Massima: E' inammissibile, per formulazione generica, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 117 e 119 Cost. La ricorrente si limita infatti a riportare il testo della disposizione denunciata e ad indicare i parametri asseritamente lesi, senza esplicitare alcuna argomentazione a sostegno dell'ipotizzata illegittimità costituzionale.
Massima: Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, commi 14, 16, 19, 20, lett. b), e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, proposta in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., in quanto le disposizioni impugnate, ove correttamente considerate nel loro insieme e in relazione al risultato finale che esse si prefiggono di raggiungere, non prevedono «in modo esaustivo e puntuale strumenti o modalità per il perseguimento» di obiettivi di riequilibrio finanziario, ma lasciano alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio di «strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi». In senso analogo, v. citate sentenze n. 284 e n. 237/2009.
Leggi di più...- d.lgs. n. 266/1992·
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