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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSCO Parte_1 C.F._1
PAOLINO elettivamente domiciliato in VIA FEUDO N 57 80035 NOLA ITALIA presso il difensore avv. FUSCO PAOLINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DETTORI LUANA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MADONNA 16 57126
LIVORNO presso il difensore avv. DETTORI LUANA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 ione degli effetti civili del contratto il pagina 1 di 3 20/03/2004, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 20.3.25 le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di stato
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale di stato, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e/o relativi alla gestione della prole.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato Parte_1 CP_1 in data 20/03/2004 in N l atrimonio di quel Comune al n. 8 parte 1 serie A anno 2004; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Livorno, 24 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSCO Parte_1 C.F._1
PAOLINO elettivamente domiciliato in VIA FEUDO N 57 80035 NOLA ITALIA presso il difensore avv. FUSCO PAOLINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
DETTORI LUANA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MADONNA 16 57126
LIVORNO presso il difensore avv. DETTORI LUANA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio per sentire Parte_1 CP_1 ione degli effetti civili del contratto il pagina 1 di 3 20/03/2004, oltre alla adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 20.3.25 le parti hanno chiesto la pronuncia della sentenza parziale di stato
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale di stato, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e/o relativi alla gestione della prole.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato Parte_1 CP_1 in data 20/03/2004 in N l atrimonio di quel Comune al n. 8 parte 1 serie A anno 2004; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza;
pagina 2 di 3 Livorno, 24 marzo 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3