1) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra Parte_1
2) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio , un assegno di mantenimento di E. 450,00 Per_1
mensili a mezzo bonifico bancario da versarsi mensilmente entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento marzo 2024);
3) Disporre che il sig. versi alla sig.ra a titolo di CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia un assegno di mantenimento di E. 100,00 Per_2
mensili a mezzo bonifico bancario da versarsi mensilmente entro il giorno 1 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (primo aggiornamento decorrerà l'anno successivo alla pubblicazione del decreto di omologa ovvero l'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione), sino a quando la ragazza avrà reperito una stabile occupazione lavorativa;
4) Porre a carico del sig. in ragione del 60%, le spese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse dei figli di seguito elencate secondo le Linee Guida recepite da questo Tribunale di seguito riportate, il tutto sino alla indipendenza economica dei figli. Ed in particolare:
“Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo;
in caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o
pagina 3 di 6 affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale. Per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità
(requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà
(funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal;
d) Organizzazione_1
tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
[...]
; Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
[...]
, ovvero previsti dal ma Organizzazione_1 Organizzazione_1
effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per
pagina 4 di 6 mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o
e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Disporre che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di omologa ovvero della sentenza di separazione:
a- il sig. provveda a svincolare la Polizza assicurativa ed a CP_1 CP_2
versare il 50% delle somme liquidate alla sig.ra , mostrando alla Parte_1
pagina 5 di 6 moglie, a mezzo mail, la documentazione attestante il saldo della polizza
; CP_2
b- i coniugi provvedano ad estinguere il conto corrente esistente presso con divisione delle somme al 50%, al netto delle spese di Org_2
chiusura del conto e di qualsiasi altro costo o somma richiesta dalla banca, tra i figli;
c- il sig. provveda a versare la somma di E.3.533,00 quale CP_1
compensazione delle somme in relazione alla differenza del valore delle auto dei coniugi;
6) Le parti rinunciano espressamente a tutte le altre domande formulate nei rispettivi atti;
7) Spese legali compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali al vincolo di solidarietà passiva ex art. 8 c. 13 Nuova Legge Professionale.
Lodi, 7 febbraio 2024
Il giudice estensore Il presidente dott. Ada Cappello dott. Maria Teresa Latella
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