TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1268/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA GRECA Parte_1 C.F._1
TOMMASO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TENTI Controparte_1 C.F._2
MA elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO 1 47841 CATTOLICA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], contraevano matrimonio concordatario
[...] in data 27/05/2000 a SALUDECIO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2000, n. 3, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie il 7 maggio 2005, e il 3 Persona_1 Persona_2 giugno 2007.
I coniugi si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Rimini del 6 giugno 2024.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione Per_2 presso il padre, al mantenimento ordinario di entrambe le figlie a carico del padre, alla suddivisione del pagamento delle spese straordinarie all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre e al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la conferma delle condizioni previste in sede di separazione consensuale, con rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
13 novembre 2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito dell'udienza, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Saludecio il
27/05/2000 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 6 giugno 2024 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per oltre un anno, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/05/2000 a
SALUDECIO tra nata a [...] l'[...], e Parte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri Controparte_1 dello Stato Civile di detto Comune, anno 2000, n. 3, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALUDECIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1268/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA GRECA Parte_1 C.F._1
TOMMASO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TENTI Controparte_1 C.F._2
MA elettivamente domiciliato in PIAZZA MERCATO 1 47841 CATTOLICA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 novembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] l'[...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], contraevano matrimonio concordatario
[...] in data 27/05/2000 a SALUDECIO, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune, anno
2000, n. 3, parte II, Serie A.
Dall'unione dei coniugi sono nate le figlie il 7 maggio 2005, e il 3 Persona_1 Persona_2 giugno 2007.
I coniugi si separavano consensualmente con sentenza del Tribunale di Rimini del 6 giugno 2024.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre all'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, con collocazione Per_2 presso il padre, al mantenimento ordinario di entrambe le figlie a carico del padre, alla suddivisione del pagamento delle spese straordinarie all'80% a carico del padre e al 20% a carico della madre e al riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma chiedendo la conferma delle condizioni previste in sede di separazione consensuale, con rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente.
Le parti comparivano davanti al Giudice delegato alla trattazione del procedimento all'udienza del
13 novembre 2025, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo.
All'esito dell'udienza, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
Tanto premesso, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Saludecio il
27/05/2000 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione consensuale dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 6 giugno 2024 e sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per oltre un anno, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/05/2000 a
SALUDECIO tra nata a [...] l'[...], e Parte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei Registri Controparte_1 dello Stato Civile di detto Comune, anno 2000, n. 3, parte II, Serie A;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALUDECIO di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi