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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/11/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 5841/2024 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari e Controparte_2 CP_3
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv.ta Banchetti CP_4
ES
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020011775/DDL del 24.10.2023, notificato in data
27.10.2023, che ha quantificato un'inadempienza contributiva pari ad €.10.913,36, di cui €.6.728,35 per contributi previdenziali non versati e €.4.185,01 per somme aggiuntive, a seguito degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, dei funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di CP_4 CP_1
Parte ricorrente ha dedotto che nel predetto verbale sono state segnalate le seguenti irregolarità:
“Mancata applicazione, per i braccianti agricoli identificati nell'allegato A al presente verbale, della retribuzione giornaliera dovuta, prevista dai contratti integrativi provinciali di categoria della pagina 1 di 6 provincia di : nello specifico è stata accertata la corresponsione di una paga di fatto che varia CP_1 dai 4 agli 8 euro netti per ogni ora di lavoro, a fronte di una paga oraria netta prevista di Euro 8,49
(livello 301)”; che, in conseguenza delle dette violazioni, nel verbale è riportato che, “oltre all'addebito dei contributi dovuti sulle differenze d'imponibile previdenziale, codesta azienda decade anche dai benefici previsti dall'art. 20, comma 2, del d.l.vo n. 375 dell'11/08/1993, così come sostituito dall'art. 9 ter, comma 3 della legge n. 608 del 28/11/1996, il quale recita “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti territoriali ivi previsti”.
Detto verbale è stato impugnato dalla ricorrente in data 21.03.2024 dinanzi l'ente accertatore.
In data 21.05.2024, l' ha rimesso la predetta impugnazione alla direzione Controparte_1 provinciale di per prosieguo di competenza. CP_4 CP_1
Con Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha evocato in giudizio l' e l' ha rassegnato le seguenti CP_4 conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “DICHIARARE NULLO il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011775/DDL del 24.10.2023 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi, previa sospensione dell'efficacia dello stesso, e DICHIARARE altresì NULLI tutti gli atti presupposti e conseguenti”. Vinte le spese di lite. Con Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva. CP_ L' invece, ha dedotto il sopravvenuto difetto d'interesse ad agire del ricorrente, poiché
“l'imposizione contributiva derivante dalle risultanze del verbale ispettivo impugnato è stata iscritta a ruolo, mediante l'emissione dell'avviso di addebito, che si allega alla presente con la ricevuta di consegna. Dalla procedura AVA, risulta che tale avviso di addebito, contraddistinto dal n. 343 2024
00032436 51 000 - non sospeso e mai impugnato - è in dilazione e sono indicati i pagamenti CP_6 effettuati dalla società opponente, che ad oggi ha versato un importo pari ad € 274,41, come risulta dalla stampa AVA che si allega presente”.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Giova premettere che, in termini generali, l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e s'identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Segnatamente, nelle azioni di mero accertamento, quale è quella di specie, tale risultato coincide con la pagina 2 di 6 rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza (o consistenza) del diritto.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, è sussistente l'interesse diretto e immediato ad agire con azione di accertamento negativo al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive oppure l'insussistenza della iscrizione a Gestioni dell . CP_7 CP_4
In questi ultimi casi, i verbali ispettivi compiuti dai funzionari dell' costituiscono atti conclusivi CP_4 del procedimento accertativo, cui può seguire, in caso di omesso pagamento degli importi richiesti a titolo di omessa contribuzione, l'emissione di avviso di addebito.
Pertanto, avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Logico corollario di quanto illustrato è, del resto, che “la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché
l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo” (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020).
Come anzidetto, il verbale di accertamento, oggetto di opposizione, nelle sue conclusioni così riporta:
“In conseguenza delle suddette accertate violazioni, punto 1 e 2, oltre all'addebito dei contributi dovuti sulle differenze d'imponibile previdenziale, codesta azienda decade anche dai benefici previsti dall'art. 20, comma 2, del d. i. vo n. 375 dell'11.08.1993, così come sostituito dall'art. 9 ter, comma 3 della legge n. 608 del 28/11/1996, il quale recita: “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti territoriali ivi previsti…”.
pagina 3 di 6 Nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente verbale, sono stati determinati i contributi dovuti all'impresa e le agevolazioni contributive concesse in sede di prima Parte_1
CP_ tariffazione dall' e non spettanti.
Per tutto quanto anzidetto, con il presente verbale si procede:
A. al recupero dei contributi dovuti all'Istituto sulle differenze di imponibile ammontanti complessivamente ad Euro 4.431,56, oltre le somme aggiuntive dovute per legge;
B. al recupero delle agevolazioni contributive, già conguagliate dalla ditta, risultate non spettanti ed ammontanti complessivamente ad Euro 2.296,79, oltre le somme aggiuntive dovute per legge.
Il datore di lavoro per regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze accertate con il presente CP_4 verbale provvederà a versare: A titolo di contributi, l'importo di €. 6.728,35 A titolo di somme aggiuntive, l'importo di €. 4.185,01 TOTALE €. 10.913,36”.
Essendo il predetto verbale di accertamento volto al recupero di contributi previdenziali, legittimato CP_ passivo in ordine alle domande proposte deve ritenersi l'
Inoltre, è utile chiarire come, in ogni caso, sia inammissibile un'azione di accertamento negativo Con avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, redatto dai funzionari dell' , avendo ad oggetto un atto endoprocedimentale inidoneo ad incidere immediatamente e definitivamente sulla sfera soggettiva del datore di lavoro, in capo al quale sorgerà l'interesse ad agire (e, dunque, a proporre opposizione) solo nell'ipotesi in cui, a conclusione del procedimento amministrativo, l
[...]
decida di infliggere la sanzione amministrativa con ordinanza ingiunzione. Controparte_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha precisato che “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (cfr., Cass., Sez. L, Sentenza n. 16319 del 12/07/2010).
* * *
pagina 4 di 6 Occorre chiarire ulteriormente, poi, come la mancata impugnazione dell'avviso di addebito relativo all'omissione contributiva chiesta con il verbale di accertamento oggetto di opposizione, ossia i contributi dovuti a titolo di Gestione Agricola – Datori di lavoro per il periodo da 2017/4 al 2020/4 (v. doc. 3 fasc. ), abbia fatto venir meno all'interesse ad agire in capo al ricorrente ex art. 100 c.p.c., CP_4 condizione dell'azione che, come noto, deve sussistere sino al momento della decisione.
Come precisato più recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, “prevedendo l'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n. 6753 del 2020); che si deve semmai aggiungere, in questa sede, che la diversa opinione di Cass. n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori,
l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
che pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una “preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale”, come invece sostenuto
Cass. n. 16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale”
(Cass., Sez. L., Ordinanza n. 6199 del 07/03/2024).
pagina 5 di 6 * * * Con Conclusivamente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e il sopravvenuto difetto d'interesse ad agire e, dunque, l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell' . CP_4
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, Con nei confronti dell' nell'importo già decurtato del 20% (€.2.157,60 = €.2.697,00 – €.539,40), essendosi costituito in giudizio a mezzo di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs.
149/2015; possono essere, invece, compensate nei confronti dell' , atteso che l'interesse ad agire è CP_4 venuto meno solo a seguito della notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 16.1.2025, ossia in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all' ; Controparte_1
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell' ; CP_4
Con
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in complessivi €.2.157,60, oltre accessori di legge, se dovuti;
- compensa le spese nei confronti dell' . CP_4
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025.
La Giudice del Lavoro
AZ de LV
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, AZ de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025, ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 5841/2024 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Filograsso e Michele Guerrieri Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dai funzionari e Controparte_2 CP_3
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall'avv.ta Banchetti CP_4
ES
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.06.2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020011775/DDL del 24.10.2023, notificato in data
27.10.2023, che ha quantificato un'inadempienza contributiva pari ad €.10.913,36, di cui €.6.728,35 per contributi previdenziali non versati e €.4.185,01 per somme aggiuntive, a seguito degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale, dei funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di CP_4 CP_1
Parte ricorrente ha dedotto che nel predetto verbale sono state segnalate le seguenti irregolarità:
“Mancata applicazione, per i braccianti agricoli identificati nell'allegato A al presente verbale, della retribuzione giornaliera dovuta, prevista dai contratti integrativi provinciali di categoria della pagina 1 di 6 provincia di : nello specifico è stata accertata la corresponsione di una paga di fatto che varia CP_1 dai 4 agli 8 euro netti per ogni ora di lavoro, a fronte di una paga oraria netta prevista di Euro 8,49
(livello 301)”; che, in conseguenza delle dette violazioni, nel verbale è riportato che, “oltre all'addebito dei contributi dovuti sulle differenze d'imponibile previdenziale, codesta azienda decade anche dai benefici previsti dall'art. 20, comma 2, del d.l.vo n. 375 dell'11/08/1993, così come sostituito dall'art. 9 ter, comma 3 della legge n. 608 del 28/11/1996, il quale recita “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti territoriali ivi previsti”.
Detto verbale è stato impugnato dalla ricorrente in data 21.03.2024 dinanzi l'ente accertatore.
In data 21.05.2024, l' ha rimesso la predetta impugnazione alla direzione Controparte_1 provinciale di per prosieguo di competenza. CP_4 CP_1
Con Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha evocato in giudizio l' e l' ha rassegnato le seguenti CP_4 conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “DICHIARARE NULLO il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011775/DDL del 24.10.2023 per i vizi di legittimità di cui ai suesposti motivi, previa sospensione dell'efficacia dello stesso, e DICHIARARE altresì NULLI tutti gli atti presupposti e conseguenti”. Vinte le spese di lite. Con Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva. CP_ L' invece, ha dedotto il sopravvenuto difetto d'interesse ad agire del ricorrente, poiché
“l'imposizione contributiva derivante dalle risultanze del verbale ispettivo impugnato è stata iscritta a ruolo, mediante l'emissione dell'avviso di addebito, che si allega alla presente con la ricevuta di consegna. Dalla procedura AVA, risulta che tale avviso di addebito, contraddistinto dal n. 343 2024
00032436 51 000 - non sospeso e mai impugnato - è in dilazione e sono indicati i pagamenti CP_6 effettuati dalla società opponente, che ad oggi ha versato un importo pari ad € 274,41, come risulta dalla stampa AVA che si allega presente”.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Giova premettere che, in termini generali, l'interesse ad agire costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione e s'identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Segnatamente, nelle azioni di mero accertamento, quale è quella di specie, tale risultato coincide con la pagina 2 di 6 rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza (o consistenza) del diritto.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, è sussistente l'interesse diretto e immediato ad agire con azione di accertamento negativo al fine di far dichiarare in giudizio l'insussistenza delle violazioni contributive oppure l'insussistenza della iscrizione a Gestioni dell . CP_7 CP_4
In questi ultimi casi, i verbali ispettivi compiuti dai funzionari dell' costituiscono atti conclusivi CP_4 del procedimento accertativo, cui può seguire, in caso di omesso pagamento degli importi richiesti a titolo di omessa contribuzione, l'emissione di avviso di addebito.
Pertanto, avverso gli accertamenti effettuati dagli uffici degli enti previdenziali è possibile per il debitore proporre un'azione di accertamento (negativo) tendente ad acclarare l'insussistenza della pretesa contributiva.
Tale possibilità trova un preciso riscontro normativo nell'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, secondo il quale se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
Logico corollario di quanto illustrato è, del resto, che “la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché
l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo” (Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6753 del 10/03/2020).
Come anzidetto, il verbale di accertamento, oggetto di opposizione, nelle sue conclusioni così riporta:
“In conseguenza delle suddette accertate violazioni, punto 1 e 2, oltre all'addebito dei contributi dovuti sulle differenze d'imponibile previdenziale, codesta azienda decade anche dai benefici previsti dall'art. 20, comma 2, del d. i. vo n. 375 dell'11.08.1993, così come sostituito dall'art. 9 ter, comma 3 della legge n. 608 del 28/11/1996, il quale recita: “Le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti territoriali ivi previsti…”.
pagina 3 di 6 Nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente verbale, sono stati determinati i contributi dovuti all'impresa e le agevolazioni contributive concesse in sede di prima Parte_1
CP_ tariffazione dall' e non spettanti.
Per tutto quanto anzidetto, con il presente verbale si procede:
A. al recupero dei contributi dovuti all'Istituto sulle differenze di imponibile ammontanti complessivamente ad Euro 4.431,56, oltre le somme aggiuntive dovute per legge;
B. al recupero delle agevolazioni contributive, già conguagliate dalla ditta, risultate non spettanti ed ammontanti complessivamente ad Euro 2.296,79, oltre le somme aggiuntive dovute per legge.
Il datore di lavoro per regolarizzare nei confronti dell' le inadempienze accertate con il presente CP_4 verbale provvederà a versare: A titolo di contributi, l'importo di €. 6.728,35 A titolo di somme aggiuntive, l'importo di €. 4.185,01 TOTALE €. 10.913,36”.
Essendo il predetto verbale di accertamento volto al recupero di contributi previdenziali, legittimato CP_ passivo in ordine alle domande proposte deve ritenersi l'
Inoltre, è utile chiarire come, in ogni caso, sia inammissibile un'azione di accertamento negativo Con avverso un verbale unico di accertamento e notificazione, redatto dai funzionari dell' , avendo ad oggetto un atto endoprocedimentale inidoneo ad incidere immediatamente e definitivamente sulla sfera soggettiva del datore di lavoro, in capo al quale sorgerà l'interesse ad agire (e, dunque, a proporre opposizione) solo nell'ipotesi in cui, a conclusione del procedimento amministrativo, l
[...]
decida di infliggere la sanzione amministrativa con ordinanza ingiunzione. Controparte_1
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha precisato che “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo della violazione delle norme sul ricorso infrasettimanale di lavoratori subordinati e sulla registrazione nel libro paga di prestazioni straordinarie, pur notificato unitamente al preannuncio di sanzioni pecuniarie nella misura minima, non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (cfr., Cass., Sez. L, Sentenza n. 16319 del 12/07/2010).
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pagina 4 di 6 Occorre chiarire ulteriormente, poi, come la mancata impugnazione dell'avviso di addebito relativo all'omissione contributiva chiesta con il verbale di accertamento oggetto di opposizione, ossia i contributi dovuti a titolo di Gestione Agricola – Datori di lavoro per il periodo da 2017/4 al 2020/4 (v. doc. 3 fasc. ), abbia fatto venir meno all'interesse ad agire in capo al ricorrente ex art. 100 c.p.c., CP_4 condizione dell'azione che, come noto, deve sussistere sino al momento della decisione.
Come precisato più recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, “prevedendo l'art. 24, comma 5,
d.lgs. n. 46/1999, uno specifico mezzo dell'impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, nessun risultato utile potrebbe più conseguire il contribuente che, prima della notifica della cartella esattoriale, abbia intrapreso un giudizio di accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, impugnando ad es. il verbale recante l'accertamento ispettivo (così da ult. Cass. n. 6753 del 2020); che si deve semmai aggiungere, in questa sede, che la diversa opinione di Cass. n. 16203 del 2008, cit., trascura di considerare che, contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l'atto propedeutico all'iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l'impugnazione entro termini perentori,
l'unico termine perentorio essendo invece posto dall'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per l'opposizione all'iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore della cartella esattoriale;
che pertanto, se appare logico sostenere che, nel sistema della riscossione dei tributi, una tempestiva opposizione alla cartella esattoriale non potrebbe mai rimettere in discussione l'accertamento dell'amministrazione finanziaria già consolidatosi per mancata tempestiva impugnazione, non è possibile estendere siffatto principio alla riscossione dei contributi previdenziali, in mancanza di alcun termine perentorio per impugnare l'accertamento e in presenza, per contro, di un termine perentorio per l'opposizione a ruolo;
che, diversamente argomentando, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una “preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale”, come invece sostenuto
Cass. n. 16203 del 2008, cit., e dovendo invece reputarsi – in linea con l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale”
(Cass., Sez. L., Ordinanza n. 6199 del 07/03/2024).
pagina 5 di 6 * * * Con Conclusivamente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' e il sopravvenuto difetto d'interesse ad agire e, dunque, l'inammissibilità del ricorso nei confronti dell' . CP_4
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, Con nei confronti dell' nell'importo già decurtato del 20% (€.2.157,60 = €.2.697,00 – €.539,40), essendosi costituito in giudizio a mezzo di un proprio funzionario ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.lgs.
149/2015; possono essere, invece, compensate nei confronti dell' , atteso che l'interesse ad agire è CP_4 venuto meno solo a seguito della notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 16.1.2025, ossia in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo all' ; Controparte_1
- dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell' ; CP_4
Con
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in complessivi €.2.157,60, oltre accessori di legge, se dovuti;
- compensa le spese nei confronti dell' . CP_4
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2025.
La Giudice del Lavoro
AZ de LV
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