Accoglimento
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/07/2025, n. 6304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6304 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06304/2025REG.PROV.COLL.
N. 07794/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7794 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma-, Sezione V- Bis , 4 luglio 2023, n. 11232, resa tra le parti, concernente il provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’interno;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del diniego di concessione della cittadinanza italiana.
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, il signor -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Ministro dell’interno ha disposto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’interessato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f ), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il Tar ha respinto il ricorso con sentenza 14 luglio 2022, n. 11232, con la quale ha ritenuto immune dai vizi denunciati il diniego impugnato.
3. Con appello notificato e depositato il 27 settembre 2023, il signor -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata decisione di prime cure, deducendo di essere residente da lungo tempo in Italia, dove lavora stabilmente come dipendente, percependo una retribuzione annua di circa € 30.000,00, e dove ha costituito una famiglia, composta dalla moglie e da quattro figli, tutti regolarmente soggiornanti in virtù dei relativi permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
4. Il gravame è affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale, anche in chiave critica della decisione del Tar, ripropone le censure dedotte dinanzi al primo giudice, lamentando;
“ 1) Violazione di legge ed eccesso di potere. Errata interpretazione degli elementi fattuali. Violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/1992 ”: secondo l’appellante, la sentenza sarebbe da riformare perché il Tribunale territoriale, tenuto conto delle risultanze processuali, dalle quali si ricava che l’interessato non ha riportato alcuna condanna penale né risultano a suo carico carichi pendenti, avrebbe erroneamente applicato le disposizioni in materia di concessione della cittadinanza.
5. L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio con atto depositato il 9 novembre 2023 e l’appellante, dopo aver depositato dichiarazione di interesse alla sentenza il 6 dicembre 2024, ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a..
6. All’udienza del 5 giugno 2025 la causa è passata in decisione.
7. Prima di esaminare l’appello, il Collegio ritiene opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana.
8. Deve preliminarmente essere ricordato che per costante giurisprudenza l’ordinamento non riconosce in capo allo straniero un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza ai sensi della legge n. 91/1992, in quanto “ l'inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l'amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l'ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019) ” (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, 16 gennaio 2025, n. 334).
Con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vede ragioni di discostarsi, è stato altresì stabilito che “ come chiarito dalla Sezione (16 novembre 2020, n. 7036) e ribadito anche dalla sezione consultiva del Consiglio di Stato in sede di esame di ricorso straordinario al Capo dello Stato (1 dicembre 2020, n. 1959), il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, è atto squisitamente discrezionale di “alta amministrazione”, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 agosto 2023, n. 7484).
E tuttavia, è consentito il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento dei provvedimenti di diniego: “ la materia in esame, pur essendo connotata da un ampio potere discrezionale dell’amministrazione quanto alla ricognizione della sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, non si sottrae al sindacato giurisdizionale circa la legittimità dell’esercizio di detto potere in relazione ai parametri normativi che lo regolano nonché, in generale, al sindacato sull’eventuale eccesso di potere, quale risvolto patologico della discrezionalità ” Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2025, n. 723) .
9. Calata la fattispecie in esame nei canoni ermeneutici così ricostruiti, ritiene la Sezione che l’appello sia fondato.
Deduce il signor -OMISSIS- che il diniego impugnato è erroneamente motivato sulla base della rilevanza attribuita dall’Amministrazione procedente alla sentenza 27 ottobre 2017, n. 4211, con la quale a ben vedere il Tribunale di Genova, Sezione II penale, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché i reati a lui contestati sono estinti per esito positivo di messa alla prova.
Aggiunge l’appellante che in quella sede lo stesso Pubblico Ministero ha concluso nei sensi poi disposti dal giudice, ritenendo che il buon esito della messa alla prova consentisse di ritenere estinti i pur gravi reati di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico e di traffico illecito di rifiuto.
Secondo l’interessato, il diniego sarebbe frutto di un’istruttoria inadeguata, perché i fatti storici cui rimandano i capi di imputazione non sono stati accertati nella loro effettiva rilevanza nell’ambito della valutazione complessiva e non atomistica del comportamento assunto dal richiedente ai fini della concessione della cittadinanza.
Ritiene il Collegio che la censura sia fondata.
Come già osservato, pur trattandosi di un provvedimento connotato, come stabilito dalla giurisprudenza in più occasioni, da ampia discrezionalità, il cui corretto esercizio è teso alla verifica della sussistenza della coincidenza tra l’interesse pubblico (dello Stato ad estendere la compagine dei cittadini al verificarsi di determinate condizioni) con quello, privato, del richiedente, ritiene la Sezione che l’Amministrazione abbia emanato un atto viziato per difetto di motivazione, sulla base delle risultanze documentali.
10. Va osservato al riguardo che, anche di recente, l’orientamento della Sezione, secondo valutazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, è proprio in questa direzione.
Con sentenza 8 maggio 2025, n. 3949, che richiama il precedente 11 marzo 2025, n. 2014, la Sezione ha così stabilito, non senza aver rimarcato che il potere valutativo dell’Amministrazione sia autonomo rispetto a quello proprio del giudice penale, non avendo la funzione di accertare il compimento di specifici fatti:
“ La giurisprudenza della Sezione (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, Sez. III, 5 aprile 2024, n. 3178) ha chiarito, quanto all’obbligo di motivazione cui l’Amministrazione deve assolvere in sede di esercizio (negativo) del potere di concessione della cittadinanza italiana, che essa “è chiamata ad effettuare una delicata valutazione in relazione alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, non potendosi limitare, pur nel suo ampio apprezzamento discrezionale, ad un giudizio sommario, superficiale ed incompleto, ristretto alla mera considerazione di fatti risalenti, senza contestualizzarli all’interno di una più ampia e bilanciata disamina che tenga conto dei legami familiari dell’interessato, della sua attività lavorativa, del suo reale radicamento al territorio, della sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza. Quindi, la valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero nel tessuto sociale della Repubblica deve certo tener conto di eventuali pregiudizi penali a carico dell’interessato ma non può prescindere da un giudizio globale sulla di lui personalità e dal giudizio sulla gravità - e sull’esito - della vicenda penale, a fronte di ogni altro comportamento del soggetto. (…) la valutazione di opportunità demandata all’Amministrazione, ai fini del riconoscimento della cittadinanza allo straniero che ne abbia fatto richiesta, deve avere necessariamente carattere complessivo, ergo deve abbracciare tutti gli elementi utili a dimostrare l’effettivo grado di adesione dello straniero ai valori fondativi dello Stato (quale forma di aggregazione, anche sulla base di quei valori della comunità in esso costituitasi), poiché solo dall’inquadramento delle singole vicende, anche penalmente rilevanti, che abbiano costellato il vissuto del richiedente entro una cornice più ampia e tale da inglobare l’intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare dell’interessato, antecedente o successivo, è possibile apprezzarne compiutamente il peso nella determinazione della scelta sottesa alla presentazione dell’istanza di inclusione nella comunità dei cittadini e del formale riconoscimento dello status civitatis (Cons. St., sez. III, 1 dicembre 2021, n. 8022)”.
Ebbene, non vi è dubbio che, ai fini della perimetrazione - quantitativa e qualitativa - dell’onere motivazionale dell’Amministrazione, laddove l’elemento ostativo al riconoscimento della cittadinanza italiana sia rappresentato dai trascorsi penali dell’interessato, non può non muoversi dall’analisi del tipo di provvedimento emanato a suo carico (a seconda, cioè, della fase del procedimento penale in cui esso si colloca, e, quindi, del grado di pregnanza dell’accertamento giudiziale sul quale esso si fonda), della natura della fattispecie criminosa contestata e dell’entità della sanzione eventualmente inflitta, sì che il suddetto onere si amplia, ad esempio, man mano che dalla mera denuncia si passi ad una fase più avanzata di progressione processuale, fino a sfociare nella sentenza definitiva di condanna, e si restringe, per contro, laddove il reato contestato presenti tratti di particolare gravità, tali da sottendere il compimento da parte dell’interessato di scelte di vita insanabilmente in conflitto con quelle che si richiedono a chi aspiri a far parte di una comunità costituita in forma democratica e fondata sul rispetto dei diritti della persona, come singolo e nelle formazioni sociali di appartenenza. ”
Se si aggiunge che in quella sede il Consiglio di Stato ha ritenuto non adeguatamente motivato il diniego osservando che “ la valutazione di incompiuta integrazione dello straniero nel tessuto comunitario nazionale sottesa al provvedimento impugnato in primo grado è esclusivamente incentrata sul richiamo dei pregiudizi penali che lo hanno interessato, laddove la concreta natura della condotta criminosa, per uno di essi, e l’esito del relativo procedimento penale, per l’altro, avrebbero giustificato una più approfondita considerazione di quei pregiudizi, anche alla luce della complessiva personalità del richiedente e del comportamento serbato nel corso della sua prolungata permanenza sul territorio nazionale ”, a più forte ragione nella vicenda per cui è causa si deve registrare un deficit istruttorio e motivazionale, che l’Amministrazione dovrà colmare in sede di riesercizio del suo potere, proprio tenendo anche conto di quanto stabilito dal giudice penale e dell’inserimento familiare, lavorativo e reddituale del richiedente la cittadinanza, atteso che il buon esito della messa alla prova deve ritenersi equipollente, quanto agli effetti sul procedimento amministrativo per cui è causa, alla riabilitazione.
10. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e disposto l’annullamento del provvedimento in quella sede impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione appellata.
11. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 7794/2023), come in epigrafe proposto, lo accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante e delle altre persone fisiche e giuridiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.