Articolo 61 della Costituzione
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1 gennaio 1948
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finche' non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.



Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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