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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 608/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN IA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 17/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 608/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ISIDORO VINCENZO ed elettivamente domiciliata Pt_1 presso lo studio dello stesso in VIA CARDINAL DE LUCA, 22 00196 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. MUSA ALFONSO ed elettivamente domiciliato CP_1 in CORSO DELLA REPUBBLICA 21 03100 FROSINONE;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Frosinone n. 1127 del 3.11.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1127/2022 il Tribunale di Frosinone, in data 3 novembre 2022 ha accolto parzialmente il ricorso di nei confronti della CP_1 Parte_2
a favore dei (CNPR ).
[...] Parte_3
L'oggetto del giudizio era l'opposizione a decreto ingiuntivo (d.i. n. 944/2019) , con il quale era stato ordinato al ricorrente il pagamento di € 68.844,48 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti (anni 1999-2013), sanzioni e interessi.
L'opponente aveva fondato la sua opposizione su tre motivi principali: inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza di idonea prova scritta;
prescrizione delle somme ingiunte;
infondatezza della pretesa creditoria per la sua cancellazione dall'albo.
Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione, stabilendo il termine quinquennale anche per i contributi dovuti alle Casse professionali, in linea con la Legge n. 335/1995. Il dies a quo della prescrizione è stato fatto coincidere con il 31 dicembre dell'anno di riferimento. È stato ritenuto quale atto interruttivo più risalente il sollecito di pagamento notificato a mezzo PEC il 17 dicembre 2013.Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato prescritte le annualità contributive relative agli anni dal 1999 al 2008 compreso.
Per le annualità successive (dal 2009 in poi) il tribunale ha ritenuto che la prescrizione non era invece maturata, stante la notifica di successivi atti interruttivi. Il ricorrente aveva ulteriormente eccepito che, essendo egli lavoratore subordinato a tempo pieno con contribuzione obbligatoria INPS dall'1.7.2010, gli obblighi contributivi verso dovevano cessare al 30.06.2010. Il Tribunale ha Pt_1 accolto tale contestazione solo limitatamente all'annualità 2013, poiché la norma del Regolamento
CNPR che escludeva gli obblighi contributivi per gli iscritti ad altra assicurazione obbligatoria era entrata in vigore solo dall'1.1.2013.Il Tribunale ha infine recepito le risultanze della Consulenza
Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) che, limitando il calcolo agli anni dal 2009 al 2012 (escludendo il 2013) , ha accertato un credito residuo a favore di pari a complessivi € 23.318,43. Pt_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pt_2
La impugna la sentenza nelle parti relative alle statuizioni sulla prescrizione dei contributi e Pt_1 sulla non debenza della contribuzione per il 2013 . La deduce l'erronea applicazione delle norme relative alla sospensione della prescrizione in Pt_2 caso di omessa comunicazione dei dati reddituali . Assumeva la che il tribunale aveva ritenuto Pt_2
prescritti i crediti 1999-2008, sostenendo che la prescrizione (di cinque anni) decorreva dal 31 dicembre dell'anno di riferimento (in base all'art. 2935 c.c); il tribunale respingeva la tesi della Pt_1 sulla sospensione in caso di omessa comunicazione reddituale, perché i contributi erano stati quantificati solo negli importi minimi, i quali prescindono dalla conoscenza del reddito .La Pt_2 rilevava che la differenziazione tra contributi minimi e contributi percentuali operata dal Tribunale era erronea poiché il pagamento dei contributi previdenziali è un'obbligazione unitaria e l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento di un obbligo normativo e determina la sospensione dei termini di prescrizione poiché a differenza dell'INPS, le
Casse privatizzate (come la CNPR) non dispongono di autonomi poteri ispettivi e sono nell'impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto al versamento completo dei contributi senza la dichiarazione reddituale dell'iscritto .
La eccepiva ulteriormente l'erronea applicazione delle norme relative agli obblighi contributivi Pt_2 per gli iscritti ad altra assicurazione obbligatoria Il tribunale aveva ritenuto non dovuta la contribuzione per l'annualità 2013 perché il Rag. era lavoratore subordinato e soggetto a CP_1 contribuzione obbligatoria INPS dall'01.07.2010 accogliendo la contestazione di imitatamente CP_1
al 2013, poiché il nuovo Regolamento della - che non porrebbe obblighi contributivi per gli Pt_1 iscritti ad altra assicurazione obbligatoria – era entrato in vigore solo l'1.1.2013 .
La rilevava tuttavia che il riferimento al Regolamento in vigore dall'1.1.2013 non era affatto Pt_2 conforme a quanto da esso previsto perché sino al 31.12.2012 ( col vecchio Regolamento), l'iscrizione alla gestione previdenziale pubblica rendeva la cancellazione dalla una facoltà, non un obbligo. Pt_1
Evidenziava che il rag. . non aveva mai esercitato tale facoltà e che con l'entrata in vigore del CP_1 nuovo Regolamento (1.1.2013), la CNPR aveva invece stabilito l'obbligo di iscrizione per i titolari di
Partita IVA anche se titolari di altra posizione previdenziale pubblica, garantendo l'esonero dal contributo minimo obbligatorio e il pagamento del solo contributo integrativo sul volume d'affari
Rileva la di aver sempre legittimamente richiesto il contributo per il 2013 perché il Rag. Pt_2 CP_1 non aveva mai comunicato alla il suo status di lavoratore dipendente e aveva al contrario Pt_2 regolarmente comunicato il reddito prodotto. Si costituiva il contestando le avverse deduzioni CP_2
e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Il primo motivo di appello è infondato. Con riferimento all'analoga situazione degli iscritti alla
[...]
la SSzione ( Cass. sent. n. 27218 del 2018 )ha chiarito che, se la può richiedere il CP_3 Pt_2 contributo minimo a prescindere dalla trasmissione della dichiarazione reddituale (perché l'importo è stabilito dal Regolamento stesso), il diritto relativo al solo contributo minimo può essere esercitato sin dalle rispettive scadenze. Per la quota di contribuzione minima la prescrizione quinquennale decorre dunque dal termine ultimo fissato per il versamento o per l'invio della comunicazione reddituale, anche in caso di omissione della dichiarazione dei redditi da parte dell'iscritto, senza che operi la sospensione. Statuisce la Corte in tema di contribuzione minima, dovuta a prescindere dal reddito”. Va in proposito ritenuta corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui, rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 L. 576/1980, secondo cui «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23», ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere esercitato a prescindere dalla trasmissione delle Pt_2 dichiarazione”
In sintesi, la SSzione ha riconosciuto il principio secondo cui la prescrizione della contribuzione correlata al reddito non dichiarato è sospesa finché la non ha conoscenza del reddito stesso, in Pt_2 quanto l'omissione del professionista ne ritarda la possibilità di esercitare il diritto, mentre per il contributo minimo obbligatorio il termine prescrizionale inizia generalmente a decorrere dalla scadenza del pagamento in quanto il credito è immediatamente esigibile e determinabile da parte della
Pt_2
Il primo motivo di appello è dunque infondato.
In relazione al secondo motivo di appello e al fatto che secondo il tribunale solo dal 2013 per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sono venuti meno gli obblighi contributivi per gli iscritti ad altre assicurazioni obbligatoria, risultando il ON iscritto sin dal 2010 alla gestione previdenziale
INPS , si rileva quanto segue.
Deve premettersi che il , in sede di costituzione nel presente grado, si limita a rappresentare CP_1 che a far data dal 1°/07/2010 egli risultava dipendente a tempo indeterminato dalla Cialone Tour
S.p.A. ; a suo avviso da tale data erano conseguentemente cessati gli obblighi contributivi nei confronti della per essere stati gli stessi regolarmente assolti con il versamento nei confronti Pt_2 dell'INPS. Ciò nonostante il on contesta la decisione del tribunale laddove il giudice di prime CP_1 cure statuiva che l'associato avesse obblighi contributivi fino al 31.12.2012 e che solo dall'1.1.13 per quanto normato in parte qua dal Regolamento della CNPR, entrato in vigore l'1.1.2013, tale obbligazione fosse venuta meno . La statuizione sugli obblighi contributivi fino al 31.12.2012 è dunque passata in autorità di giudicato.
Con riferimento agli obblighi contributivi maturati nel 2013 l'articolo 1 del Regolamento di previdenza del 2013 stabiliva, diversamente da quanto opinato dal tribunale, che coloro che in passato si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione alla (o avevano chiesto l'esonero dalla Pt_2 contribuzione soggettiva) in quanto iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio,
INPS per lavoro dipendente) o beneficiari di altra pensione, erano al contrario diventati obbligatoriamente iscritti alla CNPR a partire dal 1° gennaio 2013. La norma ha dunque esteso la platea dei soggetti obbligati ad associarsi alla . E ciò senza considerare che il non ha Pt_2 CP_1 mai dichiarato di essersi avvalso della facoltà di non iscrizione alla negli anni dal 2010 al 2012 Pt_2
. La costituendosi in giudizio ha tuttavia chiarito che per effetto della nuova regolamentazione, Pt_2 coloro che vantavano una doppia iscrizione ( alla gestione previdenziale pubblica e a quella presso la dal 2013 erano tenuti al pagamento del solo contributo integrativo (sul volume d'affari Pt_2 professionale)e erano esonerati dal pagamento del contributo soggettivo minimo.
La conseguenza di questo cambiamento è che, anche in presenza di un'altra assicurazione obbligatoria
(come l'INPS per i lavoratori dipendenti, che è il caso del Rag. , dal 2013 chi esercitava la CP_1 professione di Ragioniere era soggetto all'obbligo di iscrizione alla CNPR e ai relativi obblighi contributivi limitatamente al contributo integrativo, non prevedendosi la facoltà di non iscrizione alla
SS
Ferma la statuizione relativa agli anni fino al 2012, non oggetto di impugnativa, era CP_1 dunque tenuto al pagamento della sola contribuzione integrativa nell'ano 2013 poiché titolare di partita iva e contemporaneamente di altra posizione previdenziale pubblica.
La ha tuttavia riconosciuto di aver preteso il pagamento anche della contribuzione minima per Pt_2 il 2013 in ragione del fatto che il non aveva comunicato alcunchè alla circa il suo status CP_1 Pt_2 di lavoratore dipendente , citando una circolare INPS che consentirebbe il trasferimento della contribuzione richiesta in eccesso . Tuttavia , considerata la natura di normazione interna della circolare INPS e vista l'opposizione formulata in sede giudiziale dal la richiesta a titolo di CP_1 contribuzione per l'anno 2013 deve ritenersi legittima limitatamente alla contribuzione integrativa
Le spese di lite , considerato l'esito finale del giudizio e il parziale accoglimento dell'appello sono compensate nella misura di un terzo
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il resto condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 758,00 a titolo di CP_1 contribuzione integrativa per l'anno 2013 , nonché al pagamento delle sanzioni nella misura di euro
113,60 , oltre accessori;
compensa per un terzo le spese di lite , ponendo la restante parte , liquidata per il primo grado in complessivi euro 3500,00 e per il presente grado in complessivi euro 2000 , a carico di , oltre iva cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario
La Presidente
IA AN IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa IA AN IA Presidente rel.
Dott. Ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 17/12/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 608/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. D'ISIDORO VINCENZO ed elettivamente domiciliata Pt_1 presso lo studio dello stesso in VIA CARDINAL DE LUCA, 22 00196 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
appresentato e difeso dall'Avv. MUSA ALFONSO ed elettivamente domiciliato CP_1 in CORSO DELLA REPUBBLICA 21 03100 FROSINONE;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Frosinone n. 1127 del 3.11.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1127/2022 il Tribunale di Frosinone, in data 3 novembre 2022 ha accolto parzialmente il ricorso di nei confronti della CP_1 Parte_2
a favore dei (CNPR ).
[...] Parte_3
L'oggetto del giudizio era l'opposizione a decreto ingiuntivo (d.i. n. 944/2019) , con il quale era stato ordinato al ricorrente il pagamento di € 68.844,48 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti (anni 1999-2013), sanzioni e interessi.
L'opponente aveva fondato la sua opposizione su tre motivi principali: inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza di idonea prova scritta;
prescrizione delle somme ingiunte;
infondatezza della pretesa creditoria per la sua cancellazione dall'albo.
Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione, stabilendo il termine quinquennale anche per i contributi dovuti alle Casse professionali, in linea con la Legge n. 335/1995. Il dies a quo della prescrizione è stato fatto coincidere con il 31 dicembre dell'anno di riferimento. È stato ritenuto quale atto interruttivo più risalente il sollecito di pagamento notificato a mezzo PEC il 17 dicembre 2013.Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato prescritte le annualità contributive relative agli anni dal 1999 al 2008 compreso.
Per le annualità successive (dal 2009 in poi) il tribunale ha ritenuto che la prescrizione non era invece maturata, stante la notifica di successivi atti interruttivi. Il ricorrente aveva ulteriormente eccepito che, essendo egli lavoratore subordinato a tempo pieno con contribuzione obbligatoria INPS dall'1.7.2010, gli obblighi contributivi verso dovevano cessare al 30.06.2010. Il Tribunale ha Pt_1 accolto tale contestazione solo limitatamente all'annualità 2013, poiché la norma del Regolamento
CNPR che escludeva gli obblighi contributivi per gli iscritti ad altra assicurazione obbligatoria era entrata in vigore solo dall'1.1.2013.Il Tribunale ha infine recepito le risultanze della Consulenza
Tecnica d'Ufficio (C.T.U.) che, limitando il calcolo agli anni dal 2009 al 2012 (escludendo il 2013) , ha accertato un credito residuo a favore di pari a complessivi € 23.318,43. Pt_1
Avverso detta sentenza proponeva appello la Pt_2
La impugna la sentenza nelle parti relative alle statuizioni sulla prescrizione dei contributi e Pt_1 sulla non debenza della contribuzione per il 2013 . La deduce l'erronea applicazione delle norme relative alla sospensione della prescrizione in Pt_2 caso di omessa comunicazione dei dati reddituali . Assumeva la che il tribunale aveva ritenuto Pt_2
prescritti i crediti 1999-2008, sostenendo che la prescrizione (di cinque anni) decorreva dal 31 dicembre dell'anno di riferimento (in base all'art. 2935 c.c); il tribunale respingeva la tesi della Pt_1 sulla sospensione in caso di omessa comunicazione reddituale, perché i contributi erano stati quantificati solo negli importi minimi, i quali prescindono dalla conoscenza del reddito .La Pt_2 rilevava che la differenziazione tra contributi minimi e contributi percentuali operata dal Tribunale era erronea poiché il pagamento dei contributi previdenziali è un'obbligazione unitaria e l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto costituisce inadempimento di un obbligo normativo e determina la sospensione dei termini di prescrizione poiché a differenza dell'INPS, le
Casse privatizzate (come la CNPR) non dispongono di autonomi poteri ispettivi e sono nell'impossibilità giuridica di far valere il proprio diritto al versamento completo dei contributi senza la dichiarazione reddituale dell'iscritto .
La eccepiva ulteriormente l'erronea applicazione delle norme relative agli obblighi contributivi Pt_2 per gli iscritti ad altra assicurazione obbligatoria Il tribunale aveva ritenuto non dovuta la contribuzione per l'annualità 2013 perché il Rag. era lavoratore subordinato e soggetto a CP_1 contribuzione obbligatoria INPS dall'01.07.2010 accogliendo la contestazione di imitatamente CP_1
al 2013, poiché il nuovo Regolamento della - che non porrebbe obblighi contributivi per gli Pt_1 iscritti ad altra assicurazione obbligatoria – era entrato in vigore solo l'1.1.2013 .
La rilevava tuttavia che il riferimento al Regolamento in vigore dall'1.1.2013 non era affatto Pt_2 conforme a quanto da esso previsto perché sino al 31.12.2012 ( col vecchio Regolamento), l'iscrizione alla gestione previdenziale pubblica rendeva la cancellazione dalla una facoltà, non un obbligo. Pt_1
Evidenziava che il rag. . non aveva mai esercitato tale facoltà e che con l'entrata in vigore del CP_1 nuovo Regolamento (1.1.2013), la CNPR aveva invece stabilito l'obbligo di iscrizione per i titolari di
Partita IVA anche se titolari di altra posizione previdenziale pubblica, garantendo l'esonero dal contributo minimo obbligatorio e il pagamento del solo contributo integrativo sul volume d'affari
Rileva la di aver sempre legittimamente richiesto il contributo per il 2013 perché il Rag. Pt_2 CP_1 non aveva mai comunicato alla il suo status di lavoratore dipendente e aveva al contrario Pt_2 regolarmente comunicato il reddito prodotto. Si costituiva il contestando le avverse deduzioni CP_2
e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Il primo motivo di appello è infondato. Con riferimento all'analoga situazione degli iscritti alla
[...]
la SSzione ( Cass. sent. n. 27218 del 2018 )ha chiarito che, se la può richiedere il CP_3 Pt_2 contributo minimo a prescindere dalla trasmissione della dichiarazione reddituale (perché l'importo è stabilito dal Regolamento stesso), il diritto relativo al solo contributo minimo può essere esercitato sin dalle rispettive scadenze. Per la quota di contribuzione minima la prescrizione quinquennale decorre dunque dal termine ultimo fissato per il versamento o per l'invio della comunicazione reddituale, anche in caso di omissione della dichiarazione dei redditi da parte dell'iscritto, senza che operi la sospensione. Statuisce la Corte in tema di contribuzione minima, dovuta a prescindere dal reddito”. Va in proposito ritenuta corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui, rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto dell'art. 19 L. 576/1980, secondo cui «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23», ovverosia, in sostanza, dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Proprio perché la contribuzione minima non dipende dai redditi, non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., in quanto il diritto della può essere esercitato a prescindere dalla trasmissione delle Pt_2 dichiarazione”
In sintesi, la SSzione ha riconosciuto il principio secondo cui la prescrizione della contribuzione correlata al reddito non dichiarato è sospesa finché la non ha conoscenza del reddito stesso, in Pt_2 quanto l'omissione del professionista ne ritarda la possibilità di esercitare il diritto, mentre per il contributo minimo obbligatorio il termine prescrizionale inizia generalmente a decorrere dalla scadenza del pagamento in quanto il credito è immediatamente esigibile e determinabile da parte della
Pt_2
Il primo motivo di appello è dunque infondato.
In relazione al secondo motivo di appello e al fatto che secondo il tribunale solo dal 2013 per effetto dell'entrata in vigore del nuovo regolamento sono venuti meno gli obblighi contributivi per gli iscritti ad altre assicurazioni obbligatoria, risultando il ON iscritto sin dal 2010 alla gestione previdenziale
INPS , si rileva quanto segue.
Deve premettersi che il , in sede di costituzione nel presente grado, si limita a rappresentare CP_1 che a far data dal 1°/07/2010 egli risultava dipendente a tempo indeterminato dalla Cialone Tour
S.p.A. ; a suo avviso da tale data erano conseguentemente cessati gli obblighi contributivi nei confronti della per essere stati gli stessi regolarmente assolti con il versamento nei confronti Pt_2 dell'INPS. Ciò nonostante il on contesta la decisione del tribunale laddove il giudice di prime CP_1 cure statuiva che l'associato avesse obblighi contributivi fino al 31.12.2012 e che solo dall'1.1.13 per quanto normato in parte qua dal Regolamento della CNPR, entrato in vigore l'1.1.2013, tale obbligazione fosse venuta meno . La statuizione sugli obblighi contributivi fino al 31.12.2012 è dunque passata in autorità di giudicato.
Con riferimento agli obblighi contributivi maturati nel 2013 l'articolo 1 del Regolamento di previdenza del 2013 stabiliva, diversamente da quanto opinato dal tribunale, che coloro che in passato si erano avvalsi della facoltà di non iscrizione alla (o avevano chiesto l'esonero dalla Pt_2 contribuzione soggettiva) in quanto iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio,
INPS per lavoro dipendente) o beneficiari di altra pensione, erano al contrario diventati obbligatoriamente iscritti alla CNPR a partire dal 1° gennaio 2013. La norma ha dunque esteso la platea dei soggetti obbligati ad associarsi alla . E ciò senza considerare che il non ha Pt_2 CP_1 mai dichiarato di essersi avvalso della facoltà di non iscrizione alla negli anni dal 2010 al 2012 Pt_2
. La costituendosi in giudizio ha tuttavia chiarito che per effetto della nuova regolamentazione, Pt_2 coloro che vantavano una doppia iscrizione ( alla gestione previdenziale pubblica e a quella presso la dal 2013 erano tenuti al pagamento del solo contributo integrativo (sul volume d'affari Pt_2 professionale)e erano esonerati dal pagamento del contributo soggettivo minimo.
La conseguenza di questo cambiamento è che, anche in presenza di un'altra assicurazione obbligatoria
(come l'INPS per i lavoratori dipendenti, che è il caso del Rag. , dal 2013 chi esercitava la CP_1 professione di Ragioniere era soggetto all'obbligo di iscrizione alla CNPR e ai relativi obblighi contributivi limitatamente al contributo integrativo, non prevedendosi la facoltà di non iscrizione alla
SS
Ferma la statuizione relativa agli anni fino al 2012, non oggetto di impugnativa, era CP_1 dunque tenuto al pagamento della sola contribuzione integrativa nell'ano 2013 poiché titolare di partita iva e contemporaneamente di altra posizione previdenziale pubblica.
La ha tuttavia riconosciuto di aver preteso il pagamento anche della contribuzione minima per Pt_2 il 2013 in ragione del fatto che il non aveva comunicato alcunchè alla circa il suo status CP_1 Pt_2 di lavoratore dipendente , citando una circolare INPS che consentirebbe il trasferimento della contribuzione richiesta in eccesso . Tuttavia , considerata la natura di normazione interna della circolare INPS e vista l'opposizione formulata in sede giudiziale dal la richiesta a titolo di CP_1 contribuzione per l'anno 2013 deve ritenersi legittima limitatamente alla contribuzione integrativa
Le spese di lite , considerato l'esito finale del giudizio e il parziale accoglimento dell'appello sono compensate nella misura di un terzo
PQM
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza confermata per il resto condanna al pagamento della ulteriore somma di euro 758,00 a titolo di CP_1 contribuzione integrativa per l'anno 2013 , nonché al pagamento delle sanzioni nella misura di euro
113,60 , oltre accessori;
compensa per un terzo le spese di lite , ponendo la restante parte , liquidata per il primo grado in complessivi euro 3500,00 e per il presente grado in complessivi euro 2000 , a carico di , oltre iva cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario
La Presidente
IA AN IA